Sentenza 15 maggio 2001
Massime • 4
Ove sia impugnato di falso il documento rappresentativo di un contratto i cui diritti si assumano trasferiti a terzi mediante cessione di credito, la relativa pronuncia è destinata a far stato rispetto ad entrambe le parti del negozio di trasferimento, ripercuotendosi l'invocata declaratoria su un rapporto sostanziale unico comune a due soggetti, onde la necessità della contemporanea partecipazione sia del cedente che del cessionario al giudizio (pena, in difetto, la violazione della regolarità del contraddittorio), secondo la regola generale in tema di "legitimatio ad causam", desumibile dall'art. 102 cod. proc. civ., la quale vuole che ne siano titolari tutti coloro nei cui confronti la sentenza è destinata a produrre i suoi effetti tipici.
Nell'ambito del processo civile, il potere - dovere del giudice di conoscere "ex officio" di determinate questioni non determina la completa elisione del principio dispositivo, ma si coordina con esso e, in particolare, con la sua tipica manifestazione, costituita dalla disciplina dell'acquiescenza e della formazione del giudicato, di guisa che il suddetto potere viene meno quante volte sulla pronuncia di cui trattasi sia intervenuta una pronuncia che la parte soccombente non abbia in alcun modo censurato.
La rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., per la integrazione del contraddittorio, si caratterizza per la pregiudizialità assoluta dell'accertamento del vizio che impone la rimessione stessa e, pertanto, il giudice d'appello deve limitarsi ad emettere la relativa declaratoria, rinviando la causa al primo giudice, al quale è riservato il riesame di qualsiasi ulteriore questione.
La deduzione dei motivi di ricorso per cassazione deve consentire di per sè, in modo autonomo e senza sussidio di diversa fonte, l'immediata, pronta e compiuta identificazione delle questioni da risolvere e deve perciò contenere, a pena di inammissibilità, la precisa, seppure sintetica, esposizione delle ragioni addotte a censura della statuizione impugnata ed a sostegno della richiesta di un diverso giudizio, non essendo a tal fine sufficiente la semplice allegazione delle risultanze dei gradi di merito o di atti difensivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2001, n. 6666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6666 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Immobiliare ANTON S.r.l., AN NI, DAILY S.r.l., elettivamente domiciliati in Roma, Via Anapo n.29, presso l'Avv. Darlo Di Gravio e l'Avv. Prof. Valerio Di Gravio che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale in calce al ricorso principale
- ricorrenti principali -
CONTRO
ROLO BANCA 1473 S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via ZanarELli n.20, presso l'Avv. Luigi Albisinni che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine EL controricorso e ricorso incidentale
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza ELla Corte di Appello di Roma n.2671 pubblicata il 30.7.1998. Udita la relazione ELla causa svolta nella pubblica udienza EL 1.3.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Uditi i difensori ELle parti.
Udito il P.M., in persona EL Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GambarELla, il quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione EL 30.11.1992, AN CA, in proprio e quale amministratore unico ELl'Immobiliare Anton S.r.l., conveniva davanti al Tribunale di Roma la ON NC S.p.A. (già NC EL MO di NA e NN) proponendo querela di falso (materiale ed ideologico) relativamente alla fideiussione, sottoscritta da essa CA, rilasciata dalla società attrice in data 16.10.1979 a garanzia dei crediti ELla medesima NC EL MO verso la Scuderia S. LO S.r.l.. e ELla quale detto Istituito aveva fatto uso con istanza di ammissione al passivo EL fallimento ELl'immobiliare Anton.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto ELla domanda e sollevando una serie di eccezioni.
Interveniva in causa la S.r.l. Daily aderendo alla pretesa attorea. Con sentenza non definitiva EL 7.12.1995/5.6.1996, il Tribunale adito, respinte tali eccezioni, ammetteva la querela di falso disponendo consulenza grafica e rimettendo le parti davanti all'istruttore per l'ulteriore corso.
Avverso tale decisione proponeva appello la OL NC 1473 S.p.A., derivante dalla fusione EL Credito Romagnolo S.p.A. e ELla ON NC S.p.A..
