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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14411 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di separazione iscritta al R.G. 26542/23 proposta da C.F. , Parte_1 C.F._1
avv. Giorgia Ciceroni
nei confronti di
C.F. Controparte_1 C.F._2
avv. Giandomenico Cozzi
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
lette le note scritte del 30.9.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2.i coniugi saranno autonomi economicamente ed ognuno provvederà alle proprie necessità avendo già provveduto a sistemare tutti gli aspetti economici tra loro in passato in essere, il sig. provvederà entro il 20 settembre 2025, a sue spese, al CP_1 passaggio di proprietà della autovettura a lui in uso e solo formalmente intestata alla sig.ra
3. la figlia minore è affidata congiuntamente alla madre e al padre. La collocazione Parte_1 prevalente della figlia è presso il domicilio della madre. La bambina frequenterà il padre due giorni alla settimana quando lo stesso sarà libero dal lavoro e secondo la sua turnazione che dovrà essere comunicata ogni giorno 25 del mese alla madre per consentire di organizzarsi. La bimba inizierà il prossimo anno scolastico con la scuola dell'infanzia pertanto il padre, nei giorni di sua spettanza, la potrà tenere con sé andandola a prendere dall'uscita di scuola fino alle ore 19.30 quando dovrà riaccompagnarla dalla madre, inoltre il padre si impegnerà nelle giornate di sua spettanza ad accompagnare la figlia ad eventuali attività sportive o parascolastiche e di essere presente in prima persona quando la bambina è con lui. Nelle giornate di spettanza del padre se la bambina non va a scuola il padre la potrà tenere con sé dalle ore 10.30 della mattina. Inoltre, la bambina potrà pernottate dal padre due alle volte al mese nelle giornate, concordate dai genitori a inizio mese, nei giorni di sua spettanza a settimane alterne;
visto che il pernotto presso il padre ad oggi non è mai avvenuto, i coniugi si impegnano ad un inserimento graduale nel rispetto anche del benessere della minore che non ha mai dormito lontana dalla abitazione madre e non è mai rimasta da sola con il papà. Da ultimo il padre si impegna a far effettuare alla piccola delle video chiamate alla madre sia quando esce da scuola, ma anche prima di andare a dormire nelle giornate in cui resta con il padre, salvo diversi accordi tra i due genitori. Durante le vacanze estive la figlia potrà trascorrere anche due settimane non consecutive con il padre da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, secondo le esigenze di entrambi i genitori, i quali si impegnano reciprocamente a comunicare il luogo della vacanza. Mentre durante le festività la figlia trascorrerà ad anni alterni la vigilia di natale con il padre ed il giorno di natale con la madre, parimenti la pasqua e la vigilia di pasqua, la fine dell'anno ed il capodanno una volta con la madre e una volta con il padre, mentre il compleanno della bambina potrà essere festeggiato al pranzo con un genitore e alla cena con l'altro ad anni alterni, invece la festa del papà, la festa della mamma e i compleanni dei genitori saranno festeggiati,
a prescindere dalla turnazione, con i rispettivi festeggiati. Fatto salvo ogni accordo successivo e congiunto preso dai coniugi nell'interesse della bambina.
4. Il marito corrisponderà alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento della figlia: l'assegno mensile di €. 550,00
(cinquecentocinquanta/00) mediante versamento su conto corrente intestato a Parte_1 presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO IBAN IT55X 0832 703228 0000 0000 4678 entro il giorno 12 ( dodici) di ogni mese con decorrenza dal mese di agosto 2025 e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, mentre le spese straordinarie (ad es. spese mediche non mutuabili, scolastiche e parascolastiche, per lo sport, per le vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e l'assegno unico percepito dal padre sarà versato in toto per la minore alla madre;
5. i coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei propri passaporti” e i procuratori hanno concluso in conformità; ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che l'esito del giudizio consente la compensazione delle spese;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni come integralmente riportate in Controparte_1 parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Anguillara Sabazia (Roma) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto n.4, parte II, serie A);
3) compensa le spese.
