Sentenza 25 settembre 2018
Massime • 1
In materia di reati finanziari, al delitto di evasione dell'IVA all'importazione consegue, ai sensi dell'art. 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, la confisca obbligatoria di quanto importato, perché il richiamo alle sanzioni previste dalle leggi doganali relative ai diritti di confine, contenuto nell'art. 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è da intendersi come rinvio all'intero titolo VII del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento del tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di sequestro di un velivolo importato in via definitiva omettendo il versamento all'Erario dell'IVA e dei diritti di confine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2018, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2018 |
Testo completo
00404-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2394/2018 GRAZIA LAPALORCIA Presidente - CC 25/09/2018- VITO DI NICOLA R.G.N. 24071/2018 LA CERRONI GASTONE ANDREAZZA Relatore EMANUELA GAI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: OL IO nato a [...] il [...] AR DI CA LA MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/05/2018 del TRIB. LIBERTA' di PESARO udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;
lette/sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv. Grassetti Antonio che si riporta al ricorso e avv. Brancaleoni Roberto che chiede l' accoglimento del ricorso anche in considerazione della prescrizione del reato;
- RITENUTO IN FATTO 1. IC LI, quale legale rappresentante dell'Associazione Sportiva dilettantistica HE, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Pesaro pronunciata in data 4/05/2018 di rigetto della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro di velivolo emesso dal G.i.p. del Tribunale della medesima città in data 26/03/2018 in relazione ai reati di cui agli artt. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 295 u. co. del d.P.R. n. 43 del 1973, per avere lo stesso, nella suddetta qualità, sottoposto il velivolo suddetto ad importazione definitiva nel territorio dello Stato omettendo il versamento all'Erario della somma complessiva di euro 238.000.00 a titolo di IVA e di diritti doganali.
2. Con un primo motivo lamenta violazione di legge per errores in iudicando e errores in procedendo posto che il Tribunale, quanto alla eccezione sollevata con riferimento alla nullità del capo d'imputazione per indicazione errata della presunta norma violata (indicata infatti nell'art. 29 del d.P.R. n. 43 del 1973, del tutto avulsa dal thema decidendum) avrebbe ritenuto che il diritto di difesa non sarebbe stato in alcun modo violato, posto che l'errata indicazione della norma contestata sarebbe stata un mero errore materiale che tuttavia, leggendo la richiesta del P.M. che indicava quale riferimento sanzionatorio l'art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972, ne avrebbe consentito l'individuazione, senza però considerare la successiva eccezione difensiva nella quale si lamentava che lo stesso P.M. avrebbe denegato il rilascio di copia della sua stessa richiesta di sequestro e degli altri atti utili all'impugnazione, in pendenza del termine per la proposizione del ricorso ex art. 324 cod. proc. pen. Lamenta, altresì, che nella motivazione oggetto del ricorso, il Tribunale avrebbe aggiunto che gli stessi difensori avrebbero osservato come il riferimento normativo fosse orientato ad uno o più degli articoli dal 292 al 295 senza tuttavia avere considerato le differenze sanzionatorie dei diversi articoli citati, i primi tre dei quali depenalizzati dal D. Lgs. n. 8 del 2016 mentre l'ultimo avente disposizioni sanzionatorie che, collegate al successivo art. 301, potrebbero comportare la confisca.
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta che quanto alla sollevata eccezione circa la mancata notifica del provvedimento alla società proprietaria del velivolo, il Tribunale avrebbe richiamato una massima giurisprudenziale riguardante il ritardo nella notifica, quando invece, nel caso di specie, si sarebbe trattato non di un mero ritardo bensì appunto di un'omessa notifica. Nella specie, Società maltese proprietaria del bene avrebbe appreso di non poter più disporre del velivolo e, di conseguenza, di non poter più ricevere il prezzo del noleggio mensile, solamente dopo aver ricevuto comunicazione dall'Associazione detentrice. Lamenta, dunque, che, per effetto dell'omessa notifica, non sarebbe stata consentita la visione di alcun 1 atto del fascicolo, essendo dunque stata organizzata una difesa basata esclusivamente sugli atti che la società utilizzatrice del velivolo avrebbe inteso mostrare.
