Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/1999, n. 6277
CASS
Sentenza 21 giugno 1999

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Qualora il lavoratore abbia dedotto in giudizio la violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, a norma dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, facendo e fatta valere la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente, e nel corso del giudizio di primo grado sia stato esteso il contraddittorio all'appaltatore (soggetto interposto), nei giudizi di impugnazione è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, stante la configurabilità di un litisconsorzio necessario e, comunque, di un litisconsorzio necessario processuale per comunanza del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non rilevante - in quanto avente il valore di un "obiter dictum" - l'incidentale affermazione da parte del giudice di primo grado della sua adesione alla tesi della non configurabilità, nelle circostanze, di un litisconsorzio necessario, e ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per la mancata prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta relativa alla esecuzione della ordinata integrazione del contraddittorio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/1999, n. 6277
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6277
    Data del deposito : 21 giugno 1999

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