Resistevano nel grado la CA, in proprio e nella qualità, nonché la S.r.l. Daily.
La Corte di Appello di Roma, con la pronuncia in data 18.6/30.7.1998, dichiarava la nullità ELla sentenza e EL giudizio di primo grado per mancata integrazione EL contraddittorio nel confronti ELla parte necessaria LO ND, rimettendo la causa al Tribunale ai sensi ELl'art. 354 c.p.c.. Assumeva il secondo giudice:
a) che fosse infondata la preliminare eccezione sollevata dalla CA relativamente al preteso difetto originano di costituzione ELla NC EL MO di NA e NN e ELla ON NC, atteso che la causa si era svolta nei riguardi dei legittimi contraddittori nel senso che la CA medesima aveva convenuto in giudizio la ON NC, già NC EL MO di NA e NN (beneficiaria ELl'atto, fideiussorio impugnato), la quale si era costituita in giudizio e nel cui confronti si era instaurato il contraddittorio, mentre, in grado di appello, si era quindi costituita la OL NC, risultante dalla fusione EL Credito Romagnolo e ELla stessa ON NC;
b) che sussistesse litisconsorzio necessario fra la OL NC, la CA in proprio e nella qualità ed il predetto ND, essendo quest'ultimo, in forza ELl'atto in data 21.5.1991, cessionario EL credito derivante dall'atto di fideiussione impugnato con querela di falso e, quindi, legittimato unico a contraddire rispetto a tale credito, ovvero parte necessaria EL giudizio riguardo al titolo da cui riceveva causa.
Avverso la richiamata sentenza, propongono congiunto ricorso per cassazione l'Immobiliare Anton s.r.l., la CA in proprio e la Daily s.r.l., deducendo tre motivi di gravame al quali resiste con controricorso la OL NC 1473 S.p.A. che, a sua volta, spiega ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, cui resistono con ulteriore controricorso i ricorrenti principali: gli uni e l'altra hanno depositato memorie e documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto ordinata, al sensi EL combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., la riunione di ambedue i ricorsi, siccome relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza.
Per quanto preliminarmente attiene alle censure avanzate dai ricorrenti principali nella memoria ex art.378 c.p.c. in data 22.2.2001 relativamente all'asserita "nullità ELla sentenza qui impugnata per vizi ELla costituzione EL rapporto processuale e ELla legittimazione di organi e procuratori ELla NC EL MO di NA e NN s.p.a. e ELla ON s.p.a. (ora sostituita dalla OL NC 1473 s.p.a.)", ne va riconosciuta l'inammissibilità, dal momento che tali censure, pur essendo state proposte tempestivamente siccome inerenti a questioni rilevabili d'ufficio, difettano ELla necessaria specificità risultando illustrate attraverso il mero richiamo, documentalmente suffragato a norma ELl'art. 372 c.p.c., alla sentenza ELla Corte di Appello di Roma n. 2785 EL 4.10.1999 pronunciata in altro giudizio di merito tra le stesse parti ed alle relative difese (ricorso; controricorso e ricorso incidentale) spiegate in sede di legittimità, laddove la deduzione dei motivi di ricorso per cassazione deve consentire di per sè, in modo autonomo e senza sussidio di diversa fonte, l'immediata, pronta e compiuta identificazione ELle questioni da risolvere e deve perciò contenere, a pena di inammissibilità, la precisa, seppure sintetica, esposizione ELle ragioni addotte a censura ELla statuizione impugnata ed a sostegno ELla richiesta di un diverso giudizio, non essendo a tal fine sufficiente la semplice allegazione, come nella specie, ELle risultanze dei gradi di merito o di atti difensivi (Cass. 20 gennaio 1995, n. 629; Cass. 9 marzo 1995, n. 2749). Tanto premesso, con i tre motivi di impugnazione, EL cui esame congiunto si palesa l'opportunità investendo la trattazione di questioni strettamente connesse se non sostanzialmente identiche, lamentano rispettivamente i ricorrenti principali:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 221, 112, 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di punti controversi, contraddittorietà
