Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3120
CASS
Sentenza 3 marzo 2003

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Anche per il periodo precedente l'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1990 n. 407 (il cui art. 8, comma settimo, impone espressamente la forma scritta), la costituzione del contratto di formazione e lavoro previsto dall'art. 3 del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito con modifiche dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863) richiede " ad substantiam" la forma scritta e, in particolare, in considerazione del carattere eccezionale di tale contratto e del rigore che ispira la relativa disciplina, un atto a firma di entrambi i contraenti che sia anteriore, o, al più, contestuale all'inizio del relativo rapporto, la cui instaurazione non può, perciò, essere il risultato di comportamenti concludenti. Detta forma, in mancanza della quale il rapporto deve intendersi costituito a tempo indeterminato (rimanendo priva di qualsiasi effetto, compreso quello di una sua possibile trasformazione in clausola di durata minima, la clausola relativa al termine) non è surrogabile da unilaterali dichiarazioni scritte delle parti, quali la richiesta, sia pure con l'indicazione della durata del rapporto, del nulla - osta all'avviamento o la qualificazione del rapporto, nel libretto di lavoro, come rapporto di formazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3120
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3120
    Data del deposito : 3 marzo 2003

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