Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/1999, n. 6857
CASS
Sentenza 2 luglio 1999

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Gli attestati di qualifica rilasciati dalla regione ai sensi dell'art. 14 legge n. 845 del 1978 al termine dei previsti corsi professionali costituiscono il presupposto per l'assegnazione della relativa qualifica da parte degli uffici di collocamento se ed in quanto siano stati prodotti dall'interessato, senza che, peraltro, dal dettato di tale norma possa dedursi l'incompatibilità tra il conseguimento del suddetto titolo di studio e l'apprendistato, atteso che tale incompatibilità non è sancita esplicitamente dalla relativa disciplina e che, anzi, gli artt. 17 legge n. 25 del 1955 e 31 d.P.R. n. 1668 del 1956, nel dispensare dalla frequenza ai corsi di insegnamento complementare coloro che abbiano già un titolo di studio adeguato, sostanzialmente riconosce la possibilità di assumere come apprendisti coloro che siano in possesso di titolo di studio sufficientemente specifico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/1999, n. 6857
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6857
    Data del deposito : 2 luglio 1999

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