Sentenza 26 aprile 2002
Massime • 1
Al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale previsto dall'art. 5, quinto comma, D.L. n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, ma deve invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi, e così anche la più recente disciplina di cui all'art. 1 D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989, in tema di limite minimo di retribuzione imponibile, atteso che la contribuzione previdenziale deve essere calcolata in rapporto alla retribuzione dovuta, rappresentata, nella specie, dal minimale retributivo giornaliero stabilito dalla legge, e non già alla retribuzione effettivamente corrisposta in relazione alla quantità della prestazione, in quanto la decurtazione prevista in caso di rapporto a part - time regolarmente stipulato e formalizzato, siccome norma eccezionale, non può trovare applicazione al di fuori dei casi tassativamente previsti e non può essere estesa al ben diverso caso di una prestazione di fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/2002, n. 6097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6097 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO SPANÒ - rel. Presidente -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Presidente -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso gli avvocati Paolo Marchini, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Condominio di via Bertolazzi n. 26, Milano, in persona dell'Amministratore pro tempore dott. Ambrogio Rozzoni, elettivamente domiciliato in Roma, via Nomentana n. 76, presso l'avv. Carlo Selvaggi che, unitamente all'avv. Giorgio M. Junginger lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 12954/98, decisa il 5 novembre 1998 e pubblicata il 28 novembre 1998, resa dal Tribunale di Milano nel procedimento n. 695/97 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 febbraio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito l'avv. Antonietta Coretti nell'interesse dell'I.N.P.S.;
udito il P.M che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 2 maggio 1996 l'I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, notificava al Condominio di via Bertolazzi n. 26, Milano, decreto ingiuntivo per l'importo di lire 51.989.456 per contributi omessi, sanzioni ed altro, in relazione al lavoro dell'addetta alla portineria per il periodo febbraio 1981 - aprile 1992.
Il Condominio proponeva opposizione dinanzi al Pretore di Milano assumendo di aver presentato domanda di condono, peraltro in relazione agli importi effettivamente dovuti per un rapporto di lavoro a part-time di due ore giornaliere.
Nel corso del giudizio di primo grado l'INPS riduceva la richiesta a lire 4.618.704 per contributi oltre a lire 34.857.660 per sanzioni. Il Pretore riteneva opponibile all'Istituto il rapporto di part-time orale ed accoglieva l'opposizione.
L'I.N.P.S. interponeva appello e il Tribunale di Milano, con sentenza n. 12954/98 in data 5 - 28 novembre 1998, rigettava il gravame. A sostegno della decisione osservava che la disciplina civilistica del rapporto di lavoro non può essere automaticamente trasferita al rapporto previdenziale. E poiché la forma scritta per la stipula del contratto di lavoro part-time è imposta per ragioni di tutela del lavoratore l'I.N.P.S. non può richiedere una contribuzione per una prestazione ad orario completo a fronte di una prestazione contenuta nei limiti ridotti.
Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazione l'I.N.P.S. con atto notificato in data 24 settembre 1999 e deduce due motivi.
Il Condominio resiste con controricorso notificato in data 3 novembre 1999.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 delle preleggi, 15 terzo comma legge 4 aprile 1952 n. 218, 20 legge 21 dicembre 1978 n. 843, 5, comma 5', legge 19 dicembre 1984 n.863,
nonché, con implicito riferimento al n. 5 dell'art. 360 epc, il vizio di motivazione.
Si osserva che fino all'entrata in vigore del dl 30 ottobre 1984 n. 726, l'imponibile contributivo doveva essere calcolato in misura fissa;
solo a partire da tale data venne introdotto il minimale retributivo orario, in relazione all'obbligo di forma scritta per il contratto part-time.
Si sostiene quindi che, ove le parti non abbiano regolarizzato per iscritto il contratto, si continua ad applicare la contribuzione come prevista dalla normativa previgente.
Si osserva ancora che il comma 16 dell'art. 5 legge 863/94 (rectius DL 726/84 convertito con legge 863/84) detta una speciale modalità di computo del massimale retributivo per alcuni tipi di lavoro e da ciò si dovrebbe desumere che per gli altri settori il minimale giornaliero viene tenuto fermo, nella misura previgente per tutti i contratti part time orali.
Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione dell'art. 1421 cc, 99, 100, 112 cpc nonché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si osserva che la prestazione di fatto del lavoro part-time dovrebbe essere regolata dall'art. 2126 ce e ne dovrebbe conseguire "l'applicazione del massimale giornaliero".
Si osserva ancora che la nullità del part time stipulato oralmente può essere rilevata anche dall'I.N.P.S., portatore di un indubbio interesse di natura pubblicistica.
I due motivi vanno esaminati congiuntamente attesa la stretta connessione ed appaiono fondati per le considerazioni che di seguito si svolgono.
In materia di contribuzione previdenziale opera il principio del così detto minimale, nel senso che l'esigenza di garantire agli istituti operanti nel settore un livello minimo di entrate, tale da consentire la disponibilità di risorse sufficienti per l'erogazione delle prestazioni dovute agli assicurati ed anche di attribuire ai lavoratori di un unico settore economico, attraverso la parità della contribuzione, una pensione di pari ammontare (Cass. Sez. Lav., sent. n. 140 del 09-01-1999), viene soddisfatta mediante la determinazione dei contributi ad un livello minimo retributivo, pur se in concreto è stata corrisposta al lavoratore una somma inferiore. A tal fine l'art. 1, comma primo, del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989, stabilisce che i contratti individuali o gli altri accordi collettivi diversi dai contratti nazionali possono essere presi a parametro ai fini della suddetta determinazione soltanto se la retribuzione è di importo superiore. Allo scopo di favorire i livelli occupazionali, con l'art. 5, quinto comma D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 19 dicembre 1984, n. 863, è stato introdotto un diverso sistema di calcolo, poi modificato col DL 9 ottobre 1989, n. 338, per rapportare la contribuzione ai livelli retributivi per la prestazione di lavoro a tempo parziale, ovviamente inferiori ai minimi di categoria previsti per la prestazione ad orario completo.
Il citato art. 5 del D.L. 726/84 detta peraltro, ai commi precedenti, un'articolata disciplina per la stipula di un contratto di lavoro ad orario ridotto e per l'attuazione del conseguente rapporto. In particolare viene prevista la forma scritta, con indicazione delle ore e dei giorni in cui è prevista la prestazione ed ancora l'invio nel termine di trenta giorni di copia del contratto all'Ispettorato del Lavoro.
Nel caso in esame sono mancate tali formalità e la prestazione di lavoro ha avuto luogo in modo informale, senza alcuna stipula per iscritto e senza versamento di qualsivoglia contribuzione. L'Istituto ricorrente sostiene che, in difetto delle formalità previste dal D.L. 726/84, la contribuzione deve essere conteggiata in relazione alla retribuzione minima prevista dal contratto di categoria per una prestazione protratta per il numero di ore ivi indicato quale orario completo.
Il Collegio di merito, nella sentenza denunciata in questa sede, ha invece affermato che "data l'autonomia dei diversi ordinamenti (ordinamento civilistico del rapporto di lavoro e ordinamento previdenziale)", non possono applicarsi all'uno i principi propri dell'altro. La regola della forma scritta del rapporto di lavoro a part time, dettata per ragioni di tutela del dipendente, non può quindi essere invocata dall'Istituto che è titolare di un diritto autonomo. E poiché in materia previdenziale "vale la fattualità", la nullità del contratto part - time per assenza di un documento destinato a valere tra le parti private non può andare a vantaggio dell'Ente previdenziale.
L'argomentazione non può essere seguita siccome fondata su un preteso principio di "fattualità", escluso dalla vigente normativa. Come risulta dalle disposizioni sopra richiamate, il principio cardine per la determinazione dell'obbligo contributivo è infatti quello ben diverso di irrilevanza della retribuzione effettivamente erogata, se inferiore ai minimi contrattuali, della rilevanza della stessa se superiore a detti minimi.
E poiché l'ert. 5 del citato D.L. 726/84 introduce il principio della riduzione dei contributi, non già in relazione alla retribuzione effettivamente corrisposta, se inferiore rispetto a quella che spetterebbe in base alla contrattazione collettiva, ma proporzionale a quest'ultima, in funzione dell'effettivo orario, l'argomento sistematico porta alla conclusione che il più favorevole trattamento, quanto agli obblighi contributivi, è una conseguenza non già della prestazione di fatto a tempo ridotto, ma del rispetto delle formalità previste ai precedenti commi dello stesso articolo. Sul punto già si è pronunciata questa Corte con la sentenza n. 13445 del 2 dicembre 1999 (rv 531771) ove si afferma che "al contratto di lavoro a tempo parziale, pur eseguito ma nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale quale posta dall'art. 5 quinto comma del decreto legge n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984,
ma deve invece essere applicato il regime ordinario di contribuzione prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi, e così anche la più recente disciplina di cui all'art. 1 del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989, in tema di limite minimo di retribuzione imponibile. Ciò
perché la contribuzione previdenziale deve essere calcolata in rapporto alla retribuzione dovuta, rappresentata nella specie dal minimale retributivo giornaliero stabilito dalla legge, e non già alla retribuzione effettivamente corrisposta in relazione al a 1 quantità della prestazione".
Il principio così affermato appare conforme alla vigente normativa e merita di essere seguito.
Non ignora il Collegio che la Sezione Lavoro di questa Corte di legittimità, con la sentenza n. 14692 del 29 dicembre 1999 ha affermato il diverso principio, così individuato nella massima rv 532601, che "nel contratto di lavoro a tempo parziale la mancanza della forma scritta comporta nullità per difetto di forma e non anche per illiceità della causa o dell'oggetto. Pertanto, la nullità non produce effetto per il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione, con la conseguenza che il datore di lavoro è obbligato alla retribuzione e alla contribuzione secondo la previsione del contratto part-time".
Tale conclusione è stata tratta dalla premessa che l'efficacia del contratto nullo, secondo il disposto dell'art. 2126 c.c., "avendo per oggetto con ogni aspetto del contratto anche il rapporto contributivo che discende dalla relativa esecuzione, investe non solo la sfera dei soggetti stipulanti bensì l'istituto previdenziale che di questo rapporto è parte".
Pur se è palese il contrasto di giurisprudenza non appare necessario trasmettere gli atti al Primo Presidente affinché valuti l'opportunità di affidare alle Sezioni Unite la decisione della presente causa poiché le argomentazioni svolte nella sentenza 14692/99 possono essere agevolmente superate. Al riguardo si deve osservare che se la nullità del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui esso ha avuto esecuzione, ai sensi del primo comma dell'art. 2126 cc, salvo il caso di illiceità dell'oggetto e della causa, l'efficacia dello stesso, ai fini retributivi e contributivi, opera non in modo indiscriminato ma secondo le regole tipiche delle due obbligazioni. E se, in caso di rapporto di fatto a tempo parziale, la retribuzione dovrà essere commisurata, ai sensi dell'art. 36 della costituzione, alla quantità del lavoro prestato, la contribuzione dovrà comunque seguire le regole dettate dalla legge per quantificarla.
L'operatività del minimale contributivo non può quindi venir meno solo perché viene erogata una retribuzione inferiore a quella prevista dal contratto collettivo poiché la decurtazione prevista in caso di rapporto a part time regolarmente stipulato e formalizzato, siccome norma eccezionale. non può trovare applicazione al di fuori dei casi tassativamente previsti e non può essere estesa al ben diverso caso di una prestazione di fatto. Si impone pertanto l'accoglimento del ricorso e la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altro giudice di appello che si designa in dispositivo. Detto giudice, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese, deciderà la causa con applicazione del principio di diritto enunciato nella sentenza di questa Corte n. 13445 del 2 dicembre 1999 (massima rv 531771 sopra riportata).
P.Q.M.
La Corte Accoglie il ricorso.
Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2002