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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 2992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2992 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Monia Rosato e Cosimo Parte_1
Cavallo, ricorrente;
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato in data 7.5.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, sulla premessa di aver presentato in data 16.6.2023 domanda di anticipazione dell'indennità di disoccupazione NASpI e di aver, tuttavia, ricevuto comunicazione di rigetto recante la seguente motivazione: “Naspi definita x mancata comunicazione del reddito da P.I.”; dolendosi dell'operato dell'istituto previdenziale, in particolare, laddove “l non Pt_1 ha mai avuto contezza della necessità di fornire la dichiarazione integrativa perché l' ha inviato la richiesta solo al Patronato e non anche al diretto interessato”, ha CP_1 chiesto al giudice del lavoro adito la condanna di: “accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente a vedersi riconoscere l'anticipo NaSpi;
per l'effetto annullare il diniego comunicato con lettera n. 664909907286-5 del 31/08/2023 e condannare in CP_1 persona del legale rappresentante p.t. a pagare in favore del sig. la Parte_1 somma di ad € 12.000 o quella somma maggiore e/o minore che sarà stabilita in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della domanda e fino all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, occorre puntualizzare come non sia oggetto di contestazione la circostanza che il ricorrente abbia intrapreso attività lavorativa autonoma o di impresa in data 1.6.2023, né che lo stesso abbia omesso di comunicare ad la dichiarazione dei CP_1 redditi presunti discendenti dallo svolgimento della suddetta attività, quanto meno sino al 12.9.2023, data di comunicazione del rigetto dell'istanza di anticipazione per cui è causa. In relazione a quanto dappresso specificato, non può dunque che farsi applicazione, in termini ostativi all'accoglimento della domanda attorea, alle previsioni del D. Lgs. n. 22/15, in virtù delle quali “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' CP_1 entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne” (art. 10, primo periodo) e “ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: … c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
… (art. 11). In altri termini, alla mancata comunicazione del reddito annuo previsto in relazione all'attività di lavoro intrapresa nel suddetto termine di trenta giorni, non può che conseguire la decadenza dal diritto alla fruizione della prestazione dedotta in lite. Né ad una diversa conclusione può pervenirsi in relazione alla deduzione di parte ricorrente secondo cui la circolare n. 174/2017 avrebbe posto a carico dell'istituto CP_1
l'onere di contattare l'interessato per verificare l'effettività dell'attività svolta “ove emerga l'apertura di una partita iva o l'iscrizione ad un albo professionale”, per l'assorbente considerazione che l'obbligo di comunicazione che viene in rilievo (unitamente al regime decadenziale correlato alla sua inosservanza) è direttamente previsto dalla legge e non potrebbe, in ogni caso, venire meno per effetto delle disposizioni contenute in un atto privo di valenza normativa. Sulla scorta delle brevi considerazioni che precedono, la domanda attorea, è, dunque, da disattendere. In difetto di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite sono da porre a carico della parte ricorrente nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 7.5.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta la Parte_1 CP_1 domanda attorea;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate in euro 1.350,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15% e agli CP_1 accessori nella misura di legge. Lecce, 10 dicembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Monia Rosato e Cosimo Parte_1
Cavallo, ricorrente;
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato in data 7.5.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, sulla premessa di aver presentato in data 16.6.2023 domanda di anticipazione dell'indennità di disoccupazione NASpI e di aver, tuttavia, ricevuto comunicazione di rigetto recante la seguente motivazione: “Naspi definita x mancata comunicazione del reddito da P.I.”; dolendosi dell'operato dell'istituto previdenziale, in particolare, laddove “l non Pt_1 ha mai avuto contezza della necessità di fornire la dichiarazione integrativa perché l' ha inviato la richiesta solo al Patronato e non anche al diretto interessato”, ha CP_1 chiesto al giudice del lavoro adito la condanna di: “accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente a vedersi riconoscere l'anticipo NaSpi;
per l'effetto annullare il diniego comunicato con lettera n. 664909907286-5 del 31/08/2023 e condannare in CP_1 persona del legale rappresentante p.t. a pagare in favore del sig. la Parte_1 somma di ad € 12.000 o quella somma maggiore e/o minore che sarà stabilita in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della domanda e fino all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, occorre puntualizzare come non sia oggetto di contestazione la circostanza che il ricorrente abbia intrapreso attività lavorativa autonoma o di impresa in data 1.6.2023, né che lo stesso abbia omesso di comunicare ad la dichiarazione dei CP_1 redditi presunti discendenti dallo svolgimento della suddetta attività, quanto meno sino al 12.9.2023, data di comunicazione del rigetto dell'istanza di anticipazione per cui è causa. In relazione a quanto dappresso specificato, non può dunque che farsi applicazione, in termini ostativi all'accoglimento della domanda attorea, alle previsioni del D. Lgs. n. 22/15, in virtù delle quali “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' CP_1 entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne” (art. 10, primo periodo) e “ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: … c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
… (art. 11). In altri termini, alla mancata comunicazione del reddito annuo previsto in relazione all'attività di lavoro intrapresa nel suddetto termine di trenta giorni, non può che conseguire la decadenza dal diritto alla fruizione della prestazione dedotta in lite. Né ad una diversa conclusione può pervenirsi in relazione alla deduzione di parte ricorrente secondo cui la circolare n. 174/2017 avrebbe posto a carico dell'istituto CP_1
l'onere di contattare l'interessato per verificare l'effettività dell'attività svolta “ove emerga l'apertura di una partita iva o l'iscrizione ad un albo professionale”, per l'assorbente considerazione che l'obbligo di comunicazione che viene in rilievo (unitamente al regime decadenziale correlato alla sua inosservanza) è direttamente previsto dalla legge e non potrebbe, in ogni caso, venire meno per effetto delle disposizioni contenute in un atto privo di valenza normativa. Sulla scorta delle brevi considerazioni che precedono, la domanda attorea, è, dunque, da disattendere. In difetto di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite sono da porre a carico della parte ricorrente nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 7.5.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta la Parte_1 CP_1 domanda attorea;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate in euro 1.350,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15% e agli CP_1 accessori nella misura di legge. Lecce, 10 dicembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma