Sentenza 28 giugno 2001
Massime • 1
Il diritto del mediatore alla provvigione, ex art. 1755 cod. civ., deve essere riconosciuto in relazione alla conclusione dell'affare e non già in relazione alla conclusione del relativo negozio giuridico tra le stesse parti, e permane anche se le parti sostituiscano altri a sè stesse nella stipulazione del contratto. In tal caso, peraltro, debitore della provvigione resta pur sempre la parte originaria (essendo costei la persona con cui il mediatore ha avuto rapporti), con la conseguenza che nessuna efficacia interruttiva della prescrizione del diritto alla provvigione stessa può attribuirsi, rispetto alla nuova parte, all'eventuale atto di costituzione in mora compiuto nei confronti della parte originaria, in assenza di ogni vincolo di solidarietà tra le predette.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/06/2001, n. 8850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8850 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EV GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 141, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRI ANTONIO, che lo difende unitamente all'avvocato DIOMEDE MARCELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL DE BR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G L LAGRANGE 1, presso lo studio dell'avvocato GOLISANO PIETRO, che la difende unitamente all'avvocato DALLA SANTA ANTONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
TI GR CC SPA, TI AELCHI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 536/97 della Corte d'Appello di TRIESTE, Sez. I Civile, emessa il 10/10/97, depositata il 20/11/97; RG.722/1994, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO EL PROCESSO
NE IO conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Udine, il 13 luglio 1990, la s.r.l. EN, la s.p.a. RT RA NE, RT AD e DE AN NA, chiedendo il pagamento di una provvigione concordata nella misura del 3% per la vendita di un immobile di proprietà della società EN, avvenuta, con la cessione delle quote costituenti l'intero capitale sociale della medesima società, tra il gennaio e il 15 marzo 1989, al prezzo di lire 3.500.000.000, grazie alla sua opera di mediazione. L'attore, avendo ricevuto incarico dalla EN, con lettera del 16 gennaio 1989, di reperire l'acquirente di un immobile sito in San
Marco, aveva condotto con successo le trattative, tanto che, nei primi giorni del marzo successivo, i soci della EN avevano ceduto l'intero capitale sociale alla I.F. Interior Forniture s.r.l., per il prezzo dianzi ricordato.
Concluso l'affare, le parti del contratto di cessione avevano stipulato un atto ricognitivo del 17 maggio 1989, nel quale avevano confermato di aver realizzato il trasferimento dell'immobile attraverso la cessione delle quote sociali, riconoscendo espressamente che tale affare era stato concluso grazie all'opera di mediazione del NE, e avevano altresì concordato l'accollo agli alienanti della somma dovuta per provvigione.
Tuttavia inutilmente il NE aveva sollecitato il pagamento alla EN e ai tre soci della stessa.
Si costituivano la s.p.a. RT Grandì macchine, l'RT e la DE AN, eccependo la prescrizione del diritto vantato dall'attore. Il Tribunale, con sentenza del 13 giugno 1994, dichiarava la nullità della notifica della citazione alla EN e rigettava la domanda svolta nei confronti degli altri convenuti, compensando interamente le spese.
Con la sentenza ora impugnata, emessa il 20 novembre 1997, la Corte d'Appello di Trieste ha rigettato il gravame principale del NE e quello incidentale degli appellati.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il NE, sulla base di due motivi.
Essendosi costituita, con controricorso, la sola DE AN, questa Corte, con ordinanza del 31 maggio 2000, rilevata la nullità della notifica del ricorso alla RT RA NE s.p.a. e a RT AD, ne ha disposto la rinnovazione, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
All'adempimento ha provveduto il ricorrente.
I predetti intimati non hanno svolto difese.
MOTIVI ELLA DECISIONE
Rileva il Collegio, preliminarmente, che la rinnovazione della notifica alla RT RA NE s.p.a. e a RT AD è stata eseguita, col servizio postale, nel domicilio eletto presso l'avv. M. Sardos Albertini, difensore dei predetti nel giudizio di appello, il 20 settembre 2000.
Essa è pertanto non solo tardiva (giacché, comunicata l'ordinanza ai difensori del ricorrente il 5 giugno 2000, il termine scadeva il 19 settembre, martedì); ma, ciò che più conta, è altresì nulla, in quanto, essendo decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, doveva eseguirsi alla parte personalmente e non già nel domicilio eletto nel precedente grado di giudizio (art. 330 u.c. c.p.c.).
La rinnovazione effettuata per ordine del giudice, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., ma con notifica nulla, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente non provveda ad altra valida notifica (ciò che nella specie non è avvenuto), restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnare un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass. 24 giugno 1997 n. 5663). Ne deriva l'inammissibilità del ricorso nei confronti dei due notificandi;
inammissibilità che tuttavia, attesa la scindibilità delle cause, non si comunica al ricorso proposto nei confronti della DE AN.
