Sentenza 5 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di reato di calunnia (art.368 cod. pen.), l'individuazione dell'elemento soggettivo (dolo generico) - cioè la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza del calunniato, che è coscienza della lesività in concreto del fatto attribuito all'imputato - è evidenziata, di norma, dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto. Ne consegue che l'accertamento del dolo nel delitto di calunnia consiste nella considerazione e nella valutazione delle circostanze e delle modalità della condotta che evidenziano la cosciente volontà dell'agente e sono indicative dell'esistenza di una rappresentazione del fatto: la motivazione relativa alla prova della consapevolezza che l'incolpato è innocente si immedesima con l'accertamento delle predette circostanze.
Commentari • 3
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La massima In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la …
Leggi di più… - 2. Truffa: sono enti pubblici le associazioni private che operano presso enti localiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., sono da qualificarsi enti pubblici le associazioni private che, in attuazione di programmi finanziati, in forza di apposita legge, dall'ente provinciale, svolgono attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica volta alla realizzazione dell'interesse pubblico della promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in regime concorrenziale (Cassazione penale , sez. …
Leggi di più… - 3. Calunnia: non è configurabile il dolo eventualeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima L'elemento soggettivo del reato di calunnia non può consistere nel dolo eventuale, in quanto la formula normativa taluno che egli sa innocente richiede la consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (Cassazione penale , sez. VI , 14/12/2016 , n. 4112). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 14/12/2016 , n. 4112 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale del capoluogo trentino, che ha condannato M.D. alle pene di legge in relazione ai reati di cui agli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2002, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2002 |
Testo completo
448/03 REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 5-12-2002
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 1441 Dott. Presidente
Raffaele LEONASI 1. Dott. Consigliere REGISTRO GENERALE Adolfo DI VIRGINIO
66 N. 39988/01 662.
Saverio HANNINO
3. 66
ES SERPICO
4. 66 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 66
Vincenzo ROTUNDO UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal sig. VELLA SENTENZA per/diritti € 1.50 sul ricorso proposto da il 25 MAR 2003... IL CANCELLIERE
GR RE avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del
2-2001;
LIRE 1500
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, A110063
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere . RF C0: A110070
Mod. 82 A SPINOSI - ROMA
M.FAVALLI che ha concluso per:
Rigetto del ricorso;
Udito per la F.C. l'Avv.G.BOTTA che ha concluso por:
Rigetto del ricorso con aggravio ulteriori spese ella
Udito il difensore del ricorrente Avv.G.VELLA che ha concluso per:
Accogliersi il ricorso;
S E R V A
Sull'appello proposto de GR RE avverso la sentenze del Tribunale di Agrigento emessa l'II-5-99, con la quale, dichiarato colpevole del reato di cui sll'art.363 c Der avere,con denuncia sporta 1'8-3-
1996 211'A.G., incolpato TA TA, Sindaco di
Santa Elisabetta, pur sapendolo innocente, di aver abu-
sato del suo Ufficio, da un lato, favorendo tal Gazzid-
ES nel non adottare nei suoi confronti i no vedimenti sanzionatori previsti dalla legge per una costruzione abusiva e, dall'altro, danneggiando lo stes-
[co denunciante, omettendo di rilasciargli un'autoriz-
zazione alla costruzione di una veranda,ern state een-
dannato, previa concessione delle attenu ti generiche,
ella pena di enni uno e mesi quattro di reclusione,
condizionalmente sospesa, oltre al risarcitento danni e spese alle parte civile costituita, a cui veniva ri conosciute une provvisionale di L.3 milioni,la Corte
di Appello di Palermo, con sentenza del 5-02-2001, con-
fermava il giudizio di I^ grado, con aggravio delle ulteriori spese in favore della -3-
In particolare,ad avviso dei giudici della Corte ter-
ritoriale, avuto riguardo al fetto documentalmente ac-
certato che, al momento della richiesta inoltrata il
12-10-95 del Greco per ottenere l'autorizzazione a costruire una veranda coperta con struttura precaria in legno, era stato già avviato un procedimento penale nei confronti dell'imputato per intervenuto mutamento della declinazione d'uso dell'immobile principale, al quale la verandine ogretto della cencata richiesta -
vrebbe dovuto accedere, la pendenza di tale pro-
cedimento, espressamente richiamate dal TA nel provvedimento di rigetto, peraltro "ampliamente noti vato anche con riguardo a tutte le perplessità sulla legittimità della nuova opera",impediva ex lege lo accoglimento dell'istanza.
F attegIn definitive, secondo la Corte di Appello, 1111
giamento del TA nei confronti del Greco, appare ispirato ad una doverose prudenza, precipuamente impo-- sta dalla pendenza del procedimento penale a carico del Greco, il cui coite ovrebbe potuto comportare il rischio di una retrospettiva valutazione della legit- tinità delle sue condotte a ministrative, con tutte le possibili conseguenze, anche di carattere penale" (cfr. fold).
Quanto alla presunto compiacenza del TA nei con-
fronti del Gaz iano,i giudici di 2° grado sottolined-
veno che "in nesoun modo risulta che gli abusi edilizi realizzati dal ZI fossero stati conosciuti dal
TA nel breve arco di tempo (1993/1995),in cui avrebbero potuto essere adottati gli opportuni prove- dimenti sanzionatori".
allo sirecu di teli circostanze, a parere della Corte
territoriale, non ura dato invocare da parte de l' impu-
[tato l'acuerita buona fede, posto che le iniziative di costui contro il TA, fondate non su "elementi 11seri e concreti" na 'su semplici supposizioni" di
"estrema fragilità" rivelavano "la sua reazione ranco-
rosa el moncato soddisfacimento di interessi personali"
piuttosto "che le sincera rivendicazione di un'istan- za di giustizia (cfr.fd.7),,così integrando il dolo del delitto di celunnia.
Avveres tale cantonza ha proposto ricorso per casse-
zione il GR, deducendo a motivi del gravame, sostar-
zialmente ed in sontesi:
I) Mancata e manifesta illogicite della motivazione in merito al giudizio di colpevolenze in ordine al contestato delitto di calunnia, essendosi trascurato di opport.namente verificare i motivi di contrasto tra il ricorrente ed il ZI per una ve tenza CI-
vilistica tra costoro incorsa e "trasversalmente "inve-
atente anche il Sindaco di Sant'Elisabetta, sicchè
il ricorrente,"nell'erroneo presupposto "che il Cata- lano parteg iasse per il IA
, aveva presentate l'esposto posto a base della contestazione, senza al-
cun dolo specifico, aspetto sul quale i giudici di
Merito avevano confermato la colpevolezza con rotiva-
zione illogica e contraddittoria;
2) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'elemento intenzionale del reato di calunnia in violazione dell'art.606 let .b).cpm.
in relazione agli artt.43 e 360 c.p avendo one o
13. motivare in ordine all'elemento intenzionale del reato,
la cui corretta configurabilità impone l'accertamento delle volontà cosciente di commettere il fatto, nella consapevolezza dells certa inrocenza dell'incolpato, elementi, questi, carenti sul conto del ricorrente;
3) Violazione dell'art.47 c.p. in relazione all'art. -5-
606 lett.b) cpp., in difetto di motivazione sulla ri- chiesta di assoluzione dell'imputato che, "per un mero
11 errore scusabile", aveva presentato l'esposto non con la consapevolezza di voler denunciare il Sig.TA
TA, giacchè con lui non aveva alcun motivo di contrasto", come invece sussisteva con il solo Gazzia-
no ES.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, rappresentan-
do-il motivo sub I)-sostanzialmente espressione di censure in punto di fatto della decisions impugnata, oltre che, in ogni caso, manifestamente infondate, come
è a dirsi per i motivi sub 2) e 3), avuto riguardo al testo della sentenza oggetto del gravame..
Alla declaratorio di inammiscibilità del ricorso,
consegue ex lege la condanna del ricorrente al paga-
mento delle spese processuali e della somma equitati- vamente determinata, in ragione dei motivi addotti, nella misura di € 500,00= in favore della Cassa del-
le aziende, altre che la condanna alla rifusione del-
le spese in favore della costituita parte civile,
li uidate, in via equitativa, nella misura di cui al dispositivo.
Ed invero, il richiamo ad asserite litispendenze tra il ricorrente ed il ZI, peraltro del tutto esu- lunti la sostanziale tematica di indagine della vicen- da in esame a pretesa giustificazione di un asseri-
,
to erroneo presupposto di un non meglio precisato e del tutto apolittico "interesse trasversale" del
TA a favorire il ZI in pregiudizio del
GR,il tutto al dichiarato fine di escludere il dolo del contestato delitto di calunnia, si risolve non solo in una rappresentazione in fatto non amis- cibile in questa sede di legittimità ma in una irri- levante prospettazione difensive, manifestamente in- -6-
fondata alla stregua della puntuale, corretta e con- vincente risposta motivazionale offerta dai giudici di merito di I^ e 2° grado in punto di inequivoca sussistenza del dolo, secondo il già richiamato tenore del testo della decisione impugnata.
Giova ribadire che, in tema di calunnia,l'individua-
lizzazione del richiesto dolo,ossia la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza del calunniato,
che è coscienze Cella lesività in concreto del fatto attribuito all'incolpato, è evidenziato, di norma, dalle concrete circostanze e delle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali,per pro- cesso logico deduttivo, è possibile risalire alla sfo-
ra intellettiva e volitiva del soggetto agente.
In sostanza, il problema dell' ccertamento del dolo nel delitto di calunnia consiste,quindi, nella consi- derazione e nella valutazione delle circostanze e del-
lo modalità della condotta,come copressione dell'atteg-
giamento psichico dell'agente ed indicative della-
esistenza di una voluta rappresentazione del fatto.
Ne deriva che la motivazione in ordine alla sussisten-
za del dolo si im edesima con l'accertamento di quel-
le circostanze che svidenziano la cosciente volonth della condotta dell'agente nell'immonente consapevo
lezza dell'innocenza dell'incolpato.
Ciò posto,contrariamente alla censura sub I) ed an- cor più significativamente a smentita delle censure sub 2) e 3),i giudici della Corte territoriale hanno fatto motivato e buon governo dei criteri tracciati innanzi in punto di diritto, quanto alla verifica e motivazione della sussistenza del reato, specie in punto di elemento psicologico.
Il fondamentale richiamo alla piena conoscenza da porte del GREVO di un procedimento penale a suc ca- -7-
rico per la nota violazione urbanistica collegata peoprio alla costruzione della verandina, conoscenza anteriore alla domanda di autorizzazione a tale co-
etruzione,poroposta al Sindaco TA in data 12-
I0-95 ed il cui rigetto ha dato la stura alla inori- minata denuncia, vale a tracciare, in termini di inequi- vocabile valenza anche in punto di logica, la serenante prospettazione dell'assoluta innocenza dell'incolpato- in ordine all'accusa di abuso di ufficio, in uno alla eltrettanto serenante insussistenza di suo coinvolgi- mente muanto all'asserita omissione di sanzioni a carico del ZI.
L'evidenza palmare di tanto, come motivatamente rappro- sentata in sentenza impugnata (cfr. foll.4-5-6), vale a travolgere,come versione difensiva del tutto cra- tuita e risibile, il prospettato errore scusabile da parte del ricorrente nella proposizione della denuncia, quasi a voler proporre una "singolare",quanto inacet- tabile "aberratio" nell'indicazione dell'incolpato
TA in luogo del "vero nemico" ZI!
DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna il ri-
cor ente al pagamento delle spese processuali e del-
Is sc ma di € 500,00= in favore della Casca delle annende.
CONDANNA il ricorrente alle rifusione delle spese in favore della parte civile che si liquidano in comples- sivi 2.325,00= di cui # 2.000,00= per onorari.
Così deciso in Roma, 11 5-12-2002
ID PRESIDENTE
IL CONSIGLI E
Educeus anculeria
A 9 GEN. 2003 Penz Dep
IL CAIWELLIERE C1 Lidia Scalia SELLIERE C1
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