4. Con un terzo motivo lamenta violazione degli artt. 67 e 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, 292 e 295 del d.P.R. n. 43 del 1973 e 125, comma 3, cod. proc. pen. laddove il Tribunale del Riesame non avrebbe tenuto conto della documentazione agli atti che avrebbe dimostrato che il velivolo sarebbe stato immesso in libera pratica in altro Paese membro della Comunità Europea. Infatti, il Tribunale avrebbe ritenuto configurabile a carico dell'indagato il reato di cui all'art. 70 cit. sostanzialmente per aver importato in Italia in modo definitivo il velivolo in questione pur essendo desumibile, dagli atti e documenti acquisiti in giudizio dalla Guardia di Finanza a sostegno della richiesta di sequestro da parte del P.M., che l'aeromobile era stato già importato in un Paese della Comunità europea sin dal 21 maggio 2012, allorché la Società maltese Yacht & Jet Ltd subentrava nella proprietà del bene acquistandolo dalla sanmarinese Fincompany. Quest'ultima società, che aveva acquistato il bene dalla Svizzera, otteneva il documento attestante l'importazione regolare nello Stato di San Marino che lo immetteva in libera pratica, come dimostrato dalla bolletta di importazione Reg. 4 N.4/V del 16/04/2010 effettuata in circuito doganale presso l'aeroporto internazionale di Rimini e San Marino "Federico Fellini" e contestuale T2SM da ITA a San Marino sempre del 16/04/2010 (documento doganale attestante il transito comune, all'interno della UE, afferente a merce che ha già pagato i dazi dovuti;
in seguito, l'imposta interna monofase sarebbe stata assolta dalla società sanmarinese). In data 28 maggio 2012, l'aeromobile era quindi stato trasferito alla Valletta per una nuova importazione europea da parte della società maltese Yacht & Jet Ltd, la cui dogana lo immetteva in libera pratica con bolla doganale n. MRN 2012100006237. Con il regime di immissione in libera pratica, dunque, la merce non comunitaria avrebbe acquisito la posizione doganale di merce comunitaria mentre l'attestazione doganale in oggetto comproverebbe l'avvenuta importazione definitiva dell'aeromobile in territorio della Comunità Europea con conseguente esenzione di IC dall'adempimento degli obblighi previsti per l'importazione, compreso il versamento dell'IVA. Deduce che dal compendio documentale prodotto dalla difesa emergerebbe che nella fattispecie l'importazione definitiva del velivolo nel Territorio della UE sarebbe avvenuta a Malta, ove la società Yacht & Jet Ltd, proprietaria del bene, aveva assolto ogni tributo interno, IVA compresa. Nella specie, pertanto, il Tribunale avrebbe avuto l'obbligo di valutare i documenti prodotti dalla difesa onde verificare se fosse configurabile l'esistenza del regime di libera pratica con conseguente insussistenza del fumus commissi delicti in capo all'indagato. Lamenta inoltre che il Tribunale avrebbe ritenuto applicabile l'art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 in relazione alla confisca obbligatoria del bene pur potendo l'I.V.A., una volta accertata, essere sempre recuperata al soggetto debitore del tributo. 2 5. Con un quarto motivo lamenta, in via subordinata, l'errata e irragionevole configurazione dell'aggravante prevista dall'art. 295 d.P.R. n. 43 del 1973. Lamenta che il provvedimento oggetto del gravame, pur riconoscendo che il signor IC non avrebbe commesso alcun delitto di contrabbando, abbia tuttavia ritenuto che il rimando dell'art. 70 d.P.R. cit. alle leggi doganali e ai diritti di confine comporti l'applicabilità dell' art. 301 che impone la confisca del bene, sul presupposto che la contestata omissione del versamento all'Erario riguarderebbe somma evasa, che supererebbe il limite previsto dall' art. 295 di euro 49.993,03; il Tribunale avrebbe però ritenuto superata la predetta soglia sulla base della perizia promossa dal P.M. che avrebbe determinato il valore dell'aeromobile con criteri empirici ed in assenza di contraddittorio giuridico e tecnico. Deduce, inoltre, che la consulenza venne disposta dal P.M. in data 22/12/2017 nel medesimo procedimento sulla scorta di una contestazione assai diversa da quella in base alla quale è stata emessa poi la richiesta di sequestro preventivo, ovverossia per il reato di cui all'art. 1188 ovvero per l'art. 1216 del Codice della Navigazione e che la consulenza aveva l'unico generico scopo di ispezionare il velivolo e di verificarne la regolare aeronavigabilità. Il quesito al Consulente non sarebbe mai stato notificato a IC né ad altro rappresentante dell'Associazione Sportiva e tantomeno alla Società proprietaria. Lamenta altresì che il ricorso ex art. 324 cod. proc. pen. sarebbe stato depositato senza visione degli atti, denegata dal P.M. e quindi all'oscuro dei criteri sulla base dei quali sono emerse le risultanze peritali, così risultando affetta da nullità la decisione del Tribunale del Riesame.
6. Con un quinto ed ultimo motivo, lamenta infine violazione di legge laddove il Tribunale non ha dato prova dell'elemento psicologico del delitto contestato deduce che la HE avrebbe sempre operato sulla scorta di consulenze ed indicazioni professionali, da cui è derivata la convinzione sulla regolarità della libera circolazione del velivolo essendo pertanto evidente la buona fede dell'indagato.
7. Ha proposto infine ricorso anche MA di LA LA AR, quale legale rappresentante pro tempore di Yacht & Jet Ltd., proprietaria del velivolo sequestrato, articolando quattro motivo di contenuto corrispondente ai motivi dal secondo al quinto di cui al ricorso proposto da IC LI. で 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Muovendo dal ricorso proposto da IC LI, il primo motivo dello stesso è inammissibile perché manifestamente infondato. Come correttamente affermato nell'ordinanza impugnata, nel decreto di sequestro del G.i.p. il riferimento all'art. 29, ultimo comma, del d.P.R. n. 43 del 1973 è stato l'evidente frutto di un lapsus calami che ha condotto a indicare tale norma in luogo di quella dell'art. 295 ultimo comma del medesimo d.P.R. quale disposizione sanzionatoria espressamente richiamata dall'art. 70 del d. P.R. n. 633 del 1972 contestualmente indicato nel medesimo provvedimento di sequestro. Del resto, la stessa ordinanza del Tribunale sottolinea, ad ulteriore conforto, che nel corpo dello stesso provvedimento di sequestro è stato fatto riferimento proprio alla soglia di punibilità prevista dall'ultimo comma dell'art. 295 del d.P.R. n. 43 del 1973 (norma tra l'altro richiamata nella richiesta di sequestro del P.M.) sì che proprio questa era, con evidenza, la norma esatta di riferimento e non quella dell'art. 29, composta di un solo comma e intitolata a "zona di vigilanza doganale marittima" e, come tale, del tutto eccentrica rispetto alla condotta concretamente contestata nella specie ed afferente all'omesso versamento dell' Iva all'importazione. Quanto appena sottolineato denota inoltre l'assoluta insostenibilità dell'eventuale assunto in ordine all' oggettiva impossibilità di comprendere quale fosse l'addebito esattamente formulato.
2. Il secondo motivo è inammissibile per mancanza di interesse non essendo IC LI, legale rappresentante della società "HE" noleggiatrice del velivolo, legittimato a dolersi di irregolarità processuali strettamente inerenti, invece, la sola società proprietaria dello stesso velivolo "Yacht & Jet Ltd.".
