Sentenza 18 maggio 2017
Massime • 2
Non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Grande Stevens c. Italia del 4 marzo 2014 e A e B c. Norvegia del 15 novembre 2016, nel caso in cui uno dei procedimenti in relazione al quale si invoca il principio non abbia natura sostanzialmente penale. (Fattispecie di truffa ai danni del Ministero dei Trasporti per iscrizione di un natante nel registro internazionale in assenza dei requisiti, da cui derivava l'omesso versamento dei contributi dovuti all'Inps ed Inail sui redditi dei dipendenti e l'evasione di imposta, in cui la S.C. ha escluso la violazione del "ne bis in idem" in relazione alla pendenza, oltre al procedimento per responsabilità amministrativa da reato dell'intestatario dell'imbarcazione fraudolentemente iscritta, anche di quello attivato dagli enti previdenziali per il recupero delle somme evase).
Il delitto di evasione all'IVA sulle importazioni ha natura di reato permanente in quanto il tributo grava sulla merce abusivamente introdotta nello Stato fino a che non viene assolta l'obbligazione tributaria; ne consegue che il reato è configurabile in ogni vicenda successiva e coinvolge ogni susseguente atto di vendita o di trasporto della merce medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2017, n. 56264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56264 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2017 |
Testo completo
56264-17 : | : 1 ཡ REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ACR TERZA SEZIONE PENALE Composta da n. 1656 Sez. Sent. n. Aldo Cavallo -Presidente - Vito Di Nicola Relatore - UP 18/05/2017 R.G.N. 16445/2016Claudio Cerroni Antonella Di Stasi Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la corte di appello di Genova nei confronti di 1) LS RD OT, nato in [...] il [...] 2) MarLigure SR in liquidazione in persona del liquidatore OL Domenico nonché sul ricorso di MarLigure SR in liquidazione in persona del liquidatore OL Domenico avverso la sentenza del 05-10-2015 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione all'articolo 70 d.p.r. n. 633 del 1972 con sospensione del processo per le rimanenti imputazioni o in subordine il rigetto del ricorso proposto da UR SR. uditi per i ricorrenti gli avvocati Franco Carlo Coppi, anche in sostituzione dell'avvocato Carlo Biondi, e Gabriele Farabecoli, in sostituzione dell'Avvocato Massimo Leandro Boggio, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale presso la corte di appello di Genova e la UR SR, in persona del liquidatore Domenico OL, ricorrono separatamente per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Genova in data 16 ottobre 2014, ha dichiarato non doversi procedere nei Ас confronti di RD OT LS in ordine al reato previsto dall'a. 70 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, così riqualificato il fatto contestato al capo 1) della rubrica, e ai reati di cui ai capi 2) e 6) perché estinti per prescrizione;
ha revocato la disposta confisca della somma in sequestro disponendone la restituzione all'avente diritto;
ha aumentato, a 250 quote dell'importo di euro 500 ciascuna, la sanzione pecuniaria inflitta alla UR s.r.l. condannando la stessa al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio ed ha confermato nel resto la sentenza emessa dal tribunale di Genova. Per quanto qui interessa, ad RD OT LS era contestato (in concorso con UR RI stralciato) il reato (capo 1) di cui agli artt. 292 e 295, comma 3, testo unico delle disposizioni Legislative in materia Doganale 23 gennaio 1973, n. 43, art. 70 d.P.R. 633 del 1972 e 110 del codice penale,, va perché in concorso tra loro, l'LS (come effettivo e sostanziale proprietario e armatore dello yacht denominato Limoncello), l'RI quale legale rappresentante della UR SR (società interposta fittiziamente alla reale proprietà), sottraevano al pagamento dei diritti di confine dovuti per l'importazione dell'imbarcazione denominata Limoncello, avente nominativo internazionale IFPP2, per una somma complessiva di euro 420.000,00 pari all'IVA all'importazione dovuta sul prezzo di acquisto di €. 2.100.000,00. In Genova ottobre 2005; nonché (sempre in concorso con UR RI stralciato) il reato (capo 2) previsto dall'articolo 640, comma 2, punto 1 in relazione all'articolo 110 del codice penale, perché, in concorso tra loro, UR RI in qualità di amministratore della UR SR, LS come effettivo e sostanziale proprietario e armatore della suddetta imbarcazione denominata Limoncello, con artifici e raggiri costituiti dal rappresentare falsamente al momento della Iscrizione su Registro Internazionale la destinazione commerciale del M/Y citato inducevano in errore i competenti pubblici ufficiali conservatori della capitaneria di Porto di Genova in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione e il mantenimento della iscrizione del natante denominato Limoncello nel citato Registro Internazionale inducendo conseguentemente in errore anche i dirigenti del Ministero dei Trasporti, i dirigenti dell'INPS di Genova e dell'IPSEMA di Genova, in ordine alla sussistenza in capo alla UR del diritto all'esenzione dei contributi da versare ai citati I.N.P.S. ed I.P.SE.MA, alla 3 sussistenza del diritto di ricevere un credito pari alle somme oggetto di ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito dei dipendenti, alla sussistenza del diritto di non versare le imposte sul reddito in relazione all'80% del reddito imponibile con correlato obbligo di versamento di tutte le somme di cui sopra ai citati enti ed all'erario in capo al Ministero dei Trasporti. Si procuravano così l'ingiusto vantaggio patrimoniale costituito dalla facoltà di non versare i contributi citati dall'ottenimento di un indebito credito pari alle somme da versare a titolo di sostituto d'imposta ed alla facoltà di non versare le imposte sul reddito in relazione all'80% del reddito d'impresa per una somma complessiva di €.448.467,00 con pari danno per il Ministero dei Trasporti. In Genova dal 28 ottobre 2005 al 01 ottobre 2007. Alla società UR S.R.L. era invece contestato l'addebito (capo 3) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), in relazione all'articolo 24, commi 1 e 2, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 231 con riferimento al reato di truffa in precedenza indicato e commesso dal legale rappresentante ed amministratore della società va UR RI. Infine, ad RD OT LS era contestato (ancora in concorso con UR RI, posizione stralciata) il reato (capo 6) previsto dall'articolo 40, comma 1, lettera c), e comma 4 del decreto legislativo n. 504 del 1995 per aver destinato ad usi soggetti all'imposta, prodotti esenti od ammessi ad aliquote agevolate nelle annualità 2006 e 2007. In particolare, in concorso tra loro, l'LS (come effettivo e sostanziale beneficiario dello yacht denominato Limoncello), l'RI quale legale rappresentante della UR SR (società interposta fittiziamente), costituivano la società italiana UR SR (intestataria dello yacht Limoncello) al solo scopo di interporre un soggetto economico che potesse beneficiare delle agevolazioni fiscali, tra il reale proprietario e utilizzatore dello yacht (LS) e lo stesso yacht "Limoncello", fittiziamente indicato come bene strumentale dell'attività d'impresa della società e iscritto al "Registro internazionale" per fruire delle agevolazioni previste per "gli yacht commerciali che effettuano attività di noleggio". Acquistavano, tramite la società UR in esenzione d'accisa senza averne diritto It 30.059 di gasolio (chilogrammi 24.961) nell'anno 2006 e It 60.004 di gasolio (chilogrammi 50.223) nell'anno 2007. In Genova ed altre località nelle date indicate.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza i ricorrenti separatamente sollevano i seguenti motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova affida il ricorso a due complessi motivi di impugnazione. 4 2.1.1. Con il primo motivo, lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale per avere la Corte di appello assolto l'imputato dal reato contestato al capo 1) della rubrica per intervenuta prescrizione e vizio di motivazione su un punto decisivo per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Sostiene che il Giudice di appello, stimando pienamente condivisibile la ricostruzione del pubblico ministero e del primo giudice quanto alla sussistenza dell'infrazione alla legge penale, ha ritenuto consumato il reato di cui al capo 1) nell'ottobre 2005, momento della iscrizione frodatoria della nave "Limoncello" nel registro internazionale. Tale iscrizione ad avviso della corte territoriale concretizzerebbe la sottrazione indebita all'imposizione. Ha poi escluso la natura permanente del reato e ritenuto applicabile regime ordinario di prescrizione, considerandolo non intaccato dalla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea nella parte in cui ha ritenuto la disciplina dell'articolo 160, ultimo comma, e 161 del codice penale contraria al trattato sul funzionamento ven dell'Unione Europea. Ad avviso del ricorrente, tale apparato motivazionale sarebbe giuridicamente errato ed affetto dal vizio di motivazione in relazione alla ritenuta natura istantanea con effetti permanenti del reato di cui al capo 1) della rubrica. Infatti, nella motivazione, la Corte di appello ha ritenuto la natura istantanea, con effetti permanenti, del reato di evasione dell'Iva all'importazione, sul presupposto che il reato si consuma mediante la sottrazione indebita alla imposizione dell'operazione che determina il sorgere del tributo, mentre il perdurante obbligo di versamento dell'imposta evasa atterrebbe agli effetti permanenti della condotta incriminata. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte di appello avrebbe, secondo il ricorrente, confezionato una motivazione del tutto formale e di stile, al cospetto della natura certamente permanente dell'incriminazione, convalidata dalla giurisprudenza di legittimità citata nel ricorso, secondo il cui orientamento, similmente a quanto ritenuto in tema di contrabbando, il carattere di antigiuridicità permane sulla merce abusivamente importata tanto da rendere il reato permanente ed a coinvolgere addirittura ogni successivo atto di vendita o di trasporto, il tutto sul rilievo che, in ordine al reato contestato e ritenuto in sentenza, la condotta punibile si risolve in una forma di contrabbando qualificato, relativo all'evasione di una somma da corrispondere all'atto della importazione della merce. Né sarebbero ravvisabili motivi che giustifichino la differenziazione della natura del reato, permanente per il contrabbando e istantaneo per l'Iva all'importazione, con la conseguenza che il reato di cui al capo 1) sarebbe caratterizzato dalla natura permanente e il carattere di antigiuridicità permane sulla merce oggetto di evasione nella sua circolazione e permanenza nel 5 territorio dello Stato in considerazione del fatto che la condotta tipica è costituita in via principale dall'importazione (ovviamente in assenza di pagamento dei diritti), mentre la introduzione nel territorio dello Stato costituisce l'operazione che determina il sorgere del tributo.
2.1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte di appello adottato una interpretazione conforme alle norme dell'Unione ed alla giurisprudenza della Corte Europea nonché per non avere disapplicato le norme italiane sulla prescrizione e denuncia altresì vizio di motivazione su un punto decisivo per il giudizio in relazione alla gravità della frode di cui al primo capo di accusa (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Osserva il ricorrente che l'attribuzione della natura istantanea alle reiterate condotte tipiche poste in essere ed una differenziazione immotivata tra va contrabbando, ritenuto pacificamente permanente, ed il reato di evasione dell'Iva all'importazione, oltre a comportare una palese irragionevolezza determina, con l'accorciamento dei termini di prescrizione, una minor tutela di un tributo di interesse comunitario ed espone a rilevanti problemi di contrarietà con il trattato UE. La Corte Europea, con la sentenza Taricco dell'8 settembre 2015, ha evidenziato infatti che il gettito IVA costituisce una risorsa economica dell'Unione affermando che le norme nazionali, che non consentano una efficace e dissuasiva repressione penale, entrano, secondo la Corte europea, in conflitto con la legislazione dell'Unione. La Corte di appello tuttavia ha escluso l'applicabilità della sentenza Taricco e la conseguente disapplicazione delle norme sulla prescrizione sulla base di due considerazioni: l'insussistenza di una ipotesi di frode grave, presupposto fissato dalla sentenza Taricco;
inoltre, per i casi di frode che riguardano lo Stato Italiano non verrebbero previsti termini di prescrizione più lunghi. quello, determinato da ogniObietta il ricorrente che il caso di frode grave paese con la applicazione di sanzioni penali e, comunque, è grave, avuto riguardo alle norme del trattato indicate nel ricorso, ogni frode che riguardi un importo superiore a 50.000 euro. Nel caso di specie, la frode di cui al capo 1), è stata quantificata nella misura di 420.000 euro. Peraltro, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe intrinsecamente contraddittoria, sul rilievo che la frode contestata all'imputato LS al capo 2 (reato presupposto della responsabilità della società) e la frode di cui al capo 1 sarebbero sostanzialmente di pari entità (448.467 euro, la seconda, a fronte di 420.000 euro, la prima). 6 Al ricorrente appare dunque chiaramente contraddittoria la qualificazione del capo 2 come frode di rilevante entità ed il disconoscimento della gravità della frode di cui al capo I per una somma pressoché identica. Inoltre appare errata e contraddittoria la motivazione nella parte in cui evidenzia che la importazione della nave sia stata effettuata dagli imputati senza l'ausilio di alcuna struttura organizzativa. Sarebbe stato compito del giudice nazionale, allora, ricercare l'esistenza di interpretazioni possibili che non fossero di ostacolo ai principi del trattato o alla giurisprudenza della Corte Europea, percorso esegetico percorribile, secondo il ricorrente, ammettendo la natura permanente del reato, già ritenuta dalla giurisprudenza, o quanto meno ritenere la decorrenza del termine per ogni nuova importazione, e ciò avrebbe consentito di evitare o quanto meno di ridurre il contrasto.
