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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/07/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 853 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 853 /2024, promossa da:
, nata in [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv. LEONELLI SIMONA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
, nato in [...] il [...]; Controparte_2
RICORRENTI CONTUMACI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DI MINORE
CONCLUSIONI: come in atti Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 22.5.2024, , nonna Parte_1 materna del minore nato a [...] il [...],ha chiesto la conferma Persona_1 delle modalità di affidamento del minore, già disposte dal Tribunale per i Minorenni dell'Umbria e la condanna dei genitori del minore a corrispondere contributo per il mantenimento del minore stesso. La ricorrente ha esposto:
-che in data 21/06/2023, il Tribunale per i minorenni dell'Umbria, ha emesso decreto cron. 110/2023, nell'ambito del procedimento RGN 197/20 PP, aperto nell'interesse del minore nipote della ricorrente, con il quale ha disposto: “1)Revoca la Persona_1 sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori nei confronti del minore indicato in epigrafe;
2) Conferma il collocamento del minore presso la nonna materna;
3) Revoca l'affido del minore al servizio sociale di Terni in favore della nonna materna, cui sono attribuiti tutti i poteri educativi, scolastici e sanitari verso il nipote;
4) Dispone che gli incontri padre-figlio possano avvenire in modalità libera, anche con pernotto, sulla base dell'accordo tra la nonna materna e il Sig. ovvero, in Parte_2 caso di disaccordo, su decisione del Servizio Sociale di Terni;
5) Revoca la modalità protetta degli incontri madre-figlio che potranno avvenire in forma facilitata alla presenza di un operatore del Servizio Sociale e che saranno regolamentati dal Servizio Sociale di Terni;
Delega il servizio sociale di Terni di proseguire nell'attività di sostegno e monitoraggio del nucleo familiare del minore con ogni intervento ritenuto più idoneo, ivi compreso il mantenimento del servizio di educativa domiciliare;
7) Prescrive ai genitori di contribuire al mantenimento economico del figlio come previsto dalla legge;
8) Ordina la trasmissione degli atti all'archivio”;
-che il decreto del Tribunale per i minorenni è stato adottato in ragione della inadeguatezza della madre, così come emersa dalla valutazioni della capacità genitoriali e in conseguenza della sostanziale abdicazione del proprio ruolo da parte del padre, residente in altra città, poco partecipe a provvedere alla cura ed alle necessità del figlio, recandosi solo saltuariamente dal minore per incontrarlo;
-che il padre del minore ha poi cessato ogni contatto con il figlio;
-che la ricorrente presso la quale il minore era già stato collocato con provvedimento del 21/07/2020, è stata ritenuta adeguata nel garantire il soddisfacimento dei bisogni del nipote, tanto che l'affidamento al servizio sociale veniva revocato, con affidamento del minore alla stessa ricorrente;
-che il minore è affetto da disturbo post traumatico da stress e disturbo del comportamento CP_ depressivo, tanto che l' ha riconosciuto al bambino lo stato di portatore di handicap in situazione di gravità con diritto dello stesso a percepire indennità di frequenza;
-che i genitori del minore, nonostante le richieste della ricorrente non avevano contribuito al mantenimento del figlio;
-che la ricorrente ha chiesto al Giudice Tutelare l'autorizzazione all'apertura di un libretto postale ove l'ente erogatore avrebbe potuto versare gli importi corrisposti a titolo di indennità di frequenza, istanza a fronte della quale il G.T. dichiarava che nulla doveva essere disposto in quanto i genitori, reintegrati nelle responsabilità genitoriali, avrebbero potuto porre in essere quanto necessario nell'interesse del bambino;
-che nonostante le dichiarate disponibilità non si era potuto procedere, per quanto a conoscenza della ricorrente, all'apertura di nessun tipo di libretto e le somme sarebbero giacenti presso l' , malgrado le necessitò del minore;
CP_3
-che anche le richieste di contributo economico, non avevano ricevuto alcun esito, fatta eccezione di esigue somme che la aveva versato direttamente nelle mani del CP_1 bambino, durante gli incontri monitorati dagli operatori del Servizio sociale;
-che, pertanto, sulla ricorrente grava ogni spesa relativa al minore, con difficoltà per adempiere a tali oneri in considerazione degli scarsi rediti della ricorrente stessa percettrice di assegno divorzile corrisposto da parte del ex marito di € 200,00, e di assegno di inclusione per € 700,00 mensili;
-che i genitori sono tenuti ad adempiere alle necessità dei figli;
tutto ciò premesso la ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti di collocamento ed affidamento del minore emessi dal Tribunale per i minorenni, e di disporre l'obbligo per i genitori di versare quale contributo al mantenimento del figlio la somma di € 200,00 cadauno, da versarsi a entro il 5 di ogni mese , somma da Parte_1 rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% per ogni genitore, delle spese straordinarie così' come disposte dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Terni, con richiesta di autorizzare all'apertura di un libretto postale, per Parte_1
l'accreditamento delle somme riconosciute al minore a titolo di indennità di frequenza, con espressa autorizzazione alla stessa a prelevare quanto necessario alle esigenze del bambino, con obbligo di rendicontazione annuale al Giudice Tutelare.
All'udienza di comparizione delle parti è comparsa la sola ricorrente, i resistenti pur ritualmente citati non sono comparsi. La ricorrente ha dichiarato di risiedere con il nipote in immobile di proprietà delle figlie – in comodato gratuito - di non svolgere attività lavorativa in quanto casalinga e di aver percepito reddito di inclusione di euro 749,00 (in attesa di possibile rinnovo) oltre ad assegno divorzile di euro 200,00 mensili, oltre a percepire l'assegno unico del minore per euro 307,00. La ricorrente ha confermato di vivere con il nipote alla stessa affidato con provvedimento del Tribunale per i minorenni, precisando che la madre del minore, figlia della stessa ricorrente, vede il figlio mediamente 1 volta a settimana (alla presenza della educatrice); mentre il padre ha interrotto le frequentazioni del figlio da agosto 2023, limitando la relazione a sporadiche telefonate. La ricorrente ha confermato la mancata contribuzione da parte del padre al mantenimento del figlio minore da circa due anni. All'esito dell'udienza sono statia dottati provvedimenti provvisori ed urgenti ponendo a carico di e di Controparte_1 Controparte_2 contributo per il mantenimento del figlio pari ad euro 200,00 mensili a carico di ciascuno dei genitori con decorrenza dal mese di maggio 2024 (data della domanda), oltre Istat annuale, oltre al 50% ciascuno delle spese straordinarie per il figlio individuate secondo quanto previsto dal protocollo vigente nell'intestato Tribunale, autorizzando la nonna a compiere le scelte per il minore ed a richiedere le corrispondenti somme ai genitori. Il difensore della ricorrente è stato autorizzato ad acquisire presso la delle Entrate e CP_4 CP_ l' documentazione relativa ai redditi percepiti da nata il Controparte_1
4.4.1992 a Terni e di nato il [...] in [...], relativa agli Controparte_2 anni 2022, 2023, 2024. Alla successiva udienza acquisita la documentazione sulla situazione reddituale e patrimoniale delle parti la decisione è stata rimessa al Collegio.
Deve essere dichiarata la contumacia dei resistenti ritualmente citati e non comparsi.
Le modalità di affidamento e collocamento del minore disposte nel decreto del Tribunale per i minorenni devono essere confermate, non essendo emerse sopravvenienze che giustifichino modifiche delle disposizioni in essere. Inoltre, la mancata costituzione dei genitori, evidenzia la mancanza di interesse degli stessi a formulare richieste di modifica dei provvedimenti in essere.
Con riferimento alla richiesta della ricorrente di porre a carico dei genitori contributo per il mantenimento del minore, deve essere evidenziato che in applicazione degli artt. 315-bis e 316 bis c.c., ciascun genitore è tenuto al mantenimento della prole, e occorre pertanto individuare le disponibilità reddituali e patrimoniale dei genitori per determinare l'ammontare dell'assegno.
I genitori resistenti non si sono costituiti, pertanto, non è nota con precisione l'attività lavorativa svolta ed il reddito attualmente percepito dagli stessi.
Dalla documentazione acquisita all'esito dell'ordine di esibizione alla Agenzia delle Entrate e all' è emerso che entrambi i resistenti hanno svolto attività lavorativa, percependo CP_3 negli anni scorsi redditi, seppure di modesta entità (pari per la madre del minore ad importi annui oscillanti tra € 3500/2055 -cfr. CU 2023 e 2024-, e per il padre del minore ad importi pari ad € 4416 -cfr. CU 2024).
Sul punto il Collegio deve evidenziare come la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento della prole, per il solo fatto di averla generata, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, ovvero percettore di esiguo reddito, rilevando la sola capacità lavorativa generica, principio costantemente affermato dalle corti di merito (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015). Parimenti la Suprema Corte in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 c.p., ha affermato che incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, tanto che la responsabilità del genitore non può essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione (cfr. Cass. pen. Sent. n. 7273/2013 e 5751/2010). Nella specie deve pertanto presumersi la piena capacità lavorativa dei genitori del minore che devono contribuire al mantenimento del figlio nella misura di seguito indicata.
Considerato quanto sopra esposto, si stima equo prevedere, tenendo conto delle capacità reddituali delle parti come sopra indicate, delle presumibili esigenze economiche del figlio, rapportate all'età, dei tempi di permanenza del minore in via esclusiva presso la nonna materna affidataria, che ciascun genitore corrisponda alla ricorrente quale contributo al mantenimento ordinario del minore la somma pari ad euro € 200 mensili ciascuno, da corrispondere alla nonna affidataria convivente oltre ISTAT annuale, confermando in parte qua quanto statuito nei provvedimenti provvisori.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire all'affidatario del minore di beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, richiamando per l'individuazione delle spese straordinarie il Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni. Le spese straordinarie devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, precisando che essendo stato disposto l'affidamento esclusivo alla nonna materna, con attribuzione alla stessa delle scelte di maggiore rilevanza per il minore, le scelte per le spese straordinarie potranno essere adottate dalla ricorrente anche senza il consenso dei genitori che dovranno rifondere il 50% ciascuno di tali spese.
L'assegno unico in ragione dell'affidamento esclusivo della minore alla nonna potrà essere riscosso per intero dalla ricorrente. Parimenti, la nonna materna odierna ricorrente deve essere autorizzata a formulare domanda e a riscuotere ogni indennità relativa al minore, con versamento di tali contributi su conto corrente con vincolo pupillare.
Le spese di giudizio devono essere compensate per la materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: conferma le modalità di affidamento del minore alla nonna materna già indicate nel provvedimento emesso da Tribunale per i minorenni;
pone a carico di nata il [...] a [...] e di Controparte_1 CP_2
nato il [...] in [...] contributo per il mantenimento del figlio pari ad
[...] euro 200,00 mensili a carico di ciascuno dei genitori, da versare al domicilio della ricorrente nonna materna affidataria del minore, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di maggio 2024 (data della domanda), oltre Istat annuale;
pone a carico dei genitori quota del 50% ciascuno delle spese straordinarie per il figlio individuate secondo quanto previsto dal protocollo vigente nell'intestato Tribunale autorizzando la nonna materna affidataria a compiere le scelte per il minore a richiedere le corrispondenti somme ai genitori;
dispone che l'intero assegno unico per il minore sia percepito al 100% dalla ricorrente;
autorizza a riscuotere l'indennità di frequenza ed ogni forma di Parte_1 contributo o indennità, comunque denominata, erogata per il nipote Persona_1 nato a [...] il [...], autorizzandola all'apertura di un libretto postale ove verranno accreditate le somme riconosciute al minore a titolo di indennità di frequenza, con espressa autorizzazione alla stessa di prelevare quanto necessario alle esigenze del bambino, con obbligo di rendicontazione annuale al Giudice Tutelare;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al Servizio Sociale del Comune di Terni, per la prosecuzione degli interventi di sostegno del minore e del nucleo familiare come indicati nel decreto del Tribunale per i minorenni. Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 4.7.2025
Presidente est.
dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 853 /2024, promossa da:
, nata in [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv. LEONELLI SIMONA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
, nato in [...] il [...]; Controparte_2
RICORRENTI CONTUMACI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DI MINORE
CONCLUSIONI: come in atti Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 22.5.2024, , nonna Parte_1 materna del minore nato a [...] il [...],ha chiesto la conferma Persona_1 delle modalità di affidamento del minore, già disposte dal Tribunale per i Minorenni dell'Umbria e la condanna dei genitori del minore a corrispondere contributo per il mantenimento del minore stesso. La ricorrente ha esposto:
-che in data 21/06/2023, il Tribunale per i minorenni dell'Umbria, ha emesso decreto cron. 110/2023, nell'ambito del procedimento RGN 197/20 PP, aperto nell'interesse del minore nipote della ricorrente, con il quale ha disposto: “1)Revoca la Persona_1 sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori nei confronti del minore indicato in epigrafe;
2) Conferma il collocamento del minore presso la nonna materna;
3) Revoca l'affido del minore al servizio sociale di Terni in favore della nonna materna, cui sono attribuiti tutti i poteri educativi, scolastici e sanitari verso il nipote;
4) Dispone che gli incontri padre-figlio possano avvenire in modalità libera, anche con pernotto, sulla base dell'accordo tra la nonna materna e il Sig. ovvero, in Parte_2 caso di disaccordo, su decisione del Servizio Sociale di Terni;
5) Revoca la modalità protetta degli incontri madre-figlio che potranno avvenire in forma facilitata alla presenza di un operatore del Servizio Sociale e che saranno regolamentati dal Servizio Sociale di Terni;
Delega il servizio sociale di Terni di proseguire nell'attività di sostegno e monitoraggio del nucleo familiare del minore con ogni intervento ritenuto più idoneo, ivi compreso il mantenimento del servizio di educativa domiciliare;
7) Prescrive ai genitori di contribuire al mantenimento economico del figlio come previsto dalla legge;
8) Ordina la trasmissione degli atti all'archivio”;
-che il decreto del Tribunale per i minorenni è stato adottato in ragione della inadeguatezza della madre, così come emersa dalla valutazioni della capacità genitoriali e in conseguenza della sostanziale abdicazione del proprio ruolo da parte del padre, residente in altra città, poco partecipe a provvedere alla cura ed alle necessità del figlio, recandosi solo saltuariamente dal minore per incontrarlo;
-che il padre del minore ha poi cessato ogni contatto con il figlio;
-che la ricorrente presso la quale il minore era già stato collocato con provvedimento del 21/07/2020, è stata ritenuta adeguata nel garantire il soddisfacimento dei bisogni del nipote, tanto che l'affidamento al servizio sociale veniva revocato, con affidamento del minore alla stessa ricorrente;
-che il minore è affetto da disturbo post traumatico da stress e disturbo del comportamento CP_ depressivo, tanto che l' ha riconosciuto al bambino lo stato di portatore di handicap in situazione di gravità con diritto dello stesso a percepire indennità di frequenza;
-che i genitori del minore, nonostante le richieste della ricorrente non avevano contribuito al mantenimento del figlio;
-che la ricorrente ha chiesto al Giudice Tutelare l'autorizzazione all'apertura di un libretto postale ove l'ente erogatore avrebbe potuto versare gli importi corrisposti a titolo di indennità di frequenza, istanza a fronte della quale il G.T. dichiarava che nulla doveva essere disposto in quanto i genitori, reintegrati nelle responsabilità genitoriali, avrebbero potuto porre in essere quanto necessario nell'interesse del bambino;
-che nonostante le dichiarate disponibilità non si era potuto procedere, per quanto a conoscenza della ricorrente, all'apertura di nessun tipo di libretto e le somme sarebbero giacenti presso l' , malgrado le necessitò del minore;
CP_3
-che anche le richieste di contributo economico, non avevano ricevuto alcun esito, fatta eccezione di esigue somme che la aveva versato direttamente nelle mani del CP_1 bambino, durante gli incontri monitorati dagli operatori del Servizio sociale;
-che, pertanto, sulla ricorrente grava ogni spesa relativa al minore, con difficoltà per adempiere a tali oneri in considerazione degli scarsi rediti della ricorrente stessa percettrice di assegno divorzile corrisposto da parte del ex marito di € 200,00, e di assegno di inclusione per € 700,00 mensili;
-che i genitori sono tenuti ad adempiere alle necessità dei figli;
tutto ciò premesso la ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti di collocamento ed affidamento del minore emessi dal Tribunale per i minorenni, e di disporre l'obbligo per i genitori di versare quale contributo al mantenimento del figlio la somma di € 200,00 cadauno, da versarsi a entro il 5 di ogni mese , somma da Parte_1 rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% per ogni genitore, delle spese straordinarie così' come disposte dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Terni, con richiesta di autorizzare all'apertura di un libretto postale, per Parte_1
l'accreditamento delle somme riconosciute al minore a titolo di indennità di frequenza, con espressa autorizzazione alla stessa a prelevare quanto necessario alle esigenze del bambino, con obbligo di rendicontazione annuale al Giudice Tutelare.
