Sentenza 3 marzo 2016
Massime • 1
Integra il reato di peculato e non quello di truffa aggravata la condotta dell'ufficiale giudiziario che si fa consegnare dalla cassa dell'ufficio UNEP somme maggiori rispetto a quelle necessarie per lo svolgimento delle attività d'ufficio, successivamente alterando la documentazione volta a dimostrarne l'impiego in sede di rendiconto mensile, al fine di occultare l'appropriazione del denaro. (In motivazione, la Corte ha precisato che sussiste il delitto di peculato quando l'agente fa proprio il bene altrui del quale abbia già il possesso per ragione del suo ufficio, ricorrendo all'artificio o al raggiro esclusivamente per occultare la commissione dell'illecito).
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: se la distrazione non comporta la perdita del bene non sussiste il peculatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima Integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente, mentre è configurabile l'abuso d'ufficio quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che, tuttavia, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di peculato a fronte della condotta del direttore generale di una società incaricata dello svolgimento di un pubblico servizio, che …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2016, n. 18177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18177 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2016 |
Testo completo
1 8 1 7 7 / 1 6 77 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 365 Giovanni Conti -Presidente- Sent. n. sez. UP 03/03/2016 Maurizio Gianesini - Carlo Citterio R.G.N. 30581/2015 Pierluigi Di Stefano Laura Scalia -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da AC SP, nato a [...] il [...] IV NZ, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/01/2015 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catania giudicando delle posizioni di SP AC, NZ IV e AN Casablanca, Ufficiali giudiziari B3, addetti alla notificazione degli atti civili a mezzo posta, in ordine ai reati di peculato e falso in atti pubblici loro in concorso ascritti, ritenuta la colpevolezza dei primi due ha condannato gli stessi alla pena di giustizia, assolvendo il Casablanca, con la formula perché il fatto non costituisce reato. M La Corte di appello di Catania, su gravame del Procuratore della Repubblica e di entrambi i prevenuti, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa: a) riqualificazione di talune delle contestate condotte di peculato in termini di truffa aggravata ai danni dello Stato (posizione IV, per il capo f) della rubrica); b) dichiarazione di non doversi procedere per altre condotte di reato ad entrambi i prevenuti ascritte perché estinte per maturata prescrizione (capi d) e g) della rubrica, falsi); c) ridefinizione della responsabilità del IV a titolo di peculato limitatamente a talune delle condotte ascrittegli (capo f) della rubrica, relativamente all'appropriazione della somma di euro 2.978,03); ha condannato gli imputati alla conseguente pena. Si è in tal modo accertato come il IV ed il AC, violando gli obblighi previsti dalla disciplina di settore sulle modalità di anticipazione e di recupero delle spese per la notifica degli atti giudiziari (d.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 141, primo e secondo comma, 142 e 143), si sono appropriati ed hanno conseguito, in via fraudolenta, somme di denaro per alterazione del dato contabile di riscontro: a) per le 'notifiche a richiesta di parte', le cui spese gravavano sui privati, secondo il sistema dell'anticipazione in favore dell'ufficiale procedente (per le ritenute ipotesi di peculato); b) per le notifiche in materia del lavoro, già spedite in conto credito e cioè senza corresponsione all'ufficio postale dell'importo occorrente, facendole risultare come anticipate dall'ufficiale giudiziario e come tali rimborsate secondo documentazione giustificativa.
2. Le difese di AC e IV propongono ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza.
3. La difesa del AC affida l'introdotto mezzo a tre motivi di ricorso.
3.1.Con primo motivo, il ricorrente fa valere la nullità della sentenza di primo grado per violazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 522 cod. proc. pen.) lamentando la non correlazione tra l'accusa contestata e l'accertamento condotto in sentenza. L'accertamento avrebbe infatti risentito di una consulenza tecnica disposta dal pubblico Ministero i cui esiti, ripresi dal giudice di primo grado e, quindi, dalla Corte di appello di Catania, avrebbero comportato una M 2 invalida estensione, in via retroattiva, del periodo in considerazione che, contestato in rubrica come ricompreso tra il 1 gennaio 2004 ed il 31 maggio 2006, sarebbe stato invece valutato secondo il più ampio arco temporale intercorrente tra il 1 gennaio 2003 ed il 31 maggio 2006. 3.2.Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge per avere la Corte territoriale illegittimamente qualificato le condotte del prevenuto quanto all'ottenuto rimborso delle spese di spedizione in - relazione a notifiche di atti effettuate a richiesta dei privati per - riconduzione delle stesse alla fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen., pur in difetto di un pregresso possesso delle somme conseguite in capo all'agente. L'esistenza del possesso integrativo dei fatti di peculato avrebbe infatti richiesto la complicità, invece esclusa dal Tribunale, del cassiere, il Casablanca, assolto in primo grado, che, per le svolte funzioni di responsabile della Cassa, avrebbe avuto la disponibilità delle somme.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente fa valere vizio di motivazione per apparenza e contraddittorietà della stessa, in relazione all'art. 476 cod. pen. La Corte di appello avrebbe infatti ritenuto in capo al prevenuto l'evidenza di una serie di falsi, tanto da concludere per la declaratoria di prescrizione, in ragione degli esiti della consulenza del Pubblico Ministero viziata da incongruenze ed inesattezze così per l'esistenza di un congruo numero di atti erroneamente trattati in consulenza come 'atti di lavoro' esenti da spese - che si sarebbero tradotte in una errata quantificazione delle somme oggetto di ritenuta appropriazione.
4. La difesa del IV con unico articolato motivo denuncia violazione di legge per erronea applicazione della norma penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (artt. 606, comma 1, lett. b), in relazione all'art. 314 cod. pen., ed e) cod. proc. pen.), per avere ritenuto i giudici di appello di sussumere la contestata condotta di apprensione della somma di euro 2.978,03 (capo f) della rubrica) nel delitto di peculato e non in quello di truffa. Deduce il ricorrente come sarebbe mancata in capo all'agente una situazione di detenzione o possesso, diretto o mediato, della somma, trattandosi di un rimborso spese di atti richiesti dai privati (art. 141, comma primo, d.P.R. 1229 del 1959) il cui pagamento non avveniva mai nelle mani del singolo ufficiale giudiziario, ma direttamente presso le casse dell'UNEP. Espone la difesa come la condotta del prevenuto fosse diretta ad ottenere un indebito rimborso attraverso modifiche ed alterazioni del イ 3 numero di cronologico, del nome del richiedente o del destinatario (giocando sulla duplice tipologia del meccanismo del rimborso) sì da far apparire negli elenchi deputati ai rimborsi in favore di Poste Italiane S.p.A. società convenzionata nell'esercizio del servizio ed anticipataria in tale veste degli esborsi -, quanto alle raccomandate spedite in 'conto credito', spese postali relative ad atti richiesti dai privati che avevano invece già pagato all'UNEP la somma occorrente. Su siffatta premessa, conclude la difesa, la condotta contestata al prevenuto deve essere ricondotta al delitto di truffa. RITENUTO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati nei termini e per le ragioni di seguito indicate.
2. Sulla posizione AC.
2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato non risultando integrato il dedotto vizio di nullità per violazione del canone processuale di corrispondenza tra contestazione e sentenza di condanna che non risulta quindi pronunciata per un fatto nuovo (art. 522 cod. proc. pen.). Il diverso accertamento portato in motivazione in ordine alle somme oggetto di appropriazione non vale a descrivere la dedotta violazione. In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza per aversi mutamento del fatto occorre, infatti, una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. L'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv.248051), non maturando quindi situazioni di sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo (Sez.6, n. 899 del 11/11/2014, Isolan, Rv. 261925).
2.2. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, infondato. La difesa censura infatti la sentenza della Corte di appello per avere la stessa riservato una differente qualificazione ai fatti contestati al prevenuto rr ai diversi capi della rubrica, apprezzando le condotte di appropriazione di somme anticipate dai privati per l'esecuzione di notifiche al di fuori della materia del lavoro, in termini di peculato e non di truffa. Evidenzia il ricorrente come il possesso del denaro ricevuto dalle parti private fosse in capo soltanto al cassiere dell'UNEP che provvedeva a rimborsare i vari ufficiali giudiziari richiedenti, previo svolgimento degli opportuni controlli, provvedendo ad emettere i vari mandati di pagamento. L'assoluzione in primo grado del cassiere avrebbe escluso la qualificabilità delle appropriazioni ai sensi dell'art. 314 cod. pen., consentendo, al più, la ricomprensione delle contestate condotte nella previsione normativa di cui all'art. 640 cod. pen. Secondo giurisprudenza di legittimità, in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (Sez. 6, n. 12368 del 17/10/2012, Medugno, dep. 2013, Rv. 255998; Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, Di Marzio, Rv. 259500; Sez. 6, n. 9660 del 12/02/2015, Sonca, Rv. 262458; Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263278). La posizione del prevenuto è stata infatti certa occasione per conseguire il maneggio del denaro oggetto delle contestate anticipazioni di spese nel'ambito dell'attività di notifica degli atti processuali al primo istituzionalmente attribuito (ex d.P.R. n. 1299 del 1959 poi d.P.R. n.115 del 2002). L'alterazione del dato documentale rappresentato dal far figurare, ad opera del AC, una tipologia di operazioni per la quale l'UNEP era tenuto ad anticipare al privato ('anticipazione postuma' di spese che andando in 'conto credito' sarebbero gravate invece su Poste Italiane S.p.A. giusta conclusa convenzione) non assolve alla finalità di far conseguire in capo all'agente il possesso del denaro. La funzione svolta consentiva invero all'agente di ricevere il denaro in vista dei compiti da espletare nel corso della mattinata. Il possesso quindi del denaro non derivava al prevenuto da un meccanismo fraudolento, ma dalla posizione, comunque rivestita, di operatore UNEP addetto alle notifiche. イ 5 Lo stesso meccanismo di conguaglio mensile, per il quale le ragioni di dare ed avere nei rapporti tra i singoli operatori e la Cassa si fissavano con cadenza postuma, avvalora l'indicato assunto. Non può dirsi in capo al singolo operatore il difetto di una preventiva disponibilità del denaro allorché egli ogni mattina si approvvigionava del contante necessario all'espletamento del servizio presso l'Ufficio Cassa sicché l'alterazione del dato