Sentenza 7 ottobre 2010
Massime • 1
Il reato di evasione dell'Iva all'importazione, previsto dagli artt. 67 e 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è configurabile non soltanto a carico di chi ha importato la merce assoggettata al tributo, ma anche a carico di colui che semplicemente la detiene dopo l'importazione a seguito della sua irregolare sottrazione al controllo.
Commentario • 1
- 1. Omesso versamento dell'IVA e mera detenzione della mercePaolo Caccialanza · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2010, n. 42161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42161 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 07/10/2010
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1522
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 16126/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN A\, nato a *Bari il 6.09.1966*;
e da TA BE, nata a *Bari 11.08.1970*;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 18.01.2010 che ha confermato la condanna alla pena della reclusione e della multa loro inflitta nel giudizio di primo grado per i reati di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art.70;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e i ricorsi;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Teresi Alfredo;
Sentito il PM nella persona del PG, Dott. De Santis Fausto, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Sentito il difensore dei ricorrenti, avv. Marchiano Luciano, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
Con sentenza in data 18.01.2010 la Corte di Appello di Bari confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado ai coniugi AN A\ e TA BE per avere fatto contrabbando di kg. 13,2 di TLE, rinvenuti sul terrazzo della loro abitazione, e per avere sottratto i tabacchi al pagamento dell'IVA all'importazione.
Proponevano ricorsi per Cassazione gli imputati denunciando:
- violazione di legge suiraffermazione di responsabilità pur mancando la prova che i tabacchi fossero detenuti da entrambi, potendosi configurare molteplici soluzioni alternative;
- mancanza di motivazione sulla configurabilità del reato di omesso pagamento dell'IVA sussistente soltanto nei confronti di chi opera l'importazione (circostanza neppure enunciata ai giudici di merito), mentre, nella specie, era ravvisabile una mera detenzione dopo l'importazione;
- vizio di motivazione sul diniego alla TA\ del beneficio della sospensione condizionale della pena, pur in assenza di elementi ostativi.
Chiedevano l'annullamento della sentenza.
Sull'affermazione di responsabilità per il reato di contrabbando il ricorso non è puntuale perché propone censure meramente fattuali avverso la decisione che, invece, è fondata su congrue argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici, essendo stati esaminati gli elementi probatori emersi a carico degli imputati e confutata ogni obiezione difensiva.
Non è, quindi, passibile di censura il ragionamento dei giudici di merito che hanno correttamente ritenuto che la presenza dei TLE in un punto ben visibile dell'immobile occupato dai coniugi denotava compartecipazione nella detenzione, sicché non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità alcuna soluzione alternativa neppure specificamente avanzata dai ricorrenti.
Incensurabile è il diniego alla TA\ del beneficio della sospensione condizionale della pena giustificato dal precedente penale specifico che non consentiva di pervenire a un giudizio di prognosi favorevole all'imputata.
È fondato, invece, il motivo che denuncia mancanza di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di omesso pagamento dell'IVA all'importazione, sicché sul punto, trascurato in toto in sentenza e specificamente censurato, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.
Il Collegio, per le ragioni che saranno di seguito esposte, non condivide l'orientamento giurisprudenziale segnalato in ricorso secondo cui il reato sarebbe configurabile soltanto a carico dei soggetti che hanno importato la merce assoggettata al tributo e non anche di chi semplicemente la detiene dopo l'importazione (Cassazione Sezione 3, n. 19514; RV. 229056).
Il D.P.R. n. 43 del 1973, art. 34 (Diritti doganali e diritti di confine) dispone che "si considerano diritti doganali tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono diritti di confine i dazi d'importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione e inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine e ogni altra imposta di consumo a favore dello Stato".
L'IVA dovuta all'importazione è, quindi, uno dei diritti di confine, avendo natura d'imposta di consumo a favore dello Stato, la cui imposizione e riscossione spetta alla dogana in occasione della relativa operazione d'importazione.
