Sentenza 2 luglio 1999
Massime • 1
Gli attestati di qualifica rilasciati dalla regione ai sensi dell'art. 14 legge n. 845 del 1978 al termine dei previsti corsi professionali costituiscono il presupposto per l'assegnazione della relativa qualifica da parte degli uffici di collocamento se ed in quanto siano stati prodotti dall'interessato, senza che, peraltro, dal dettato di tale norma possa dedursi l'incompatibilità tra il conseguimento del suddetto titolo di studio e l'apprendistato, atteso che tale incompatibilità non è sancita esplicitamente dalla relativa disciplina e che, anzi, gli artt. 17 legge n. 25 del 1955 e 31 d.P.R. n. 1668 del 1956, nel dispensare dalla frequenza ai corsi di insegnamento complementare coloro che abbiano già un titolo di studio adeguato, sostanzialmente riconosce la possibilità di assumere come apprendisti coloro che siano in possesso di titolo di studio sufficientemente specifico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/1999, n. 6857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6857 |
| Data del deposito : | 2 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, LEONARDO LIRONCURTI, RINA SARTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LA SPEZIA 127/B, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SISTO, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLÒ CALANDUCCI, GIUSEPPE PERITORE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1546/96 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 03/10/96 R.G.N.5606/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/99 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con verbale 3 aprile 1987 l'Ispettorato dell'INPS accertava nei confronti della DI s.r.l. la non regolarità del rapporto di apprendistato dalla stessa instaurato per il periodo 1^ giugno 1984/31 agosto 1986 con la dipendente DR MO, già in possesso di diploma di segretaria di azienda e corrispondente in lingue estere, talché sin dall'inizio avrebbe dovuto essere assunta come impiegata;
conseguentemente venivano addebitati alla società maggiori contributi in dipendenza della diversa qualificazione del rapporto e del mancato rispetto dei minimi contrattuali, oltre a sanzioni aggiuntive.
Con atto 26 giugno 1989, la DI ricorreva al RE giudice del lavoro di Brescia e chiedeva accertarsi, nei confronti dell'I.N.P.S., la legittimità del rapporto di apprendistato col quale non era incompatibile l'avvenuto conseguimento da parte della dipendente della generica qualifica di operatore di ufficio risultante da certificato della Regione Lombardia;
la ricorrente chiedeva che le pretese contenute nel verbale di accertamento fossero conseguentemente dichiarate infondate.
Con sentenza 18 maggio 1993 il RE rigettava il ricorso della società il cui appello veniva però accolto dal Tribunale - Sezione del lavoro della stessa sede che, affermata la validità del rapporto di apprendistato, dichiarava che nulla era dovuto all'INPS in relazione al verbale di accertamento. Le spese dei due gradi erano poste a carico dell'Istituto.
Ha affermato, il giudice del gravame - per quanto ora rileva - che permaneva l'interesse della società all'accertamento negativo del debito contributivo in funzione dell'obbligo restitutorio conseguente dell'Istituto previdenziale. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che la qualifica di operatore di ufficio rilasciata dalla Regione Lombardia al termine di un corso professionale biennale, senza che neppure fosse specificato nell'attestato il ramo nel quale la preparazione professionale era stata conseguita, non valesse di per sè ad escludere la necessità dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare costituenti requisiti essenziali del rapporto di apprendistato.
D'altra parte, ordinariamente le nozioni scolastiche non sono da sole sufficienti al concreto espletamento dei compiti lavorati e a escludere la necessità dell'apprendimento delle relative modalità esecutive.
Ha osservato ancora il Tribunale che la MO era stata avviata dall'ufficio di collocamento come apprendista, in conformità alla richiesta di assunzione numerica inoltrata dalla società, onde l'eventuale errore dell'ufficio medesimo o la reticenza della aspirante, sul possesso di un attestato di qualifica professionale, volta ad un più facile reperimento del posto di lavoro, non avrebbero potuto comportare sanzioni a carico della società che la aveva assunta come apprendista in piena buona fede.
Conclusivamente, il Tribunale, rilevato che la contestazione era limitata. alla sola compatibilità o meno del titolo di operatore d'ufficio con il rapporto di apprendistato, ha affermato che le differenze contributive pretese dell'INPS, sul presupposto di un erroneo inquadramento, erano infondate anche in ordine ai benefici, secondo l'Istituto, riconducibili alla corresponsione del trattamento minimo degli impiegati.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'INPS con unico, complesso motivo.
