Sentenza 21 giugno 1999
Massime • 1
Qualora il lavoratore abbia dedotto in giudizio la violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, a norma dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, facendo e fatta valere la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente, e nel corso del giudizio di primo grado sia stato esteso il contraddittorio all'appaltatore (soggetto interposto), nei giudizi di impugnazione è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, stante la configurabilità di un litisconsorzio necessario e, comunque, di un litisconsorzio necessario processuale per comunanza del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non rilevante - in quanto avente il valore di un "obiter dictum" - l'incidentale affermazione da parte del giudice di primo grado della sua adesione alla tesi della non configurabilità, nelle circostanze, di un litisconsorzio necessario, e ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per la mancata prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta relativa alla esecuzione della ordinata integrazione del contraddittorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/1999, n. 6277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6277 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, in ROMA, VIA DI RIPETTA, N^ 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PI NA, FA IO, IA IE, RA UI, AL IO, NI LO, OC UI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANDREA BAFILE, N^ 5, presso lo studio dell'avvocato TINA GREGORI, rappresentati e difesi dall'avvocato MAURIZIO SALARI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
CO.ME.A.S. S.R.L. COMPAGNIA MEDITERRANEA APPALTO E SERVIZI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1640/95 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 30/06/95, R.G.N. 5421/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/98 dal Consigliere Dott. Donato FIGURELLI;
udito l'Avvocato Gerardo VESCI;
udito l'Avvocato Angelo MANCINI, per delega Maurizio SALARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso chiedendo, in primis, che venga ordinato il rinnovo della notifica alla Comeas s.r.l.; in subordine, per l'accoglimento del solo 1^ motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2 aprile 1992 i signori NI EL, RI AL, LT CH, UI RA e CH FL, premesso:
il primo, di essere stato dipendente dal 30 luglio 1982 al 31 marzo 1990 della ditta Lagorara, e di essere dal 1^ aprile 1990 dipendente della ditta CO.ME.A.S.;
il secondo, il terzo ed il quarto, di essere stati anch'essi assunti dal 1^ agosto 1982 al 31 marzo 1990 dalla ditta Lagorara e di essere dal 1^ aprile 1990 dipendenti della CO.ME.A.S.;
l'ultimo di essere dipendente dal 1^ aprile 1990 della CO.ME.A.S., dopo aver lavorato dal 29 luglio 1982 al 31 marzo 1990 presso la ditta Lagorara;
tutto ciò premesso, convenivano in giudizio la S.p.a. Ferrovie dello Stato per sentire dichiarare intercorrere tra loro e quest'ultima l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (a far data dalle rispettive date di assunzione, o da qualsiasi altra ritenuta di giustizia), e conseguentemente per sentire dichiarare le Ferrovie dello Stato tenute ad assumere i predetti ricorrenti con l'anzianità loro spettante, e con il profilo di "assistente di stazione" od in subordine di "ausiliario di stazione". Le stesse conclusioni spiegavano i signori UI TO e AO IS, dipendenti assunti dal 1^ agosto 1992 al 31 marzo 1990 dalla ditta Lagorara, e quindi dal 1^ aprile 1990 passati alle dipendenze della ditta CO.ME.A.S., dalla quale erano stati successivamente licenziati in data 14 settembre 1990, chiedendo inoltre la declaratoria di nullità dei predetti licenziamenti, già impugnati, con conseguente riassunzione dei lavoratori e condanna delle Ferrovie al pagamento delle retribuzioni maturate fino all'effettivo inquadramento.
Tutti i suindicati ricorrenti esponevano che le imprese presso cui avevano prestato attività lavorativa erano appaltatrici delle Ferrovie dello Stato, e che in particolare l'oggetto del contratto di appalto era la gestione del carico e scarico della merce presso la stazione di Perugia.
Assumevano i ricorrenti, anche in considerazione delle modalità di attuazione del contratto, che trattavasi per la verità di appalto di mera manodopera, in quanto tale vietato dalla legge, e non già di un lecito appalto di servizi.
Si costituiva in giudizio la S.P.A. Ferrovie dello Stato, la quale chiedeva in via pregiudiziale che venisse dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice ordinario adito, e nel merito la reiezione del ricorso, in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, eccependo anche la prescrizione del diritto;
in relazione ai ricorrenti TO e IS chiedeva inoltre che fosse dichiarata l'inopponibilità nei suoi confronti dell'impugnazione del licenziamento intimato dalla CO.ME.A.S., e dunque la decadenza dell'impugnativa medesima.
