Sentenza 3 marzo 2003
Massime • 1
Anche per il periodo precedente l'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1990 n. 407 (il cui art. 8, comma settimo, impone espressamente la forma scritta), la costituzione del contratto di formazione e lavoro previsto dall'art. 3 del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito con modifiche dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863) richiede " ad substantiam" la forma scritta e, in particolare, in considerazione del carattere eccezionale di tale contratto e del rigore che ispira la relativa disciplina, un atto a firma di entrambi i contraenti che sia anteriore, o, al più, contestuale all'inizio del relativo rapporto, la cui instaurazione non può, perciò, essere il risultato di comportamenti concludenti. Detta forma, in mancanza della quale il rapporto deve intendersi costituito a tempo indeterminato (rimanendo priva di qualsiasi effetto, compreso quello di una sua possibile trasformazione in clausola di durata minima, la clausola relativa al termine) non è surrogabile da unilaterali dichiarazioni scritte delle parti, quali la richiesta, sia pure con l'indicazione della durata del rapporto, del nulla - osta all'avviamento o la qualificazione del rapporto, nel libretto di lavoro, come rapporto di formazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RN CO, elettivamente domiciliato in Roma, viale di Villa Pamphili, n. 59, presso l'avv. Antonio Salaria, che, unitamente all'avv. Umberto del Giudice, la difende con procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Inps - in persona del presidente Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza, n. 17, presso gli avv.ti Paolo Marchini e Fabio Fonzo, che lo difendono con procura speciale Notaio Franco Lupo di Roma del 16/10/200, rep. 33056.
- resistente con sola procura - per la cassazione della sentenza del Tribunale di Verona n. 45 in data 27.4.2000 (R.G. 91/1999);
sentiti, nella pubblica udienza del 28.11.2002: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. del Giudice, il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Verona ha giudicato infondato l'appello di NI IN contro la sentenza del Pretore della stessa sede, che aveva rigettato l'opposizione al decreto dello stesso Pretore che le ingiungeva di pagare all'Inps la complessiva somma di L. 79.137.190 per contributivi omessi.
La pretesa azionata dall'Inps, limitatamente alla parte ancora in contestazione, traeva origine dalla ritenuta nullità di due contratti di formazione e lavoro e di due contratti di lavoro a tempo parziale, per difetto di forma scritta, nonché dall'inconfigurabilità del rapporto di lavoro di apprendistato con dipendente già in possesso di diploma di qualifica.
Il Tribunale ha disatteso i motivi di appello perché: a) la forma scritta per i contratti di formazione e lavoro era da considerarsi ad substantiam anche nella vigenza del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984; comunque, per uno dei lavoratori (TI RI), la nullità del contratto di formazione e lavoro discendeva anche dal fatto che aveva conseguito il diploma professionale di cuoco ed aveva già lavorato presso altro datore di lavoro;
b) doveva essere rispettato il minimale contributivo anche per i lavoratori a tempo parziale, non potendo trovare applicazione la speciale disciplina contributiva a causa della nullità dell'assunzione part-time per mancanza di forma scritta;
c) il lavoratore TI AD non poteva essere considerato apprendista, essendo in possesso del diploma professionale di cuoco, con piena conoscenza di ciò da parte del datore di lavoro, a nulla rilevando la mancanza di precedenti esperienze lavorative. La cassazione della sentenza è domandata da NI IN con ricorso per tre motivi. L'Inps si è costituito con deposito della procura speciale ai difensori, ma non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 di 726/1984, conv. in l. 863/1984, e dell'art. 8, comma 7, l. 407/1990, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria.
1.1. Si assume che il requisito della forma scritta per il contratto di formazione e lavoro è stato introdotto solo con la legge del 1990, senza effetti retroattivi, la cui esplicita previsione deve indurre l'interprete a ritenere che nel sistema della legge del 1984 il requisito non fosse previsto, restando esclusa l'applicazione dell'art. 1 della l. 230/1962 ad un contratto speciale, nel quale il termine non è stabilito dalle parti, ma dalla legge, e le cui modalità risultano tutte dal progetto di formazione allegato alla domanda presentata all'ufficio del lavoro.
1.2. In ordine al lavoratore TI RI, poi, il fatto che fosse in possesso del diploma di cuoco, ovvero che avesse già lavorato presso altro datore di lavoro per due mesi, non precludeva la legittima conclusione di un contratto di formazione e lavoro.
1.3. Il motivo è infondato nel primo ordine di censure, restando assorbito in tale decisione di infondatezza l'esame delle deduzioni specificamente concernenti il lavoratore TI RI.
1.4. Secondo la giurisprudenza della Corte, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore della l. 29 dicembre 1990, n. 407 (il cui art. 8, comma 7, impone espressamente la forma scritta), la costituzione del contratto di formazione e lavoro previsto dall'art. 3 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 (convertito con modifiche dalla l. 19 dicembre 1984, n. 863) richiede ad substantiam la forma scritta e, in particolare - in considerazione dell'eccezionalità di tale contratto e del rigore che ispira la relativa disciplina -, un atto a firma di entrambi i contraenti che sia anteriore, o, al più, contestuale, all'inizio del relativo rapporto, la cui instaurazione non può, perciò, essere effetto di facta concludentia.
1.5. Detta forma - in mancanza della quale il rapporto deve intendersi costituito a tempo indeterminato (rimanendo priva di qualsiasi effetto, compreso quello di una sua possibile trasformazione in clausola di durata minima, la clausola relativa al termine) - non è surrogabile da unilaterali dichiarazioni scritte delle parti, quali la richiesta - sia pure con l'indicazione della durata del rapporto - del nulla-osta all'avviamento o la qualificazione del rapporto come di formazione nel libretto di lavoro (Cass. 16 gennaio 1993, n. 531).
1.6. A fondamento del richiamato orientamento si colloca il rilievo che il contratto di formazione e lavoro, sul piano strutturale e, conseguentemente, della disciplina, nettamente si differenzia dal contratto di apprendistato, costituendo una species del genus contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (cfr. Cass. 21 marzo 1991, n. 3030; 19 agosto 1997, n. 7713), nel quale il termine è funzionale alla finalità propria del contratto. Pertanto, l'applicabilità delle disposizioni legislative concernenti il contratto di lavoro a termine - in particolare dell'art. 1 l. 18 aprile 1962, n. 230, quale espressione di un principio generale in ordine alla forma scritta per la costituzione di rapporti che fanno eccezione alla regola generale della durata indeterminata dei rapporti di lavoro - comporta che l'indicazione della durata del contratto di formazione debba essere fatta a pena di nullità in forma scritta, come si desume anche dall'obbligo di comunicazione all'Ispettorato del lavoro, con la conseguenza, in caso di inosservanza, che il rapporto che si costituisce è un normale rapporto a tempo indeterminato ai sensi del comma nono dell'art. 3 d.l. 726/1984, dovendosi assimilare l'inosservanza della forma all'inadempimento degli obblighi gravanti sul datore di lavoro che stipuli un contratto di formazione (Cass. 22 agosto 1991, n. 9024;
13 marzo 1992, n. 3099; 11 aprile 1996, n. 3368).
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma secondo, della l. 863/1984 e dell'art. 1 d.l. 338/1989, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria.
2.1. Si deduce che sicuramente deve escludersi la trasformazione del contratto di lavoro a tempo parziale in contratto a tempo pieno per inosservanza della forma scritta (anche sulla base della motivazione della sentenza costituzionale n. 210 del 1992), sicché, sul piano del rapporto contributivo, deve aversi riguardo pur sempre alle ore di lavoro effettivamente prestate in base alla conforme volontà delle parti, fermo restando il ragguaglio alla retribuzione minima stabilita secondo i criteri dell'art. 1 d.l. 338/1989. 2.2. La ricorrente ricorda anche il contrasto sulla questione che si è registrato nella giurisprudenza della Corte (Cass. 14962/1999 e 13445/1999) e domanda che il ricorso sia affidato alla decisione delle sezioni unite a norma dell'art. 374 c.p.c.. 2.3. Il motivo non può trovare accoglimento.
Non è oggetto di contestazione l'accertamento di fatto circa la stipulazione del contratto di lavoro a tempo parziale in forma verbale, e non, dunque, con la forma scritta imposta dall'art. 5, secondo comma, d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 ("il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto").
2.4. Con riguardo a questa disciplina legislativa - non essendo applicabile ratione temporis alla fattispecie l'art. 8 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), secondo il quale la forma scritta nel contratto di lavoro a tempo parziale è richiesta a fini di prova - la giurisprudenza della Corte è stata concorde nel ritenere che la mancanza della forma scritta determina - essendo tale forma prevista da norma imperativa e perciò prescritta ad substantiam - la nullità del contratto a tempo parziale, ferma restando, non attenendo la nullità all'oggetto o alla causa, l'applicazione dell'art. 2126 c.c. per il periodo di esecuzione di fatto del contratto stesso (Cass. 10 giugno 1993, n. 6487; 24 giugno 1998, n. 6265; 2 dicembre 1999, n. 13445; 29 dicembre 1999, n. 14692;
26 aprile 2002, n. 6097; 26 luglio 2002, n. 11108).
2.5. Donde la conseguenza, non certo della conversione del contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno, ma dell'inapplicabilità, mancando il contratto di lavoro che ne rappresenta il necessario presupposto, della disciplina speciale prevista per questo tipo di contratto, e, in particolare, in tema di contribuzione previdenziale, della disciplina posta dal quinto comma del citato art. 5 d.l. 726/1984 (poi trasfusa integralmente nell'art. 9, comma 1, d.lgs. 61/2000), secondo la quale "la retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'art. 7 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno".
2.6. Pertanto, al fine di determinare l'obbligo contributivo del datore di lavoro in relazione ad un rapporto di lavoro a tempo parziale nullo per mancanza di forma scritta, si deve aver riguardo esclusivamente alla disciplina per così dire "ordinaria", cioè a quella stessa che si sarebbe applicata ad un rapporto di lavoro a tempo parziale validamente stipulato ed eseguito prima dell'entrata in vigore del di 726/1984 (cfr. Cass. 30 maggio 1994, n. 5265; 3 maggio 1991, n. 4811).
2.7. Sul punto, è assolutamente consolidato l'orientamento giurisprudenziale (vedi per tutte, Cass. 27 febbraio 1986, n. 1251) secondo il quale la disciplina degli importi minimi di retribuzione su cui calcolare i contributi per le assicurazioni sociali, alla stregua delle fonti legislative regolanti la materia (art. 20 l. 21 dicembre 1978, n. 843, 14 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. con modificazioni nella l. 29 febbraio 1980, n. 33, 1 l. 30 dicembre 1980, n. 895, 1 d.l. 29 luglio 1981, a 402, conv. con modificazioni nella l. 26 settembre 1981, n. 537, 7 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modificazioni nella l. 11 novembre 1983, n. 638, 1
d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 conv. con modificazioni nella l. 7 dicembre 1989 n. 389), non consente, nel caso di contratto di lavoro a tempo parziale, di ragguagliare all'orario ridotto i limiti minimi di contribuzione fissati alla stregua dei minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi (cfr. art. 17 l. 4 aprile 1952 n. 218,. art. 7 d.l. 463/1983).
2.8. Questa lettura della normativa ha ricevuto ripetutamente conferma dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che, nel giudicare infondate le questioni di legittimità del detto sistema, ha osservato che la parificazione tra datori di lavoro i quali corrispondano diverse retribuzioni in relazione alla quantità di lavoro prestato, parificazione derivante dall'applicazione del minimo retributivo imponibile non ulteriormente frazionabile in relazione all'orario effettivo - non è di per sè irrazionale o contrastante con il principio di uguaglianza, apparendo essa, al contrario, giustificata dalla preminente finalità di assicurare comunque una soglia di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale, tale da consentire la tutela dei lavoratori in un contesto nel quale opera il principio di solidarietà, discrezionalmente attuato dal legislatore nel bilanciamento degli interessi contrapposti;
ne', ha precisato ulteriormente il giudice delle leggi, profili di incostituzionalità potrebbero ravvisarsi in relazione alla successiva evoluzione della normativa che ha condotto ad una diversa regolamentazione sostanziale e previdenziale del rapporto di lavoro a tempo parziale (cfr. C. cost., sent. n. 835 del 1988, n. 301 del 1996 e n. 202 del 1999, ord. n. 125 del 1998, n. 448 del 1999, n. 255 del 2001).
2.9. Va, quindi, confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, al contratto di lavoro a tempo parziale stipulato senza la forma scritta nel vigore del d.l. 726/1984, non è applicabile il regime sostanziale e previdenziale previsto dalla detta normativa, sicché, in ordine all'obbligo contributivo, deve trovare applicazione il regime ordinario che impone di commisurarlo al minimale retributivo giornaliero, che costituisce un imponibile non suscettibile di frazionamento in relazione alla minore durata dell'orario di lavoro (Cass. 2 dicembre 1999, n. 13445).
2.10. La decisione di segno diverso richiamata dalla ricorrente (Cass. 29 dicembre 1999, n. 14692) non può essere condivisa per la semplice ragione che si è limitata a fare applicazione dell'indiscusso principio secondo il quale il contratto di lavoro a tempo parziale nullo per difetto di forma non si converte in contratto a tempo pieno, ma è equiparato al contratto valido, pur sempre, quindi a tempo parziale, ai sensi dell'art. 2126 c.c., per il tempo in cui ha avuto esecuzione;
ma non ha svolto indagine alcuna in ordine all'autonomo piano del rapporto previdenziale, al fine di verificare se alla prestazione lavorativa di fatto fosse applicabile il regime speciale oppure quello ordinario, che impone di commisurare la contribuzione al minimale giornaliero. Si è, quindi, discostata dall'orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza della Corte in tema di obbligazione contributiva per il rapporto di lavoro a tempo parziale, senza svolgere argomentazioni che inducano a ritenere la sussistenza di un effettivo contrasto, tale da giustificare l'intervento delle sezioni unite a norma dell'art. 374, comma secondo, c.p.c.. 3. Il terzo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l. 25/1955 e dell'art. 2098, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione.
3.1. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la nullità del contratto di apprendistato concluso con il lavoratore TI AD per il fatto che fosse già in possesso del diploma di cuoco. Si denuncia che il Tribunale ha omesso di considerare che al datore di lavoro non era stata comunicata la circostanza, ne' la stessa risultava dalla documentazione fornita dal lavoratore (attestante il conseguimento della "licenza di scuola media inferiore") sulla cui base era stato avviato al lavoro dall'ufficio di collocamento.
3.2. Si sostiene, più in generale, che il possesso del diploma non è incompatibile con la costituzione di rapporto di apprendistato con riguardo a lavoratore senza precedenti esperienze lavorative e che, in ogni caso, si sarebbe in presenza di contratto annullabile solo su domanda del Pubblico Ministero, in relazione all'atto di avviamento.
3.3. Anche questo motivo deve essere rigettato.
Non è pertinente il richiamo operato dalla ricorrente all'orientamento della Corte secondo cui il possesso di un titolo di studio, anche professionalmente specifico, non impedisce la valida conclusione di un contratto di formazione e lavoro, siccome la funzione di questo speciale rapporto di lavoro è di tendere ad una formazione pratica (cfr. Cass. 14 novembre 1998, n. 11493). Il principio, invero, è in linea di massima valido anche per il contratto di tirocinio, ma, nella fattispecie, viene in considerazione la particolare previsione legislativa, diretta a favorire l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro, dettata attualmente dall'art. 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (che ha sostituito l'analoga disposizione contenuta nell'articolo unico della legge 31 marzo 1966. n. 205, come sostituito dall'art. 7 della legge 27 ottobre 1969, n. 754): Ai rapporti di lavoro istituiti con giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si applicano, per un periodo di sei mesi, le norme contenute negli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni. I contratti collettivi di lavoro possono disporre, per lo stesso periodo, un limite massimo retributivo.
3.4. Si contempla, quindi, una particolare ipotesi di salario di ingresso, con applicazione degli sgravi contributivi previsti per gli apprendisti per i primi sei mesi e la possibilità per la contrattazione collettiva, pur sempre nel rispetto della garanzia dell'art. 36 Cost., di stabilire per lo stesso periodo un limite retributivo.
In deroga, pertanto, alle previsioni della legge n. 25 del 1955 - le cui disposizioni (in particolare, art. 17) non escludono la compatibilità tra rapporto di apprendistato e possesso di un titolo di studio adeguato: cfr. Cass. 2 luglio 1999, n. 6857 - nel presupposto che la qualifica attestata dal diploma presuppone l'avvenuta acquisizione di nozioni tecnico-pratiche e culturali tali da rendere superfluo l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare propri del tirocinio, si è previsto esclusivamente un periodo di inserimento nel lavoro non riconducibile allo schema del rapporto di apprendistato (Cass. 10 novembre 1979, n. 5817; 14 gennaio 1989, n. 152; 28 dicembre 1991, n. 13970; 14 giugno 2002, n 8603).
3.5. Di conseguenza, il rapporto di lavoro intercorso con il AD non è suscettibile di essere qualificato come di tirocinio, restando privo di rilievo che l'avviamento al lavoro fosse avvenuto in qualità di apprendista (in ordine al valore non decisivo della qualifica di avviamento, dovendosi escludere che all'atto amministrativo si colleghino effetti costitutivi della fattispecie, cfr. Cass. 14 marzo 1975, n. 996; 23 febbraio 1977, n. 818, 29 aprile 1981, n. 26 40; 6 settembre 1988, n. 5057), o che il datore di lavoro non fosse a conoscenza del possesso del diploma (circostanza che potrebbe esplicare effetti ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative, ovvero per far valere l'errore nella stipulazione del contratto di lavoro).
4. Il ricorso va, dunque, rigettato. Nulla da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione in quanto l'Inps, sebbene costituito mediante deposito della procura speciale al difensore, non ha svolta alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2003