2.2. La MarLigure SR, in persona del liquidatore Domenico OL, affida il ricorso a quattro complessi motivi.
2.2.1. Con il primo motivo, la società ricorrente deduce la mancanza, la van contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio in relazione al capo 3) della contestazione (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale). Precisa che la censura è rivolta all'omessa motivazione sul punto relativo alla responsabilità della Società, rispetto alla quale né il Tribunale, né la Corte territoriale hanno dato effettivo conto, omettendo il debito vaglio delle prove assunte. In particolare, sia la Corte di appello e sia il Tribunale hanno omesso di considerare: a) la prova costituita dal prospetto riepilogativo prodotto dal consulente tecnico della difesa, dal quale emergevano i noleggi effettuati (anche a terzi) ed i relativi valori;
b) la prova dichiarativa resa dal teste GN a proposito delle finalità perseguite con la creazione della società, in uno con l'e- mail inviata dall'avv. Barton all'avv. RI, prodotta in giudizio. Quindi, la Corte d'appello (con acritico rinvio alle argomentazioni del Giudice di prime cure), ha confermato la penale responsabilità della UR S.r.l., ritenendo fittizia la destinazione dell'imbarcazione ai fini commerciali, richiamando al riguardo integralmente le osservazioni svolte nella sentenza di primo grado e limitandosi ad affermare che "ciò che conta è l'assenza tra l'imputato e UR del rapporto negoziale che si stabilisce tra noleggiatore e noleggiante". Tuttavia, l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato come, nel periodo in contestazione, l'Ambasciatore LS, attraverso la forma del finanziamento soci, abbia regolarmente corrisposto congrui canoni di noleggio per i periodi relativi al 7 c.d. autoconsumo (riconosciuto lecito dallo stesso tribunale) ed abbia, comunque, anche pubblicizzato e noleggiato a terzi il M/Y Limoncello. Invece, la Corte di appello nel pervenire alla decisione sul punto censurata non ha, al pari del tribunale, minimamente considerato il prospetto riepilogativo fornito nel corso della deposizione dal consulente tecnico della difesa, documento nel quale erano indicate le due occasioni in cui lo yacht venne noleggiato a terzi, emergendo, inoltre, l'assoluta congruità tra il prezzo pagato (sia pure sotto forma di conferimento soci) ed il periodo di utilizzo personale dell'imbarcazione da parte dell'Ambasciatore LS (sulla base delle imputazioni dei conti economici e dei bilanci). Né la Corte di appello ha considerato le dichiarazioni rese dal teste del pubblico ministero, brigadiere GN, il quale ha ammesso, esaminando la corrispondenza e-mail intercorsa tra gli avvocati Barton e RI, che la costituzione della società non aveva finalità elusiva di imposte e/o di contributi o comunque fraudolenta, con la conseguenza che la motivazione della Corte di van appello in parte qua sarebbe ulteriormente affetta da gravi lacune argomentative anche in ordine alla natura della UR, alle finalità dell'iscrizione dell'imbarcazione nel registro riservato alle navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali e alla loro rilevanza al fine dell'inquadramento giuridico della fattispecie.
2.2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener contro nell'applicazione delle legge penale in relazione all'art. 649 del codice di procedura penale (articolo 606, comma 1, lettere b), del codice di procedura penale). Afferma come i giudici del merito abbiano respinto l'eccezione di sospensione del procedimento o di declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, ex articolo 649 del codice di procedura penale, a fronte della pendenza di due paralleli procedimenti sanzionatori amministrativi, relativi al medesimo fatto, evidenziati dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal consulente tecnico della difesa. Il Tribunale prima e la Corte d'Appello, poi, hanno ritenuto infondata l'istanza formulata, sull'erroneo presupposto che nessuno dei procedimenti instaurati per il recupero delle somme evase per effetto del reato contestato al capo 2) della rubrica ad LS risultasse definito con sentenza divenuta irrevocabile, confezionando una pronuncia in contrasto con il principio del ne bis in idem, essendo emerso che i procedimenti sanzionatori amministrativi sono stati definiti con sentenze, allegate al ricorso, divenute irrevocabili. Richiamato l'articolo 4 paragrafo 7 della Cedu e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, a partire dalla sentenza Grande Stevens contro 8 Italia, la ricorrente evidenzia come non possa essere trascurato il fatto che, proprio con quest'ultima decisione, la Corte Edu abbia messo in luce il principio secondo il quale la norma richiamata (e il corrispondente articolo 50 della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea), facciano riferimento al divieto di essere anche solo "perseguiti" (dunque processati) e non solo condannati, in presenza di precedente giudizio, che abbia avuto identità di contestazione, con ciò intendendo che la condotta che ha dato luogo ai distinti procedimenti sia necessariamente identica, situazione nella specie sussistente, con la conseguenza che il principio del ne bis in idem risulta violato e doveva pertanto essere dichiarato il non luogo a procedere e derivando da ciò l'annullamento della sentenza impugnata, confermativa di quella del Primo Giudice.
2.2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente eccepisce la legittimità costituzionale dell'art. 22 del D.Lgs. n. 231 del 2001 con riferimento agli articoli 3 e 111 comma 2 della Costituzione;
violazione dell'articolo 6 della Convenzione Europea ven dei diritti dell'Uomo. Premette che la Corte d'Appello di Genova ha dichiarato l'estinzione del reato presupposto dell'illecito contestato alla Società al capo 3) per intervenuta prescrizione ma in relazione all'analogo capo 3) contestato alla UR S.r.l. tale pronuncia non è invece stata possibile in quanto l'art. 22 del D.lgs. 231 del 2001 al comma 4 prevede che "se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il. giudizio". La disciplina della prescrizione sancita dal D.lgs. 231/2001 si discosta, quindi, considerevolmente dal regime previsto dall'art. 157 del codice penale, rendendo l'illecito amministrativo a carico dell'ente, in presenza di un valido atto interruttivo, sostanzialmente imprescrittibile. E ciò contrasta con l'articolo 3 della costituzione, essendo evidente alla ricorrente che la disciplina speciale contenuta nell'articolo 22 del decreto legislativo 231 del 2001, differenziandosi notevolmente rispetto a quella prevista dal codice penale per le persone fisiche, rende irragionevole la scelta del legislatore di disciplinare in modo diametralmente opposto due posizioni (quella della persona fisica imputata e quella dell'ente-imputato) che, nel sistema penale, si trovano in situazioni del tutto analoghe, in quanto titolare dei medesimi diritti sostanziali e processuali. L'articolo 22 del decreto legislativo n. 231 del 2001 pare alla ricorrente anche in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo sancito sia dal secondo comma dell'art. 111 Cost., che dall'art. 6 della CEDU. L'art. 111, comma 2, della Costituzione e soprattutto l'art. 6 della CEDU pongono infatti come esigenza dell'ordinamento, e insieme quale diritto primario 9 dell'imputato, quello ad una durata ragionevole del processo, assicurata anche grazie all'istituto della prescrizione del reato, che fissa i termini in modo certo, conoscibile e predeterminato senza tollerare perciò il protrarsi dei giudizi al di là di limiti stabiliti dalla legge. La condizione di incertezza che si accompagna alla pendenza di un procedimento penale preclude all'imputato (nel caso di specie all'ente-imputato) la possibilità di orientare liberamente le proprie scelte di vita e iniziativa, diritti che vengono garantiti dalla Costituzione al comma 3 dell'articolo 27, laddove la pena è concepita nella prospettiva della sua essenziale ed ineliminabile funzione rieducativa, configurandosi così un potenziale pregiudizio che deriva dall'irragionevole e indefinito protrarsi del processo nei confronti dell'ente- imputato.
2.2.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 62 van bis del codice penale e all'art. 11 d.lgs 231 del 2001 (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale). Sostiene che la Corte d'Appello ha negato la concessione delle attenuanti generiche, affermando che "le caratteristiche della responsabilità di UR esclude che possano esserle concesse le richieste attenuanti generiche" ricorrendo ad una motivazione che sarebbe del tutto priva di senso logico, sul rilievo che la responsabilità per il fatto, invero, deve essere tenuta distinta dalle circostanze dello stesso fatto-reato. In tal modo il giudice del merito avrebbe disatteso l'obbligo motivazionale omettendo il puntuale esame dei parametri di legge e di indicare le ragioni poste a fondamento della sua scelta, così violando il disposto degli articoli 132 e 133 del codice penale. Inoltre la Corte territoriale avrebbe commesso in toto di motivare circa la richiesta avanzata dalla difesa nell'atto di appello di graduazione della pena e concessione delle attenuanti generiche sulla base dell'articolo 11 del decreto legislativo 231 del 2001, il quale al secondo comma, prevede che il giudice, nel commisurare alla pena, debba tenere conto "delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione". La UR S.r.l. si trovava in stato di liquidazione e tale elemento giustificava da solo la riduzione della pena base fino al minimo edittale su cui applicare, poi, la riduzione per le attenuanti generiche, così da pervenire ad un trattamento sanzionatorio più adeguato al caso di specie. 1 10 0 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore Generale non è fondato, mentre l'impugnazione della UR s.r.l. è fondata limitatamente al trattamento sanzionatorio ed infondata nel resto.
2. Passando all'esame del primo motivo di ricorso sollevato dal Procuratore Generale occorre anticipare che, quanto alla prescrizione del reato di cui al capo 1) della rubrica, la motivazione è errata, sebbene il dispositivo sia conforme al diritto, sicché è sufficiente procedere alla sua rettificazione ai sensi dell'articolo 619, comma primo, del codice di procedura penale nei termini di seguito precisati.
2.1. La Corte di appello ha affermato che l'Iva all'importazione non rappresenta un diritto doganale di confine, con la conseguenza della van inconfigurabilità del reato di contrabbando originariamente contestato in concorso con la violazione di cui all'articolo 70 d.p.r. n. 633 del 1972. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte del merito ha osservato che la sottrazione al pagamento dell'Iva si è realizzata mediante l'indebita iscrizione dell'imbarcazione, oggetto di importazione, nel registro internazionale previsto dal decreto legge n. 457 del 1997, convertito nella legge n. 30 del 1998, riservato alle navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali: iscrizione cui consegue, tra gli effetti agevolativi, l'esenzione dal pagamento dell'Iva ai sensi dell'articolo 8-bis del d.p.r. n. 633 del 1972. La Corte ligure ha poi ricordato che il tribunale, aderendo alla qualificazione fornita dal pubblico ministero, aveva ritenuto che, poiché l'obbligo del pagamento dell'Iva sorge con l'importazione e poiché l'accertamento di tutti i diritti di confine spetta agli uffici doganali, l'Iva all'importazione, avendo natura di imposta di consumo a favore dello Stato, andasse inclusa tra i diritti di confine. Invece, la Corte d'appello ha ritenuto che la condotta contestata non integra il reato di contrabbando quanto piuttosto il solo reato di evasione dell'Iva all'importazione previsto dagli articoli 1 e 70 d.p.r. n. 633 del 1972. L'esclusione della possibilità di ravvisare il reato di contrabbando è stata fatta derivare dall'individuazione del significato da attribuire alla disposizione dell'articolo 70 d.p.r. n. 633 del 1972 e, correlativamente, dalla considerazione della natura che deve attribuirsi all'imposta sul valore aggiunto, sul rilievo che il primo comma dell'articolo 70 d.p.r n. 633 del 1972 prevede, riguardo all'Iva all'importazione, che si applichino, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine, rinvio 11 fatto esclusivamente "quoad poenam" e dal quale non può derivare, secondo la Corte territoriale, la trasformazione dell'Iva, che ha natura di tributo interno, in un diritto di confine, atteso che l'imposta sul valore aggiunto, avendo natura di tributo interno, è comunque dovuta anche nell'ipotesi di abolizione dei dazi doganali (situazione che ricorre nel caso in esame, nel quale la contestazione del reato di contrabbando non riguarda alcun dazio doganale ma esclusivamente l'imposta sul valore aggiunto). Qualificato quindi il fatto contestato sub 1) come reato di evasione dell'Iva all'importazione previsto dagli articoli 1 e 70 del d.p.r. n. 633 del 1972, la Corte di appello ha dichiarato il reato estinto per prescrizione, essendo interamente decorso il termine prescrizionale decorrente dal momento in cui, nell'ottobre 2005, l'imbarcazione fu iscritta nel registro internazionale, giungendo a tale approdo per aver ritenuto la natura istantanea, con effetti permanenti, del reato di evasione dell'Iva all'importazione, che si consuma mediante la sottrazione van indebita all'imposizione dell'operazione che determina il sorgere del tributo (attuata nel caso in esame mediante l'iscrizione dell'imbarcazione nel registro internazionale), mentre il perdurante obbligo di versamento dell'imposta evasa attiene agli effetti permanenti della condotta incriminata.
2.2. L'assunto della Corte territoriale non è condivisibile perché la natura di tributo interno dell'Iva all'importazione, che pure è stata affermata dalla recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 28251 del 28/05/2015, Kirichenko, non mass.), non giustifica di per sé l'inquadramento del reato, ai fini della consumazione della fattispecie incriminatrice, all'interno della categoria dei reati istantanei ad effetti permanenti. Come fondatamente obietta il ricorrente Procuratore generale, la Corte di cassazione ha affermato che il delitto di evasione all'IVA sulle importazioni ha un carattere di antigiuridicità che permane oggettivamente sulla merce, abusivamente importata, in ogni vicenda successiva e coinvolge ogni susseguente atto di vendita o di trasporto della merce medesima (Sez. 3, n. 4245 del 04/03/1987, Tallarini, Rv. 175594). In altri termini, si parte dal presupposto che le merci vengono indebitamente sottratte al pagamento dell'imposta al momento dell'importazione e continuano a mantenere il loro stato di illegittimità anche dopo l'abusiva introduzione nello Stato, poiché il tributo grava sulla merce e permane fino a che non viene assolta l'obbligazione tributaria. Da ciò la conseguenza che il reato è configurabile verso tutti coloro che entreranno in possesso della merce che non hanno assolto il tributo, a condizione ovviamente che chi la detiene abbia precisa consapevolezza della sua origine. Se quindi la merce continua a mantenere la sua condizione di illegittimità anche dopo l'introduzione nel territorio dello Stato, il tributo va configurato non 12 come una semplice tassa di passaggio, ma grava sulla merce cosicché la situazione antigiuridica perdura sino a quando è possibile l'adempimento dell'obbligazione tributaria. Il reato di evasione dell'Iva all'importazione non rientra quindi tra i reati istantanei che si perfezionano nel momento in cui sorge il diritto erariale a pretendere il pagamento dell'imposta, bensì ha natura di reato permanente, la cui consumazione si esaurisce solo quando cessa l'attività diretta a consentire la illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato senza il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'importazione. Ne consegue che, al pari del reato di contrabbando, il reato di evasione dell'Iva all'importazione è configurabile nei confronti di tutti coloro che, venuti successivamente in possesso della merce che non ha assolto il tributo, cooperino nel protrarne la illegittima circolazione anche con la semplice detenzione, senza che sia possibile distinguere tra importatori abusivi iniziali od originari e van detentori successivi per effetto di plurimi passaggi (Sez. 3, n. 1564 del 06/11/1985, dep. 1986, Salin, Rv. 171943). E' dunque esatta l'affermazione del ricorrente secondo la quale, sul piano logico, l'Iva all'importazione, anche se ritenuta tributo interno sostitutivo di un diritto di confine, è caratterizzata dalla medesima finalità del dazio doganale: impedire che, mediante l'acquisto all'estero e l'importazione nel territorio dell'Unione, gli interessi economici e fiscali dello Stato, o meglio dell'Unione Europea, vengano pregiudicati.
2.3. Nonostante l'inquadramento dell'illecito nella categoria dei reati permanenti, la prescrizione deve ritenersi comunque maturata. Come è stato esattamente rilevato in sede di discussione, la permanenza del reato è cessata con il sequestro dell'imbarcazione che ha segnato il momento consumativo del reato stesso. A questo approdo era già giunto il Tribunale quantunque in un momento in cui la prescrizione non era ancora maturata. Il tribunale, che pure aveva ritenuto la natura permanente del reato, ha infatti affermato (v. sentenza di primo grado, pag.15) che, "benché nel capo di imputazione si era indicata la data dell'ottobre 2005, il reato di cui trattasi deve ritenersi consumato nell'autunno del 2008, in coincidenza con l'esecuzione del provvedimento di sequestro dell'imbarcazione a Malta, ove la stessa era stata nel frattempo trasferita". Se quindi il reato si perfeziona quando la merce viene indebitamente sottratta al pagamento dell'imposta al momento dell'importazione, ma la consumazione perdura nel tempo perché il tributo grava sulla merce, la quale perciò continua a mantenere la sua condizione di illegittimità anche dopo l'introduzione nel territorio dello Stato, si deve allora ritenere che, nel caso di 13 sequestro della merce, la permanenza del reato cessa, venendosi a verificare una delle ipotesi in cui si esaurisce la lesione all'interesse protetto dalla norma incriminatrice, dovendo escludersi che esclusivamente l'adempimento dell'obbligazione mediante pagamento dell'imposta o la sentenza di condanna in primo grado costituiscano fatti idonei ad interrompere la permanenza del reato . Ne consegue che deve rimanere ferma la statuizione contenuta in parte qua nella sentenza impugnata, derivando il rigetto del primo motivo di ricorso proposto dal Procuratore generale.
3. E' infondato anche il secondo motivo di impugnazione proposto dal Procuratore generale che si duole del fatto che la Corte di appello abbia escluso, nel caso in esame, l'applicabilità della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, Taricco ed altri del 8 settembre 2015, C- 105/14, con conseguente disapplicazione delle norme sulla prescrizione. va Secondo il ricorrente, oltre al vizio di contraddittorietà infratestuale della motivazione (la frode contestata all'imputato LS al capo 2, reato presupposto della responsabilità della società, e la frode di cui al capo 1 sarebbero sostanzialmente di pari entità ma la prima, diversamente dalla seconda, sarebbe stata stimata di grave entità), si verterebbe in un caso di frode grave alla semplice condizione che, alla violazione degli interessi economici e fiscali, corrisponda nel paese membro una reazione sanzionatoria affidata all'applicazione di norme penali e, comunque, sarebbe grave, avuto riguardo alle norme del trattato indicate nel ricorso, ogni frode che riguardi un importo superiore a 50.000 euro e, nel caso di specie, la frode di cui si discute, è stata quantificata nella misura di 420.000 euro. La Corte di appello ha chiarito che la Corte di Giustizia, con la "sentenza Taricco", ha stabilito che la disciplina risultante dagli articoli 160, ultimo comma, e 161 del codice penale è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE (trattato funzionamento unione europea), nell'ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono i soli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, statuendo che spetta al giudice nazionale verificare di volta in volta se tale contrasto sussiste e, in caso affermativo, disapplicare le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE. 14 La Corte di appello, nel procedere all'esame della questione commessa al giudice nazionale dai Giudici europei, ha ritenuto che, nel caso in esame, non ricorresse alcuna delle situazioni cui fa riferimento la decisione della Corte di giustizia. La pronuncia, infatti, individua il contrasto suindicato e la necessità di disapplicazione degli articoli 160 e 161 del codice penale: a) nei casi di frode grave che ledano gli interessi finanziari dell'unione europea;
b) quando, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, siano previsti termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'unione europea. Quindi, la Corte di appello ha affermato come dovesse escludersi l'ipotesi sub b) perché il reato di truffa aggravata previsto dall'articolo 640, comma 2 n. 1), del codice penale in danno dello Stato o di altri enti pubblici risulta punito con la pena massima di cinque anni di reclusione ed è anch'esso soggetto, in base en agli artt. 160 e 161 del codice penale, al termine prescrizionale massimo di sette v e anni e mezzo. La Corte del merito ha poi anche escluso la ricorrenza dell'ipotesi sub a) perché, nonostante l'ammontare considerevole dell'IVA evasa, il carattere episodico del reato sub iudice, connesso alla vicenda, singolare, dell'acquisto e dell'importazione dell'imbarcazione in oggetto e commesso dall'LS e dal coimputato UR RI senza l'ausilio di alcuna struttura organizzativa, potesse rientrare in un caso di frode grave. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte di appello si è allineata, sul punto, al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in materia di reati tributari, l'applicazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, Taricco ed altri del 8 settembre 2015, C-105/14, in ordine all'obbligo di disapplicazione della disciplina della prescrizione prevista dagli artt. 160 e 161 cod. pen. se ritenuta idonea a pregiudicare gli obblighi imposti a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, presuppone, da un lato, l'esistenza di un procedimento penale riguardante "frodi gravi", da intendersi con riferimento sia alle fattispecie espressamente connotate da fraudolenza, sia a quelle che, pur non richiamando espressamente tale requisito della condotta, siano dirette all'evasione dell'Iva, la cui gravità va desunta da tutti i criteri previsti dall'art. 133, primo comma, cod. pen.; dall'altro, l'ineffettività delle complessiva disciplina sanzionatoria in un "numero considerevole di casi di frode grave", da valutarsi in relazione alle fattispecie concrete oggetto del singolo giudizio, considerando il numero e la gravità dei diversi episodi di frode per i quali si procede, nonché il contesto complessivo e le ragioni di connessione fra gli stessi (Sez. 3, n. 44584 del 07/06/2016, Puteo, Rv. 269281). 15 Ne consegue che, al cospetto di una motivazione, sul punto, adeguata e priva di vizi di manifesta illogicità, come tale, insuscettibile di essere sottoposta al controllo di legittimità, il motivo di ricorso deve ritenersi, da un lato, non consentito e, dall'altro, complessivamente infondato, atteso che la doglianza, peraltro, non prende in specifica considerazione, per intero, la base cognitiva, come in precedenza riassunta, che deve guidare il giudice nazionale nell'applicazione dei criteri desumibili dalla sentenza Taricco, a prescindere dalla pure rilevante questione, sottolineata dai difensori in sede di discussione, circa l'esito che potranno avere, in tema di compatibilità con i principi Supremi che regolano la materia penale, le questioni pregiudiziali che la Corte costituzionale ha devoluto, con l'ordinanza 26 gennaio 2017, n. 24, alla Corte di giustizia.
4. Il primo motivo di ricorso proposto da UR S.r.l. è inammissibile perché non consentito e manifestamente infondato. La ricorrente elude completamente sia la ratio decidendi del tribunale che ven quella della Corte di appello sul punto della immediata riferibilità dell'imbarcazione all'imputato LS e della costituzione della società UR S.r.l. all'esclusivo fine di fungere da schermo o da "strato isolante" tra il "Limoncello" e l'effettivo proprietario dell'imbarcazione. È sufficiente considerare, salvo a rinviare ad ulteriori osservazioni svolte dal tribunale (da pagina 6 a pagina 14 della sentenza) e richiamate anche dalla maiuscola in sale Corte di appello (pagina 6 della sentenza), come sia emerso che socio unico della UR, formale proprietaria del natante, fosse la AC holdings AT LLC, della quale l'imputato LS era amministratore unico e legale rappresentante e come tutto il denaro pervenuto sui conti della UR a titolo di finanziamento per l'effettuazione dai lavori di bordo provenisse dalla ELE Investments Limited, la quale società, oltre a riportare nelle denominazioni le iniziali di LS RD OT, aveva sede sociale presso lo stesso indirizzo in cui aveva la propria sede anche la AC holdings AT LLC (come anticipato, socio unico della UR e società direttamente riferibile ad LS che della stessa era amministratore unico), presentava l'imputato LS quale "management member", figura assimilabile a quella del socio accomandatario. Tale ricostruzione è stata resa possibile dal sequestro di alcune mail, prodotte nel corso del dibattimento, scambiate tra RI e Bernard Burton, avvocato statunitense di LS, nelle quali si discuteva in ordine a quanti "stati isolanti" fosse opportuno interporre tra l'imbarcazione ed il predetto LS al solo fine di non far risultare in Italia che l'imputato fosse l'effettivo proprietario dell'imbarcazione. Tali e-mail, secondo i giudici del merito, dimostravano dunque inconfutabilmente l'immediata riferibilità ad LS dell'imbarcazione e davano contezza del fatto che la UR venne costituita all'esclusivo fine di fungere 16 da schermo o "strato isolante", per usare le parole contenute in una delle e-mail in esame, tra il "Limoncello" e l'effettivo proprietario. La sentenza di primo grado dà poi atto che il natante venne interamente pagato da LS, il quale versò personalmente l'anticipo pari al 10% del prezzo complessivo pattuito ed effettuò la rimessa sul conto corrente della UR affinché questa provvedesse al versamento del saldo. E' infine emersa in modo incontestato una totale ingerenza di LS nella gestione dell'imbarcazione: era infatti a lui che il comandante si riferiva per ogni problematica di bordo e fu lui che, sul finire dell'estate del 2006, decise, senza neppure chiedere il parere di RI, amministratore della società formalmente proprietaria del natante, di affidare la Aa stessa in gestione alla società Floating Life, per il tramite della quale fece cambiare l'originario equipaggio di cui era rimasto insoddisfatto. A ciò si aggiunga che, a seguito dell'acquisto, l'imbarcazione venne sottoposta ad una serie di lavori, non solo aventi ad oggetto interventi necessari per l'iscrizione della stessa al registro internazionale, ma anche relativi alla estetica degli interni van voluti da LS e dalla di lui consorte. Gli incontrastati elementi appena riassunti dimostravano pertanto, univocamente, l'immediata riferibilità del "Limoncello" all'imputato LS, il quale peraltro, come emerge dal memoriale prodotto dalla difesa, non ha contestato la circostanza ed ha ammesso di avere personalmente scelto, sul finire dell'anno 2005, l'imbarcazione da acquistare, essendo sua intenzione, per il tramite di essa, "navigare nel Mediterraneo". indicato comeNumerosi altri elementi hanno poi univocamente l'imbarcazione non avesse alcuna vocazione commerciale e, tra questi elementi, le dichiarazioni rese, in qualità di testimone garantito stante l'intervenuta irrevocabilità della sentenza ex articolo 444 del codice di procedura penale emessa nei suoi confronti, da UR RI, il quale aveva dichiarato che LS voleva utilizzare personalmente la barca;
che la destinazione a noleggio era solo formale;
che l'imputato LS era disinteressato al fatto che la società UR producesse utili;
che negli anni 2006 e 2007 LS versò denaro alla società UR al solo fine di provvedere ai pagamenti necessari per le spese di gestione del natante e che mai versò nelle casse della società i corrispettivi per i periodi in cui lo stesso ebbe ad utilizzare l'imbarcazione. Occorre infine considerare come la Corte di appello abbia esaustivamente replicato alle obiezioni formulate dalla società ricorrente con la prima impugnazione, in gran parte già elusiva della ratio decidendi della sentenza del tribunale, respingendo la deduzione circa il fatto che l'imputato avesse sempre corrisposto, in relazione ai periodi in cui utilizzò l'imbarcazione, il corrispettivo dovuto per noleggio, dato che il pagamento sarebbe avvenuto mediante la rinuncia, tacita, ai crediti di restituzione da lui vantati nei confronti della società in conseguenza delle risorse conferitele a titolo di "finanziamento soci". 17 La Corte di appello ha disatteso l'assunto sul logico rilievo che, se è vero che l'erogazione di finanziamenti dall'imputato a UR determinava il sorgere di un credito dello stesso nei confronti di UR e che la prospettata rinuncia a tali crediti determinava per la società una sopravvenienza attiva, era proprio la possibilità, rilevata a posteriori, di imputare la sopravvenienza, così determinatasi, a pagamento del corrispettivo (che sarebbe stato) dovuto per il noleggio a rivelare l'artificiosità di tale soluzione, che non rispecchiava la realtà sottostante, ma ne forniva una rappresentazione alterata. Sostenere che pagamento dei corrispettivi dovuti in forza dei contratti di noleggio (mai stipulati) poteva individuarsi nella rinuncia dell'imputato al credito vantato nei confronti della società in forza dei finanziamenti erogati equivaleva, nella sostanza, a riconoscere l'inesistenza dei contratti di noleggio. A parere della corte de merito, la coincidenza, prospettata dalla società ricorrente, tra l'importo delle somme oggetto di finanziamento e l'importo dei corrispettivi (che sarebbero stati) dovuti per i periodi di utilizzazione van dell'imbarcazione da parte dell'imputato è risultata, se pure presente, del tutto "accidentale". Infatti, secondo le stesse ammissioni dell'imputato e della UR, l'ammontare dei finanziamenti eseguiti in favore di quest'ultima era determinato dal costo degli interventi di sistemazione e di manutenzione dell'imbarcazione ed era perciò irrelato all'ammontare dei corrispettivi che l'imputato avrebbe dovuto corrispondere a titolo di corrispettivo del noleggio. Era tuttavia assente, tra l'imputato e UR, qualsiasi rapporto negoziale che deve necessariamente intercorrere tra noleggiatore e noleggiante, come ampiamente dimostrato dalla sentenza del tribunale (pagine da 6 a 14 della sentenza). Inoltre la circostanza che l'imbarcazione fosse stata pubblicizzata a fini di noleggio a terzi anche prima dell'inizio della verifica non confutava gli argomenti suindicati perché la circostanza si accordava con l'intento di creare un'apparenza di commercialità. La Corte di appello ha, infatti, osservato come l'unico contratto di noleggio tra l'imputato e UR fosse indubbiamente simulato perché recante una data anteriore a quella in cui ne sarebbe stata possibile la