3. Il terzo motivo è infondato. L'ordinanza impugnata ha richiamato gli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza dai quali si evince che la HE è entrata, a seguito della stipula dell'iniziale contratto di locazione con la originaria proprietaria Fincompany Spa di San Marino nel gennaio del 2011, nella disponibilità del velivolo, da quel momento utilizzato ininterrottamente nel territorio italiano (anche successivamente al passaggio di proprietà in favore della maltese Yacht & Jet Ltd.), da ciò dunque dovendosi desumere l'importazione definitiva del mezzo con conseguente obbligo di versamento dell'Iva una volta decorsi i sei mesi di permanenza sul territorio nazionale dalla prima presentazione in dogana. A fronte di tali dati fattuali, incontestabili nella presente sede (che tollera unicamente, per dettato di legge, doglianze rappresentative di violazione di legge), il ricorrente ha invocato, a fondamento della pretesa mancanza del fumus commissi delicti, la avvenuta immissione in libera pratica del velivolo dapprima ad opera della originaria società sanmarinese proprietaria del bene e, successivamente, ad opera della successiva società maltese;
segnatamente, tale seconda immissione avrebbe infatti comportato, sin dal 21 maggio 2012, la importazione 4 definitiva in territorio comunitario con conseguente esenzione di ogni obbligo doganale in capo al IC. Sennonché, il trasferimento della proprietà del bene in favore della società maltese avvenne successivamente alla già ricordata importazione perfezionata dalla HE per effetto dell'ininterrotta disponibilità del bene in Italia, importazione che, come appare ricordato, doveva in ogni caso comportare il pagamento dell'Iva quantunque il bene fosse stato, secondo quanto dedotto dal ricorrente, già immesso in libera pratica dall'allora proprietaria società sanmarinese;
in particolare tale immissione, se poteva rilevare quanto all'obbligo di pagamento dei dazi doganali in Italia anche per effetto dell'accordo tra Comunità europea e Repubblica di San Marino del 16/12/1991, non poteva invece avere alcun effetto con riguardo all'Iva all'importazione, non annoverabile, infatti, tra i diritti di confine, stante il diverso presupposto della stessa, e richiamo all'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 effettuato dall'art. 295 del d.P.R. n. 43 del 1973 effettuato solo quoad poenam, secondo quanto più volte affermato da questa Corte (tra le altre, da ultimo, Sez. 3, n. 34256 del 12/07/2012, Pierino, Rv. 253661; Sez. 3, n. 45468 del 25/06/2014, P.M. in proc. Rosati, Rv. 260913, in motivazione). In definitiva, le censure del motivo appaiono eccentriche rispetto alla ragione decisoria del provvedimento impugnato sia sotto il profilo temporale considerato rilevante quanto alla avvenuta importazione, sia sotto il profilo del tributo in oggetto. Resta da aggiungere come poi nessuna doglianza venga fatta sulla individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell'Iva, che è certamente, come già specificato da questa Corte in più occasioni, e a prescindere da altri eventuali soggetti, colui che ha importato la merce (Sez. 3, n. 42161 del 07/10/2010, Ancona e altro, Rv.248755). Né potrebbe ritenersi non configurabile il fumus per effetto di maturata prescrizione come invocata all'udienza odierna dal Difensore del ricorrente. Non può infatti non considerarsi che questa Corte ha già in più occasioni affermato che il reato di mancato pagamento dell'Iva all'importazione ha un carattere di antigiuridicità che permane oggettivamente sulla merce, abusivamente importata in ogni vicenda successiva e coinvolge ogni susseguente atto di vendita o di trasporto della merce medesima (Sez. 3, n. 4245 del 04/03/1987, Tallarini, Rv. 175594), muovendosi dal presupposto che le merci vengono indebitamente sottratte al pagamento dell'imposta al momento dell'importazione e continuano a mantenere il loro stato di illegittimità anche dopo l'abusiva introduzione nello Stato giacché il tributo grava sulla merce e permane fino a che non venga assolta l'obbligazione tributaria. Il reato di evasione dell'Iva all'importazione non rientra, quindi, tra i reati istantanei che si perfezionano nel momento in cui sorge il diritto erariale a pretendere il pagamento dell'imposta, bensì ha natura di reato permanente, la cui consumazione si esaurisce solo quando cessa l'attività diretta a consentire la illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato senza il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta 5 all'importazione (così, da ultimo, Sez. 3, n. 56264 del 18/05/2017, P.G. e altro in proc. Elan, Rv. 272330). Sicché, ove si consideri che il pagamento del tributo non risulta intervenuto e che il velivolo sarebbe rimasto in territorio italiano quanto meno, stando alla ordinanza impugnata, sino all'aprile del 2012, per poi evidentemente ritornare in Italia sino al momento del sequestro, la doglianza circa la maturata prescrizione appare manifestamente infondata.
3.1. Quanto poi al profilo della confisca, sempre affrontato con il terzo motivo di ricorso, it richiamo dell'art. 70 alle sanzioni relative ai diritti di confine (da intendersi riferite, infatti, all'intero titolo VII del T.U. della legge doganale da ultimo, tra le altre, Sez. 3, n.3274 del 22/10/1999, dep. 05/01/2000, Cliberti, Rv. 215348), comporta l'applicabilità obbligatoria anche della confisca prevista dall'art. 301 del d. P.R. n. 43 del 1973. 4. Con riguardo al quarto motivo, inerente la determinazione del valore del velivolo in importo superiore ai limiti posti dall'art. 295 ultimo comma, cit. (con i conseguenti riflessi in termini di illiceità penale del fatto attesa la previsione di pena detentiva), va osservato che tale profilo non risulta essere stato proposto in sede di riesame (neppure dal ricorso risulta infatti il contrario) cosicché lo stesso sarebbe inammissibile (vedi in tal senso, con riferimento al riesame cautelare reale, Sez. 3, n. 35889 del 01/07/2008, Itri, Rv.241271). In ogni caso, anche a volere trattare il merito della doglianza, non si comprende perché il relativo accertamento tecnico fatto svolgere dal P.M. sul punto avrebbe dovuto, come pretenderebbe il motivo, essere disposto nel contraddittorio ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen. in assenza dei presupposti, non specificati neppure nel ricorso, di non ripetibilità che soli impongono il ricorso ad una tale più garantita procedura.
5. Infine, quanto all'ultimo motivo di ricorso, va rammentato che ogni deduzione circa la mancanza dell'elemento soggettivo è, per costante indirizzo di questa Corte, proponibile in sede di riesame solo ove detta mancanza emerga ictu oculi (tra le altre, Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi ed altro, Rv. 266896), ciò che, nella specie, non è atteso che le stesse argomentazioni del ricorso fanno riferimento a non meglio precisate consulenze che avrebbero indotto il ricorrente a ritenere la regolarità del proprio operato.
6. Con riguardo infine al ricorso presentato da MA di LA LA AR, quale legale rappresentante pro tempore di Yacht & Jet Ltd., proprietaria del velivolo sequestrato, richiamati qui, con riferimento ai motivi dal terzo al quinto, quanto sopra osservato ai paragrafi sub nn. 3-5, deve solo esaminarsi il secondo motivo, per il quale, a differenza del ricorrente IC, sicuramente il legale rappresentante pro tempore della società proprietaria vanta un interesse. Tanto premesso, l'omessa notifica del decreto di sequestro alla società proprietaria del velivolo non comporta nullità del sequestro, attesa la mancanza nella specie di un'espressa 6 previsione della relativa causa di invalidità ed essendo il diritto di difesa comunque garantito dalla facoltà di proporre richiesta di riesame, nella specie effettuata, entro il termine di dieci giorni dalla data in cui si è avuta conoscenza dell'atto (cfr., sia pure con riferimento alla persona interessata alla restituzione del bene, Sez. 6, n. 15501 del 08/01/2009, Marchis, Rv. 243572); va aggiunto che, anche quando è previsto che il provvedimento di convalida del sequestro preventivo sia "immediatamente" notificato alla persona cui le cose sono state sequestrate (art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen.), si è ritenuto che tale precetto non sia sanzionato con la nullità, essendo la notifica prevista al solo fine di accelerare la possibilità dell'interessato, o anche del terzo interessato, di proporre impugnazione, giacché il sequestro preventivo si esegue mediante apprensione del bene e la notifica del provvedimento è destinata solo a consentire la proposizione del gravame cautelare (Sez.3, n. 6914 del 12/12/2008, Benassi ed altro, Rv. 242519; Sez. 5, n. 5002/98 del 11/11/1997, Paolillo, Rv. 209561). Quanto all'ulteriore rilievo relativo al fatto di non essersi la società proprietaria potuta adeguatamente difendere in sede di riesame, l'eccezione è generica perché non specifica quale sia stata la lesione concretamente subita in termini di conoscenza degli atti. Il motivo è, pertanto, complessivamente infondato.
7. In definitiva i ricorsi devono essere rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2018 Il Consigliere est. Il Presidente icfotorele Grazia Lapalorcia azza DEPOSITATA IN CANCELLE M - 8 GEN 2019 IL CANCELLERE Luana ARni 7