Sentenza 21 settembre 2016
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, dovendosi il giudizio prognostico richiesto dalla legge fondare sui risultati dell'osservazione del comportamento del condannato, è viziata l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l'assenza di segni di ravvedimento esclusivamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno, omettendo di considerare le concrete condizioni economiche del reo. (Fattispecie nella quale il condannato, titolare di un modesto reddito da lavoro destinato anche all'assolvimento degli obblighi familiari, si era dichiarato disponibile al versamento di una somma mensile, sia pur minima rispetto all'importo del risarcimento dovuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2016, n. 5981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5981 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2016 |
Testo completo
0598 1 -17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez.2822/2016 Massimo Vecchio - Relatore- CC 21/09/2016 Antonella Patrizia Mazzei Luigi Fabrizio Mancuso R.G.N. 44116/2015 Palma Talerico Aldo Esposito ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LL NN, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 14/07/2015 del Tribunale di sorveglianza di Torino, visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
letta la requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 14 luglio 2015, ha Ли respinto le istanze di LL NN, condannato alla pena di anni due di reclusione per reati di bancarotta semplice e fraudolenta, commessi in Piscina nel 2008, dirette ad espiare la suddetta pena in affidamento in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare. A sostegno della decisione il Tribunale ha addotto che LL, titolare di impresa individuale, dichiarata fallita il 12 settembre 2012, aveva distratto beni, clientela e magazzino, nel corso dell'esercizio del 2008, a favore della GI.EFFE s.r.l., senza regolare cessione di azienda, allo scopo di arrecare pregiudizio ai propri creditori a cominciare dallo Stato, creditore fiscale;
aveva aggravato il ср proprio dissesto, astenendosi dal richiedere tempestivamente il fallimento;
era esposto per un notevole importo, assommando ad euro 1.822.348,43 i crediti ammessi al passivo fallimentare;
era stato condannato, all'esito del giudizio penale, al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di euro 200.000 mai versata neppure parzialmente;
annoverava precedenti penali fin dal 1996 per reati fiscali;
divorziato e padre di due figli maggiorenni per i quali era obbligato al versamento di assegno di mantenimento, prestava dal 2012 attività lavorativa a tempo indeterminato come dipendente dell'impresa E.BI. Multiservice s.r.l. Apprezzati i suddetti elementi e, segnatamente, il mancato risarcimento del danno, neppure parziale, a favore della parte civile, e ritenuta la mancanza di revisione critica con riguardo al reato commesso, cagionante un elevato danno ai creditori, tra i quali l'Erario, il Tribunale ha pertanto respinto sia la domanda di affidamento in prova al servizio sociale, sia quella subordinata di detenzione domiciliare.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione LL tramite il difensore, avvocato Piero Paolo Cassini, il quale ha dedotto l'illegittimità del provvedimento per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alla documentazione acquisita e per violazione dei presupposti previsti per la concessione dei benefici richiesti che non postulano come necessario l'avvenuto risarcimento del danno.