Così deciso in Roma il 3.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di separazione iscritta al R.G. 26542/23 proposta da C.F. , Parte_1 C.F._1
avv. Giorgia Ciceroni
nei confronti di
C.F. Controparte_1 C.F._2
avv. Giandomenico Cozzi
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
lette le note scritte del 30.9.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2.i coniugi saranno autonomi economicamente ed ognuno provvederà alle proprie necessità avendo già provveduto a sistemare tutti gli aspetti economici tra loro in passato in essere, il sig. provvederà entro il 20 settembre 2025, a sue spese, al CP_1 passaggio di proprietà della autovettura a lui in uso e solo formalmente intestata alla sig.ra
3. la figlia minore è affidata congiuntamente alla madre e al padre. La collocazione Parte_1 prevalente della figlia è presso il domicilio della madre. La bambina frequenterà il padre due giorni alla settimana quando lo stesso sarà libero dal lavoro e secondo la sua turnazione che dovrà essere comunicata ogni giorno 25 del mese alla madre per consentire di organizzarsi. La bimba inizierà il prossimo anno scolastico con la scuola dell'infanzia pertanto il padre, nei giorni di sua spettanza, la potrà tenere con sé andandola a prendere dall'uscita di scuola fino alle ore 19.30 quando dovrà riaccompagnarla dalla madre, inoltre il padre si impegnerà nelle giornate di sua spettanza ad accompagnare la figlia ad eventuali attività sportive o parascolastiche e di essere presente in prima persona quando la bambina è con lui. Nelle giornate di spettanza del padre se la bambina non va a scuola il padre la potrà tenere con sé dalle ore 10.30 della mattina. Inoltre, la bambina potrà pernottate dal padre due alle volte al mese nelle giornate, concordate dai genitori a inizio mese, nei giorni di sua spettanza a settimane alterne;
visto che il pernotto presso il padre ad oggi non è mai avvenuto, i coniugi si impegnano ad un inserimento graduale nel rispetto anche del benessere della minore che non ha mai dormito lontana dalla abitazione madre e non è mai rimasta da sola con il papà. Da ultimo il padre si impegna a far effettuare alla piccola delle video chiamate alla madre sia quando esce da scuola, ma anche prima di andare a dormire nelle giornate in cui resta con il padre, salvo diversi accordi tra i due genitori. Durante le vacanze estive la figlia potrà trascorrere anche due settimane non consecutive con il padre da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, secondo le esigenze di entrambi i genitori, i quali si impegnano reciprocamente a comunicare il luogo della vacanza. Mentre durante le festività la figlia trascorrerà ad anni alterni la vigilia di natale con il padre ed il giorno di natale con la madre, parimenti la pasqua e la vigilia di pasqua, la fine dell'anno ed il capodanno una volta con la madre e una volta con il padre, mentre il compleanno della bambina potrà essere festeggiato al pranzo con un genitore e alla cena con l'altro ad anni alterni, invece la festa del papà, la festa della mamma e i compleanni dei genitori saranno festeggiati,
a prescindere dalla turnazione, con i rispettivi festeggiati. Fatto salvo ogni accordo successivo e congiunto preso dai coniugi nell'interesse della bambina.
4. Il marito corrisponderà alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento della figlia: l'assegno mensile di €. 550,00
(cinquecentocinquanta/00) mediante versamento su conto corrente intestato a Parte_1 presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO IBAN IT55X 0832 703228 0000 0000 4678 entro il giorno 12 ( dodici) di ogni mese con decorrenza dal mese di agosto 2025 e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, mentre le spese straordinarie (ad es. spese mediche non mutuabili, scolastiche e parascolastiche, per lo sport, per le vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e l'assegno unico percepito dal padre sarà versato in toto per la minore alla madre;
5. i coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei propri passaporti” e i procuratori hanno concluso in conformità; ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che l'esito del giudizio consente la compensazione delle spese;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni come integralmente riportate in Controparte_1 parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Anguillara Sabazia (Roma) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto n.4, parte II, serie A);
3) compensa le spese.
Così deciso in Roma il 3.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi