Versione
13 gennaio 1981
13 gennaio 1981
Art. 1.
Per il periodo dal 1 luglio 1979 al 31 dicembre dello stesso anno, gli stipendi previsti dall' articolo 14 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , comunque corrisposti ai sensi della normativa vigente, sono maggiorati nella misura unica di L. 20.000 mensili lorde.
Dal 1 gennaio 1980 la tabella degli stipendi allegata alla legge 6 febbraio 1979, n. 42 , e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
Dal 1 luglio 1979, gli stipendi previsti dall' articolo 14 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e dal 1 gennaio 1980 quelli previsti dalla tabella allegata alla presente legge, comunque corrisposti ai sensi della normativa vigente, sono maggiorati nella misura unica di L. 93.132 mensili lorde.
Con la medesima decorrenza del 1 luglio 1979, la misura della indennita' integrativa speciale spettante al personale ferroviario in servizio, escluso quello delle qualifiche dirigenziali, e' ridotta di L. 90.152 mensili.
L'attribuzione delle nuove posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio in godimento con conservazione dell'anzianita' maturata nella classe stessa ai fini dei successivi aumenti.
Le maggiorazioni previste dal primo e dal terzo comma del presente articolo si corrispondono in quanto si corrisponde lo stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilita', sanzione disciplinare ed ogni altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio.
Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla 13ª mensilita', sul trattamento di quiescenza, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 , o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.
La detrazione prevista dal primo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1975, n. 364 , non e' applicabile al personale ferroviario in attivita' di servizio, compreso il personale dirigente, a decorrere dal 1 gennaio 1980.
Per il periodo dal 1 luglio 1979 al 31 dicembre dello stesso anno, gli stipendi previsti dall' articolo 14 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , comunque corrisposti ai sensi della normativa vigente, sono maggiorati nella misura unica di L. 20.000 mensili lorde.
Dal 1 gennaio 1980 la tabella degli stipendi allegata alla legge 6 febbraio 1979, n. 42 , e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
Dal 1 luglio 1979, gli stipendi previsti dall' articolo 14 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e dal 1 gennaio 1980 quelli previsti dalla tabella allegata alla presente legge, comunque corrisposti ai sensi della normativa vigente, sono maggiorati nella misura unica di L. 93.132 mensili lorde.
Con la medesima decorrenza del 1 luglio 1979, la misura della indennita' integrativa speciale spettante al personale ferroviario in servizio, escluso quello delle qualifiche dirigenziali, e' ridotta di L. 90.152 mensili.
L'attribuzione delle nuove posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio in godimento con conservazione dell'anzianita' maturata nella classe stessa ai fini dei successivi aumenti.
Le maggiorazioni previste dal primo e dal terzo comma del presente articolo si corrispondono in quanto si corrisponde lo stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilita', sanzione disciplinare ed ogni altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio.
Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla 13ª mensilita', sul trattamento di quiescenza, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 , o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.
La detrazione prevista dal primo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1975, n. 364 , non e' applicabile al personale ferroviario in attivita' di servizio, compreso il personale dirigente, a decorrere dal 1 gennaio 1980.
Giurisprudenza • 65
- 1. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 13/01/2015, n. 20Provvedimento: […] 4) il ripristino degli importi relativi alla detrazione di lire 38.720 dell'indennità integrativa speciale sulla tredicesima mensilità, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma della legge 885/1980; […] L'argomento è palesemente infondato perchè prescinde dal chiaro tenore letterale dell'art. 1 della legge 885/1980, che espressamente esenta il solo personale in attività di servizio dalla detrazione prevista dal primo comma dell'art. 3 della legge 31 luglio 1975, n. 364: con l'evidente ed ovvia conseguenza che, una volta collocato in quiescenza, detto personale - già esentato in servizio - soggiace naturalmente alla decurtazione prevista per legge dell'indennità integrativa speciale. […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- art. 204 DPR 1092/73·
- art. 115 c.p.c.·
- pensionabilità competenze accessorie·
- gratuità contenzioso pensionistico·
- svalutazione monetaria·
- art. 221 DPR 1092/73·
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- diritto acquisito·
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