documentale e la falsa attestazione in essa contenuta di una tipologia di operazione per la quale era richiesta l'anticipazione delle somme non è da apprezzarsi quale rilevante causa della conseguita disponibilità del denaro. L'Ufficio Cassa non effettuava alcun controllo contabile rispetto alla preventiva rispetto all'incombente da espletare richiesta avanzata www-C dall'operatore, controllo la cui esistenza avrebbe segnato una soluzione di continuità tra l'iniziale obiettiva situazione di 'non disponibilità' e la successiva acquisita 'autonoma disponibilità' o possesso, del denaro in capo all'operatore (sulla rilevanza del controllo contabile e quindi, per converso, dell'alterazione dei dati soggetti allo stesso, al fine di configurare un autonomo possesso: Sez.6, n. 50758 del 15/12/2015, Bolzan, Rv. 265931). La fase iniziale dell'attività dell'operatore è, piuttosto, contrassegnata dal carattere indistinto del possesso del denaro nei rapporti tra il primo e l'Ufficio Cassa e ciò in ragione di un pronto adempimento dei compiti istituzionali. L'alterazione del dato e pertanto il meccanismo fraudolento diviene rilevante, e come tale passibile di controllo, solo a fine mese allorché, operando ormai con effetto postumo, lo stesso consente all'operatore di conseguire in via definitiva, a vantaggio personale proprio, il denaro. Le adottate modalità di frode non sono quindi, per la descritta cronologia delle condotte, destinate a produrre con carattere di immediatezza e definitività una autonoma disponibilità del denaro a vantaggio dell'operatore. L'indicato meccanismo, piuttosto, per una sorta di operatività a posteriori, fa sì che il possesso, preventivamente ed altrimenti conseguito dall'operatore per le ragioni del servizio svolto, venga stabilmente deviato per soddisfare i fini personali dell'agente già al primo ed immediato conseguimento senza così escludere la configurabilità del reato di cui all'art. 314 cod. pen. Come già in più occasioni ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, infatti la differenza tra la truffa ed il peculato va individuata nel fatto che nel reato di peculato il possesso e la disponibilità del denaro per fini istituzionali 6 costituisca un antecedente della condotta criminosa, mentre nella truffa l'impossessamento della res è l'effetto della condotta illecita. Quanto rileva quindi al fine di differenziare le due figure non è la precedenza cronologica o la contestualità della frode rispetto alla condotta appropriativa, ma il modo con il quale il funzionario infedele acquista il possesso del denaro o del bene costituente l'oggetto materiale del reato. Se il conseguimento del possesso deriva immediatamente dall'inganno anche aggravato dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione (art. 61 n. 9 cod. pen.), si ha truffa;
allorché invece la frode sia posta in essere per occultare l'illecita appropriazione da parte dell'agente del denaro o della cosa di cui egli aveva la legittima disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio, si ha peculato (Sez. 6, n. 32863 del 25/05/2011, Pacciani, Rv. 250901; Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Baglivo, Rv. 256595; Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014, Campanile, Rv. 260154).
2.3. Il terzo motivo è infondato. Il quadro motivatorio definito dalle pronunce di merito di primo e secondo grado consente di individuare con carattere di congruità e compiutezza i termini di accertamento dei contestati falsi per alterazione di stampigliature portate dalle distinte o, ancora, del dato attestante la svolta attività ad opera dell'ufficiale giudiziari al fine di consentire una ricostruzione della stessa ai fini contabili. In tema di vizio della motivazione, infatti, allorché le sentenze di primo e secondo grado si avvalgano di criteri omogenei di valutazione e di argomentazione logiche connotate da uniformità è possibile integrare le motivazioni spese dalla Corte di appello con quelle adottate dal giudice di primo grado e le eventuali carenze della seconda decisione, in ordine alle censure contenute nell'atto d'impugnazione, sono superabili mediante il richiamo agli argomenti adottati dalla prima sentenza (Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri). L'indicato principio è destinato a valere, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615). яя h 7 3.Posizione IV. L'unico articolato motivo di ricorso è infondato risultando lo stesso diretto a dare diversa qualificazione giuridica ai fatti di appropriazione ritenuti nell'impugnata sentenza (capo F, sull'appropriazione delle somme percepite dal prevenuto dai privati anticipatari di spese di notifica). Il meccanismo appropriativo e per lo stesso la ritenuta esistenza in capo al prevenuto di un pregresso possesso quale diretta conseguenza dell'ufficio rivestito (così per le somme percepite dai privati), sulla falsariga del ragionamento osservato al paragrafo 2.2. che precede, consente di ritenere l'infondatezza dello stesso.
4. Al rigetto dei ricorsi, segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 03/03/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Conti Laura Scalia вик DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 MAG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito E T R O C * F 8