Sentenza 25 agosto 2003
Massime • 1
Ai fini della qualificazione del lavoro a domicilio come autonomo o subordinato, assume rilevanza la possibilità attribuita al lavoratore di accettare o rifiutare le singole commesse, all'esito di trattative concernenti le caratteristiche del lavoro ed il prezzo da stabilire di volta in volta, dovendosi accertare, in particolare, se tale possibilità di negoziazione sia limitata in ambiti prefissati dal contratto di lavoro, inserendosi in esso quale modalità di esecuzione, ovvero sia espressione di una realtà del tutto incompatibile con il lavoro subordinato, configurandosi, in tal caso, tanti contratti di lavoro autonomo per quante sono le singole commesse.
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CASSA INTEGRAZIONE E LICENZIAMENTO DOPO LA RIFORMA Maggioli Editore – Novità Febbraio 2013 1. Questione La Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda della lavoratrice, proposta nei confronti della società, avente ad oggetto la condanna della predetta società al pagamento di differenze retributive conseguenti l'intercorso rapporto di lavoro a domicilio. La Corte, rilevato che correttamente il giudice di primo grado aveva considerato la società decaduta dalla prova per testi non essendosi questi – senza alcuna giustificazione – presentati all'udienza fissata per la loro escussione, riteneva infondata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12458 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente - Dott. DEL'ANNO Paolino - Consigliere - Dott. DE LUCA Michele - Consigliere - Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere - Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA sul ricorso proposto da: BETAPOL S.r.l., in persona del legale rappresentante Alfio NG, elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico n, n. 33, presso l'avv. Paolo Boer, che, unitamente all'avv. Enzo Bacciardi, la difende con procura speciale apposta in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -NP- in persona del presidente Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza, n. 17, presso gli avv.. Sgroi, Fonzi e Pulii, che lo difendono con procura speciale apposta in calce alla copia depositata del ricorso;
- intimato con deposito di procura speciale - - e
contro
- AN RO, OR IA, PR NA, DI FE e TU IU;
- intimati -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 423 in data 15 aprile 2000 (R.G. 1093/98); sentiti, nella pubblica udienza dell'11.6.2003 il cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Boer;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Pietro Abritti che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Pesaro ha confermato, giudicando infondato l'appello, la sentenza con la quale il Pretore della stessa sede aveva rigettato l'opposizione proposta dalla Betapol s.r.l. avverso il decreto dello stesso Pretore che le ingiungeva il pagamento all'NP di L. 61.172.223 per contributi assicurativi e somme aggiuntive relative al periodo 1.10.1990-30.3.1994 L'NP aveva fondato il proprio credito sul verbale ispettivo 10.5.1994, recante l'accertamento che la società si era avvalsa di lavoranti a domicilio senza ottemperare agli obblighi contributivi derivanti dai rapporti di lavoro subordinato. L'opponente aveva eccepito l'improponibilità della domanda dell'NP, determinata dalla mancata impugnazione dell'iscrizione dei lavoratori nell'albo delle imprese artigiane, e contestato che sussistesse il vincolo di subordinazione, provvedendo a chiamare in giudizio i lavoratori coinvolti (che non si sono costituiti). Il Tribunale, ritenuta la proponibilità dell'azione dell'NP, stante irrilevanza della mancata contestazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane dei lavoratori, ha osservato che, dalle testimonianze e dai verbali ispettivi contenenti le dichiarazioni rese dai lavoratori, era risultato che ad essi veniva affidato il trattamento di carteggiatura e stuccatura di pezzi di mobili di arredamento costruiti in azienda e consegnati presso le loro abitazioni;
che successivamente il prodotto era affidato al altra azienda (Gamma Verniciature) per la fase della verniciatura ed era questa azienda, nel caso di difetti, che provvedeva direttamente a chiamare l'esecutore del lavoro perché vi ponesse riparo;
che la lavorazione, di carattere manuale e di semplice esecuzione, non richiedente organizzazione di mezzi produttivi, si inseriva nel ciclo produttivo dell'azienda ed era controllata nel risultato attraverso la Gamma Verniciatura, venendo realizzata sulla base di direttive impartite una volta per tutte;
che nessuna rilevanza doveva attribuirsi alla qualificazione del rapporto operata dalle parti, ne' le circostanze della mancanza di rigorosi termini di consegna, dell'impiego dell'attività anche per conto di altri committenti, della possibilità di rifiutare gli ordini e di contrattare di volta in volta i compensi. Per la cassazione della sentenza ricorre per due motivi la società Betapol;
l'NP ha depositato procura speciale ai difensori, ma non ha svolto attività difensive. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 443 del 1985, si insiste nella tesi, disattesa dal giudice del merito, secondo cui l'NP aveva l'onere di contestare la sussistenza dei requisiti, in capo ai lavoratori, per l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, azionando gli specifici rimedi contemplati dalla stessa legge;
non avendolo fatto, non avrebbe potuto domandare l'accertamento della natura subordinata dei rapporti.
2. Il motivo non è fondato. La giurisprudenza della Corte, con specifico riguardo a controversie concernenti la qualificazione del lavoro svolto da artigiano iscritto nell'apposito l'albo, ha costantemente escluso qualsiasi effetto preclusivo dell'accertamento derivante dalla detta iscrizione, e ciò anche con riferimento a giudizi intentati dall'NP (Cass. 1995/ 151; 1995/ 11431; 1996/ 10104; 2002/ 5040).
3. L'orientamento merita di essere ulteriormente confermato, alla stregua delle seguenti precisazioni. La disciplina dell'impresa artigiana è da molto tempo oggetto di vari interventi normativi e di contrastanti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.
4. La legge 25 luglio 1956, n. 860, che costituisce il primo intervento organico sulla materia, conteneva innanzitutto (art. 1, primo comma) l'affermazione secondo cui è "artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali"; dopo aver definito in tre punti tali requisiti, il legislatore precisava (art. 1, secondo comma) che "la qualifica artigiana di un'impresa è comprovata dall'iscrizione nell'albo di cui all'art. 9". L'ultimo comma di tale disposizione stabiliva poi che l'iscrizione nell'albo costituiva condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane.
5. Nonostante l'assenza di un'esplicita previsione legislativa, la prevalente interpretazione dottrinale e giurisprudenziale era orientata nel senso che l'iscrizione fosse di natura costitutiva e che pertanto gli enti erogatori dei benefici non potessero disconoscere detta qualifica ai soggetti iscritti nell'albo, salva la revisione triennale delle imprese iscritte ed il procedimento di verifica previsto dagli artt. 10 e 11 della citata legge n. 860 del 1956. 6. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di cassazione, pur ravvisando nell'iscrizione natura di presupposto necessario per fruire delle agevolazioni, specie tributarie, disposte a favore di tale categoria di imprese, precisava che essa non valeva a costituire ad altri fini un vero e proprio status delle imprese stesse, ne' a far sorgere presunzioni vincolanti per altri effetti.
7. Nella successiva legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443, veniva affermato espressamente (art. 5, quarto comma) che "l'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane". Da tale nuova formula sono derivati numerosi contrasti interpretativi;
il Consiglio di Stato, con parere 3 ottobre 1986, ha ritenuto che la nuova legge non abbia apportato sostanziali innovazioni in ordine al potere del giudice ordinario di sindacare l'atto amministrativo di iscrizione per fini diversi da quelli agevolativi. Ed in effetti, come ritenuto specificamente dalla Corte costituzionale (sentenza n. 307 del 1996), l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane costituisce presupposto necessario per fruire delle agevolazioni previste dalla legge-quadro, ma non vale a costituire una presunzione assoluta, ne' a determinare uno status insindacabile da parte del giudice ordinario.
8. La giurisprudenza della Corte ha successivamente precisato che l'iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane è il risultato di un complesso procedimento amministrativo, diretto all'accertamento dei soggetti aventi diritto alla qualifica di imprenditori o imprese artigiane, e che, fin dall'entrata in vigore della 1. 8 agosto 1985, n. 443, ha efficacia costitutiva per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane (art. 5, comma 4), mentre dall'entrata in vigore della 1. 17 marzo 1993, n. 63 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 15 gennaio 1993, n. 6), ha efficacia vincolante anche ai fini previdenziali ed assistenziali, ed è impugnabile attraverso le procedure previste dall'art. 7 della legge n. 443 del 1985 (ricorso alla commissione regionale;
impugnazione del relativo provvedimento davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il p.m.), senza tuttavia che ciò impedisca al giudice del merito, a fronte della contestazione formulata in giudizio dal convenuto e della prova offerta dal medesimo, di verificare se sussistono tutti i requisiti di legge per la qualifica artigiana, e di disapplicare, in caso di insussistenza dei requisiti medesimi, l'atto di iscrizione, ancorché non impugnato in sede amministrativa e poi giudiziaria con la procedura di cui al citato art. 7 legge n. 443 del 1985. Ne consegue che l'impresa che agisce in giudizio per ottenere l'applicazione dei contributi previsti per il settore artigiano, negando che siano dovuti, invece, quelli per il settore industriale, ha l'onere di dimostrare di possedere i requisiti propri delle imprese artigiane e la prova deve essere fornita con il documento che attesti l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione nell'albo, ma deve pervenire alla decisione mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 15690/2000; 3792/2001). 9. In realtà, nella controversia in oggetto non viene in rilievo l'anzidetto effetto costitutivo dell'iscrizione (peraltro negato dalla menzionata giurisprudenza), e la conseguente necessità di disapplicare, privandolo di efficacia ai fini della decisione, il relativo atto amministrativo ai sensi dell'art. 5 l. n. 2248/1965, All. E.. E ciò in quanto non si controverte sulla spettanza di agevolazioni, ovvero di obblighi contributivi o previdenziali derivanti dalla natura artigiana dell'impresa, ma sul fatto, completamente estraneo agli effetti costitutivi dell'iscrizione (anche volendo consentire su tale natura), della prestazione di lavoro subordinato da parte di soggetto iscritto all'albo. Evenienza questa che, ai fini dell'iscrizione all'albo, può rilevare solo indirettamente, dando impulso alle procedure previste dall'art. 7 l. 443/1985 per la cancellazione con effetto dalla data in cui sono venute meno le condizioni necessarie per l'iscrizione stessa (cfr. Cass. 10094/2002), impulso che può provenire dallo stesso NP (cfr. Cass 3066/2003). 10. Pertanto, è conforme al diritto la statuizione della sentenza impugnata in ordine alla proponibilità dell'azione promossa dall'NP per il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra iscritti all'albo delle imprese artigiani ed un terzo. 11. Deve, quindi, esaminarsi il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2094 e 2222 c.c.; art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877; art. 2 e 3 della l. 443/1985), nonché vizio di motivazione, sostenendo che è stata attribuita la qualifica di lavoratori subordinati, in contrasto con la volontà negoziale espressa, a soggetti che presentavano tutte le caratteristiche per essere definiti piccoli imprenditori ai sensi dell'art. 2083 c.c., quali il rischio di impresa (in relazione ai difetti della lavorazione) e l'autonomia (il controllo ad opera di un terzo, e nel suo interesse, non poteva considerarsi espressione del potere direttivo); che, comunque, anche fuori dall'ambito della figura dell'imprenditore, la prestazione lavorativa può costituire oggetto di un contratto d'opera, del quale sussistevano tutti gli elementi, e, in particolare, la mancanza di termini per la consegna, la pluricommittenza, la determinazione del compenso a seguito di specifiche trattative che consideravano l'impegno di volta in volta richiesto e comportavano la possibilità di rifiutare la specifica commessa. 12. La Corte giudica il motivo fondato nei limiti segnati dalle seguenti considerazioni. Sul piano dei principi di diritto, gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità si sono consolidati nel senso che, secondo la disciplina della legge 18 dicembre 1973, n. 877, che è diretta proprio a superare i criteri tradizionali di distinzione tra lavoro a domicilio autonomo e lavoro a domicilio subordinato, il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo caratterizzata dal fatto che l'oggetto della prestazione del lavoratore viene in rilievo non come risultato, ma come energie lavorative utilizzate in funzione complementare e sostitutiva del lavoro eseguito all'interno dell'azienda; pertanto, il vincolo della subordinazione è qualificato non tanto dall'elemento della collaborazione, intesa come svolgimento di attività per il conseguimento dei fini dell'impresa, quanto da quello, tipico, dell'inserimento dell'attività lavorativa nel ciclo produttivo dell'azienda, di cui il lavoratore a domicilio diviene elemento, ancorché esterno;
perché tale condizione si realizzi, è sufficiente che il lavoratore esegua lavorazioni analoghe ovvero complementari a quelle eseguite all'interno dell'azienda, sotto le direttive dell'imprenditore, le quali non devono necessariamente essere specifiche e reiterate, essendo sufficiente, secondo le circostanze, che esse siano inizialmente impartite una volta per tutte, mentre i controlli possono anche limitarsi alla verifica della buona riuscita della lavorazione. In questo quadro, è riscontrabile la diversa fattispecie del lavoro autonomo solo allorché sia presente, presso il soggetto cui l'imprenditore commette una determinata opera, una distinta organizzazione dei mezzi produttivi ed una struttura imprenditoriale, con assunzione da parte del medesimo dei relativi rischi (cfr. ex plurimis, Cass. 4144/1999; 6150/1999; 438/2001; 5040/2002; 6405/2002; 3066/2003). 13. Più specificamente, in tema di lavoro a domicilio, per applicare le norme del lavoro subordinato non occorre accertare se sussistano i caratteri propri di questo, essendo, invece, necessario e sufficiente che ricorrano i requisiti indicati dall'art. 1 della legge n. 877 del 1973, come modificato dall'art. 2 della legge n. 858 del 1980, e cioè: a) che il lavoratore esegua il lavoro nel proprio domicilio o in locale di cui abbia la disponibilità; b) che il lavoro sia eseguito dal lavoratore personalmente, o anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata o di apprendisti;
e) che il lavoratore sia tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere, nell'esecuzione parziale, nel completamento o nella intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività del committente. 14. Nel quadro di tale speciale disciplina legislativa, si ripete, il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo, in cui l'oggetto della prestazione del lavoratore assume rilievo non già come risultato, ma come estrinsecazione di energie lavorative, rese in maniera continuativa all'esterno dell'azienda, e però organizzata e utilizzata in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno di essa, e, correlativamente, il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento dell'attività del lavoratore nel ciclo produttivo aziendale, del quale la prestazione lavorativa da lui resa, pur se in ambienti esterni all'azienda e con mezzi ed attrezzature anche propri del lavoratore stesso, ed eventualmente anche con l'ausilio dei suoi familiari, purché conviventi e a carico, diventa elemento integrativo (cfr. Cass. 8221/2000). 15. In conclusione, il possibile atteggiarsi del lavoro a domicilio in forme talora dissimili da quelle di norma ricollegabili al genus del lavoro subordinato non esclude che debba ugualmente essere ricondotto a tale genus le quante volte le prestazioni siano comunque coordinate con il ciclo produttivo aziendale, ancorché topograficamente non eseguite all'interno dell'azienda e senza che siano applicabili alle prestazioni domiciliari le norme dettate per quelle "interne" (cfr. Cass., sez. un, 106/2001). 16. Nel tracciato quadro di regole e principi, cui pure il Tribunale ha dichiarato di volersi attenere, la sentenza impugnata merita censura nella parte in cui, rifiutando di approfondire e valutare taluni decisivi accertamenti di fatto, ha sostanzialmente affermato che il lavoro manuale svolto personalmente presso il proprio domicilio, per conto di un'impresa committente e con una certa continuità, rivesta costantemente la natura di lavoro subordinato a domicilio. Una siffatta conclusione non è conforme al diritto, siccome il vincolo di subordinazione, ancorché attenuato e rilevato da indici non coincidenti con quelli comuni, deve pur sempre esistere e venire congruamente riscontrato. 17. In particolare, se caratteristica del lavoro a domicilio è l'attuazione di una forma di decentramento produttivo, con il lavoratore inserito nel ciclo produttivo dell'azienda in guisa tale da divenirne un elemento, ancorché esterno, è consequenziale la necessità che l'imprenditore possa contare su tale elemento e disporne ai fini dell'organizzazione complessiva dell'impresa. 18. Si porrebbe in insanabile contraddizione con la configurazione legale dell'istituto la possibilità attribuita in generale al lavoratore di accettare o rifiutare le singole commesse, all'esito di trattative concernenti le caratteristiche del lavoro ed il prezzo da stabilire di volta in volta. Ha errato, dunque, il Tribunale nel giudicare irrilevante la circostanza, rifiutando di approfondirla e di valutarla, al fine di stabilire se queste possibilità di negoziazione fossero limitate in ambiti prefissati dal contratto di lavoro, inserendosi in esso quali modalità di esecuzione;
ovvero fossero espressione di una realtà del tutto diversa e incompatibile con il lavoro subordinato a domicilio, configurando tanti contratti (di lavoro autonomo) per quante erano le singole commesse). 19. Come pure, se le direttive sull'esecuzione del lavoro possono anche essere date una volta per tutte, consacrate in un programma di massima, vi è da dire che nella fattispecie non è stato accertato neppure questo;
eppure, la natura delle direttive si manifestava rilevante per giudicare del grado di autonomia dei lavoratori. 20. Correlata a questa indagine era quella relativa ai controlli successivi. Al riguardo, non risponde ai precetti della logica giuridica l'affermazione, non suffragata da adeguati approfondimenti delle circostanze di fatto, che il controllo dell'impresa datrice di lavoro ben poteva attuarsi a mezzo di un'impresa terza, ed ugualmente deve dirsi per l'enunciata incompatibilità tra l'obbligo di porre riparo ai difetti riscontrati nella lavorazione e la natura autonoma del rapporto. Quanto alla prima di queste affermazioni, sarebbe stato necessario approfondire i rapporti intercorrenti tra la Betapol e la Gamma Verniciature, onde verificare se quest'ultima dovesse operare i controlli nell'interesse della prima o nel proprio;
quanto alla seconda, evidentemente, tutti i lavoratori sono tenuti all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, e doveva piuttosto valutarsi se il particolare sistema di contestazione dei vizi della lavorazione e gli interventi attuati per porvi rimedio fossero compatibili con l'inserimento dei lavoratori nel ciclo produttivo della Betapol. 21. Entro i limiti precisati va accolto il secondo motivo del ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, perché nel nuovo giudizio si proceda al compiuto accertamento e alla valutatone delle circostanze di fatto precisate ai nn. 18, 19, e 20, in quanto decisive per ritenere l'inserimento dei lavoratori nel ciclo produttivo della società ricorrente. 22. Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte di appello di Ancona, provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo sul ricorso accoglie per quanto di ragione il secondo motivo dello stesso ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle ragioni dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Ancona. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l'11 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2003