Sentenza 9 aprile 2003
Massime • 1
Il risarcimento dei danni spettanti al lavoratore illegittimamente licenziato è parametrato economicamente dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 alla misura delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fosse stato illegittimamente licenziato, potendo essere diminuito solo se il datore di lavoro riesce a provare che il lavoratore ha goduto, nel periodo dell'illegittimo licenziamento, di altra retribuzione attraverso una diversa occupazione, che faccia diminuire l'ammontare dei danni subiti per effetto del licenziamento (aliunde perceptum).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2003, n. 5532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5532 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TECNIMPIANTI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S GODENZO 59, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE AIELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE BONDÌ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta procura notarile in atti;
- controricorrente -
contro
DI FIORE MATTEO, elettivamente domiciliato in ROMA SESTIO LAVINIO N. 33, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO BOSCO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO SEMINARA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 582/99 del Tribunale di TERMINI IMERESE, depositata il 19/11/99 - R.G.N. 163/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito l'avvocato Paolo Seminara per il Di RE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 6 marzo 1996, la s.p.a. EC proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Termini Imerese del 3 maggio 1995 con la quale era stato dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla EC nei confronti del proprio dipendente EO Di RE, con conseguente ordine di reintegrazione e la condanna della società al risarcimento dei danni. Avverso la stessa sentenza proponeva appello incidentale anche il Di RE, lamentando il rigetto della sua domanda di pagamento delle ore di lavoro straordinario svolto nonché della domanda di risarcimento del danno biologico subito nell'esercizio delle mansioni espletate. Il Tribunale adito con sentenza del 10 ottobre 2000 rigettava ambedue gli appelli e compensava tra le parti le spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale premetteva che oggetto della controversia era la verifica della sussistenza - alla data in cui era stato intimato il licenziamento - di un giustificato motivo di risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604. Detta verifica doveva essere condotta con riferimento alle ragioni poste a base del licenziamento, quale esplicitate nella lettera del 13 gennaio 1992, con la quale veniva fatto riferimento all'inidoneità fisica del lavoratore a svolgere le mansioni di elettricista per le quali era stata assunto. Osservava al riguardo il Tribunale che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società nell'atto di gravame, non poteva darsi rilievo al parere espresso dalla Commissione medica istituita presso la ex USL n. 51 di Termini Imerese perché detto parere si presenta come obbligatorio e vincolante per il datore di lavoro solo quando quest'ultimo intenda procedere al licenziamento di un lavoratore avviato al lavoro secondo la disciplina del collocamento obbligatorio ex lege 482 del 1968. Nel caso di specie l'assunzione del Di RE era, invece, avvenuta a prescindere dalla circostanza che a quest'ultimo fosse riconosciuta l'invalidità civile e senza che le parti ne avessero in alcun modo fatto menzione. Evidenziava ancora il Tribunale che dovevano considerarsi invece pienamente condivisibili, in quanto adeguatamente motivate ed immuni di censure sotto il profilo logico-giuridico, le conclusioni del c.t.u. Questi, infatti, sulla base dei referti degli esami cui era stato sottoposto il Di RE, aveva affermato che quest'ultimo presentava soltanto una lieve sofferenza neurogena legata ad un fatto anatomico di tipo congenito, in un soggetto di giovane età, senza una patologia discale vera e propria e senza compromissione delle radici nervose emergenti a livello del restringimento del canale vertebrale preso in esame, sicché le condizioni del lavoratore erano del tutto compatibili con lo svolgimento delle mansioni di elettricista - qualifica per la quale il Di RE era stato assunto - come con quelle di addetto alle macchine fotostatiche, mansioni alle il Di RE quali era stato adibito nei mesi che avevano preceduto il licenziamento. Nè per andare in contrario avviso potevano addursi, come aveva fatto la società, le particolari e gravose condizioni di lavoro in cui il Di RE si sarebbe trovato ad operare all'interno della fabbrica in quanto di queste non si era fornita alcuna prova.
Anzi dalle testimonianze e dalle altre risultanze istruttorie era emerso nel giudizio di primo grado che il Di RE, pur essendo stato assunto con la qualifica di elettricista, era stato in realtà adibito prevalentemente alle mansioni di aiuto magazziniere, rispetto alle quali aveva dimostrato di non possedere l'idoneità fisica necessaria. Era avvenuto, infatti, che il Di RE, assunto dietro "segnalazione" di terzi, senza che la EC avesse bisogno di alcun elettricista (per essere adibito a tali mansioni altro dipendente che peraltro non riusciva a coprire l'intero orario di lavoro), una volta assunto era stato impiegato nello svolgimento di mansioni più consone alle concrete esigenze della società (aiuto magazziniere), le quali però si erano rilevate incompatibili con le condizioni fisiche del lavoratore.
Il Tribunale rigettava anche l'appello incidentale in quanto, con riferimento alle retribuzione per straordinario, il lavoratore aveva formulato una domanda generica, e con riferimento al danno biologico il consulente d'ufficio aveva escluso che la lieve sofferenza neurogena del Di RE fosse riconducibile ad una patologia discale vera e propria, per dipendere il sintomo da un fatto anatomico di tipo congenito sicché mancava il nesso eziologico tra lo stato di salute del Di RE e lo svolgimento delle mansioni di magazziniere. Avverso tale sentenza la s.p.a. EC propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro ha depositato controricorso con il quale ha concluso per il rigetto dell'inammissibile ed infondato ricorso.
EO Di RE si è costituito in pubblica udienza, spiegando le sue difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la società denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio (art. 360 n. 5 c.p.c.). In particolare deduce che il Tribunale non ha considerato che la asserita compatibilità delle condizioni del Di RE avrebbe dovuto essere valutata non certo staticamente, in una prospettiva del tutto avulsa dalla concreta realtà aziendale, bensì dinamicamente tenendo conto del tipo di attività normalmente disimpegnata nello specifico contesto lavorativo, che ben si sarebbe potuto accertare se il giudice avesse accolto la richiesta di accesso nel posto di lavoro e se si fosse tenuto conto delle risultanze della prova per testi attestante che l'attività di elettricista veniva svolta in fabbrica su ponteggi dell'altezza di 20-25 metri ed in posizione eretta. Inoltre il giudice d'appello avrebbe dovuto esaminare la compatibilità dell'attività lavorativa svolta dal Di RE con le sue condizioni di salute facendo riferimento esclusivamente all'attività di aiuto-magazziniere dallo stesso effettivamente svolta quanto meno sino all'aggravamento delle sue condizioni fisiche;
e lo stesso giudice avrebbe dovuto, infine, considerare anche che la società, prima di procedere al recesso, aveva sperimentato tutti i possibili rimedi consentiti dalla organizzazione aziendale per permettere al Di RE di svolgere proficuamente la sua attività lavorativa.
Con il secondo motivo la società deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 nonché dell'art. 1464 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Assume la società che nel caso di specie sussisteva una giusta causa di licenziamento perché le condizioni fisiche del prestatore di lavoro determinavano la sua inidoneità permanente a svolgere le mansioni assegnategli - nel caso di specie quelle di aiuto magazziniere - sicché non era configurabile alcun obbligo del datore di lavoro ad assegnarlo ad altre mansioni compatibili con le suddette condizioni fisiche. Peraltro, anche se non incombeva ad essa ricorrente la prova di potere adibire il Di RE in altro posto di lavoro, nel caso di specie non era in alcun modo possibile impiegare il Di RE in altre mansioni, compatibili con le sue menomate capacità fisiche, considerata tra l'altro l'esistenza di soli due impiegati con mansioni amministrative nell'organico complessivo dell'impresa. Nè poteva in alcun modo procedersi ad una modifica dell'organizzazione aziendale al fine di creare un posto di lavoro al Di RE al fine di evitare il licenziamento.
Con il terzo motivo la società deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 1467 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Sostiene la società che il principio della sinallagmaticita delle prestazioni, che caratterizza anche il contratto di lavoro, avrebbe dovuto indurre, in linea con quanto affermato in giurisprudenza, a considerare legittimo il recesso del datore di lavoro allorquando la prestazione del lavoratore in ragione della sua sopravvenuta inidoneità fisica non soddisfi più un apprezzabile interesse della controparte.
1.1. I primi tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di questioni tra loro strettamente dipendenti, vanno rigettati perché privi di fondamento. Questa Corte ha più volte statuito che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi di prova legale tassativamente previsti per legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr. al riguardo tra le tante: Cass. 22 maggio 2001 n. 6975; Cass. 24 luglio 2000 n. 9716; Cass. 27 ottobre 1995 n. 11154).
1.2. Orbene, nel caso di specie il Tribunale di Termini Imerese dopo un puntuale accertamento dei fatti di causa - non suscettibile di alcuna riesame in questa sede di legittimità - con una motivazione congrua, priva di salti logici e corretta sul versante giuridico, ha ritenuto che il licenziamento del Di RE non fosse sorretto, alla luce di quanto specificato nella lettera di licenziamento del 13 gennaio 1992, da un giustificato motivo di recesso ex art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604.
A tal fine il Tribunale, valutando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e facendole proprie, ha nel proprio iter motivazionale evidenziato che le condizioni di salute in cui il lavoratore versava erano compatibili con le mansioni di elettricista, che all'atto di assunzione, era stato chiamato a svolgere, non avendo trovato alcun conforto probatorio l'assunto della società che, invece, aveva dedotto le specifiche, e particolarmente disagevoli, condizioni di lavoro che l'elettricista nella concreta realtà aziendale avrebbe dovuto affrontare e che, a suo giudizio, avrebbero impedito lo svolgimento dei compiti assegnati al Di RE.
1.3. Nè, per andare in contrario avviso e ritenere così il ricorso meritevole di accoglimento, vale addurre che il giudice di appello ha errato nell'applicazione del disposto dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 1464 c.c..
Questa Corte ha affermato che nel caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore e di conseguente impossibilità della prestazione lavorativa è ravvisabile un giustificato motivo di recesso del datore di lavoro ex artt. 3 della legge n. 604 del 1966, 1463 e 1464 c.c. quando la sopravvenuta incapacità fisica abbia carattere definitivo e manchi un interesse del datore di lavoro alle future prestazioni lavorative(ridotte) del dipendente(cfr. Cass. 14 dicembre 1999 n. 14065); ed ha anche statuito che, in relazione al licenziamento motivato da inidoneità fisica sopravvenuta ed all'onere datoriale di assegnare al prestatore mansioni equivalenti, non è configurabile un obbligo dell'imprenditore di adottare nuove tecnologie o diverse modalità di esecuzione dell'attività lavorativa non potendo la tutela del lavoratore spingersi sino al punto di imporre all'imprenditore specifiche condotte, che finirebbero per ledere il principio della libera iniziativa economica ed il consequenziale suo diritto alla autonoma determinazione dell'assetto organizzativo della sua impresa (cfr. al riguardo: Cass. 5 agosto 2000 n. 10339 cui adde anche Cass., Sez. Un., 7 agosto 1998 n. 7755). Contrariamente a quanto deduce la società ricorrente, il Tribunale di Termini Imerese non ha affatto ignorato le summenzionate statuizioni ma si è limitato del tutto correttamente ad osservare che le stesse non potevano trovare spazi applicativi nella fattispecie sottoposta al suo esame, perché l'individuazione del giustificato motivo di recesso doveva individuarsi sulla base del contenuto della lettera del licenziamento del 13 gennaio 1992. Nel contempo il Tribunale ha opportunamente ricordato come la decisione che andava a prendere non valeva di certo a precludere per il futuro alla società "di far valere il proprio interesse a risolvere il rapporto" in assenza, appunto, di "un apprezzabile interesse all'adempimento parziale della prestazione lavorativa (quale conseguenza dell'inidoneità fisica del lavoratore)".
