Sentenza 6 aprile 2016
Massime • 1
La particolare complessità del dibattimento, che rileva come causa di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare può essere desunta dalla sopravvenienza di nuove difficoltà tecniche, che si innestano su una attività istruttoria già complessa. (Fattispecie relativa al danneggiamento di un supporto informatico nello svolgimento di una perizia di trascrizione di conversazioni, caratterizzate dalla loro molteplicità, lunghezza e difficile intelligibilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2016, n. 15884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15884 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2016 |
Testo completo
1 5 8 84/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da Francesco Ippolito Presidente Sent. n. sez.462 Andrea Tronci CC. 6/04/2016 Angelo Costanzo Relatore R.G. n.8017/2016 Gaetano De Amicis Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato nell'interesse di ON PE, nato a [...] il [...] contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli l'11/12/2015 nel procedimento n. 13240/2014 RGNR;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Luigi Orsi che ha concluso per il rigetto del ricorso 1 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa I'11/12/2015 nel procedimento n. 13240/2014 RGNR, ha confermato l'ordinanza con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto, ex art. 34, comma 2, cod. proc. pen., la sospensione della durata massima dei termini di custodia cautelare in carcere nei confronti di ON PE, imputato ex art. 416-bis cod. pen.. 2. Nel ricorso presentato nell'interesse di PE ON si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo: a) violazione dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. per avere evinto la complessità della attività da svolgere dalla perizia integrativa disposta nell'udienza successiva a quella in cui ha disposto la sospensione del procedimento;
b) vizio della motivazione e travisamento della prova per avere giustificato la sospensione della durata massima dei termini della custodia cautelare sulla base della complessità delle attività di trascrizione delle conversazioni intercettate quando già la maggior parte del lavoro di trascrizione era stato effettuato dal trascrittore CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La valutazione circa la particolare complessità del processo che giustifica la sospensione dei termini della custodia cautelare è una prognosi, sicché va formulata non in relazione all'attività espletata e esaurita, ma in vista dell'attività da compiere, sulla base di accertamenti fattuali insindacabili nel giudizio di legittimità, se adeguatamente motivati (Cass. pen.: Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015, Rv. 264054; Sez. 2, n. 23872 del 05/03/2014, Rv. 259828; Sez. 2, n. 44625 del 12/07/2013, Rv. 257514). Il perito che ha trascritto le conversazioni intercettate, sentito all'udienza del 30 giugno 2015 dopo avere depositato la sua relazione, ha evidenziato le difficoltà incontrate nell'espletare l'incarico per il contenuto non sempre comprensibile delle conversazioni a causa del linguaggio utilizzato. Inoltre ha rappresentato l'impossibilità di trascrivere alcune conversazioni perché impresse su supporto informatico danneggiato o non corrispondete a quello oggetto di perizia.
2. Sulla base di quanto rappresentato dal perito, il 13 ottobre 2015 è stata disposta la sospensione della durata massima dei termini della custodia cautelare. Risulta, allora, che l'ordinanza è stata emessa dopo l'emergere della causa che ha inciso, in modo rilevante, su una già sussistente complessità del processo. Nel ricorso sono sviluppate analitiche considerazioni circa la entità dei nuovi accertamenti richiesti al perito, che però si inseriscono nell'area delle valutazioni discrezionali proprie dei giudici di merito e sono, come tali, inammissibili.
3. Nel provvedimento impugnato si dà atto che una delle sopravvenute difficoltà è da attribuirsi a una disattenzione della parte accusante, ma si precisa l'autonoma rilevanza del problema tecnico costituito dal danneggiamento del supporto informatico. Inoltre si evidenzia, non irragionevolmente, che l'ulteriore complicazione delle attività istruttorie si è giustapposta a una istruttoria già particolarmente complessa per la "molteplicità, lunghezza e difficile intellegibilità delle conversazioni". In definitiva, la valutazione che regge la ordinanza impugnata è una prognosi i presupposti della quale sono emersi a seguito di quanto rappresentato dal perito in udienza. Questa evenienza si è innestata in un precedente protrarsi di un processo che i giudici di merito hanno valutato già complesso, ma non tale da richiedere la sospensione dei termini di durata della misura cautelare se non fossero sopravvenute le nuove difficoltà tecniche, che possono non irragionevolmente intendersi - in termini ampi ma oggettivati - come particolare causa della unitaria complessità del dibattimento (Cass. pen., Sez. 5, n. 21325 del 27/04/2010, Rv. 247308; Sez. 4, n. 17576 del 14/01/2004, Rv. 228174).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94. comma 1-ter disp. att- c.p.p. Così deciso in Roma, il 6/04/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Costanzo Francesco IppolitáIppolitaभFel. DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 APR 2016 IL FUNZIONARIS IUDIZIARIO Para Esporto