Sentenza 15 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, l'obbligo di motivazione in ordine al pericolo di fuga, che legittima l'emissione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 9, comma quinto L. 22 aprile 2005, n. 69, deve assumere connotati di concretezza ed essere plausibilmente argomentato su un ragionevole e accettabile giudizio prognostico, che può essere illustrato mediante l'indicazione di circostanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici di una vera propensione e di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte della persona richiesta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di custodia in carcere, nella quale il pericolo di fuga era stato motivato sulla mera "capacità della persona richiesta di allontanarsi verso Paesi esteri").
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1054 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1054 Anno 2013 Presidente: CONTI GIOVANNI Relatore: DE AMICIS GAETANO SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) HOXHAJ DR1TAN N. IL 29/01/1979 avverso l'ordinanza n. 25/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del 12/10/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS; fette/sentite le conclusioni del PG Dott. 1 L.R–c.5.0 7i-t y, ‘,2 L h a_ e, 1.1.4.,.-1-9 /..e 44, AWL /eco n-A-o Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 10/12/2012 – RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 ottobre 2012 la Corte d'appello di Catania ha convalidato l'arresto di Hoxhaj Dritan – operato, su segnalazione del Sistema di informazione Schengen (S.I.S.), con riferimento ad un mandato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/01/2008, n. 4052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4052 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2008 |
Testo completo
MAE
Corte Suprema di Cassazione sez, VI- pag.1
sentenza n.:133
Camera di consiglio del 15 gennaio 2008 4052 / 08 Registro Generale n.:31698/2007
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale composta dai Signori: Presidente dott. Giovanni De Roberto dott. Francesco Serpico Consigliere
Consigliere dott. Luigi Lanza dott. Giorgio Colla Consigliere dott. Giovanni Conti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL MO nato il [...] avverso l'ordinanza, in data 3 settembre 2007 della Corte di appello di Bari, di convalida dell'arresto, eseguito dalla polizia giudiziaria ex art.11 legge 22 aprile 2005 n.69, in tema di mandato di arresto europeo.
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Luigi Lanza
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmine Stabile che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
ritenuto in fatto e in diritto
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce la violazione dell'art. 606.1 lettera e) C.P.P. per manifesta illogicità della motivazione, per vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato, in relazione al disposto degli artt. 19 legge 22 aprile 2005
n.69, avendo la Corte distrettuale, la quale ha utilizzato per la circostanza un modulo prestampato, giustificato il mantenimento della misura con la formula stereotipa "Lo IA è risultato capace di allontanarsi verso paesi esteri".
Con ulteriore motivo si rileva che l'estradando, in violazione delle garanzie tassativamente indicate dall'art. 19, non ha mai ricevute notifiche, né del decreto di citazione a giudizio, né della sentenza successivamente emessa e per la quale l'estradizione è richiesta.
Con motivi aggiunti si deduce la nullità assoluta del provvedimento impugnato sul rilievo che la Corte barese si sia limitata a convalidare l'arresto senza disporre la misura cautelare.
Il motivo ultimo dedotto è infondato in quanto -contrariamente all'assunto del ricorrente- risulta in modo esplicito dal tenore del
provvedimento che la Corte distrettuale ha ritenuto opportuno "// mantenimento della custodia in carcere al fine di assicurare che l'arrestato non si sottragga alla consegna allo Stato estero".
Fondato è invece il primo motivo il quale per la sua assorbenza esime dalla valutazione della seconda deduzione.
La legge n. 69 del 2005, all' art. 13.2, stabilisce espressamente che alla convalida dell'arresto eseguito ad iniziativa della polizia giudiziaria si procede "provvedendo con ordinanza ai sensi degli artt. 9 e 10 c.p.p."
(della medesima legge): ne consegue che il provvedimento di convalida e mantenimento in custodia cautelare deve necessariamente motivare in ordine alla "esigenza di garantire che la persona, della quale è richiesta la consegna, non si sottragga alla stessa" (art. 9 c.p.p., comma 4) e che, nella sua adozione, si debbano osservare, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo 1 del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misura cautelari personali, "fatta eccezione per gli artt. 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis, art. 274 c.p.p., comma 1, lettere a) e c), e art. 280 c.p.p.".
La mancata previsione (tra le norme che non si applicano) dell'art. 274 c.p.p., lettera b), comporta l'obbligo di motivazione in riferimento al pericolo di fuga (Cass. Penale sez. VI, 42803 del 10-25 novembre
2005, Rv. 232487 Pres. Di Virginio, est. Rotundo, imputato Fuso).
Tale pericolo di fuga inoltre, deve:
a) assumere connotazioni di concretezza (Cass. Penale sez. VI, n.20550 del 5-15 giugno 2006, Rv. 233745, Pres. Sansone, est.
Conti, imputato Volanti);
b) fondarsi ed essere plausibilmente argomentato attraverso un ragionevole ed accettabile giudizio prognostico (Cass. Penale sez.IV, 29998 del 27 giugno-12 settembre 2006, Rv. 234819, Pres. Battisti, est. Colombo, imputato Lemma), il quale va illustrato mediante l'indicazione di circostanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici della reale possibilità di allontanamento clandestino (Cass. Penale sez. VI, 2840 dell'8-25 gennaio 2007
Rv. 235554, Pres. De Roberto, est. Agrò, imputato Roman).
Ne consegue pertanto che tale pericolo non può essere genericamente motivato -come avvenuto nella specie- sulla mera affermata "capacità dell'estradando di allontanarsi verso Paesi esteri".
Ci si trova infatti di fronte ad una motivazione apparente, la quale, a differenza di quella radicalmente insussistente, è motivazione graficamente esistente ma si esprime attraverso un simulacro di giustificazione, viziata, in quanto sorretta da uno stilema che si autosupporta in modo aprioristico ed apodittico, senza indicazioni minimali dei passaggi logico-giuridici e delle fonti di convincimento corrispondenti.
Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo esame, con ordine alla Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag.3
Cancelleria di provvedere agli adempimenti di cui all'art.94 1 ter disp.att.C.P.P..
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bari per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 1 ter disp.att.C.P.P.. Roma 15 gennaio 2008 If cons. est. Luigi Lanza
Il Presidente
Giovanni De Roberto
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IL CANCELLIERE SUPER C1
Lidia Scalla
Depositato in Cancelleria
2.5 GEN. 2008
IL CANCELLIERE 01 SUPER
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