All'udienza di comparizione delle parti è comparsa la sola ricorrente, i resistenti pur ritualmente citati non sono comparsi. La ricorrente ha dichiarato di risiedere con il nipote in immobile di proprietà delle figlie – in comodato gratuito - di non svolgere attività lavorativa in quanto casalinga e di aver percepito reddito di inclusione di euro 749,00 (in attesa di possibile rinnovo) oltre ad assegno divorzile di euro 200,00 mensili, oltre a percepire l'assegno unico del minore per euro 307,00. La ricorrente ha confermato di vivere con il nipote alla stessa affidato con provvedimento del Tribunale per i minorenni, precisando che la madre del minore, figlia della stessa ricorrente, vede il figlio mediamente 1 volta a settimana (alla presenza della educatrice); mentre il padre ha interrotto le frequentazioni del figlio da agosto 2023, limitando la relazione a sporadiche telefonate. La ricorrente ha confermato la mancata contribuzione da parte del padre al mantenimento del figlio minore da circa due anni. All'esito dell'udienza sono statia dottati provvedimenti provvisori ed urgenti ponendo a carico di e di Controparte_1 Controparte_2 contributo per il mantenimento del figlio pari ad euro 200,00 mensili a carico di ciascuno dei genitori con decorrenza dal mese di maggio 2024 (data della domanda), oltre Istat annuale, oltre al 50% ciascuno delle spese straordinarie per il figlio individuate secondo quanto previsto dal protocollo vigente nell'intestato Tribunale, autorizzando la nonna a compiere le scelte per il minore ed a richiedere le corrispondenti somme ai genitori. Il difensore della ricorrente è stato autorizzato ad acquisire presso la delle Entrate e CP_4 CP_ l' documentazione relativa ai redditi percepiti da nata il Controparte_1
4.4.1992 a Terni e di nato il [...] in [...], relativa agli Controparte_2 anni 2022, 2023, 2024. Alla successiva udienza acquisita la documentazione sulla situazione reddituale e patrimoniale delle parti la decisione è stata rimessa al Collegio.
Deve essere dichiarata la contumacia dei resistenti ritualmente citati e non comparsi.
Le modalità di affidamento e collocamento del minore disposte nel decreto del Tribunale per i minorenni devono essere confermate, non essendo emerse sopravvenienze che giustifichino modifiche delle disposizioni in essere. Inoltre, la mancata costituzione dei genitori, evidenzia la mancanza di interesse degli stessi a formulare richieste di modifica dei provvedimenti in essere.
Con riferimento alla richiesta della ricorrente di porre a carico dei genitori contributo per il mantenimento del minore, deve essere evidenziato che in applicazione degli artt. 315-bis e 316 bis c.c., ciascun genitore è tenuto al mantenimento della prole, e occorre pertanto individuare le disponibilità reddituali e patrimoniale dei genitori per determinare l'ammontare dell'assegno.
I genitori resistenti non si sono costituiti, pertanto, non è nota con precisione l'attività lavorativa svolta ed il reddito attualmente percepito dagli stessi.
Dalla documentazione acquisita all'esito dell'ordine di esibizione alla Agenzia delle Entrate e all' è emerso che entrambi i resistenti hanno svolto attività lavorativa, percependo CP_3 negli anni scorsi redditi, seppure di modesta entità (pari per la madre del minore ad importi annui oscillanti tra € 3500/2055 -cfr. CU 2023 e 2024-, e per il padre del minore ad importi pari ad € 4416 -cfr. CU 2024).
Sul punto il Collegio deve evidenziare come la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento della prole, per il solo fatto di averla generata, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, ovvero percettore di esiguo reddito, rilevando la sola capacità lavorativa generica, principio costantemente affermato dalle corti di merito (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015). Parimenti la Suprema Corte in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 c.p., ha affermato che incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, tanto che la responsabilità del genitore non può essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione (cfr. Cass. pen. Sent. n. 7273/2013 e 5751/2010). Nella specie deve pertanto presumersi la piena capacità lavorativa dei genitori del minore che devono contribuire al mantenimento del figlio nella misura di seguito indicata.
Considerato quanto sopra esposto, si stima equo prevedere, tenendo conto delle capacità reddituali delle parti come sopra indicate, delle presumibili esigenze economiche del figlio, rapportate all'età, dei tempi di permanenza del minore in via esclusiva presso la nonna materna affidataria, che ciascun genitore corrisponda alla ricorrente quale contributo al mantenimento ordinario del minore la somma pari ad euro € 200 mensili ciascuno, da corrispondere alla nonna affidataria convivente oltre ISTAT annuale, confermando in parte qua quanto statuito nei provvedimenti provvisori.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire all'affidatario del minore di beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, richiamando per l'individuazione delle spese straordinarie il Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni. Le spese straordinarie devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, precisando che essendo stato disposto l'affidamento esclusivo alla nonna materna, con attribuzione alla stessa delle scelte di maggiore rilevanza per il minore, le scelte per le spese straordinarie potranno essere adottate dalla ricorrente anche senza il consenso dei genitori che dovranno rifondere il 50% ciascuno di tali spese.
L'assegno unico in ragione dell'affidamento esclusivo della minore alla nonna potrà essere riscosso per intero dalla ricorrente. Parimenti, la nonna materna odierna ricorrente deve essere autorizzata a formulare domanda e a riscuotere ogni indennità relativa al minore, con versamento di tali contributi su conto corrente con vincolo pupillare.
Le spese di giudizio devono essere compensate per la materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: conferma le modalità di affidamento del minore alla nonna materna già indicate nel provvedimento emesso da Tribunale per i minorenni;
pone a carico di nata il [...] a [...] e di Controparte_1 CP_2
nato il [...] in [...] contributo per il mantenimento del figlio pari ad
[...] euro 200,00 mensili a carico di ciascuno dei genitori, da versare al domicilio della ricorrente nonna materna affidataria del minore, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di maggio 2024 (data della domanda), oltre Istat annuale;
pone a carico dei genitori quota del 50% ciascuno delle spese straordinarie per il figlio individuate secondo quanto previsto dal protocollo vigente nell'intestato Tribunale autorizzando la nonna materna affidataria a compiere le scelte per il minore a richiedere le corrispondenti somme ai genitori;
dispone che l'intero assegno unico per il minore sia percepito al 100% dalla ricorrente;
autorizza a riscuotere l'indennità di frequenza ed ogni forma di Parte_1 contributo o indennità, comunque denominata, erogata per il nipote Persona_1 nato a [...] il [...], autorizzandola all'apertura di un libretto postale ove verranno accreditate le somme riconosciute al minore a titolo di indennità di frequenza, con espressa autorizzazione alla stessa di prelevare quanto necessario alle esigenze del bambino, con obbligo di rendicontazione annuale al Giudice Tutelare;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al Servizio Sociale del Comune di Terni, per la prosecuzione degli interventi di sostegno del minore e del nucleo familiare come indicati nel decreto del Tribunale per i minorenni. Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 4.7.2025
Presidente est.
dott.ssa Monica Velletti