Sentenza 14 giugno 2002
Massime • 1
Le particolari discipline previste, rispettivamente dalla legge n. 205 del 1966 e dalla legge n. 25 del 1955, per il recesso del datore di lavoro dal rapporto con i diplomati degli istituti professionali inseriti nel mondo del lavoro e dal rapporto con gli apprendisti non si applicano al recesso datoriale dal rapporto di lavoro instaurato con i soggetti che siano nel possesso, noto al datore di lavoro, degli attestati di qualifica rilasciati dalle regioni ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978 al termine dei previsti corsi professionali, rapporto che è disciplinato dalla normativa generale in materia di licenziamenti individuali, atteso che il conseguimento dei suddetti attestati non è assoggettabile, in assenza di una specifica disposizione al riguardo, alla medesima disciplina prevista per quello dei diplomi degli istituti professionali ne' è compatibile con l'apprendistato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/2002, n. 8603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8603 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME AL RT, elettivamente domiciliata in Roma, Via Città
della Pieve 19, presso lo studio dell'Avv, Carlo Martino, che la rappresenta e difende disgiuntamente ed unitamente all'Avv, Andrea
Mina del foro di Brescia come da procura a margine del ricorso
- ricorrente -
CONTRO
ON DA
- intimata -
per la cassazione della sentenza n. 1819/99 del Tribunale di Brescia
del 24.6.1999/13.7.1999 nella causa n. 2152 R.G. 1999.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13.03.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Romilda Bottiglieri per la ricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Umberto De
Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente depositato, LE AR ME conveniva davanti al Pretore del Lavoro di Brescia ND BO per sentir dichiarare la nullità del rapporto di apprendistato per mancata stipulazione del contratto in forma scritta e per incompatibilità
dello stesso con il diploma di qualificazione in possesso di essa ricorrente, con tutte le conseguenze in ordine alla natura del rapporto da considerarsi a tempo indeterminato e all'inquadramento come parrucchiera qualificata, nonché alle relative differenze retributive;
per sentire, altresì, dichiarare l'inefficacia del primo licenziamento orale, l'illegittimità dei due recessi intimati per iscritto, il primo (motivato con il possesso del diploma di qualificazione professionale) perché privo di giusta causa o di giustificato motivo, il secondo (fondato su una asserita assenza ingiustificata) perché adottato senza il rispetto delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970.
La ricorrente esponeva:
- di essere stata assunta dalla convenuta in data 3.11.1994 quale apprendista parrucchiera, a seguito di accordo verbale;
- di avere reso noto all'atto dell'assunzione alla datrice di lavoro il possesso del diploma di qualificazione professionale come acconciatrice femminile;
- che la ET l'aveva invitata a non mostrare al TO
tale diploma, non essendo disposta a farsi carico degli oneri contributivi in misura piena;
- di avere espletato mansioni di parrucchiera femminile con orario di lavoro dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 14 alle 19, con svolgimento di straordinario nelle giornate di venerdì e sabato;
- che la ET, dopo che essa ricorrente aveva reclamato il passaggio di qualifica e la conseguente regolarizzazione contributiva, l'aveva licenziata, una prima volta verbalmente e successivamente a mezzo di due lettere del 27.7.1996 e del 29.7.1996.
La convenuta costituendosi contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
All'esito dell'istruzione, espletato l'interrogatorio delle parti ed escussi i testi ammessi, l'adito Pretore con sentenza n. 899 del 1998
rigettava il ricorso con compensazione delle spese.
Tale decisione, a seguito di appello proposto da parte della ME,
veniva confermata dal Tribunale di Brescia con sentenza depositata il
13.7.1999.
In particolare il Tribunale riteneva sfornita di prova la circostanza che la ME avesse reso edotta la datrice di lavoro del possesso diploma professionale di acconciatrice femminile in occasione del colloquio preassuntivo e dichiarava legittimo per giustificato motivo oggettivo il recesso intimato dalla ET entro l'arco temporale trimestrale, di cui alla legge n. 205 del 31.3.1966, di efficacia del titolo professionale a partire dal momento della presa di conoscenza da parte del datore di lavoro.
Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione la ME
con due motivi variamente articolati.
La ET non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce con il primo motivo, riguardante l'esistenza di un rapporto di lavoro ordinario per incompatibilità
dell'apprendistato con l'attestato di qualifica reso noto alla resistente nel colloquio preassuntivo, le seguenti doglianze:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 116 C.P.C, e 2697 Cod.
Civ., in relazione alla legge n. 25 del 1955, nonché vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 240 C.P.C. e 2736 Cod.
Civ., in relazione all'art, 360 n. 3 e n. 5 C.P.C:
Al riguardo sostiene che la ET sapeva fin dall'inizio del diploma della ME ed il giudice non ha valutato correttamente la prova acquisita sul punto circa la comunicazione subito fattale dalla stessa ME ed interessatamente trascurata, non ammettendo neppure il giuramento suppletorio, in presenza, quanto meno, di una probatio semiplena.
Le censure sono prive di pregio e vanno disattese, sia per le ragioni indicate dal Tribunale, il quale ha ritenuto il fatto - posto a fondamento della tesi dell'appellante - privo di prova sufficiente per essere fondato su elementi istruttori di segno contrastante, sia perché trattasi di valutazione discrezionale in fatto, congruamente motivata e, dunque, non sindacabile in sede di legittimità.
La ricorrente con il secondo motivo, riguardante l'illegittimità del licenziamento, deduce:
- violazione e falsa applicazione della legge n. 205 del 1966,
dell'art. 19 della legge n. 25 del 1955, dell'art. 1, 3 e 8 della legge n. 604 del 1966, della legge n. 108 del 1990, nonché vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C.;
- violazione e falsa applicazione della legge n. 205 del 1966,
dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978, nonché vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C.;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 12 -1^ e 2^ comma -
preleggi, in relazione agli artt. 19 legge n. 25 del 1955, 1, 3 e 8
della legge n. 604 del 1966, della legge n. 108 del 1990, nonché
vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P,C..
La ricorrente in particolare contesta l'assunto del Tribunale in ordine all'applicazione analogica della legge n. 205 del 1966
riguardante l'inserimento nel lavoro dei diplomati degli istituti professionali e in ordine all'applicazione delle norme sull'apprendistato di cui alla legge n. 25 del 1955, rilevando che nel caso di specie si è in presenza di un comune licenziamento nell'ambito di un ordinario rapporto di lavoro.
Il motivo è in parte fondato in base alle considerazioni che seguono.
Va osservato al riguardo che la ET, per propria ammissione,
quanto meno a decorrere dal 27.6.1996, era a conoscenza del diploma-
attestato conseguito dalla ME e comunque la tenne ancora al lavoro per altri quaranta giorni prima di licenziarla.
Ciò precisato, va rilevato che, appreso di tale diploma e venuto meno per incompatibilità il rapporto di apprendistato, il rapporto non poteva essere disciplinato ne' dalla legge n. 205 del 1966 ne' da quella n. 25 del 1955, che attengono all'apprendistato e, comunque,
afferiscono ad altro oggetto. Ne consegue che, in conformità a quanto assunto dalla ricorrente, si può ipotizzare un normale rapporto di lavoro, in cui, per il prosieguo, l'originario rapporto di apprendistato si è trasformato, con l'effetto che il licenziamento successivo andava comminato ai sensi e nei presupposti della legge n. 604 del 1966.
In conclusione il motivo va accolto per quanto di ragione e conseguentemente la sentenza impugnata va cassata, in relazione alla doglianza accolta, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di
Appello di Milano, che si uniformerà ai principi di diritto evidenziati in precedenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo per quanto di ragione, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia,
anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2002