stipulazione (per le ragioni, univoche, indicate dal tribunale alle pp. 8, 9 e 10 della sentenza impugnata), mentre gli unici due contratti di noleggio tra UR e noleggiatori "terzi" erano stati, significativamente, stipulati solo dopo che era iniziata la verifica che aveva dato origine al presente procedimento. Posto che solo assertivamente la ricorrente rivendica che non siano state prese in considerazione prove decisive, omettendo peraltro di indicare le ragioni per le quali il risultato della prova sarebbe stato in grado di scardinare gli 18 elementi sui quali è stata fondata la responsabilità penale, occorre conclusivamente considerare come, al cospetto di tali elementi che hanno esaminato tutti gli aspetti della vicenda, il motivo di ricorso si connoti, oltre che per la sua manifesta infondatezza, anche per la sua portata tipicamente fattuale, laddove la società ricorrente, nel censurare la congruità della motivazione, ha introdotto censure di merito che non possono rientrare nell'orizzonte cognitivo del giudice di legittimità, non potendosi devolvere alla Corte di cassazione doglianze con le quali, deducendosi apparentemente una carenza logica od argomentativa della decisione impugnata, si pretende, invece, una rivisitazione del giudizio valutativo sul materiale probatorio, operazione non consentita nel giudizio di cassazione all'interno del quale non è possibile innestare censure che implicano la soluzione di questioni fattuali, adeguatamente e logicamente risolte, come nel caso in esame, dal giudice del merito. ven 5. Il secondo motivo di ricorso sollevato dalla UR s.r.l. è infondato. I Giudici del merito hanno correttamente affermato che, per la Corte Edu, può parlarsi di "ne bis in idem" europeo se ed in quanto i fatti oggetto dei distinti procedimenti siano esattamente gli stessi. Ciò che è invece escluso nel caso di specie, ove l'oggetto del procedimento per il recupero di quanto evaso è esclusivamente il fatto consistito nell'omesso versamento delle somme dovute ad Inps ed Inail e nell'evasione di imposta mentre il fatto oggetto del procedimento per responsabilità amministrativa dell'ente in relazione al reato di truffa ai danni del Ministero dei trasporti è connotato, come ha puntualmente osservato il Procuratore generale di udienza, da elementi ulteriori (l'artificio, il raggiro e l'induzione in errore), che lo differenziano radicalmente dal primo. Più in dettaglio, i fatti oggetto del presente procedimento, avuto riguardo alle evasioni contributive nei confronti di Inps ed Inail, non impattano con il divieto del bis in idem sostanziale, che trova riconoscimento, quale diritto fondamentale dell'individuo, nell'articolo 4 Prot. 7 CEDU e nell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sulla base di quanto specificamente elaborato anche dalla Corte EDU con la sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia ed in successive pronunce sul tema della medesima autorità (Corte EDU, Grande Camera, 15/11/2016, A e B
contro
Norvegia), elaborazione che va completata tenendo conto della sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016. La Corte europea, con la pronuncia in data 4 marzo 2014, ha chiarito che la qualificazione come "penale" di una data accusa dipende essenzialmente dalla natura amministrativa della sanzione applicabile e dalla struttura dell'illecito a fronte del quale detta sanzione può rendersi operativa. 19 Invece, il procedimento, instaurato dagli enti previdenziali economicamente danneggiati, è funzionale, nel caso in esame, al recupero, in via esclusiva, delle somme evase e alla applicazione proporzionale di sanzioni di natura non amministrativa ma civile. Come ha spiegato il tribunale, l'articolo 116 della legge 388 del 2000 stabilisce infatti espressamente che le sanzioni applicabili in sede di recupero hanno natura civile e rappresentano una conseguenza automatica dell'inadempimento al debito previdenziale, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale della misura del danno subito dall'Istituto previdenziale, prescindendo da qualsiasi indagine circa l'imputabilità e la colpa nell'inadempimento. Ne deriva che le sanzioni in esame, non presentando i connotati necessari per integrare, in base all'articolo 3 della legge n. 689 del 1981, gli estremi della sanzione amministrativa, non possono in alcun modo essere qualificate come penali alla stregua delle affermazioni della giurisprudenza europea e van conseguentemente non si atteggiano ad illegittima duplicazione di quelle applicabili in sede penale, ravvisandosi piuttosto una progressione illecita tra esse. La conseguenza è che non è applicabile il principio del "ne bis in idem" agli inadempimenti previdenziali ed assistenziali, nemmeno in considerazione di quanto affermato nella sentenza della Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia, poiché le stesse non hanno natura anche solo sostanzialmente penale, tendendo alla reintegrazione patrimoniale degli enti pubblici preposti, per dettato costituzionale, ad assicurare la previdenza e l'assistenza sociale secondo i principi fissati nell'articolo 38 della Costituzione.
6. L'eccezione di legittimità costituzionale proposta con il terzo motivo è manifestamente infondata. La Corte di cassazione ha, sul punto, già affermato, con orientamento che il Collegio pienamente condivide ed al quale, richiamandosi, intende dare continuità, che è manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 D.Lgs. n.231 del 2001, per asserito contrasto con gli artt.3, 24, comma secondo, e 111 Cost., in relazione alla presunta irragionevolezza della disciplina della prescrizione prevista per gli illeciti commessi dall'ente-imputato rispetto a quella prevista per gli imputati-persone fisiche, atteso che la diversa natura dell'illecito che determina la responsabilità dell'ente, e l'impossibilità di ricondurre integralmente il sistema di responsabilità "ex delicto" di cui al D.Lgs. n.231 del 2001 nell'ambito e nella categoria dell'illecito penale, giustificano il regime derogatorio della disciplina della 20 prescrizione (Sez. 6, n. 28299 del 10/11/2015, dep. 2016, Bonomelli, Rv. 267047).
7. E' invece parzialmente fondato il quarto motivo di impugnazione. A fronte di una congrua motivazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche ed immutato l'importo delle quote rispetto alle determinazioni del primo giudice, la Corte di appello, nell'accogliere il gravame del pubblico ministero e nel determinare in aumento il numero delle quote, non ha preso in considerazione, come fondatamente lamenta la società ricorrente, il disposto di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 231 del 2001, il quale al secondo comma prevede che il giudice, nella commisurazione della pena, debba tenere conto "delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione". La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, sul quale incide l'omessa motivazione, per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso della UR s.r.l. va pertanto rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di UR S.r.I. limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Rigetta nel resto il ricorso di Mar ligure S.r.l. Rigetta il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso il 18/05/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Cavallo Vito Di Nicola Aecho Conell nto dicicis DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 8 DIC 2017 CANCEIL CANCELLIERE Luana Mariani 21