Chiamata in causa, la CO.ME.A.S. chiedeva il rigetto di ogni istanza e domanda rivolta dai ricorrenti contro la medesima, siccome inammissibile, improcedibile, improponibile, illegittima, infondata e temeraria, con il favore delle spese del giudizio.
Con sentenza in data 24 giugno - 27 luglio 1994 il Pretore di Perugia, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava che il rapporto subordinato di tutti i ricorrenti doveva intendersi costituito direttamente con Ferrovie dello Stato S.P.A. con decorrenza dal lo aprile 1990, e con il profilo professionale di ausiliario di stazione;
dichiarava la nullità del licenziamento intimato dalla CO.ME.A.S. s.r.l. a TO UI e IS AO in data 14 settembre 1990 ed ordinava la reimmissione in servizio dei predetti lavoratori alle dipendenze di Ferrovie dello Stato S.p.A.;
condannava S.P.A. Ferrovie dello Stato al pagamento, nei confronti dei ricorrenti TO UI e IS AO, delle retribuzioni dalla data di notifica del ricorso fino all'effettivo inquadramento con gli interessi legali ed il danno da svalutazione monetaria, calcolato secondo gli indici ISTAT;
dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Avverso detta sentenza proponeva appello la S.P.A. Ferrovie dello Stato nei confronti dei lavoratori e della CO.ME.A.S., riproponendo le eccezioni svolte in primo grado, e precisamente sostenendo la carenza di giurisdizione dell'A.G.O., nonché l'inammissibilità e l'improcedibilità delle domande dei ricorrenti lavoratori.
Nel merito chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto del ricorso, perché infondato.
Si costituivano gli appellati lavoratori, chiedendo l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Non si costituiva la CO.ME.A.S. s.r.l.
Con sentenza in data 21 aprile - 30 giugno 1995 il Tribunale di Perugia rigettava l'appello proposto dalla società Ferrovie dello Stato, e dichiarava compensate tra le parti le spese del grado. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 22 novembre 1955, Ferrovie dello Stato S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi contro i lavoratori NI EL ed altri. i predetti intimati hanno resistito con controricorso notificato il 29 dicembre 1995.
Entrambe le parti ricorrente e resistente hanno depositato memoria difensiva.
Con ordinanza interlocutoria in data 3 giugno 1998 questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CO.ME.A.S. s.r.l., eseguita dalla ricorrente con notifica a mezzo del servizio postale, notifica depositata peraltro senza l'avviso di ricevimento, che deve essere allegato all'atto da notificare, ai sensi dell'ultimo alinea del 20 comma dell'art. 149 c.p.c Detta società intimata non si è costituita in giudizio.
All'udienza di discussione la ricorrente ha depositato atto di notifica del ricorso a CO.ME.A.S. s.r.l. - Costruzioni Meccaniche Attrezzature Speciali, con sede in Ceprano (notifica eseguita il 6 luglio 1998), e relativa lettera inviata per conto di detta società, deducente che trattasi di caso di omonimia, per l'estraneità al rapporto dedotto in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come indicato in narrativa, all'udienza del 3 giugno 1998, questa Corte, con ordinanza interlocutoria, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della CO.ME.A.S. s.r.l., ai sensi dell'art. 331 c.p.c. Ed, invero, in tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, ove il dipendente dell'appaltatore convenga in giudizio il committente, perché sia dichiarato, a norma dell'art. 1, ultimo comma, legge 23 ottobre 1960 n. 1369, che nei suoi confronti
è in realtà intercorso il rapporto di lavoro, per averne il convenuto effettivamente utilizzato le prestazioni, sussiste un ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell'appaltatore, atteso che trattasi di una situazione giuridica unitaria nell'ambito della quale non è dato postulare la sussistenza del rapporto, che si asserisce effettivo, se non previo accertamento dell'illegittimità e quindi della mera apparenza dell'altro rapporto (Cass. n. 11214 del 13 novembre 1997). Nè, d'altronde, sembra da condividere il diverso, orientamento giurisprudenziale di questa Corte che esclude il litisconsorzio necessario, anche perché non sembra da condividere l'opinione che all'interposto nessun nocumento possa derivare dall'esito della lite, introdotta dal lavoratore a carico dell'imprenditore che abbia realmente utilizzato le sue prestazioni, atteso che il medesimo interposto resta sempre formalmente titolare del rapporto di lavoro, responsabile dei correlativi adempimenti.
