Sentenza 25 giugno 2014
Massime • 1
In materia di reati finanziari, a seguito della stipulazione dell'Accordo tra la Confederazione Elvetica e la Comunità europea del 19 dicembre 1972, nel caso di merci importate dalla Svizzera nel territorio nazionale, se non può ritenersi configurabile il reato di contrabbando doganale di cui all'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, diversa conclusione deve essere assunta per il reato di evasione dell'I.V.A. all'importazione, con l'unico limite del divieto di doppia imposizione, poichè il precisato accordo ha sì abolito i dazi doganali tra le due Parti, ma non ha anche incluso la Svizzera nel territorio doganale della comunità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2014, n. 45468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45468 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 25/06/2014
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1830
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 10253/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COMO;
nei confronti di:
RO KO N. IL 12/04/1969;
avverso l'ordinanza n. 4/2014 TRIB. LIBERTÀ di COMO, del 24/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Baldi Fulvio, annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza del 24 febbraio 2014 il Tribunale di Como in funzione di Giudice del Riesame, accoglieva la richiesta di riesame avanzata da RO IR, soggetto indagato per il reato di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 70, in relazione al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 282, e, per l'effetto, annullava il decreto di convalida del sequestro disposto in data 22 gennaio 2014 ed avente per oggetto alcuni preziosi ed una stampante che erano stati rinvenuti nell'autovettura condotta dal RO in sede di controllo doganale alla frontiera Italo-svizzera di Ponte Chiasso.
1.2 Rilevava il Tribunale, premessa la tempestività della richiesta del riesame, l'insussistenza del fumus criminis ipotizzato dall'Accusa: in particolare il Tribunale osservava che in base all'accordo doganale tra la Confederazione Elvetica e la C.E. del 19 dicembre 1972, il reato di contrabbando doganale (ipotizzato, nella specie, a carico del RO) non era configurabile laddove si fosse trattato di merci importate dalla Svizzera nel territorio nazionale;
ciò in quanto, in forza di tale accordo, i dazi doganali all'importazione negli scambi commerciali tra la Confederazione Svizzera e la Comunità dovevano ritenersi soppressi.
1.3 In aggiunta a tali considerazioni in diritto, in punto di fatto il Tribunale riteneva corretta la tesi dell'imputato secondo la quale essendo stati i gioielli da lui acquistati dalla casa produttrice avente sede in Italia (Alessandria), essi non erano in realtà mai usciti definitivamente dal territorio nazionale in quanto, esportati in Svizzera, avevano poi fatto rientro in Italia.
1.4 Propone ricorso avverso il detto provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, deducendo, anzitutto, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione come corpo di reato delle cose sequestrate. In particolare il ricorrente censura come errata in diritto l'affermazione del Tribunale secondo la quale i gioielli sequestrati non sarebbero assoggettati ad IVA perché mai usciti dal territorio dello Stato, rilevando come dalla documentazione in atti emergeva che detti beni erano stati venduti dalla società TA s.r.l. (fino a poco tempo prima controllata dal RO) alla società svizzera BE & VÈ GL (della quale il RO risulta socio), sicché la merce era effettivamente uscita dal territorio statale ed essendo poi stata introdotta in Italia, doveva essere assoggettata ad IVA, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va doverosamente ricordato, in punto di fatto ed ai fini di una corretta comprensione della vicenda in esame, che il RO risulta indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, punito dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 282, (contrabbando doganale). Secondo la ricostruzione operata dal Tribunale, il RO, in data 21 gennaio 2014, proveniente dal territorio elvetico e diretto in Italia a bordo della propria auto, veniva sottoposto a controllo dai militari doganali in servizio presso la Dogana di Pinte Chiasso;
nella circostanza, dopo la sua risposta negativa alla domanda rivolta a conoscere se avesse merce da dichiarare, la sua autovettura veniva sottoposta ad ispezione e all'interno del portabagagli veniva rinvenuta una valigia contenete gioielli etichettati BE & HE ed una stampante che - in relazione all'ipotizzabile reato di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 282, - venivano sottoposti a sequestro poi convalidato dal P.M..
3. Tanto precisato, muovendo dal concetto di importazione come precisato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 67, (che si riferisce ad un concetto ampio di importazione non circoscritto, cioè, alla semplice introduzione di merci provenienti dall'estero nel territorio statale), il reato astrattamente ascrivibile al RO è quello previsto dal combinato disposto dell'art. 70 del medesimo D.P.R. e dell'art. 282 del D.P.R. 43/73, quale norma di tipo sanzionatorio specifico. In particolare l'art. 70 citato, al comma 1, prevede che, nella ipotesi di irregolarità dell'importazione, trovano applicazioni le sanzioni previste dalle leggi doganali, così richiamando espressamente il menzionato D.P.R. n. 43 del 1973, art. 282, comma 1, (T.U. in materia doganale) che prevede una multa proporzionale all'imposta evasa (multa "non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti") per chiunque effettui l'importazione di merci nel senso precisato dal D.P.R. n. 633 del 1973, art. 67, impedendo così l'applicazione dell'I.V.A..
