TAR Milano, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 1868
TAR
Ordinanza collegiale 11 novembre 2025
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TAR
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione artt. 119, comma 4, e 128 Codice della Strada; Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, illogicità manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti

    La revisione della patente è una misura cautelare preventiva volta a garantire la sicurezza stradale. La condotta del ricorrente (guida in stato di ebbrezza in Germania) è stata ritenuta idonea a far sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici. L'autonomia delle valutazioni dell'autorità amministrativa italiana rispetto a quelle tedesche è riconosciuta dalla normativa internazionale (Convenzione Europea del 3 giugno 1976). Pertanto, la Prefettura ha legittimamente disposto la visita medica.

  • Rigettato
    Omessa consegna della patente di guida

    Questo motivo è stato ritenuto infondato in quanto la Prefettura ha agito legittimamente disponendo la visita medica. La residenza anagrafica del ricorrente risulta ancora in Italia, pertanto la commissione medica locale di Milano è quella competente per la revisione della patente italiana.

  • Inammissibile
    Violazione delle norme sul procedimento amministrativo per mancata risposta

    L'ordinamento giuridico prevede strumenti specifici (ricorso in materia di silenzio) per tutelare il privato avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, strumenti che il ricorrente non ha utilizzato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 1868
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1868
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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