Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 della convenzione stessa.
Articolo 1Articolo 3
- Legge 2 gennaio 1989, n. 7
Articolo 2 della Legge 2 gennaio 1989, n. 7
Versione
17 gennaio 1989
17 gennaio 1989