Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2017, n. 56264
CASS
Sentenza 18 maggio 2017

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Non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Grande Stevens c. Italia del 4 marzo 2014 e A e B c. Norvegia del 15 novembre 2016, nel caso in cui uno dei procedimenti in relazione al quale si invoca il principio non abbia natura sostanzialmente penale. (Fattispecie di truffa ai danni del Ministero dei Trasporti per iscrizione di un natante nel registro internazionale in assenza dei requisiti, da cui derivava l'omesso versamento dei contributi dovuti all'Inps ed Inail sui redditi dei dipendenti e l'evasione di imposta, in cui la S.C. ha escluso la violazione del "ne bis in idem" in relazione alla pendenza, oltre al procedimento per responsabilità amministrativa da reato dell'intestatario dell'imbarcazione fraudolentemente iscritta, anche di quello attivato dagli enti previdenziali per il recupero delle somme evase).

Il delitto di evasione all'IVA sulle importazioni ha natura di reato permanente in quanto il tributo grava sulla merce abusivamente introdotta nello Stato fino a che non viene assolta l'obbligazione tributaria; ne consegue che il reato è configurabile in ogni vicenda successiva e coinvolge ogni susseguente atto di vendita o di trasporto della merce medesima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2017, n. 56264
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 56264
    Data del deposito : 18 maggio 2017

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