2. Con il quarto motivo la s.p.a. EC deduce, infine, violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dell'art. 1218 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). In particolare sostiene la società - in relazione all'entità del risarcimento da liquidarsi ai sensi dell'art. 18 stat. lav. - che al dipendente licenziato non possono riconoscersi le retribuzioni per periodi non lavorati allorquando l'inadempimento all'obbligo retributivo non è addebitabile ex art. 1218 c.c. al datore di lavoro. Nel caso in oggetto il Di RE si era assentato sovente per malattia, in numerosi giorni nel periodo corrente dal 25 gennaio 2000 al 29 maggio 2000 e lo stesso Di RE - dopo che era stato costretto ad interrompere la sua prolungata assenza in data 24 luglio 2000 - aveva mancato nuovamente di spiegare la sua attività lavorativa per altri giorni. Non si era, quindi, tenuto conto del generale principio secondo cui il lavoratore non ha diritto - vertendosi in presenza di un contratto di lavoro a prestazioni corrispettive - alle retribuzioni relative ai periodi non lavorati, bensì al risarcimento del danno con applicazione delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e, segnatamente, dell'art. 1218 c.c. e con conseguenza liberazione del debitore da ogni responsabilità tutte le volte in cui riesca a dimostrare che l'asserito inadempimento non è imputabile a sua colpa.
2.1. Anche questo motivo non può trovare accoglimento. L'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 - a seguito delle modifiche intervenute per effetto dell'art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108 - nel disciplinare le conseguenze derivanti da un illegittimo licenziamento non opera più una distinzione tra momento precedente la sentenza di reintegra e periodo ad essa successivo ma, facendo riferimento a tutto il periodo successivo all'effettuato licenziamento, dispone che i danni da risarcire al lavoratore vanno commisurati alle retribuzioni, mostrando chiaramente l'intento legislativo di assoggettare le conseguenze derivanti da un illegittimo licenziamento alla regole vigenti in materia risarcitoria e, nello stesso tempo, di riferirsi alle retribuzioni (che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato licenziato) quale parametro di calcolo per la quantificazione del pregiudizio economico cagionato. Il risarcimento spettante al lavoratore licenziato coincide, così, con l'importo delle retribuzioni non riscosse senza però che possa escludersi che detto importo, in tal modo parametrato, venga in concreto aumentato o diminuito se rispettivamente il lavoratore ed il datore di lavoro riescano a provare la ricorrenza di circostanze idonee ad accrescere o a ridurre la misura del risarcimento legislativamente predeterminato. In particolare, per quanto riguarda gli obblighi risarcitori del datore di lavoro, questi può richiedere la diminuzione della misura standard del risarcimento fissato dalla norma statutaria provando l'aliud perceptum, e cioè che il lavoratore ha percepito attraverso altra occupazione corrispettivi che fanno decrescere i danni subiti per effetto del licenziamento.
2.2. Ciò premesso, nel suo motivo di ricorso la società, nel richiamarsi alla sinallagmaticità del rapporto di lavoro ed alle conseguenze che derivano in assenza di una effettiva prestazione del lavoratore da detta sinallagmaticità, non ha tenuto nella dovuta considerazione la specifica natura e la particolare regolamentazione del risarcimento da illegittimo licenziamento e non ha considerato che l'importo dei danni da riconoscersi al lavoratore può subire una decurtazione solo, come si è detto, in presenza dell'aliud perceptum (o percepiendum), sulla cui ricorrenza però, nel caso di specie, non è stata fornita alcuna dimostrazione dalla società.
3. Per concludere, va rigettato il ricorso proposto dalla s.p.a. EC nei confronti del Di RE nonché nei confronti dell'INAIL per essere stata già rigettata con sentenza passata in giudicato - e per essere comunque priva di qualsiasi fondamento giuridico - la domanda di garanzia spiegata dalla suddetta società nei confronti dell'INAIL.
4. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2003