Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2014, n. 45468
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Sentenza 25 giugno 2014

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In materia di reati finanziari, a seguito della stipulazione dell'Accordo tra la Confederazione Elvetica e la Comunità europea del 19 dicembre 1972, nel caso di merci importate dalla Svizzera nel territorio nazionale, se non può ritenersi configurabile il reato di contrabbando doganale di cui all'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, diversa conclusione deve essere assunta per il reato di evasione dell'I.V.A. all'importazione, con l'unico limite del divieto di doppia imposizione, poichè il precisato accordo ha sì abolito i dazi doganali tra le due Parti, ma non ha anche incluso la Svizzera nel territorio doganale della comunità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2014, n. 45468
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45468
    Data del deposito : 25 giugno 2014

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