Sentenza 24 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/06/2002, n. 9163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9163 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2002 |
Testo completo
09 163 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SSAZIONE Oggetto mediazione SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.7211/00 Dott. Vito GIUSTINIANI Dott. Paolo VITTORIA Consigliere ConsigliereCron. 24824 Dott. Renato PERCONTE LICATESE 1842 Cons. Relatore Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 13/03/02 Dott. Alfonso AMATUCCI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 310- sul ricorso proposto da: in persona del socib 24/6/02 Azienda Agricola Cà Longa s. IL CANCELLIERE accomandatario, amministratore, Roberto Capuzzo, elet- tivamente domiciliato in Roma, via G. Zanardelli n. 20, CANCELLERIA presso l'avv. Luigi Albisinni, che lo difende unitamen- te all'avv. Francesco Mercurio, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CU GU, elettivamente domiciliato in Roma, via G.G. Belli n. 36, presso l'avv. Maria Teresa Savi- no, che lo difende unitamente all'avv. Bruno Russello, giusta delega in atti;
controricorrente 627 avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1661/99 del 25 ottobre - 25 novembre 1999 (R.G. 173/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2002 dal Relatore Cons. Mario FInocchiaro;
Udito l'avv. Bruno Russello per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 22 giugno 1990 CU GU conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Padova, la Fratelli Caval- laro Azienda Agricola s.r.l. chiedendone la condanna al paga- mento della somma di lire 37.160.000 pretesa a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolta da esso atto- re in occasione della vendita a certi UZ AN e Pierino di un fondo agricolo di proprietà della società, denominato «Cà Longa» per il prezzo di lire 1.858.000.000. Esponeva l'attore, a fondamento della spiegata domanda, di avere ricevuto da VA IO, legale rappresentante della società convenuta, l'incarico di trovare un acquirente per il fondo «Cà Longa» e che venduto il fondo ai nominati UZ mentre questi ultimi avevano, regolarmente, provvedu- 2 to al pagamento della mediazione del caso, altrettanto non aveva fatto la Azienda Agricola f.lli LL. Costituitasi in giudizio la società convenuta resisteva alla avversa pretesa, deducendo la propria carenza di legit- timazione passiva a resistere alla domanda attrice, atteso 4 che essa non aveva mai venduto il fondo descritto in citazio- ne che era sempre stato nel suo patrimonio. Svoltasi la istruttoria del caso, nel corso della quale la società convenuta si trasformava nella s.a.s. Azienda Agricola Cà Longa, l'adito tribunale con sentenza 23 novembre 1993 - 21 settembre 1994 rigettava la domanda attrice. Gravata tale pronunzia dal soccombente CU la 1 25 no- corte di appello di Venezia, con sentenza 25 ottobre vembre 1999 in riforma della decisione dei primi giudici così provvedeva: accoglie l'appello e condanna l'appellata al pa- gamento, in favore dell'appellante della somma di lire 37.160.000 oltre interessi dalla domanda al saldo e spese del doppio grado del giudizio. Osservavano, infatti, quei giudici che era irrilevante, al fine di escludere il diritto del mediatore alla provvigio- ne, che le parti anziché di trasferire agli acquirenti CAPUZ- Zo la proprietà dell'immobile sociale della società CAVALLA- RO, unico bene costituente il suo patrimonio, si fossero ac- cordate nel senso di cedere ai PU tutte le quote socia- w li. 3 Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notifi- cata, ha proposto ricorso, affidato a due motivi e illustrato da memoria, la Azienda Agricola Cà Longa s.a.s. in persona del socio accomandatario, amministratore UZ Roberto. Resiste, con controricorso CU GU. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deduce, in limine, parte controricorrente la inammis- sibilità del ricorso avversario «per palese violazione dell'art. 366 n. 3 c.p.c.», stante la omessa esposizione som- maria dei fatti di causa, atteso che «la scarna facciatina nella quale (in ricorso] è narrato il fatto»> non è «suffi- ciente per far comprendere a Codesta Corte la natura e l'entità dei rapporti [inter partes]».
2. La deduzione non coglie nel segno. Contrariamente a quanto si afferma in controricorso, in- fatti, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, deve ribadirsi, ulteriormente, che per soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ri- corso per cassazione, dal n. 3 dell'art. 366 c.p.c., non è necessario che l'esposizione dei fatti costituisca una pre- messa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, né occorre una narrativa analitica o particolareggiata, ma è sufficiente e, insieme, indispensabile, che dal contesto del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l'esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del «fatto»>, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronun- cia del giudice a quo, non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (Cass. 17 ottobre 2001, n. 12681; Cass. 21 giugno 2001, n. 8476). Pacifico, in diritto, quanto precede non può dubitarsi che nella specie parte ricorrente ha adempiuto all'onere in esame. Dal coordinamento tra la parte espositiva del ricorso (in cui sono, anche se in forma particolarmente sintetica, riassunti i fatti essenziali della controversia [ragione del- la domanda attrice e delle eccezioni di parte convenuta, non- ché dispositivo della sentenza di primo e di secondo grado]) e quella motiva (ove sono esposti sia gli argomenti addotti dai giudici di secondo grado a fondamento della conclusione raggiunta, sia puntuali critiche a tali considerazioni), in- fatti, è consentita di per sé, in modo autonomo e senza sub- sidio di diversa fonte, l'immediata, pronta e compiuta iden- tificazione delle questioni da risolvere (cfr., tra le tan- tissime, Cass. 15 maggio 2001, n. 6666).
3. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza gravata, nella parte in cui la stessa ha riconosciuto il di- ritto della controparte alla provvigione, denunziando «viola- zione, falsa applicazione degli artt. 1351 e 1755 c.c. e dei principi in materia di conclusione del contratto», nonché «perplessità della motivazione>> e «incongruità della stessa * rispetto alle risultanze istruttorie». Si osserva, infatti: - è pacifico in causa che la società ora ricorrente e i UZ non sottoscrissero mai alcun contratto, neppure pre- liminare, per la vendita del fondo «Cà Longa»>; - atteso che la vendita di beni immobili richiede la forma scritta ad substantiam e la stessa forma è richiesta per il preliminare, deve ritenersi ammesso, e coperto da giu- dicato interno (per l'enunciazione fattane dal primo giudice, non gravato sul punto dall'appellante) che l'affare tra la s.r.l. f.lli LL e i UZ non venne mai concluso;
l'affare concluso tra i VA e i UZ fu tutt'altro dalla vendita dell'immobile sociale e consistette nella vendita di partecipazioni sociali;
- la domanda del CERTARELLO è inaccoglibile poiché essa è espressamente formulata in relazione al «contratto di com- pravendita concluso tra la s.r.l. f.lli LL ... e i si- gnori UZ ...». Con il secondo motivo, intimamente connesso al preceden- te e da esaminare congiuntamente a questo, la ricorrente de- nunzia, ancora, «violazione, falsa applicazione degli artt. 832, 2331 e 2475 c.c. e dei principi in materia di proprietà>> nonché «perplessità della motivazione» e «incongruità della stessa rispetto alle risultanze istruttorie». Si censura, in particolare, con tale motivo, la sentenza gravata nella parte in cui la stessa ha affermato che la so- cietà fosse tenuta al pagamento della mediazione, per essere state cedute le sue quote, senza considerare l'autonomia pa- trimoniale della società stessa rispetto a quella dei soci, nonché l'affermazione secondo cui «la società avrebbe regres- so verso i venditori delle quote».
4. I motivi sono, in parte manifestamente inammissibili, in parte totalmente infondati. 4. 1. Quanto al primo profilo (inammissibilità delle censure) si osserva che ancorché nella intestazione del primo motivo si denunzi «perplessità della motivazione» nonché «in- congruità della stessa rispetto alle risultanze istruttorie», nella parte espositiva non è contenuta alcuna critica alla motivazione della sentenza gravata sotto i riferiti aspetti, né - in qualche modo- sono indicate le espressioni, contenu- te nella sentenza impugnata, che possano qualificarsi «per- plesse» o «incongrue>>. Si è a fronte, pertanto, a denunzie assolutamente gene- riche, non conformi al modello descritto dall'art. 366 n. 4 c.p.c. e, pertanto, inammissibili. 4. 2. Quanto, alle presunte perplessità della motivazio- denunziate con il secondo motivo, per avere la sentenza ne, gravata affermato che «la società ..avrebbe regresso verso i venditori delle quote», la deduzione è inammissibile per di- fetto di interesse. Certo, infatti, che nessuna domanda in tale senso era stata mai formulata delle parti, e non controverso che la «precedente compagine sociale» della s.r.l. Azienda Agricola F.lli LL non è parte del presente giudizio, è palese che si è a fronte a un mero obiter dictum, improduttivo di effetti giuridici e non suscettibile, pertanto, di censura con motivo di ricorso per cassazione (cfr. Cass. 19 marzo 1999, n. 2526; Cass. 21 giugno 1999, n. 6277). 4. 3. Sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., ancora, deve escludersi che i giudici del merito siano incor- si in violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e in particolare, degli artt. 1351 e 1755 c.c., per avere af- fermato il diritto del mediatore alla provvigione in relazio- ne alla vendita della totalità delle quote sociali della f.lli LL Azienda Agricola s.r.l. da parte dei fratelli VA in favore di UZ AN e Pierino. 4. 3. 1. Quanto all'art. 1351 C.C., sulla forma del contratto preliminare» il riferimento non è in alcun modo pertinente, al fine del decidere. 8 Non solo, infatti, la disposizione non risulta in alcun modo richiamata nella sentenza gravata, ma questa non contie- ne alcun riferimento a presunti contratti preliminari inter- venuti (in forma scritta o verbale) tra le parti. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, si os- serva che la sentenza gravata ha affermato l'esistenza, in capo al CU, del diritto alla provvigione, non perché tra le parti che questo ha messo in rapporto è stato concluso un certo preliminare, relativo a beni immobili in forma ver- bale [nella quale ipotesi l'assunto avrebbe avuto un qualche spessore] ma sulla base di tutt'altre argomentazioni. Hanno affermato, infatti, i giudici del merito che le parti - id est VA IO (legale rappresentante della Azienda Agricola F.lli LL s.r.l.) e i suoi fratelli (soci della detta società), da una parte, e UZ AN e IE, dall'altra - si accordarono a seguito del fattivo in- e l f e tervento mediatorio del CU ed addivennero al previsto trasferimento, anche se la forma definitiva non fu quella della compravendita immobiliare, ma quella analoga per il suo effetto, della cessione di tutte le quote sociali VA ai UZ». -hanno ancora evidenziato quei giudici «Non v' ha dubbio - che il mediatore abbia diritto alla provvigione . posto . . che, per effetto del suo intervento tra i contraenti è stata raggiunta la positiva conclusione dell'affare, inteso in sen- Bo economico, dagli stessi previsto e voluto nei suoi effetti concreti di integrale trapasso della proprietà di quel deter- minato fondo agricolo». Irrilevante, ancora, al fine del decidere e di pervenire a una diversa soluzione della lite è la circostanza che - Co- me si adombra nel motivo1 faccia riferimento a un contratto preliminare inter partes la sentenza di primo grado. Giusta le regole del vigente ordinamento processuale, infatti, la sentenza di appello, ove riforma [come nella spe- cie] quella di primo grado si sostituisce totalmente a que- sta, che non può- palesemente più essere richiamata in se- de di ricorso per cassazione (il quale, stante le testuale formulazione dell'art. 360, comma 1, c.p.c. può investire esclusivamente la sentenza in grado di appello e non quella di prime cure). е н 4. 3. 2. Deve escludersi, contemporaneamente, che acco- м gliendo la domanda attrice i giudici del merito siano incorsi in violazione o falsa applicazione dell'art. 1755 c.c. Come pacifico presso una giurisprudenza più che consoli- data di questa Corte regolatrice, da cui prescinde talmente parte ricorrente, e che in questa sede deve, ulteriormente ribadirsi, infatti, l'affare, la cui conclusione per effetto dell'intervento del mediatore genera il diritto di quest'ul- timo alla provvigione, a norma dell'art. 1755 c.c., deve in- tendersi in senso generico ed empirico, come qualsiasi opera- 10 zione di natura economica generatrice di un rapporto obbliga- torio tra le parti, anche se articolatasi in una concatena- zione di più atti strumentali, purché diretti nel loro com- plesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti (Cass. 6 settembre 2001, n. 11467). Esattamente, pertanto, in quest'ottica, i giudici del merito hanno ritenuto irrilevante, al fine di negare il di- ritto del mediatore alla provvigione, la circostanza❤❤ che l'«affare» si sia perfezionato non secondo l'ipotesi prospet- tata all'inizio delle trattative (trasferimento della pro- prietà del fondo «Cà Longa» in favore dei UZ) ma secondo altro schema negoziale (cessione ai UZ della totalità delle quote della società proprietaria del fondo). Come accertato da parte dei giudici del merito e come non contestato da parte della ricorrente, infatti, non può dubitarsi che con il trasferimento delle quote [della s.r.l. f.lli LL Azienda Agricola] in favore dei UZ, è stato realizzato quello stesso interesse economico, avuto di mira dai UZ allorché intendevano acquistare la proprietà del fondo «Cà Longa» [unico bene immobile, nel patrimonio della società le cui quote sono state trasferite]. 4. 3. 3. Contrariamente a quanto si adombra nel motivo, infine, è palesemente irrilevante al fine di escludere il diritto del mediatore alla provvigione che l'affare sia 11 stato perfezionato tra soggetti diversi da quelli posti in contatto dal mediatore. E' pacifico, infatti, in sede di legittimità, che il di- ritto del mediatore alla provvigione, ex art. 1755 c.c., deve essere riconosciuto in relazione alla conclusione dell'affare e non già in relazione alla conclusione del relativo negozio giuridico tra le stesse parti, e permane anche se le parti sostituiscano altri a sé stesse nella stipulazione del con- tratto (Cass. 28 giugno 2001, n. 8850). 4. 3. 4. Né, ancora, come sostiene la difesa di parte ricorrente, la s.r.l. Fratelli LL Azienda Agricola, ora Azienda Agricola Cà Longa s.a.s. non può essere conside- rata debitrice della provvigione, per non essere stata «par- te» del negozio in realtà concluso tra altre parti (in parti- colare tra quelle che hanno realizzato il trasferimento delle quote), con conseguente violazione degli artt. 832, 2331 e 2475 c.c. [secondo motivo di ricorso]. Allorché le parti, come si è verificato nel caso di spe- cie, superata la fase della trattative sostituiscono, a sé altri soggetti per la realizzazione dell'affare, infatti, de- bitore della provvigione resta pur sempre la parte origina- ria, essendo costei la persona con cui il mediatore ha avuto rapporti (cfr. Cass. 28 giugno 2001, n. 8850). Certo che nella specie i rapporti con il mediatore CUR- TARELLO erano stati intrattenuti da VA IO non in 12 proprio, ma quale legale rappresentante della società fratel- li LL, è palese che esattamente i giudici del merito hanno condannato detta società al pagamento della provvigio- ne, ancorché l'interesse economico sotteso all'affare per cui è controversia sia stato realizzato per mezzo di un contratto cui era estranea la detta società. 4. 3. 5. Così corretta la motivazione della sentenza im- pugnata è palese l'irrilevanza e non pertinenza al fine del decidere, degli artt. 832, 2331 e 2475 c.C., che sarebbero stati violati dai giudici del merito allorché hanno ritenuto la responsabilità della attuale ricorrente quanto al pagamen- to del compenso al mediatore. 4. 4. Deve escludersi, infine, che la domanda at- trice sia «inaccoglibile» poiché espressamente formula- ta in relazione al contratto di compravendita del fon- do, in realtà non concluso, atteso che il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande me- desime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass. 22 maggio 1998, n. 5110; Cass. 20 marzo 1999, n. 2574; 13 n. 10493; Cass. 22 ottobre Cass. 24 settembre 1999, 1999 n. 11861; Cass. 28 gennaio 2000, n. 961; Cass. 25 febbraio 2000, n. 2142; Cass. 3 luglio 2000, n. 8879; Cass. 18 dicembre 2000, n. 15907; Cass. 27 febbraio 2001, n. 2908). Correttamente, pertanto, il giudice del merito, atteso il contenuto sostanziale della domanda, ha accolto la doman- da, dopo avere interpretato questa come richiesta della prov- vigione del caso per l'attività di mediazione svolta dall'attore in relazione all'affare meglio descritto in tutti gli atti di causa.
5. Risultato totalmente infondato il proposto ri- in conclusione, deve rigettarsi, con condanna corso, ricorrente al pagamento delle spese di questo della giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del controri- 91,04 corrente, liquidate in € oltre € 1.700,00 per onorari. 14 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 13 marzo 2002. il Consigliere relatore est. мусь реш il Presidente Vilifiuntinious IL CANCELLERE C1 Depositata in Cancelleria Dott.ssa Maria Alelk Oggi,24.06.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 109T129,11 456T 41,32 TOT. 170,43 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in daß 1.LUG.20 4 al n. 170,43☐ versate 346 d (OUTO NO SE TANTO 43, P. Dirigente Area Servint (Ooft.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) esponsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. RACCICHIKU) anger 0 2 0 A M DI RO 2 15