3. Il Procuratore generale, richiamata la giurisprudenza della Corte in materia (sentenza n. 43388 del 2014), ha concluso a favore dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, CONSIDERATO IN DIRITTO سر 1. Il ricorso è fondato. In tema di affidamento in prova al servizio sociale, poiché il giudizio prognostico richiesto dalla legge va essenzialmente ancorato ai risultati dell'osservazione del comportamento del condannato, deve ritenersi viziata in punto di motivazione l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l'assenza di segni di ravvedimento unicamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno e dall'atteggiamento consapevole e deliberato tenuto dal richiedente nella commissione dei reati per i quali è intervenuta condanna (Sez. 1, n. 5273 del 11/11/1994, dep. 1995, Violante, Rv. 200255; Sez. 1, n. 3713 del 2 фи 22/05/2000, Giorgio, Rv. 216623; Sez. 1, n. 27053 del 05/06/2001, Bordin, Rv. 219799). La non decisività del risarcimento del danno arrecato col reato a costituire, da solo, elemento idoneo a fondare una prognosi negativa in funzione del negato accesso ai benefici penitenziari, pur consentiti dal titolo del reato e dall'entità della pena da espiare, trova ulteriore conferma nella consolidata giurisprudenza a termini della quale l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria non solo non costituisce requisito per l'ammissione al beneficio, ma neppure è condizione necessaria per valutarne, ex post, l'esito positivo. In particolare, la previsione secondo cui l'obbligazione risarcitoria può essere imposta "in quanto compatibile", ne determina implicitamente la necessaria correlazione con le concrete condizioni economiche del condannato, escludendo la legittimità dell'incondizionato obbligo di risarcimento del danno (Sez. 1, n. 47126 del 17/11/2009, Colatore, Rv. 245886; Sez. 1, n. 2614 del 21/11/2012, dep. 2013, Mariotti, Rv. 254235; Sez. 5, n. 7476 del 21/01/2014, Mariotti, Rv. 258884). Nel caso di specie, il giudice di merito, una volta riscontrata la mancanza del risarcimento del danno sia pure parziale, non ha valutato il complessivo comportamento del condannato dopo il delitto, che risale al 2012 (data del fallimento risultando i beni aziendali distratti già nel 2008), come emerso dall'indagine socio-familiare dell'ufficio di esecuzione penale esterna (u.e.p.e.) e dagli acquisiti documenti e informazioni di polizia, attestanti, rispettivamente, la Me dedizione dell'interessato a stabile attività lavorativa con il conseguimento di modesto reddito da lavoro, destinato anche all'assolvimento degli obblighi familiari, e la mancanza di procedimenti penali e carichi pendenti successivi ai fatti per cui è stata emessa la condanna da eseguire. Valorizzando solo l'omesso risarcimento dell'ingente danno arrecato col reato, senza neppure commisurarlo alle condizioni economiche del condannato, già imprenditore individuale, i cui beni (magazzino e casa di abitazione) sono stati oggetto di esecuzione forzata nel procedimento fallimentare, disponendo il ricorrente, allo stato, di modesta retribuzione mensile da lavoro dipendente, sulla quale si è peraltro dichiarato disponibile a versare la somma di duecento euro al mese a titolo di parziale risarcimento, il Tribunale è incorso in un duplice errore: quello di affidare alla mancata effettuazione di alcuna attività risarcitoria, neppure parziale, valore dirimente ai fini della negata ammissione al beneficio, assumendo tale comportamento come sintomatico, di per sé, di assenza di revisione critica;
e quello di interpretare l'evoluzione positiva della personalità del condannato come requisito per l'ammissione ai benefici penitenziari e non 3 of piuttosto, come postulato dalla disciplina in tema di misure alternative alla detenzione di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, quale fine cui deve tendere l'esecuzione della pena anche attraverso le modalità alternative al carcere per essa previste, in coerenza col principio costituzionale sancito dall'art. 27 Cost., terzo comma. Ne è derivata una motivazione incompleta e carente che muove da una ricognizione parziale e non coordinata degli elementi da apprezzare nella ponderazione delle modalità esecutive più funzionali allo scopo rieducativo, in relazione al comportamento complessivo del condannato in libertà, dopo la commissione del reato, a norma dell'art. 47, comma 3, Ord. Pen. Va aggiunto che neppure risultano apprezzate, nel provvedimento impugnato, le meno rigorose condizioni di ammissione alla detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. Pen., sebbene richiesta in via subordinata da LL, la quale postula la non ricorrenza dei presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e la sola idoneità della misura domiciliare ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati, confermandosi, anche su tale istanza, il rilevato vizio di motivazione.
2. Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato e gli atti rinviati per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino, che si uniformerà a quanto stabilito nella presente sentenza in tema di completezza motivazionale con riguardo alle richieste misure alternative alla detenzione e, in particolare, applicherà il seguente principio di diritto, qui enunciato a norma dell'art. 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.: nel giudizio di sorveglianza, il mancato risarcimento del danno cagionato dalla perpetrazione del reato è circostanza idonea a suffragare lo scrutinio negativo, qualora sia fondatamente presumibile - anche in considerazione della condotta criminosa e del profitto lucrato ex delicto- la effettiva possibilità della riparazione dei pregiudizi arrecati alla vittima.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso il 21/09/2016. Il consigliere estensore Il presidente Antonella Patrizia Mazzei Massimo Vecchio ausmo Vecchio Intoretta Pinazof