e difetto di motivazione, in relazione ai nn. 3 e 5 ELl'art. 360 c.p.c., deducendo come la Corte territoriale non abbia tenuto conto
EL fatto che la NC EL MO di NA e NN, beneficiaria ELl'atto fideiussorio impugnato, non si era fusa, ma aveva conferito la propria azienda bancaria nella costituenda ON NC, dopo aver ceduto al ND (e senza quindi avere più) il credito derivante dalla fideiussione, onde la cedente era parte necessaria più EL cessionario, non potendosi essa, sul punto di riferimento (credito ceduto), identificare con la medesima ON NC, estranea alla cessione dal momento che non era subentrata alla NC EL MO di NA e NN la quale aveva ceduto a terzi il credito de quo in epoca anteriore al suo ingresso in ON S.p.A.;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 221 c.p.c., nonché motivazione carente e contraddittoria, in riferimento ai nn. 3 e 5 ELl'art. 360 c.p.c., deducendo come non sia stata la ON NC a cedere il credito al ND ma sia stata la NC EL MO di NA e NN, addirittura prima ELla costituzione ELla ON stessa e senza subentro nella personalità (conferimento e non fusione), onde tale credito non può ritenersi sia stato conferito unitamente all'azienda in sede di costituzione ELla ON NC (non facendo più parte EL "pacchetto aziendale" conferito dalla NC EL MO) e la posizione assunta da quest'ultima, vuoi ai fini ELla legittimazione vuoi ai fini EL merito, non può essere stimata efficace, operante e legittima, nel senso che la medesima ON NC, ne' in via originaria (essendosi costituita in epoca successiva alla cessione) nè in via derivata (per effetto EL conferimento d'azienda), era in condizioni di sostituirsi alla NC EL MO, laddove la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto il cessionario EL diritto legittimato necessario a contraddire sulla autenticità di un documento che non gli è mai stato trasmesso e che abiliterebbe seppure il cessionario medesimo ad intervenire o ad essere chiamato come litisconsorte facoltativo, mai come litisconsorte necessario;
c) violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 102 c.p.c., nonché omessa o contraddittoria motivazione su questione rilevabile anche d'ufficio, in relazione ai nn. 3 e 5 ELl'art. 360 c.p.c., deducendo come, ove il rapporto dedotto, ai fini EL litisconsorzio, fosse rinvenuto nella cessione EL credito (e non nel possesso EL documento impugnato), dovrebbe essere identificato quale litisconsorte necessario, oltre il cessionario, altresì il cedente, nel senso esattamente che detto rapporto non potrebbe rimanere privo ELla presenza ELla NC EL MO di NA e NN, dal momento che la cessione non è stata fatta dalla ON NC, bensì dalla NC EL MO in epoca anteriore alla nascita ELla ON stessa, alla quale la prima aveva conferito la propria azienda da cui il credito litigioso era già uscito, non appartenendo questo alla NC conferente ne' all'azienda ceduta al momento EL conferimento per essere stato ceduto in precedenza al ND, onde la Suprema Corte dovrebbe rilevare, anche d'ufficio, la nullità ELla sentenza impugnata nella parte in cui non ha disposto (anche) l'integrazione EL contraddittorio nei confronti ELla NC EL MO, cedente EL credito a favore EL ND prima EL conferimento ELla propria azienda bancaria nella ON e soggetto niente affatto scomparso per fusione o incorporazione. I motivi non sono fondati.
Conviene premettere come la querela di falso, tanto in via principale quanto in via incidentale, abbia lo scopo di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede, a servire cioè come prova di atti o rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione EL valore EL documento eliminandone l'efficacia sua propria e qualsiasi ulteriore effetto sotto altro riflesso attribuitogli dalla legge (Cass. 14 aprile 1969, n. 1193;
Cass. 7 aprile 1975, n. 1252; Cass. 27 luglio 1992, n. 9013; Cass. 22 aprile 1994, n. 3833). In questi termini, l'azione civile diretta all'accertamento ELla falsità;
a) riflette non l'autore o il presunto autore di questa o chi comunque vi abbia concorso (la cui identificazione è, quindi, EL tutto irrilevante), bensì il documento stesso munito di fede privilegiata, onde, come non può e non deve essere proposta qualora non tenda a rimuovere siffatta efficacia probatoria, così vede quale legittimato attivo chiunque abbia interesse ad oppugnare detta efficacia rispetto ad una pretesa fondata (o suscettibile di venire fondata) sopra il documento impugnato e quale legittimato passivo chi possa (o voglia) avvalersi EL documento medesimo per fondare su di esso tale pretesa (Cass. 27 gennaio 1967, n. 223; Cass. 8 febbraio 1967, n. 330; Cass. 1193/69, cit.; Cass. 15 novembre 1971, n. 3260;
Cass. 1252/75, cit.; Cass. 17 aprile 1997, n. 3305);
b) è rivolta a provocare l'intervento di una sentenza che, eliminando l'incertezza sulla veridicità EL documento, riveste effetti erga omnes e non nel soli riguardi ELla controparte presente in giudizio (Cass. 330/67, cit.; Cass. 9013/92, cit.; Cass. 3833/94, cit.; Cass. 17 ottobre 1998, n. 10287). Ne consegue che, qualora, come nella specie, sia impugnato di falso il documento rappresentativo di un rapporto giuridico (fideiussione) i cui diritti si assumano trasferiti a terzi (cessione di credito), la relativa pronuncia non puo che far stato rispetto ad ambo le parti EL negozio (bilaterale) di trasferimento, ovvero sia nel confronti EL cedente sia nei confronti EL cessionario, ripercuotendosi l'invocata declaratoria su un rapporto sostanziale unico comune a due soggetti (Cass. 26 luglio 1967, n. 1972, Cass. 15 dicembre 1987, n. 9295; Cass. 6 luglio 1973, n. 1928; Cass. 11 novembre 1974, n. 3540;
Cass. 10 novembre 1992, n. 12091; Cass. 29 agosto 1997, n. 8173), onde la necessità ELla contemporanea partecipazione di entrambi al giudizio (pena, in difetto, la violazione ELla regolarità EL contraddittorio), secondo la regola generale in tema di legitimatio ad causam, desumibile dall'art. 102 c.p.c., la quale vuole che ne siano titolari, tutti coloro nel cui confronti la sentenza è destinata a produrre i suoi effetti tipici.
Del tutto correttamente, quindi, la Corte di merito, sulla base ELl'incensurato apprezzamento circa il fatto che il ND risulti cessionario dei crediti derivanti dall'atto di fideiussione impugnato con querela di falso e, perciò, pieno ed esclusivo legittimato ad esercitare i diritti corrispondenti, ha ritenuto il medesimo parte necessaria EL giudizio relativo al titolo dal quale riceve causa, rilevando la mancata integrazione EL contraddittorio nel suoi riguardi e la conseguente nullità EL giudizio stesso svoltosi in sua assenza.
Per quanto concerne, poi, la posizione EL cedente ELla riferita cessione, la Corte territoriale ha ritenuto che la causa si sia svolta nel confronti dei legittimi contraddittori, avendo la CA convenuto in giudizio la ON NC (già NC EL MO di NA e NN, beneficiaria ELl'atto di fideiussione impugnato di falso) ed essendosi costituita in giudizio dapprima la ON medesima, quindi la OL NC risultante dalla fusione EL Credito Romagnolo S.p.A. e ELla ON.
Siffatta pronuncia risulta espressamente adottata con riferimento all'eccezione sollevata in comparsa conclusionale dalla CA in proprio e nella qualità, là dove quest'ultima, richiamando la giurisprudenza ELla Suprema Corte in tema di conferimento d'azienda (Cass. 28 luglio 1994, n. 7079), ha sostenuto che si verserebbe in un'ipotesi di successione particolare nel processo, onde il conferente resterebbe legittimato processuale qualora non venisse estromesso.
Detta eccezione, essendo stata riferita dalla Corte di mento, con incensurato apprezzamento, a questione rilevabile d'ufficio (da cui la tempestività ELla deduzione e l'ammissibilità EL relativo esame che il secondo giudice ne ha ricavato), non può che riguardare la legitimatio ad causam passiva ELla ON, atteso che:
a) per un verso, la NC EL MO non è stata neppure evocata nel giudizio per querela di falso;
b) per altro verso, non è adombrabile un difetto originario di costituzione in senso tecnico ELla ON medesima, dal momento che quest'ultima, giusta di nuovo l'incensurato apprezzamento ELla Corte territoriale, si è (ritualmente) costituita nel predetto giudizio essendosi (ritualmente) svolto nel suoi confronti il contraddittorio;
c) per altro verso ancora, un'eccezione che fosse invece relativa alla concreta ed effettiva titolarità EL rapporto dedotto in giudizio, pur se formulata dalla parte in termini di "difetto di legittimazione", non atterrebbe ad una condizione ELl'azione ma al merito stesso ELla causa e non sarebbe perciò rilevabile d'ufficio, dovendo venire tempestivamente formulata (Cass. 12 luglio 1991, n. 7764; Cass. 20 giugno 1994, n. 5920). Al riguardo, tuttavia, è noto che il controllo EL giudice sulla sussistenza ELla legitimatio ad causam nel suo aspetto passivo, esercitabile appunto anche d'ufficio in ogni stato e grado EL processo, si risolve nell'accertare, in forza ELla prospettazione offerta dall'attore ed indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato (passivo appunto) corrispondente, EL rapporto così come affermato nella domanda avanzata dall'attore stesso, ovvero sulla base ELl'oggetto EL processo così come determinato da tale domanda, quali siano i legitimi contradictores, quali siano cioè i soggetti passivamente legittimati che, essendo partecipi di detto rapporto, devono partecipare al giudizio in quanto, stante l'unitarietà EL rapporto medesimo, la sentenza non può non esplicare efficacia anche nel loro confronti.
Nella specie, pur risultando dalla stessa intestazione ELla comparsa di costituzione e risposta ELla ON NC in data 3.3.1993 (davanti al Tribunale) la circostanza ELla costituzione di questa dietro conferimento in essa ELle rispettive aziende di credito da parte ELla Cassa di Risparmio di Modena e ELla NC EL MO di NA e NN (al sensi ELla legge n.218 EL 1990 e EL decreto legislativo n.356 EL 1990) e pur risultando una simile circostanza suscettibile di apprezzamento al fine di accertare la sussistenza ELla legitimatio ad causam passiva ELla ON medesima nel senso di verificare, alla stregua EL conferimento d'azienda ELla NC EL MO di NA e NN nella ON NC, l'identità ELla convenuta con il soggetto cedente EL credito derivante dalla fideiussione de qua, EL tutto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la controversia si sia svolta nel confronti dei legittimi contraddittori, argomentando dal fatto che la CA abbia (con l'atto di citazione per querela di falso EL 30.11.1992) evocato in giudizio la ON NC "già NC EL MO di NA e NN" (beneficiaria ELl'atto fideiussorio impugnato).
La sentenza di appello, infatti, ha con ciò solo implicitamente denotato, anche in riferimento al profilo relativo all'integrità EL contraddittorio, di avere individuato nella ON il soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale in materia di falso per effetto ELla stessa impossibilità di fare applicazione EL disposto ELl'art. 111 c.p.c. espressamente (ed esclusivamente) invocato dalla CA in comparsa conclusionale, il quale, prevedendo nel caso di trasferimento EL diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare che il processo prosegua nei confronti ELl'alienante salvo che questo ne venga estromesso con il consenso ELle altre parti, postula tuttavia che detto trasferimento avvenga "nel corso EL processo" medesimo, ovvero dopo la sua instaurazione, laddove, nella specie, secondo l'incensurato apprezzamento EL giudice di mento, il conferimento di azienda ELla NC EL MO di NA e NN nella ON NC (cui i ricorrenti pretendono di legare la sussistenza di un'ipotesi appunto di successione a titolo particolare nel diritto controverso, argomentando dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha ritenuto che, nel caso in esame, non sia ipotizzabile l'estinzione o l'incorporazione ELl'istituto di credito conferente ma il solo trasferimento ELl'azienda stessa in forza di un atto di alienazione: Cass. 7079/94, cit.; Cass. 2 maggio 1997, n. 3768; Cass., ord. 27 febbraio 1998, n. 185) è da far risalire ad epoca "anteriore" all'introduzione EL giudizio per querela di falso.