È infondata l'eccezione di nullità della procura, sollevata dalla resistente sotto il duplice profilo del difetto di specialità e di data.
La procura in esame, a margine del ricorso, secondo l'ormai consolidato indirizzo di questa Corte, va ritenuta speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c., giacché il riferimento al "controesteso procedimento" è sufficiente per attribuire al ricorrente la volontà di promuovere il giudizio di legittimità nulla rilevando in contrario l'aggiunta della parole "in ogni fase, stato e grado", trattandosi di espressione sovrabbondante che non elimina il necessario collegamento tra la procura e il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 19 gennaio 1999 n. 463). Per quanto concerne poi la mancanza della data, supplisce la trascrizione del mandato a margine della copia del ricorso notificata alla DE AN, sufficiente a comprovare che è stato conferito in data anterior e alla notifica del ricorso (cfr. Cass. S.U. 17 dicembre 1998 n. 12625). Superata l'eccezione, è possibile passare all'esame del merito. Col primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 1755 c.c., il ricorrente sostiene sussistere il suo diritto alla provvigione anche se la prevista utilità patrimoniale per le parti, ossia il trasferimento della proprietà dell'edificio, si è verificata non con la forma della compravendita, ma bensì con la cessione di tutte le quote della s.r.l. EN, ad opera dei soci della medesima, alla società acquirente.
Nè può ravvisarsi una diversità dell'affare concluso rispetto a quello oggetto dell'incarico conferito al mediatore per essere alla cessione delle quote intervenuti come parti i soci della società EN, proprietaria dell'immobile, anziché la società stessa. Infatti, a prescindere dall'impossibilità logica e giuridica che alla cessione partecipasse la società ceduta anziché i suoi soci, è noto che nella mediazione è sempre possibile che i soggetti intermediati, all'esito delle trattative, sostituiscano a sè altri soggetti, senza che ciò faccia venir meno il diritto alla provvigione.
Sul presupposto dell'unicità dell'affare si configura quindi una responsabilità solidale della EN, che espressamente conferì l'incarico al mediatore, e dei soci della medesima, che hanno materialmente trasferito le quote prendendo parte alla cessione attraverso cui si è concluso l'affare intermediato. Essi, pur non avendo personalmente conferito incarico al NE, hanno poi personalmente accettato, "per facta concludentia", l'attività del mediatore, stipulando il contratto nella consapevolezza della mediazione e sottoscrivendo poi l'atto ricognitivo del 17 maggio 1989.
Col secondo motivo, denunciando la violazione degli artt. 1294 e 1310 C.c., il ricorrente ribadisce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, la società EN e gli appellati sono tenuti in solido al pagamento della provvigione, costituendo un'unica parte nel rapporto col mediatore (quella venditrice). Dall'indiscutibile solidarietà, discende che la lettera inviata dall'avv. Valvo, per conto del NE, in data 12 giugno 1989, alla società EN, ha interrotto il termine prescrizionale anche nei confronti delle altre tre parti, ai sensi dell'art. 1310 c.c.; e che la successiva nota inviata direttamente dal NE alle stesse tre parti (il 30 maggio 1990) è intervenuta prima della scadenza del termine interrotto, sicché il diritto del mediatore non si è prescritto.
Queste censure, da esaminare, per le loro connessioni, congiuntamente, sono destituite di fondamento.
Ad avviso della sentenza impugnata, rispetto alla progettata vendita dell'immobile della società EN, venne concluso un affare "ontologicamente diverso", ossia la cessione di tutte le quote della predetta EN da parte dei tre soci (RT RA NE s.p.a., RT AD e DE AN NA), sicché unici intermediati, rispetto all'affare in concreto concluso, divennero i soci venditori delle quote da un canto e la società acquirente dall'altro; e, con la cessione delle quote, venne nel contempo definitivamente meno ogni relazione, sia giuridica che di fatto, tra la società EN e i tre appellati.
La Corte fa discendere da questi fatti due conseguenze: 1) nessuna solidarietà tra la società EN e i tre appellati, per il pagamento della mediazione in relazione all'affare in concreto concluso, perché l'incarico dato dalla società per il reperimento di un acquirente dell'immobile di sua proprietà non ebbe esito alcuno, mentre, rispetto al predetto affare, i soggetti intermediati sono solo gli appellati e la società acquirente delle quote;
2) alla richiesta di pagamento rivolta alla EN il 12 giugno 1989 dal legale del NE non può quindi attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti dei tre appellati (i soli rimasti in causa), per difetto del preteso vincolo di solidarietà (tanto più che la EN, con' la cessione delle quote, era ormai passata sotto il totale controllo della famiglia Coin, e pertanto la richiesta, sotto il profilo economico, ebbe come destinatari gli acquirenti Coin e non i venditori RT).
