Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2001, n. 6666
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Sentenza 15 maggio 2001

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Ove sia impugnato di falso il documento rappresentativo di un contratto i cui diritti si assumano trasferiti a terzi mediante cessione di credito, la relativa pronuncia è destinata a far stato rispetto ad entrambe le parti del negozio di trasferimento, ripercuotendosi l'invocata declaratoria su un rapporto sostanziale unico comune a due soggetti, onde la necessità della contemporanea partecipazione sia del cedente che del cessionario al giudizio (pena, in difetto, la violazione della regolarità del contraddittorio), secondo la regola generale in tema di "legitimatio ad causam", desumibile dall'art. 102 cod. proc. civ., la quale vuole che ne siano titolari tutti coloro nei cui confronti la sentenza è destinata a produrre i suoi effetti tipici.

Nell'ambito del processo civile, il potere - dovere del giudice di conoscere "ex officio" di determinate questioni non determina la completa elisione del principio dispositivo, ma si coordina con esso e, in particolare, con la sua tipica manifestazione, costituita dalla disciplina dell'acquiescenza e della formazione del giudicato, di guisa che il suddetto potere viene meno quante volte sulla pronuncia di cui trattasi sia intervenuta una pronuncia che la parte soccombente non abbia in alcun modo censurato.

La rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., per la integrazione del contraddittorio, si caratterizza per la pregiudizialità assoluta dell'accertamento del vizio che impone la rimessione stessa e, pertanto, il giudice d'appello deve limitarsi ad emettere la relativa declaratoria, rinviando la causa al primo giudice, al quale è riservato il riesame di qualsiasi ulteriore questione.

La deduzione dei motivi di ricorso per cassazione deve consentire di per sè, in modo autonomo e senza sussidio di diversa fonte, l'immediata, pronta e compiuta identificazione delle questioni da risolvere e deve perciò contenere, a pena di inammissibilità, la precisa, seppure sintetica, esposizione delle ragioni addotte a censura della statuizione impugnata ed a sostegno della richiesta di un diverso giudizio, non essendo a tal fine sufficiente la semplice allegazione delle risultanze dei gradi di merito o di atti difensivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2001, n. 6666
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6666
    Data del deposito : 15 maggio 2001

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