Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/2002, n. 8603
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Sentenza 14 giugno 2002

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Le particolari discipline previste, rispettivamente dalla legge n. 205 del 1966 e dalla legge n. 25 del 1955, per il recesso del datore di lavoro dal rapporto con i diplomati degli istituti professionali inseriti nel mondo del lavoro e dal rapporto con gli apprendisti non si applicano al recesso datoriale dal rapporto di lavoro instaurato con i soggetti che siano nel possesso, noto al datore di lavoro, degli attestati di qualifica rilasciati dalle regioni ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978 al termine dei previsti corsi professionali, rapporto che è disciplinato dalla normativa generale in materia di licenziamenti individuali, atteso che il conseguimento dei suddetti attestati non è assoggettabile, in assenza di una specifica disposizione al riguardo, alla medesima disciplina prevista per quello dei diplomi degli istituti professionali ne' è compatibile con l'apprendistato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/2002, n. 8603
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8603
    Data del deposito : 14 giugno 2002

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