Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 4 aprile 2016, n. 55
Articolo 3
- Legge 4 aprile 2016, n. 55
Articolo 4 della Legge 4 aprile 2016, n. 55
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29 aprile 2016
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