Cass. civ., sez. III, sentenza 28/06/2001, n. 8850
CASS
Sentenza 28 giugno 2001

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Il diritto del mediatore alla provvigione, ex art. 1755 cod. civ., deve essere riconosciuto in relazione alla conclusione dell'affare e non già in relazione alla conclusione del relativo negozio giuridico tra le stesse parti, e permane anche se le parti sostituiscano altri a sè stesse nella stipulazione del contratto. In tal caso, peraltro, debitore della provvigione resta pur sempre la parte originaria (essendo costei la persona con cui il mediatore ha avuto rapporti), con la conseguenza che nessuna efficacia interruttiva della prescrizione del diritto alla provvigione stessa può attribuirsi, rispetto alla nuova parte, all'eventuale atto di costituzione in mora compiuto nei confronti della parte originaria, in assenza di ogni vincolo di solidarietà tra le predette.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 28/06/2001, n. 8850
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8850
Data del deposito : 28 giugno 2001

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