Resiste la società con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Col motivo di annullamento l'Istituto di previdenza deduce violazione e falsa applicazione della legge 19 gennaio 1955, n.25, della legge 2 aprile 1968, n. 424, nonché dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n.845. Violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.civ.. Vizio di motivazione (art.360 c.p.c., n.ri 3 e 5).
Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la questione controversa non era circoscritta soltanto alla compatibilità astratta del titolo di operatore di ufficio, in possesso della lavoratrice, col rapporto di apprendistato, e comunque la decisione era contraddittoria, in quanto il Tribunale aveva preteso di risolvere tale questione astratta con il rilievo in fatto, assolutamente ininfluente sotto tale profilo, della buona fede della società.
L'attestazione di operatore di ufficio, poiché consegue ad una preparazione professionale e ad un esame finale sulla capacità tecnica, è titolo idoneo per l'assunzione con qualifica di impiegato d'ordine e non come semplice apprendista, salvo le eventuali nozioni teoriche ed esercitazioni pratiche fornite dal datore di lavoro nel limiti dell'ordinario contributo all'inserimento del lavoratore, senza che da tale esigenza debba conseguire una dequalificazione dello stesso. Nè sarebbe condivisibile l'erroneo presupposto, verosimilmente considerato dal Tribunale, secondo cui il solo diploma rilasciato da istituto professionale di Stato e legalmente riconosciuto valga ad escludere l'apprendistato, in quanto l'art.14 della legge n.845 del 1978 prevede il rilascio di un attestato regionale in forza del quale gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide al fine dell'avviamento al lavoro. Si tratterebbe di attestazione che, in quanto rilasciata da ente pubblico, equivarrebbe al diploma di idoneità degli istituti professionali a svolgere lavoro di segreteria.
Il Tribunale non aveva inoltre considerato che la stessa MO aveva dichiarato (verbale del 22 gennaio 1987, prodotto in causa) di essere in possesso del titolo di studio di segretaria di azienda corrispondente in lingue estere, conseguito nel 1982 con attestato rilasciato dalla regione Lombardia.
Tale attestazione era astrattamente incompatibile con l'assunzione come apprendista, ma seppure, in ipotesi, si fosse instaurato un rapporto di apprendistato, in presenza di domanda (petitum) volta a far dichiarare l'insussistenza del debito verso l'INPS per differenze contributive e fiscalizzazione già (indebitamente) operata, era mancata la prova da parte della società attrice vuoi del tipo di mansioni assegnate, vuoi della inidoneità rispetto al loro espletamento della sola attestazione, senza il necessario addestramento mediante il tirocinio, vuoi del fatto che in concreto la società aveva dato adeguate e sufficienti istruzioni. sia pratiche che teoriche ai fini della futura qualificazione professionale della lavoratrice.
La DI avrebbe dovuto anche dimostrare che il preteso rapporto di apprendistato aveva comportato prestazioni di minor livello qualificativo e qualitativo e comunque di minore utilità per l'azienda e tali prove erano del tutto mancate.
Il ricorso è infondato.
Vero è che questa Corte suprema con sentenza in data 28 dicembre 1991, n. 1397 (v. anche Cass. 14 gennaio 1989, n. 152; 18 giugno 1975, n. 2449; 10 novembre 1979, n. 5817), decidendo su una controversia avente molteplici punti di analogia con quella in esame - dovendosi allora stabilire se fosse o meno compatibile il possesso (noto o ignoto al datore di lavoro non importa), da parte della lavoratrice, di un titolo di studio conseguito ai sensi della legge 31 marzo 1966, n.205 (Riconoscimento di qualifica ai licenziati degli istituti professionali) con la assunzione della medesima nella qualifica di apprendista con ogni conseguente trattamento, anche previdenziale, connesso con lo speciale rapporto di apprendistato - ha ritenuto di non dover seguire una precedente giurisprudenza (Cass.12 agosto 1977, n. 3748), cui si era invece richiamato il giudice di merito, secondo cui il rapporto di apprendistato, anche per le mansioni impiegatizie, non può essere escluso solo perché il lavoratore sia munito di titolo di studio a carattere professionale, in quanto il corredo di nozioni scolastiche, per sè, non è ordinariamente sufficiente al pratico e concreto espletamento dei compiti lavorativi e può quindi richiedere l'apprendimento delle modalità esecutive delle proprie mansioni.