Il reato di evasione dell'IVA all'importazione non è limitato all'ipotesi dell'introduzione della merce nel territorio doganale comunitario, sussistendo in tutte le ipotesi in cui vi è sottrazione all'obbligo di pagamento dei diritti di confine o al compimento delle formalità doganali.
Secondo l'art. 70 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, costituente un vero e proprio Testo Unico sull'imposta sul valore aggiunto (c.d. VAT Package), in materia di IVA all'importazione "il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata l'importazione di beni e, secondo il paragrafo 2 dell'art. successivo, "quando i beni importati sono assoggettati a dazi doganali, prelievi agricoli o imposte di effetto equivalente istituiti nell'ambito di una politica comune, il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui scattano il fatto generatore e l'esigibilità dei predetti dazi e prelievi".
Orbene, la disciplina doganale non prevede come fatto generatore dell'obbligazione doganale la sola introduzione della merce nel territorio comunitario (art. 202 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992 n. 2913, Codice Doganale Comunitario, CDC).
L'art. 203 del CDC prevede, infatti, che l'obbligazione doganale sorga anche in seguito "alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi d'importazione".
Nel caso di specie, non essendosi dimostrato che gli imputati abbiano in qualche modo partecipato alla materiale, e irregolare, introduzione di merci nel territorio comunitario, occorreva verificare se la conservazione dei tabacchi lavorati nei locali in cui erano stati rinvenuti costituisse un'ipotesi di sottrazione al controllo doganale, fatto da cui derivava l'obbligo di pagamento dell'IVA all'importazione.
Occorre in proposito ricordare che l'art. 203 CDC prevede che l'obbligazione doganale all'importazione sorge "all'atto della sottrazione al controllo doganale" e, al successivo paragrafo che sono debitori:
"- la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale;
- le persone che hanno partecipato a tale sottrazione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che si trattava di una sottrazione di merce al controllo doganale;
- le persone che hanno acquisito o detenuto tale merce e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l'hanno acquisita o ricevuta che si trattava di merce sottratta al controllo doganale e;
- se del caso, la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea o l'utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata".
In conclusione, il debito dell'IVA all'importazione può sorgere anche successivamente all'introduzione della merce nel territorio comunitario a carico dei soggetti indicati nell'art. 203 CDC, inerendo l'IVA all'importazione non alla persona dell'importatore, ma al bene importato donde la configurabilità del reato a carico di chi lo detiene dopo l'importazione a seguito della sua irregolare sottrazione al suddetto controllo.
Nelle sentenze 1 febbraio 2001, in causa C-66799 e 11 luglio 2002, in causa C-37199 la Corte di Giustizia, le cui pronunce sono vincolanti per il giudice nazionale, ha affermato il principio che un'irregolarità che debba essere qualificata come sottrazione alla sorveglianza doganale comporta sempre lo svincolo delle merci dai regimi di libera pratica o di sospensione d'imposta e, quindi, l'immediata insorgenza dell'obbligazione doganale e che la nozione di sottrazione alla sorveglianza doganale deve essere intesa nel senso che essa comprende qualsiasi azione o omissione che ha come risultato di impedire, anche momentaneamente e anche dopo l'introduzione, clandestina o non, della merce sul territorio nazionale, all'autorità doganale competente di accedere a una merce sotto sorveglianza doganale e di effettuare i controlli previsti dalla normativa doganale.
La sentenza deve, quindi, essere annullata sul relativo al delitto di evasione dell'IVA all'importazione con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.
Il giudice di rinvio dovrà, pertanto, uniformandosi ai principi di diritto sopraenunciati, verificare se gli imputati abbiano posto in essere condotte di sottrazione dei beni al controllo doganale, secondo la nozione delineata dalla giurisprudenza comunitaria richiamata.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70 con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari.
Rigetta i ricorsi nel resto.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 7 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2010