Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2016, n. 5981
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Sentenza 21 settembre 2016

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In tema di affidamento in prova al servizio sociale, dovendosi il giudizio prognostico richiesto dalla legge fondare sui risultati dell'osservazione del comportamento del condannato, è viziata l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l'assenza di segni di ravvedimento esclusivamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno, omettendo di considerare le concrete condizioni economiche del reo. (Fattispecie nella quale il condannato, titolare di un modesto reddito da lavoro destinato anche all'assolvimento degli obblighi familiari, si era dichiarato disponibile al versamento di una somma mensile, sia pur minima rispetto all'importo del risarcimento dovuto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2016, n. 5981
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5981
    Data del deposito : 21 settembre 2016

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