L'adesione del Pretore al diverso orientamento giurisprudenziale - ma in presenza della chiamata in causa della CO.ME.A.S., costituita in giudizio - integra poi un mero "obiter dictum" (inserito tra parentesi a pag. 22), non costituente ne' antecedente logico della decisione, ne' capo autonomo di sentenza;
di tal che è da escludersi ogni formazione di giudicato interno sulla questione. Ma deve altresì notarsi che, intervenuta la chiamata in causa della CO.ME.A.S., il Pretore aveva dichiarato che il rapporto subordinato di tutti i ricorrenti doveva intendersi direttamente costituito con la società Ferrovie dello Stato, ed aveva dichiarato la nullità dei licenziamenti intimati dalla CO.ME.A.S. ai signori TO e IS, e pertanto la innegabile comunanza di causa - poiché il rapporto sostanziale dedotto in giudizio era comune al terzo - comportava comunque l'integrazione di un'ipotesi di litisconsorzio necessario di natura processuale, ed i giudizi dovevano rimanere riuniti anche nelle fasi di impugnazione, come è avvenuto per l'appello (Cass. n. 4259 del 13 aprile 1995), non avendo il Pretore escluso nei confronti della CO.ME.A.S. detta comunanza (ma, come si è detto, essendosi limitato ad un'affermazione, costituente mero "obiter", più sopra richiamata, relativa al carattere di contraddittore necessario o meno della CO.ME.A.S. nel processo).
E dunque, non solo sussisteva il litisconsorzio necessario sostanziale, ma la chiamata in causa della CO.ME.A.S. aveva determinato una situazione di litisconsorzio necessario processuale, comportante la necessità di instaurare il contraddittorio nei confronti della medesima, anche nelle fasi di impugnazione, e segnatamente in questo giudizio di legittimità.
E poiché ne' la ricorrente, ne' i controricorrenti avevano provveduto a convenire la CO.ME.A.S. nel giudizio di cassazione, questa Corte ha disposto, come si è detto, l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. nei confronti della predetta nel termine di giorni novanta dalla comunicazione dell'ordinanza interlocutoria.
Va detto a tal punto che la sola società ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso con l'ordinanza di integrazione del contraddittorio alla società CO.ME.A.S. - sia pur senza indicare nell'intestazione le parole "atto d'integrazione del contraddittorio" - come prescrive l'art. 371 bis c.p.c.. Ma deve ritenersi trattarsi al riguardo di mera irregolarità formale, non comportante relativa nullità, in quanto risulta comunque inserita nell'atto da notificare l'ordinanza della Corte di integrazione del contraddittorio.
Tale notifica è peraltro avvenuta, come risulta dalla relata, "a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma" in data 9 settembre 1998, ma - in sede di deposito dell'atto integrativo del contraddittorio - risulta allegata alla relata di notifica (ex art.149 c.p.c.) solo la ricevuta di accettazione della raccomandata (mod. 22-0), e non anche l'avviso di ricevimento, che deve essere allegato all'originale dell'atto da notificare, ai sensi dell'ultimo alinea del secondo comma dell'art. 149 cit..
Ora, come hanno statuito le S.U. di questa Corte Suprema con la sentenza 3 aprile 1989 n. 1605, la notifica per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale, e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna sia la data di questa sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita, e la mancata produzione dell'indicato documento (o del suo duplicato rilasciato dall'ufficio postale) comporta l'inesistenza della notificazione. Stante tale inesistenza, pertanto, in nessun caso può essere disposta la rinnovazione della notificazione a norma dell'art. 291 c.p.c., a parte la perentorietà del termine di cui all'art. 331 1^ comma c.p.c., che non consente che esso possa essere prorogato o rinnovato, qualunque sia la causa, anche per forza maggiore (Cass. 18 giugno 1996 n. 5572). Ed è pertanto del tutto irrilevante la documentazione prodotta dalla ricorrente all'udienza di discussione, trattandosi di atto notificato come risulta dalla stessa documentazione prodotta - a soggetto diverso da quello nei cui confronti è stata disposta l'integrazione del contraddittorio ed indicato in epigrafe, essendo invece stata convenuta in giudizio con detto atto, la CO.ME.A.S. s.r.l. - Costruzioni Meccaniche Attrezzature Speciali, con sede in Ceprano - atto comunque depositato oltre il termine di cui all'art.371 bis c.p.c. -. Stante l'inesistenza della notifica dell'atto integrativo del contraddittorio nei confronti della litisconsorte CO.ME.A.S. indicata in epigrafe, depositato dalla ricorrente società nei termini di cui all'art. 371 bis c.p.c., deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. citato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, dandosi atto che non è luogo a provvedere nei confronti della CO.ME.A.S. non costituita.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso ex art. 371 bis c.p.c. e condanna la società ricorrente a pagare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 29.000, oltre lire 6.000.000= (seimilioni) per onorari difensivo;
nulla per le spese nei confronti della società intimata non costituita. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 1999