Ordinanza collegiale 11 novembre 2025
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01868/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01956/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1956 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Attilio Scarcella e Enza Scarcella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Milano e Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
dell'ordinanza numero identificativo -OMISSIS- del Prefetto della Provincia di Milano, datata 25.02.2025, ordine di revisione medica, notificato il 7.3.2025 fasc. int. -OMISSIS-;
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Milano e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa EN Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. Il ricorrente, cittadino italiano, residente a [...], è stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza e, pertanto, le Autorità tedesche gli hanno revocato la patente di guida tedesca, revoca disposta con sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, divenuta definitiva il 4 settembre 2025.
2. A causa della violazione del codice della strada, le Autorità tedesche hanno ritirato e trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano la patente di guida italiana.
3. Con nota del 20 gennaio 2025, quest’ultimo a sua volta ha trasmesso alla Prefettura di Milano - essendo Milano la città di ultima residenza dichiarata dal ricorrente al momento dell’iscrizione dell’anagrafe AIRE - la decisione ricevuta dalla Procura di -OMISSIS- in merito al ritiro della patente per guida sotto l’influsso dell’alcool (0,84 g/l), ciò per le valutazioni di competenza ex art. 128, comma 1, codice della strada.
4. Il Tribunale di -OMISSIS-, con la sentenza passata in giudicato il 4 settembre 2024, ha tuttavia riconosciuto al ricorrente il diritto di utilizzare la patente di guida estera (italiana) sul territorio tedesco (all. 2).
5. Con l’ordinanza impugnata, il Prefetto di Milano, premesso quanto sopra rappresentato, ritenendo che “ la condotta tenuta dall’interessato ingenera dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti per la titolarità della patente di guida” , ha ordinato al ricorrente, “ ai sensi dell’art. 186, 119, 128 codice della strada di sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica Locale di Milano”.
6. Con l’odierno ricorso, notificato il 6 maggio 2025 e ritualmente depositato, il ricorrente deduce i seguenti motivi:
1) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 119, comma 4, e 128 Codice della Strada. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria, per difetto di motivazione, per sviamento, illogicità manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti. In sintesi, il ricorrente sostiene che il provvedimento sarebbe illegittimo dal momento che la Prefettura non avrebbe considerato che le Autorità tedesche, espletate le visite specialistiche e ulteriori pratiche burocratiche, avevano ritenuto il ricorrente idoneo alla guida e che, pertanto, avrebbe potuto utilizzare la patente di guida (italiana) nel territorio tedesco; quindi, la visita medica disposta dal Prefetto sarebbe superflua e in contrasto con il disposto dell’art. 119, comma 4, codice della strada, risultando superato dal certificato di idoneità alla guida rilasciato dall’Autorità tedesca che aveva ritirato la patente;
2) Omessa consegna della patente di guida. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria, per difetto di motivazione, per sviamento, illogicità manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti. Il ricorrente sostiene che avrebbe inutilmente richiesto alla Prefettura di Milano di inviargli la patente di guida n. -OMISSIS-presso il suo indirizzo di residenza in -OMISSIS- – -OMISSIS-. 6, quindi tale circostanza gli impedirebbe di utilizzare l’autovettura;
3) Violazione delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990 e suc. modif. per mancata risposta. Il ricorrente sostiene che, con lettera del 28 marzo 2025 indirizzata alla Prefettura di Milano, al Comando Polizia Locale di Milano, alla Motorizzazione Civile di Milano e alla Commissione Medica aveva chiesto di poter effettuare la visita medica prescritta presso la Commissione Medica di -OMISSIS-, luogo di residenza della famiglia materna del ricorrente, senza ricevere alcuna risposta.
7. Si è costituita in giudizio la Prefettura di Milano per resistere al ricorso, depositando documenti e memoria.
8. Dopo aver disposto la regolarizzazione della procura alle liti in ragione del riscontrato il difetto di asseverazione, è stata fissata l’udienza di merito.
9. In prossimità di tale udienza, la parte ha depositato memoria priva di firma digitale.
10. All’udienza pubblica del 25 marzo 2025, dopo la discussione, la causa è passata in decisione.
11. I motivi di ricorso, che si possono esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono tutti infondati.
12. Preliminarmente, occorre richiamare l'art. 128, comma 1, del codice della strada, secondo cui " Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente ".
12.1. Per la consolidata giurisprudenza, la revisione della patente è un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale, e dunque costituisce una misura cautelare preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida ad una verifica della persistenza della sua idoneità psicofisica o tecnica alla guida, richiesta non soltanto per l'acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo di guida (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 7 gennaio 2026, n. 103; Consiglio di Stato, sez. I , 21 maggio 2020 , n. 935; Id., sez. IV, n. 5682 del 2018).
12.2. Nella fattispecie il provvedimento prefettizio è stato adottato in conseguenza della commissione da parte del ricorrente di un illecito, sul territorio tedesco, corrispondente alla guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 del codice della strada (doc. n. 3 Prefettura), circostanza che la Prefettura ha – ad avviso del Collegio - correttamente ritenuta idonea a mettere in dubbio la persistenza in capo al ricorrente dei requisiti fisici necessari per l’abilitazione alla guida.
12.3. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l’asserita idoneità alla guida espressa dalle Autorità tedesche non incide sulle valutazioni dell’autorità amministrativa italiana, che restano autonome, atteso che – come evidenziato dalla memoria depositata il 9 settembre 2025 dalla Prefettura, l’autonomia del potere della Prefettura in materia è – in via generale - riconosciuta dall’art. 2 della Convenzione Europea del 3 giugno 1976, ratificata dalla legge 19/11/1984, n.949, sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore, ove si stabilisce che “ la Parte contraente che ha pronunciato la decadenza avvisa senza indugio la Parte contraente che ha rilasciato la licenza di condurre… ”, l’art.3 prevede altresì che “ la Parte contraente che è stata avvisata di siffatta decisione può pronunciare nel quadro della propria legislazione la decadenza che avrebbe ritenuto utile pronunciare ove i fatti e le circostanze motivanti l’intervento dell’altra Parte contraente si fossero prodotti sul proprio territorio ”, sicché la Prefettura di Milano, nell’esercizio dei poteri di discrezionalità tecnica ad essa riservati in tale materia, ha legittimamente ordinato al ricorrente di sottoporsi alla visita medica, ritenendo necessario accertare la persistenza in capo allo stesso del possesso dei requisiti di idoneità alla guida.
12.4. Ciò rende infondato anche il secondo motivo di ricorso, secondo cui la Prefettura avrebbe dovuto restituire al ricorrente la patente dopo aver ottenuto l’asserita idoneità alla guida dall’Autorità tedesca.
12.5. Risulta infine dalla documentazione versata in atti dallo stesso ricorrente che il 13 febbraio 2012 il Comune di Milano ha comunicato al ricorrente e all’Ambasciata italiana a -OMISSIS- l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero del trasferimento della “ dimora abituale ” del ricorrente all’estero ai sensi dell’art. 15, comma 2, D.P.R. n. 223/1989, rimanendo però il ricorrente comunque iscritto nelle liste elettorali del Comune di Milano, dove ha conservato la residenza anagrafica (all. 5 ric.); infatti, nello “storico” patenti del Ministero dell’Interno (all.1. Prefettura) il ricorrente risulta ancora residente a [...], quindi, sulla base dei dati oggettivi, il provvedimento impugnato ha ordinato al ricorrente di recarsi presso la commissione medica locale di Milano per sottoporsi alla visita medica per la revisione della patente di guida rilasciata dall’Autorità italiana, condizione per ottenere, ove giudicato idoneo, il rilascio della patente di guida italiana .
13. Quanto alle asserite richieste formulate dal ricorrente alla Prefettura di Milano, al Comando Polizia Locale di Milano, alla Motorizzazione Civile di Milano e alla Commissione Medica, si osserva che l’ordinamento garantisce al privato la tutela avverso il silenzio della P.A. ai sensi degli artt. 31 e 117 del cod. proc. amm., che disciplinano il ricorso in materia di silenzio, ricorso che non risulta proposto dal ricorrente.
14.Va inoltre dichiarata la nullità della memoria depositata il 23 febbraio 2026, in quanto non sottoscritta dal difensore con firma digitale, prescritta nel processo amministrativo dall’art. 136, comma 2 bis del cod. proc. amministrativo (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 28 marzo 2017, n. 1694).
15. Per le suesposte ragioni, il ricorso va respinto.
16. Le spese, che seguono il principio della soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore del Ministero dell’Interno, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre agli accessori come per legge, se dovuti. Spese compensate nei confronti della Prefettura di Milano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO EL, Presidente
EN Di Paolo, Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| EN Di Paolo | CO EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.