CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 425/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
NATALE GABRIELLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1030/2023 depositato il 21/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003140771000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Parte ricorrente insiste in ricorso e nelle memorie successive.
L'Uffico si riporta alle controdeduzioni;
Insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 296 2022 90031407 71 000, fondata su 7 cartelle (anni
2008–2014), di cui:
-tre cartelle sono automaticamente annullate (“saldo e stralcio”) perché < 1.000 € e affidate prima del
31/12/2015 (Legge 197/2022).
- Per altre cartelle il contribuente contesta:
1. notifica inesistente (operatori privati senza licenza);
2. prescrizione triennale della tassa automobilistica;
3. mancanza di avvisi di accertamento presupposti;
4. mancanza totale di prova di notifica da parte dell'ente.
5. Deduce inoltre esenzione bollo auto per figlia disabile (L. 104/92).
6. Contesta la prescrizione e la decadenza dei crediti.
Ribadisce che l'intimazione contiene anche crediti già “stralciati”.
Controdeduzioni Agenzia delle Entrate Palermo
L'Agenzia delle Entrate conferma che tre cartelle (2008–2015, tutte < 1.000 €) sono già sospese automatica causa stralcio (L. 197/2022).
Le restanti cartelle sarebbero correttamente notificate.
Sostiene che la prescrizione è stata interrotta da precedenti intimazioni.
Chiede il rigetto del ricorso.
ADER afferma i la correttezza delle notifiche e la non prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui crediti oggetto di “saldo e stralcio” . La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), art. 1 commi 222–
230, stabilisce lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro affidati dal 1.1.2000 al 31.12.2015.
Dagli atti emerge che le cartelle 29620130069458034, 29620150028928491, 29620160003678671 rientrano in tale casistica. Lo conferma la stessa Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni.
Pertanto, la pretesa su tali cartelle deve essere dichiarata estinta.
2. Sulle cartelle residue. Per le cartelle:
29620160081661292
29620160113831111
29620170038096439
29620180019314159 la documentazione dell'ente mostra l'esistenza di notifiche postali regolari con data e ricevute. Sebbene il contribuente contesti l'inesistenza delle notifiche, le prove documentali allegate dall'ente risultano idonee a dimostrare la regolare notifica. Non ricorre quindi né la prescrizione, in quanto risultano atti interruttivi (intimazione 2019, intimazione 2022). né la nullità degli atti.
3. Sull'esenzione per handicap . L'esenzione bollo auto (art. 8 L. 449/1997) richiede:
veicolo utilizzato per persona con handicap grave;
intestazione o utilizzo documentato;
richiesta tempestiva.
Dagli atti non risulta che l'esenzione sia stata riconosciuta per i veicoli indicati nelle cartelle residue. La documentazione prodotta riguarda anni precedenti o non corrispondenti agli anni oggetto di intimazione..
In ogni caso dovevano essere im pugnati gli atti prodromici
4. Effetto sull'intimazione impugnata
Poiché l'intimazione contiene sia cartelle estinte per legge sia cartelle ancora esigibili, essa deve essere annullata parzialmente, limitatamente alle somme riferite ai carichi stralciati.
Le spese vanno compensate per effetto della soccombenza parziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria:
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui appresso:
Dichiara estinti per effetto dello stralcio previsto dall'art. 1 commi 222–230 L. 197/2022 i crediti relativi alle cartelle:
29620130069458034
29620150028928491
29620160003678671
Conferma la legittimità della pretesa tributaria relativa alle restanti cartelle.
Annulla parzialmente l'intimazione di pagamento, nella parte riferita ai carichi estinti.
Spese compensate, attesa la parziale soccombenza di entrambe le parti.
Così deciso in Palermo, 18.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
NATALE GABRIELLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1030/2023 depositato il 21/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003140771000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Parte ricorrente insiste in ricorso e nelle memorie successive.
L'Uffico si riporta alle controdeduzioni;
Insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 296 2022 90031407 71 000, fondata su 7 cartelle (anni
2008–2014), di cui:
-tre cartelle sono automaticamente annullate (“saldo e stralcio”) perché < 1.000 € e affidate prima del
31/12/2015 (Legge 197/2022).
- Per altre cartelle il contribuente contesta:
1. notifica inesistente (operatori privati senza licenza);
2. prescrizione triennale della tassa automobilistica;
3. mancanza di avvisi di accertamento presupposti;
4. mancanza totale di prova di notifica da parte dell'ente.
5. Deduce inoltre esenzione bollo auto per figlia disabile (L. 104/92).
6. Contesta la prescrizione e la decadenza dei crediti.
Ribadisce che l'intimazione contiene anche crediti già “stralciati”.
Controdeduzioni Agenzia delle Entrate Palermo
L'Agenzia delle Entrate conferma che tre cartelle (2008–2015, tutte < 1.000 €) sono già sospese automatica causa stralcio (L. 197/2022).
Le restanti cartelle sarebbero correttamente notificate.
Sostiene che la prescrizione è stata interrotta da precedenti intimazioni.
Chiede il rigetto del ricorso.
ADER afferma i la correttezza delle notifiche e la non prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui crediti oggetto di “saldo e stralcio” . La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), art. 1 commi 222–
230, stabilisce lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro affidati dal 1.1.2000 al 31.12.2015.
Dagli atti emerge che le cartelle 29620130069458034, 29620150028928491, 29620160003678671 rientrano in tale casistica. Lo conferma la stessa Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni.
Pertanto, la pretesa su tali cartelle deve essere dichiarata estinta.
2. Sulle cartelle residue. Per le cartelle:
29620160081661292
29620160113831111
29620170038096439
29620180019314159 la documentazione dell'ente mostra l'esistenza di notifiche postali regolari con data e ricevute. Sebbene il contribuente contesti l'inesistenza delle notifiche, le prove documentali allegate dall'ente risultano idonee a dimostrare la regolare notifica. Non ricorre quindi né la prescrizione, in quanto risultano atti interruttivi (intimazione 2019, intimazione 2022). né la nullità degli atti.
3. Sull'esenzione per handicap . L'esenzione bollo auto (art. 8 L. 449/1997) richiede:
veicolo utilizzato per persona con handicap grave;
intestazione o utilizzo documentato;
richiesta tempestiva.
Dagli atti non risulta che l'esenzione sia stata riconosciuta per i veicoli indicati nelle cartelle residue. La documentazione prodotta riguarda anni precedenti o non corrispondenti agli anni oggetto di intimazione..
In ogni caso dovevano essere im pugnati gli atti prodromici
4. Effetto sull'intimazione impugnata
Poiché l'intimazione contiene sia cartelle estinte per legge sia cartelle ancora esigibili, essa deve essere annullata parzialmente, limitatamente alle somme riferite ai carichi stralciati.
Le spese vanno compensate per effetto della soccombenza parziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria:
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui appresso:
Dichiara estinti per effetto dello stralcio previsto dall'art. 1 commi 222–230 L. 197/2022 i crediti relativi alle cartelle:
29620130069458034
29620150028928491
29620160003678671
Conferma la legittimità della pretesa tributaria relativa alle restanti cartelle.
Annulla parzialmente l'intimazione di pagamento, nella parte riferita ai carichi estinti.
Spese compensate, attesa la parziale soccombenza di entrambe le parti.
Così deciso in Palermo, 18.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE