Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 2
Poiché la forma scritta, prevista dall'art. 5, secondo comma, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per la stipulazione del contratto di lavoro a tempo parziale costituisce un requisito stabilito "ad substantiam" e non già "ad probationem", la mancanza della forma scritta comporta nullità per difetto di forma e non anche per illiceità della causa o dell'oggetto.
La previa pubblicità del c.d. codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori, prescritta dall'art. 7, primo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, è richiesta soltanto ai fini del licenziamento intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo espressamente previste e così sanzionate dalla normativa collettiva (o anche da quella unilateralmente posta dal datore di lavoro nei casi in cui ciò è consentito), e non anche quando il recesso sia fondato su ragioni giustificative previste unicamente e direttamente dalla legge; talché spetta al giudice di merito accertare in fatto se il licenziamento sia stato intimato sulla base delle suddette ipotesi specifiche o sia conseguenza di una previsione eventualmente contenuta nel codice disciplinare. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto, con motivazione sufficiente e non contraddittoria, contrario ai principi di correttezza e buona fede e tale da violare la fiducia, quale indefettibile elemento del rapporto, il comportamento del lavoratore che, dopo avere accettato di svolgere la propria prestazione a tempo parziale, si era rifiutato di dare alla sua adesione al contratto la forma scritta inderogabilmente richiesta dalla legge per la validità della clausola di "part - time" concordata dalle parti).
Commentario • 1
- 1. Il Silenzio degli Innocenti - L’istituto dell’Esonero tra flessibilità ed abusiAugusto Valente · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 10 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11108 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BR SE, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO CARPAGNANO, BIAGIO CAPACCHIONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MAPIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIO LULANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERNESTO GUERRIERI, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 727/99 del Tribunale di TRANI, depositata il 20/07/99 R.G.N. 367/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 25.2.1997 RE SE esponeva di aver preso servizio il 2.1.1997 alle dipendenze della società Mapia s.r.l., aggiudicataria dell'appalto del servizio di pulizia dell'I.T.C. di Trani con l'obbligo di assorbire il personale già dipendente dell'impresa cessata da tale appalto.
Deduceva, inoltre, che, con nota del 9.1.1997, la società datrice gli aveva contestato "la mancata firma del contratto di lavoro" nonché la mancata accettazione della "copia della comunicazione di assunzione", evidenziando, inoltre, che il ricorrente aveva interposto un ulteriore rifiuto il giorno 7.1.1997 presso i locali dell'I.T.C. e, una seconda volta, il giorno successivo presso i suoi uffici.
Il ricorrente assumeva, altresì, che, con telegramma del 17.1.1997, era stato licenziato sulla scorta della predetta contestazione d'addebito del 9.1.1997 e che tale provvedimento era illegittimo: a) per violazione dell'art. 7, comma 1, dello Statuto dei lavoratori, non avendo la società MAPIA provveduto a pubblicizzare adeguatamente il codice disciplinare;
b) per mancanza di giusta causa e di giustificato motivo soggettivo, in quanto il rapporto di lavoro era sorto ab origine a tempo pieno, di talché il datore di lavoro non poteva in alcun modo imporre la sua trasformazione in un rapporto parttime;
c) per violazione dell'art. 2106 c.c., essendo la sanzione inflitta sproporzionata rispetto all'addebito contestato. Tanto premesso, chiedeva al Pretore del lavoro di Trani di accertare l'illegittimità del suddetto licenziamento, nonché di condannare la società datrice alla sua reintegrazione nel posto di lavoro, al risarcimento dei danni subiti ed al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi fino alla data della reintegrazione.
La società resistente si costituiva ritualmente in giudizio contestando le avverse argomentazioni, nonché deducendo e documentando la piena legittimità del proprio operato. Assunte le prove testimoniali richieste dalle parti, il Pretore, con sentenza del 15.1 - 29.1.1999 rigettava la domanda, compensando le spese di lite.
Osservava il Pretore, infatti, che dalla documentazione in atti risultava che il rapporto di lavoro, contrariamente a quanto assunto dal lavoratore, era iniziato con orario part time, così come, del resto, si era sviluppato presso l'impresa "cessata" dall'appalto, con la conseguenza che il reiterato rifiuto del lavoratore di sottoscrivere il contratto di assunzione, in quanto a tempo parziale, risultava del tutto immotivato.
Osservava, inoltre, che, essendo il lavoratore venuto meno ad un dovere fondamentale, non vi era alcuna necessità di una specifica previsione della mancanza contestata all'interno del codice disciplinare.
Evidenziava, infine, che il denunciato comportamento omissivo del RE aveva senza dubbio inciso sull'elemento fiduciario insito nel rapporto di lavoro, di talché sussisteva anche il nesso di proporzionalità tra mancanza e sanzione di cui all'art. 2106 c.c.. 2. Avverso la predetta sentenza il RE proponeva appello con ricorso depositato l'8.2.1999 reiterando l'eccezione di violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dell'art. 2106 c.c.. Censurava, inoltre, la sentenza pretorile nella parte in cui aveva omesso di considerare che il contratto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.L. 30.10.1984 n. 726, convertito nella L. 19.12.1984 n. 863, doveva essere necessariamente stipulato per iscritto sin dall'inizio del rapporto di lavoro, cosa che, nella specie, non era stata fatta e dalla quale era conseguita la costituzione di un rapporto ab origine a tempo pieno. Lamentava, inoltre, che il datore di lavoro non poteva, in ogni caso, pretendere di imporre unilateralmente una clausola contrattuale e giungere a sanzionare il lavoratore che si era rifiutato di accordarsi.
Da ultimo, assumeva che il primo giudice aveva errato nel ritenere che, nella specie, ricorresse un'ipotesi di "passaggio diretto ed immediato del lavoratore da un'impresa ad un'altra a seguito di aggiudicazione di appalto", atteso che, mancando nel caso in esame qualsiasi elemento di prova in ordine all'esistenza di un negozio trilatero, si doveva necessariamente ritenere che il "nuovo" rapporto di lavoro con la società MAPIA era del tutto indipendente ed autonomo rispetto a quello precedentemente cessato. La controparte si costituiva ritualmente chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Con sentenza 24 giugno - 20 luglio 1999 il Tribunale di Trani rigettava l'appello, confermando la sentenza impugnata e compensava tra le parti le spese del grado di giudizio.
3. Avverso questa pronuncia il RE ricorre per cassazione con tre motivi di impugnazione.
Resiste con controricorso la società intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge n. 300 del 1970. Ribadisce che erroneamente il tribunale non ha considerato la dedotta mancata affissione del codice disciplinare che inficiava radicalmente la validità del licenziamento.
Infatti quello addebitato al ricorrente (ossia il rifiuto di sottoscrivere il contratto di lavoro part-time) non rappresentava un comportamento contrario all'etica comune ossia ai valori generalmente accettati dalla collettività.
2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione dell'art. 5 d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, conv. in l. 19 dicembre 1984, n. 863, dell'art. 2106 c.c. e degli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966. Erroneamente il tribunale avrebbe affermato una sorta di equipollenza tra la prescritta forma scritta, richiesta per l'apposizione della clausola di part-time al contratto di lavoro, ed il comportamento tacito concludente con cui il RE avrebbe accettato di porre in essere un rapporto part-time. Ma - osserva il ricorrente - una volta che il tribunale aveva (pur erroneamente) escluso la necessità della forma scritta per la costituzione di un rapporto part-time, doveva inferirsene la legittimità o comunque l'indifferenza del rifiuto del lavoratore di stipulare per iscritto la clausola di part-time. Il ricorrente ribadisce peraltro che mentre il contratto individuale di lavoro è, di norma, un contratto a forma libera, quello a tempo parziale richiede la forma scritta, con la conseguenza che, in mancanza di questa, il rapporto si converte a tempo pieno.
3. Con il terzo ed ultimo motivo di impugnazione il ricorrente censura il vizio di motivazione della sentenza del tribunale circa un punto decisivo della controversia.
Censura in particolare l'affermazione del tribunale secondo cui il mantenimento in servizio del RE "senza contratto" avrebbe significato per la società datrice di lavoro incorrere in una grave irregolarità, fonte sicura di gravi ripercussioni negative.
4. Il primo motivo del ricorso è infondato.
Questa Corte ha già più volte affermato (ex plurimis Cass., sez. lav., 30 agosto 2000, n. 11430.) che la previa pubblicità del c.d. codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori, prescritta dall'art. 7, 1^ comma, l. 20 maggio 1970 n. 300, è richiesta soltanto ai fini del licenziamento intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo espressamente previste e così sanzionate dalla normativa collettiva (o anche da quella unilateralmente posta dal datore di lavoro nei casi in cui ciò è consentito), e non anche quando il recesso sia fondato su ragioni giustificative previste unicamente e direttamente dalla legge;
talché spetta al giudice di merito accertare in fatto se il licenziamento sia stato intimato sulla base delle suddette ipotesi specifiche, o sia conseguenza di una specificazione eventualmente contenuta nel codice disciplinare.
Più recentemente Cass. 9 agosto 2001 n. 10997 ha ribadito che ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare in presenza della violazione di norme di legge o comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione.
Nella specie è pacifico che non si verta in alcuna ipotesi specifica di giusta causa o giustificato motivo espressamente prevista dalla normativa collettiva. Il riferimento è quindi unicamente alla nozione legale della causa giustificativa del licenziamento, con la conseguenza che la previa affissione del codice disciplinare non costituiva un presupposto formale condizionante la legittimità del licenziamento.
5. Il secondo motivo è inammissibile perché non determinate. Da una parte è esatto quanto deduce la difesa del ricorrente, secondo cui la mancanza della forma scritta del patto con cui si fissa il c.d. part-time comporta che il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo pieno.
Questa Corte (Cass. 29 dicembre 1999 n. 14692; conf. Cass. 24 giugno 1998 n. 6265) ha infatti affermato che nel contratto di lavoro a tempo parziale la mancanza della forma scritta comporta nullità per difetto di forma e non anche per illiceità della causa o dell'oggetto. Ciò perché la forma scritta, prevista dall'art. 5, secondo comma, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984 n. 863, per la stipulazione del contratto di lavoro a tempo parziale costituisce un requisito stabilito ad substantiam e non già ad probationem (Cass. 14 febbraio 1996 n. 1121). Però il motivo non è determinante. L'oggetto del giudizio non è costituito dal tipo di rapporto di lavoro (se part-time ovvero a tempo pieno), bensì dalla legittimità, o meno, del licenziamento. Pertanto il fatto che il tribunale abbia erroneamente svalutato la mancanza della forma scritta ritenendo che comunque le parti avessero costituito un rapporto a tempo parziale non comporta anche l'erroneità della valutazione del tribunale stesso in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento (profilo questo che è specificamente investiti dal terzo motivo).
6. Infine anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il tribunale (confermando in questa parte la valutazione del pretore) ha ritenuto sussistere la giusta causa del licenziamento in un ben preciso comportamento ritenuto contrastante con il generale principio di buona fede e correttezza, con conseguente irrimediabile lesione del vincolo fiduciario.
Questo comportamento è consistito nel rifiuto di restituire, dopo averla sottoscritto, il contratto di lavoro che recava la clausola del part-time pur avendo mostrato di accettare la proposta contrattuale dando esecuzione al contratto (ossia lavorando - in realtà, continuando a lavorare - con orario ridotto). Questa circostanza - ossia l'adesione del RE ad instaurare un rapporto di lavoro part-time - non solo non è in realtà contestata (e comunque non è contestata con il terzo motivo del ricorso), ma è emersa sia dal contesto in cui si colloca la vicenda contrattuale sia dalle risultanze istruttorie valutate dai giudici di merito. Da una parte infatti - quanto al contesto - risulta che il RE lavorava part-time alle dipendenze della precedente impresa di pulizie appaltatrice del servizio. Dopo la fine del rapporto di appalto ed il subentro nella gestione del servizio da parte della società resistente, la quale si impegnava a conservare in servizio i lavoratori già dipendenti della precedente impresa, la società con telegramma del 31 dicembre 1996 ha comunicato al RE la sua intenzione di instaurare un analogo rapporto part-time che in sostanza avrebbe consentito al RE di proseguire nella sua attività con le stesse connotazioni che in precedenza. D'altra parte - quanto alle risultanze istruttorie - il tribunale dà conto del fatto che dopo il cambio di gestione (e dopo aver ricevuto il telegramma della società subentrante) il RE ha continuato a svolgere le stesse mansioni con lo stesso orario ridotto. Quindi - ha ritenuto il tribunale con motivazione sufficiente e non contraddittoria - che il RE avesse accettato di proseguire a lavorare part-time e l'accettazione da parte della società della prestazione lavorativa ad orario ridotto prima del perfezionamento del contratto nella forma scritta si spiegava nel contesto dell'avvicendamento nella gestione del medesimo servizio di pulizia e dell'impegno assunto a proseguire nel rapporto di lavoro con i dipendenti della precedente impresa.
Ciò posto il tribunale ha considerato contrario ai principi di correttezza e buona fede che presiedono all'esecuzione dei contratti il comportamento del RE che da una parte ha accettato di proseguire nel rapporto di lavoro a tempo parziale, d'altra parte ha, contraddittoriamente e pretestuosamente, rifiutato di dare alla sua adesione al contratto quella forma scritta inderogabilmente richiesta dalla legge per la validità della clausola di part-time concordata dalle parti.
Questo è il comportamento che hanno valutato i giudici di merito per ritenere integrata la giusta causa di licenziamento. Il tribunale ha anche aggiunto che la società, ove avesse mantenuto in servizio il RE senza contratto in forma scritta, sarebbe incorsa in gravi irregolarità, fonte sicura di gravi ripercussioni negative. Ma si tratta di una considerazione (e di un fatto) ulteriore che non toglie nulla all'autonoma idoneità della ritenuta lesione del vincolo fiduciario a causa del menzionato comportamento del RE. Ed infatti, come non manca di rilevare la stessa difesa del ricorrente il licenziamento non è stato intimato perché la società, in mancanza del contratto scritto di lavoro, sarebbe andata incontro a conseguenze negative.
Ed allora (come per il secondo motivo di ricorso) anche per il terzo la difesa del ricorrente non ha probabilmente torto nel dolersi della genericità del rilievo del tribunale, che è in vero anche inesatto se le conseguenze negative per la società fossero da ravvisare nella possibilità per il RE in qualsiasi tempo di far valere la nullità della clausola di part-time. È evidente che l'avvalimento di una disciplina legale di tutela non può mai qualificarsi come conseguenza negativa per il datore di lavoro, ne' potrebbe allegarsi come giusta causa di licenziamento (ma - va ribadito - la società si è ben guardata di dedurre ciò, dolendosi invece, nella sostanza, del fatto che il RE avesse violato fin dall'inizio i patti convenuti).
La difesa del ricorrente invece omette di censurare la sentenza nel suo punto centrale che - si ripete - è quello che reca la valutazione quale giusta causa del comportamento contraddittorio e pretestuoso del RE che ha accettato il part-time, ma ha rifiutato di dare al contratto quella forma scritta che in particolare avrebbe assicurato la validità di tale clausola. In conclusione, il rapporto si converte si a tempo indeterminato perché è mancata la prova scritta della clausola part-time, ancorché sia pacifico che la società abbia offerto ed il RE abbia accettato un rapporto part-time. Però è motivata sufficientemente e non contraddittoriamente la valutazione del tribunale secondo cui il mancato rispetto da parte del RE dell'obbligo di perfezionare il contratto provvedendo a restituire alla società la copia firmata del contratto di lavoro viola la fiducia, quale elemento indefettibile del rapporto, con conseguente giustificatezza del licenziamento.
7. Il ricorso pertanto - in parte infondato, in parte inammissibile - va nel suo complesso rigettato.
Alla soccombenza anche in questo giudizio consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 19,81 oltre euro 2.000 (duemila) per onorario d'avvocato.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002