La decisione è conforme al diritto e merita di essere condivisa, anche se occorre qualche precisazione.
Poiché il problema essenziale ed unico della causa consiste nello stabilire se possa attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione, riguardo alla DE AN, alla costituzione in mora eseguita contro la società EN con la lettera del 12 giugno 1989, la soluzione dipende dall'esito dell'indagine volta ad accertare se tra i due soggetti sussista il vincolo della solidarietà, il solo che possa provocare l'effetto estensivo di cui si è detto, ai sensi dell'art. 1310 1^ comma c.c., alla stregua del quale "gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido (.) hanno effetto riguardo agli altri debitori (.)". È bene premettere che, a norma dell'art. 1755 c.c., l'affare che costituisce il diritto alla provvigione del mediatore è quello che dal mediatore stesso è stato proposto alle parti, sicché, nel caso che queste ultime concludano successivamente un affare diverso da quello originariamente proposto dal mediatore, viene meno ogni nesso di causalità tra l'attività da quest'ultimo espletata e l'affare e il conseguente obbligo delle parti di pagare la provvigione (Cass. 6 maggio 1996 n. 4196). Orbene, anche a voler ammettere, col ricorrente, che possa esserci sostanziale identità, dal punto di vista del risultato economico complessivo, tra l'affare concluso e quello progettato (cfr., per un'ipotesi analoga di trasferimento immobiliare effettuato mediante cessione delle quote della società proprietaria, anziché mediante compravendita, Cass. 23 ottobre 1976 n. 3820), resta pur sempre il fatto che almeno la parte venditrice è diversa (non più la società EN, ma i soci di essa).
Ora non c'è dubbio che il mediatore ha diritto alla provvigione anche se le parti dell'affare sostituiscano altri a se stesse nella stipulazione del contratto (Cass. 7 giugno 1990 n. 5457; 9 ottobre 1978 n. 4494); ma in tale ipotesi deve ritenersi che debitore della provvigione sia unicamente il soggetto originario, essendo costui la persona con la quale il mediatore ha avuto contatto. Col secondo soggetto contraente potrebbe instaurarsi soltanto un nuovo rapporto di mediazione che, sostituendo e assorbendo quello originario, crei un obbligo al pagamento della provvigione unicamente a carico del soggetto subentrante.
In forza di questi principi dunque delle due l'una: o della provvigione risponde solo la società EN, sebbene abbia sostituito a sè, nel contratto (strutturalmente difforme), i tre soci;
oppure ne dovrebbero rispondere solo questi ultimi, nell'ipotesi, che nemmeno il ricorrente formula, che, dopo il primo contatto con la EN, il NE ne abbia avuto un altro direttamente con essi, tale da interrompere il rapporto originario e da istituirne uno "ex novo".
Non meno priva di pregio è la tesi che la società EN e i tre soci cedenti le quote sarebbero "un'unica parte nel rapporto con il mediatore (quella venditrice)", per cui, proprio come "parte venditrice", sarebbero obbligati tutti, in solido, per la medesima prestazione, consistente nel pagamento della provvigione al mediatore;
non essendo necessario rimarcare ciò che è di palese evidenza, che cioè la "parte venditrice" fu indiscutibilmente diversa (non più, come previsto, la società EN, ma i suoi tre soci).
Nè vale il ripetuto richiamo del ricorrente alla presunta "consapevolezza" del precedente intervento del mediatore che avrebbe contraddistinto all'atto della cessione i soci, i quali avrebbero così, "per facta concludentia", accettato l'opera di interposizione;
ovvero alla scrittura del 17 maggio 1989, con la quale gli stessi soci, "seppure con accollo interno", avrebbero"riconosciuto l'obbligo di pagare la provvigione".
A parte ogni altra considerazione, basta ribadire quanto già detto, ossia che un nuovo rapporto di mediazione tra il NE e i soci avrebbe generato l'obbligo di pagare la provvigione, per quanto dianzi si è spiegato, solo in capo agli stessi, senza alcuna solidarietà con la EN, ormai definitivamente estromessa dall'affare.
Per quanto attiene infine alla scrittura del 17 maggio 1989, non è chiaro quali precisi effetti il ricorrente voglia farne scaturire, e soprattutto non si comprende quale rapporto essa possa avere con l'asserito e indimostrato debito solidale della EN e dei tre soci cedenti.
Conclusivamente, attesa l'inesistenza del vincolo solidale, la costituzione in mora fatta alla società EN il 12 giugno 1989, come esattamente ha deciso la sentenza impugnata, non può aver prodotto effetto nei confronti della DE AN (e degli altri due soci cedenti).
Soccorrono giusti motivi di compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di RT RA NE s.p.a. e di RT AD, e lo rigetta nei confronti di DE AN NA;
compensa le spese del presente giudizio tra le parti costituite.
Così decido in Roma, il 22 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2001