La circostanza, poi, che la Corte territoriale abbia omesso di apprezzare d'ufficio la questione ELla legitimatio ad causam ELla ON sotto ulteriori profili diversi da quello dedotto dalla CA in riferimento all'art. 111 c.p.c. (così, quanto alla carenza di legittimazione ELla ON medesima e alla relativa inammissibilità ELla sostituzione di questa alla NC EL MO, sia in via originaria, essendo stata costituita in epoca successiva alla cessione, sia in via derivata, per effetto EL conferimento d'azienda nella ON NC), deve ritenersi insindacabile in questa sede, atteso che il potere EL giudice di conoscere ex officio di determinate questioni non determina la completa elisione EL principio dispositivo, ma si coordina con esso e, in particolare, con la sua tipica manifestazione costituita dalla disciplina ELl'acquiescenza e ELla formazione EL giudicato, di guisa che il suddetto potere viene meno quante volte sulla questione di cui trattasi sia intervenuta una pronuncia che la parte soccombente non abbia in alcun modo censurato (Cass. 5 agosto 1991, n. 8558; Cass. 26 gennaio 1995, n. 912), laddove, nella specie, la questione ELla legittimazione passiva ELla ON NC, già risolta in senso affermativo dal pruno giudice, è stata riproposta dalla CA soltanto sotto il richiamato profilo dedotto nella comparsa conclusionale EL giudizio di appello, onde, sotto ogni ulteriore profilo, è da stimare orinai preclusa.
Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato. Con l'unico motivo di gravame, la ricorrente incidentale lamenta poi violazione e mancata applicazione degli artt.2934 e 2945 c.c. e degli artt. 187, secondo comma, e 279, secondo comma, c.p.c., nonché difetto totale di motivazione, in relazione all'art.360, nn.3 e 5, c.p.c., deducendo come la sentenza impugnata contenga l'espressa dichiarazione che, con la decisione pronunziata, resta assorbito l'esame di ogni altro motivo di appello e, fra questi, di quello relativo alla questione di prescrizione ELl'azione di querela di falso, laddove, da parte ELla medesima ricorrente incidentale, si assume che non sia corretta statuizione l'aver anteposto ulteriori aspetti EL giudizio al tema in esame, risultando l'accertamento ELl'insorgere ELla prescrizione decennale (e anche ELle prescrizioni brevi) acquisito agli atti EL procedimento di primo grado ed essendo stato siffatto accertamento oggetto ELl'appello prima di qualsivoglia domanda.
Il motivo non è fondato.
L'apprezzamento, infatti, circa la ricorrenza di ipotesi contemplate dagli artt. 353 e 354 c.p.c. ha carattere di pregiudizialità assoluta rispetto ad ogni altro tema di indagine: qualora, quindi, venga accertata la sussistenza di una di dette ipotesi (così, nella specie, EL vizio afferente la mancata integrazione EL contraddittorio), il giudice di appello deve limitarsi ad emettere la relativa declaratoria, rinviando la causa al primo giudice al quale è riservato il riesame di qualsiasi ulteriore questione, sì da chiudere definitivamente, in tal modo, il processo davanti ad esso e da dover, spogliandosi ELla causa, statuire anche (e solo) sulla sorte ELle spese processuali (Cass. 8 maggio 1992, n. 5504). Essendovi soccombenza reciproca, è giustificata la compensazione tra le partì ELle spese EL giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa tra le parti le spese EL giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2001