3.1 Secondo la sentenza impugnata, la condotta posta in essere dal RO non sarebbe punibile penalmente rientrando essa nello schema dell'accordo stipulato tra la Confederazione svizzera e la Comunità Europea nel 1972 e trasfuso nel Regolamento C.E.E. n. 2840 del 19 dicembre 1972 secondo il quale nessun reato di contrabbando doganale sarebbe ipotizzabile.
Ma, come prospettato dal Pubblico Ministero ricorrente, la fattispecie in cui va inquadrata la condotta non è quella del contrabbando doganale, pacificamente escluso dal detto accordo, ma dell'evasione di IVA all'importazione di merci estere che continua a rimanere penalmente rilevante.
3.2 In effetti questa S.C. ha di recente ribadito il principio che il mancato pagamento dell'imposta configura il reato di evasione dell'IVA all'importazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, che è punita a norma della legge doganale.
3.3. Vero è che l'accordo tra Stati prevede all'art. 3 la graduale soppressione (ormai completata) dei dazi doganali all'importazione negli scambi tra la Svizzera e la Comunità, ed ancora, all'art. 6, che il divieto di introdurre una nuova tassa di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione negli scambi tra la Comunità Europea e la Svizzera", precisando poi all'art. 4 che le disposizioni riguardanti la graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale e che le parti contraenti possono sostituire con tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.
3.4 Ma, muovendo da tali premesse, questa S.C. ha più volte ribadito il principio già in precedenza affermato con decisioni che questo Giudice ritiene di ribadire, che l'Accordo in parola lascia "impregiudicata la facoltà di riscossione dell'Iva all'atto dell'ingresso delle merci nel territorio degli Stati aderenti alla Comunità, trattandosi di imposta il cui presupposto finanziario è diverso da quello dei dazi doganali (così Sez. 3^ 10.6.2002 n. 22555, Panseri, Rv 221884; idem 22.3.2005 n. 17432, P.M. in proc. Visconti Frasca, Rv. 231613; idem 4.7.2007 n. 36198. P.M. in proc. Di Fulvio, Rv. 237552 la quale ha riaffermato che il reato di cui all'art. 70 D.P.R. n. 633 del 1972 non è escluso dall'Accordo tra la Confederazione Elvetica e la Comunità perché l'IVA rappresenta un tributo interno che, secondo i principi del Trattato CE, è dovuto allo Stato al momento dell'ingresso delle merci, a meno che non si provi che il tributo sia stato assolto anteriormente, sia pure al momento dell'esportazione dallo Stato di provenienza).
3.5 Tali regole interpretative sono state ancor più recentemente rimarcate da altra decisione di questa sezione (Sez. 3^ 17.3.2010 n. 16860, P.M. in proc. Sirtori, Rv. 246990), secondo la quale l'Accordo tra Confederazione Elvetica e Comunità impedisce di ritenere ancora sussistente il reato di contrabbando, mentre di contro ammette la sussistenza dell'ipotesi di evasione dell'Iva all'importazione, con l'unico limite del divieto di doppia imposizione.
3.6 In aggiunta a tali rilevi di ordine generale non può non farsi cenno di altra significativa decisione di questa stessa Sezione secondo la quale il reato previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, cit. ricorre anche nella ipotesi in cui (come nella specie) la merce proveniente dalla Svizzera ed introdotta in Italia senza pagamento dell'IVA sia stata prodotta in uno Stato comunitario (Sez. 3^ 3.3.2005 n. 17835, Santoro, Rv. 231836): ciò perché - prosegue la decisione in esame - la nozione di importazione definita dalla sesta direttiva n. 77/338 CEE (art. 7) vale per gli Stati membri ma non per i rapporti tra essi e la Confederazione Elvetica, avendo l'Accordo tra lo stato Elvetico e la C.E.E. del 19 dicembre 1972 abolito i dazi doganali e le restrizioni quantitative negli scambi tra la Comunità e la Svizzera, ma non incluso quest'ultima nel territorio doganale della Comunità.
3.7 Può in definitiva affermarsi che quando una merce che risulti provenire dalla Svizzera faccia ingresso nel territorio doganale comunitario (nel caso di specie, italiano), si è in presenza di una importazione della merce ai sensi del Regolamento CEE 2840/72, con la conseguenza che la stessa merce, per effetto dell'accordo di libero scambio, non è gravata da dazio doganale o altra tassa di effetto equivalente, ma è comunque assoggettata al pagamento dell'IVA (salvo che non assolto in precedenza) al pari di qualsiasi altra merce ceduta nei territori degli Stati membri.
4. Secondo la tesi esposta nella decisione impugnata la soluzione adottata derivava anche dal fatto che la merce, prima di essere immessa in Svizzera, era stata prodotta in uno Stato comunitario;
ma anche in questo caso questa S.C. ha avuto modo di precisare che una volta che la merce, prodotta nello Stato Comunitario, sia entrata in Svizzera, l'origine comunitaria del bene non ha più alcuna rilevanza in quanto quel bene è pur sempre uscito dall'unione doganale Europea (Sez. 3^ 17835/05 cit.). Peraltro le violazioni in materia di IVA all'importazione comportano la confisca obbligatoria della merce introdotta in Italia ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301, anch'esso richiamato dal citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, il quale dispone per l'evasione dell'IVA l'applicazione di tutte le sanzioni - da intendersi in senso ampio, comprensive, cioè, di misure di sicurezza patrimoniale come la confisca - i cui effetti ablativi si risolvono in una sanzione pecuniaria.
4.1 Sulla base di tali considerazioni di carattere generale va quindi verificato se il Tribunale abbia fatto - pur nei limitati confini della indagine diretta all'esame del fumus criminis - corretto uso della norma penale.
4.2 Ricordato che laddove si verta in materia di misure cautelari reali il vizio deducibile in sede di legittimità è unicamente quello della violazione di legge: violazione di legge che - relativamente alla motivazione - si traduce o nel suo difetto assoluto, ovvero in una motivazione apparente e, come tale, tamquam non esset, non trovando invece ingresso il vizio correlato ad una motivazione insufficiente e/o non puntuale (in termini Cass. Sez. 1^ 31.1.2012 n. 6821, Chiesi, Rv. 252430; Cass. Sez. 3^ Ord.
6.10.2011 n. 45343, P.M. in proc. Moccaldi ed altro, Rv. 251616), nella specie la decisione del Tribunale ha escluso - sia pure ai fini del fumus criminis - un reato, errando nella qualificazione della fattispecie astratta peraltro esattamente indicata dal P.M., sicché, allo stato delle indagini, il reato ipotizzabile era quello di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 282, in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, sulla base di una condotta esattamente ricostruita in punto di fatto dal Tribunale e tale da consentire, ai fini cautelari, il sequestro dei beni.
4.3 Sempre in tema di adozione di misure cautelari reali va ricordato che il controllo del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve esser limitato alla verifica della corrispondenza della fattispecie astratta di reato ipotizzata dall'accusa al fatto per cui si procede, esulando da tale controllo la possibilità del concreto accertamento delle circostanze di fatto su cui la stessa è fondata, ed a maggior ragione delle circostanze di fatto che alle prime, eventualmente, si sovrappongano, rendendo giustificata la condotta dell'indagato; circostanze che sono attribuite alla cognizione del giudice del merito (Cass. Sez. 3^ 12.5.1999 n. 1821, Petix, Rv. 214218).
4.4 Resta, ovviamente, inteso che l'attività di controllo del giudice del riesame non va disancorata dall'analisi delle deduzioni difensive offerte dalle parti, essendo preciso obbligo del giudice, quello di dare conto anche delle ragioni per le quali per le quali il fatto integra il reato contestato, posto che quest'ultimo è antecedente logico e necessario del provvedimento cautelare (in questo senso Cass. Sez. 2^ 23.3.2006 n. 19523, P.M. in proc. c. Cappello, Rv. 234197; Cass. Sez. 3^ 20.5.2010 n. 27715, Barbano, Rv. 248134). E poiché rientra nei compiti del giudice quello di esaminare il fumus criminis in tutte le componenti relative alla fattispecie contestata, ivi compreso l'elemento soggettivo, solo laddove questo risulti ad evidenza insussistente, potrà essere rilevata l'infondatezza del fumus commissi delicti (in questo senso Cass. Sez. 4^ 21.5.2008 n. 23944, P.M. in proc. Di Fulvio, Rv. 240521; Cass. Sez. 3^ 11.3.2010, D'Orazio, Rv. 247103). Corollario di tale proposizione è che nella sola ipotesi della ritenuta insussistenza del fumus commissi delicti in tutti le sue componenti, il sequestro oggetto di riesame potrà (rectius dovrà) essere revocato.
5. Tanto detto, nel caso in esame - ferma restando la condotta in concreto posta in essere dal RO - il fumus delicti, sulla base della stessa ipotesi accusatoria formulata dall'Accusa, andava individuato nella fattispecie esattamente delineata dal Pubblico Ministero ricorrente, alla luce dei principi di diritto più volte affermati da questa Corte ed ignorati, o, comunque, erroneamente disapplicati dal Tribunale, essendo rimasto accertato che il RO, proveniente dalla Svizzera, aveva (re)introdotto in Italia prodotti che, pur realizzati in Italia, erano però usciti dal territorio nazionale attraverso la vendita a società svizzera, con conseguente obbligo di assoggettamento al pagamento dell'IVA per prodotti di importazione. In caso di (re)ingresso in Italia.
6. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Como che, in tale sede, dovrà uniformarsi ai principi sopra richiamati valutando se - alla stregua di essi - sia ravvisabile nel caso di specie il fumus del delitto ipotizzato dalla Pubblica Accusa.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Como. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2014