Con la citata sentenza n. 13970 del 1991, questa Corte (dopo avere posto in rilievo come la precedente pronuncia n. 3748 del 1977 avesse operato una netta distinzione tra il titolo di studio a carattere professionale, per il quale vale il principio, da essa enunciato, di non incompatibilità del titolo di studio con l'apprendistato, e l'attestato di qualifica conseguito con il superamento dell'esame finale negli istituti professionali) ha ritenuto che occorresse riportarsi (per la fattispecie oggetto della controversia) alla disciplina concernente gli effetti del riconoscimento di qualifica ai licenziati degli istituti professionali, e, in particolare, all'articolo unico della legge 31 marzo 1966, n.205, come modificato dall'art.7 della legge n.754 del 1969 (L'alunno che abbia superato o che superi l'esame finale negli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varrà ai fini dei rapporti contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi, in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore a tre mesi.
Tale qualifica va trascritta sul libretto di lavoro, anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 aprile 1949, n.264, e successiva modificazioni).
Ha rilevato, peraltro, questa Corte suprema, con la sentenza n. 13970 del 1991 cit., che nel caso di lavoratori muniti di diploma conseguito presso tiri istituto professionale di Stato, il periodo di inserimento nel lavoro, inteso come immissione del giovane diplomato nella realtà concreta dell'azienda e del suo introdursi nell'ambiente e nella disciplina e realtà del lavoro, non vale a configurare un rapporto di apprendistato, perché il periodo di inserimento non richiede l'addestramento del lavoratore ne' l'insegnamento complementare ne', infine, la prova di idoneità che, invece, costituiscono requisiti essenziali del rapporto di apprendistato;
rapporto che, perciò, deve essere escluso ogni qual volta venga a mancare la causa prevalentemente costituita dall'obbligo del datore di lavoro di impartire all'allievo l'insegnamento diretto a fargli acquisire la capacità tecnica, valutabile al termine del periodo, mediante prova di idoneità. Secondo la pronuncia ora in considerazione, la qualifica attestata dal diploma di istituto professionale presuppone l'avvenuta acquisizione, da parte del giovane lavoratore, delle nozioni tecnico- pratiche e presuppone, inoltre, il possesso di nozioni culturali che ne corredano la preparazione professionale, cosicché l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare che caratterizzano il rapporto di apprendistato, diventano, nel periodo di inserimento nel lavoro, superflui o addirittura incompatibili con il possesso del diploma. Nell'occasione, la Corte non ha mancato di rilevare che in quella fattispecie (come, osserva questo Collegio, in quella oggetto della presente controversia) non era in discussione la buona fede del datore di lavoro, il quale si vide avviare la lavoratrice come apprendista in forza di un erroneo nulla osta dell'Ufficio di collocamento;
tuttavia la Corte non ritenne rilevante la circostanza poiché non erano state applicate sanzioni amministrative per le quali valesse il profilo soggettivo del dolo o della colpa, ma erano state soltanto richieste ingiuntivamente dall'I.N.P.S. somme per differenze contributive e connesse sanzioni civili. Ritiene questo Collegio che, malgrado le molteplici, evidenti analogie con il caso concreto oggetto della presente controversia, non possa pedissequamente pervenirsi alle conclusioni cui la Corte pervenne con la sentenza n. 13970 del 1991, con la quale, come detto, non si è mancato di rilevare, che non tutti i titoli di studio in qualche misura attestanti una determinata preparazione professionale sono incompatibili con l'apprendistato.
La MO era in possesso non di un diploma di qualifica conseguito a seguito del superamento dell'esame finale in un istituto professionale (secondo la previsione dell'articolo unico novellato della citata legge n.205 del 1966), ma dell'attestato (regionale) di qualifica di cui all'art.14 della legge 21 dicembre 1978, n.845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) il quale prevede che al termine di corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita;
- che (comma secondo) con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciali dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale e che (comma terzo) gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per la ammissione al pubblici concorsi. L'art.18, primo comma lett. a) della legge ult. cit. attribuisce al ministro del lavoro e della previdenza sociale la disciplina dell'ordinamento delle fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro. Il ministro del lavoro provvede anche alla definizione delle qualifiche professionali, dei loro contenuti tecnici, culturali ed operativi e delle prove di accertamento per la loro attribuzione. Tale normativa, da un lato, induce a ritenere, sotto il profilo considerato, che costituendo gli attestati regionali titoli idonei per l'inquadramento aziendale (e addirittura per l'ammissione al pubblici concorsi, da intendersi in generale come concorsi banditi dalla pubblica amministrazione nella quale è di norma previsto un periodo di prova dopo l'assunzione, ma non l'apprendistato) che è cosa ben più rilevante che il periodo di inserimento nel lavoro della durata massima di tre mesi (periodo che comunque non costituisce apprendistato, secondo la giurisprudenza di questa Corte) previsto dall'articolo unico della legge n.205 del 1966 modificato dalla legge n.754 del 1969 , d'altro lato si deve rilevare che è mancata la prova da parte dell'INPS della corrispondenza, in base al decreti ministeriali (atti amministrativi che, in quanto tali, avrebbero dovuto essere portati a conoscenza della Corte dalla parte che intende vincere la presunzione di legittimità dell'atto amministrativo di avviamento al lavoro), della qualifica risultante dall'attestato con le mansioni svolte dalla MO.
Deve aggiungersi, sotto un ulteriore profilo, che la stessa legge 19 gennaio 1955, n.25 non sancisce esplicitamente la incompatibilità tra titolo di studio e apprendistato e, anzi, nel dispensare (art.17) dalla frequenza dei corsi di insegnamento complementare, normalmente obbligatori per gli apprendisti, coloro che abbiano già un titolo di studio adeguato, sostanzialmente riconosce la possibilità di assunzione come apprendisti gli aspiranti in possesso di titolo di studio sufficientemente specifico, tanto da non rendere necessario conferire all'apprendista le nozioni tecniche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale (art. 16, comma terzo).
Ancor più esplicitamente l'art.31 d.p.r. 30 dicembre 1956, n.1668 dispone (comma primo) che possono essere esonerati dall'obbligo della frequenza dei corsi di insegnamento complementare coloro che hanno conseguito la licenza di istituto professionale o di scuola tecnica nel settore professionale corrispondente a quello prescelto per l'acquisizione della qualifica;
e che (comma terzo) analogamente possono essere esonerati coloro che, essendo in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale, hanno frequentato, superando la relativa prova finale, un corso di addestramento nel settore professionale corrispondente a quello prescelto per l'acquisizione della qualifica ed istituito ai sensi della legge 29 aprile 1949, n.264 e successive variazioni ed integrazioni.
Se, poi, si considera che l'apprendi stato, istituto originariamente sorto per operai e (soprattutto) artigiani, cioè per lavoratori essenzialmente manuali che dovevano acquisire le abilità proprie di un mestiere, rispetto alle quali le nozioni teoriche potevano apparire di minore rilievo, il d.p.r. 30 dicembre 1956, n.1668 prevede (art.1, comma secondo) che l'apprendistato può avere luogo anche per categorie ma, per gli aspiranti impiegati, è concretamente difficile immaginare il difetto di un grado di istruzione più elevato di quello dell'istruzione obbligatoria, talché l'escludere dall'apprendistato impiegatizio coloro che siano in possesso di un semplice attestato regionale, conseguibile con la frequenza di un limitato numero di ore di insegnamento tecnico - pratico in un corso di formazione professionale, significherebbe in pratica vanificare la previsione dell'apprendistato per le categorie impiegatizie.
L'aporia rappresentata dall'art.14, secondo e terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n.845 è superabile considerando che gli attestati di qualifica rilasciati dalla regione al termine dei corsi professionali di qualifica sono il presupposto per la assegnazione delle qualifica da parte degli uffici di collocamento se e in quanto siano agli stessi prodotti dall'interessato (nel caso in esame, secondo gli accertamenti del Tribunale, non sembra sia avvenuta tale assegnazione, ne', a quanto prospetta l'INPS, la produzione da parte dell'interessata dell'attestato).
Debbono, infine, essere disattese le argomentazioni del ricorrente in ordine alla mancata prova dello svolgimento in concreto del rapporto con la MO secondo le modalità proprie dell'apprendistato (art.2 della legge 19 gennaio 1955, n.25). Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata che l'Ispettorato dell'Istituto si limitò a rilevare che la dipendente era stata assunta come apprendista, malgrado il possesso dell'attestato regionale, ma non anche che stesse lavorando con modalità diverse da quelle proprie dell'apprendistato, circostanza che, dunque, deve considerarsi data per pacifica anche in sede ispettiva. Le considerazioni svolte inducono, dunque, assorbito ogni altro profilo di censura a rigettare il ricorso dell'Istituto di previdenza.
Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. T. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 1999