Sentenza 24 marzo 2001
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- 1. Cassazione Civile Sez. 5, Ordinanza n. 10917 del 26-05-2016Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 15 giugno 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4296 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 04296/01 OLO ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA - Presidente - R.G.N. 4713/98 Dott. Guglielmo SCIARELLI - Rel. Consigliere - Cron.3223 Dott. Fernando LUPI Consigliere- Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere - Ud.06/02/01 Dott. Pasquale PICONE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR LS, elettivamente domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PACCARINI ALDO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato difeso dagli avvocati STARNONI 620 GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avversO la sentenza n. 262/97 del Tribunale di TERNI, depositata il 18/12/97 R.G.N. 362/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito l'Avvocato PACCIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo. -Il Pretore di Perugia respingeva la domanda di LS RO diretta ad ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità. Il Tribunale di Perugia confermava la suddetta decisione con sentenza n. 1140/92. Questa Corte, con sentenza n. 12035/95, annullava la suddetta decisione, rinviando la causa al Tribunale di Terni. Riassunta la causa detto Giudice, rinnovata la ctu, con sentenza depositata il 16 8 97, , confermva la sentenza di primo grado. La RO ha proposto ricorso per cassazione. L'Inps ha depositato soltanto procura. Motivi della decisione. Col primo motivo di ricorso si deduce errore di giudizio- omesso esame degli atti e della sentenza della Suprema Corte;
violazione degli artt 112 e 360 cpc. Si afferma che questa Corte (con la sentenza 12035/95) aveva accolto il terzo motivo di ricorso, col quale era stato dedotto l'errore in ordine all'omessa valutazione sull'insorgenza e decorrenza dell'infermità e, perciò, aveva rinviato ad altro Giudice “il quale stabilirà se nel periodo tra la domanda amministrativa e quella della guarigione clinica seguita all'intervento chirurgico, la capacità di guadagno della RO era ridotta a meno di un terzo”. Che, su tale specifico quesito il Tribunale tace, ignorando la sentenza della Cassazione, nonostante il ctu, a pag. 12, rigo 5°, e a pag. 13, deduca che l'invalidità della RO, nel periodo segnalato dalla sentenza di questa Corte fosse invelite nella misura di legge per il beneficio assicurativo. Il motivo è fondato. Questa Corte aveva, come si è visto, con precisione specificato i termini dell'indagine da svolgersi dal giudice del rinvio e relativa al solo periodo intercorrente tra la domanda amministrativa e il momento della guarigione clinica seguita all'intervento cardiochirurgico. all H 2 Nella consulenza d'ufficio del dott. Marcello Vitali leggesi(pag. 12): Si ritiene, pertanto, che precedentemente all'intervento chirurgico per la correzione della comunicazione interatriale, la sig.ra RO fosse invalida almeno nella misura prevista dalla legge per il beneficio assicurativo." $6E ancora (pag. 13): 'si ritiene che l'assicurata sia da considerare invalida nel periodo interposto tra la presentazione della domanda amministrativa di pensione e l'intervento cardiochirurgico a cui si è sottoposta” (La RO “inoltrò domanda all'INPS nel marzo 84, mentre nel mese di novembre dello stesso anno si sottopose ad intervento chirurgico"-pag. 11 della citata ctu.). Da quanto sopra riportato emerge che la sentenza impugnata non ha minimamente risposto alla sentenza di cassazione e rinvio di questa Corte, in quanto non si è affatto occupata, come doveva, soltanto del periodo specificamente indicato da questa Corte, del quale non fa alcuna specifica menzione, anzi tenendo conto, come emerge dal suo testo, di tutta evidenza, del periodo e degli effetti successivi alla guarigione conseguente all'intervento clinico, mentre tale questione e tale periodo era già coperto da giudicato. Ne consegue che il motivo va accolto. Col secondo motivo si deduce la violazione dell'art 360 n. 5 cpc. Erronea ed omessa valutazione di punti decisivi della controversia. Si critica la citata consulenza d'ufficio in relazione al periodo "dopo l'intervento chirurgico”. Il motivo è fondato per quanto di ragione. L'indagine imposta da questa Corte con la sentenza n. 12035/95, riguardava soltanto il periodo tra la domanda amministrativa e la guarigione clinica seguita all'intervento chirurgico. Quindi il periodo successivo all'intervento chirurgico deve essere considerato solo fino al momento della guarigione clinica da detto intervento. Il periodo successivo è coperto da giudicato . h luul b 3 A Concludendo, poiché la sentenza impugnata non ha risposto al preciso quesito proposto da questa Corte circa l'indagine limitata al periodo suindicato (tra la domanda amministrativa e la guarigione clinica seguita all'intervento chirurgico), la sentenza stessa va cassata e la causa rimessa ad altro Giudice il quale dovrà rispondere al quesito medesimo. Detto Giudice ' provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di cassazione.
PQM
Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,per nuovo esame, alla Corte di Appello di Perugia, la quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione. 6 febbraio 2001 м. Амишината II Presidente: Il Cons. est.: erragliche mult M. I еле D , O L A L S O 0 S B 1 A I 3 IL CANCELLIERE . T , 3 D T Depositato in Cancelleria 5 R A A S 'A . T E S P L N S L O oggi, 24 MAR 2001 I E P 3 N D IM 7 AC G I - S M 8 O A - E N R 1 D A E P 1 T IL CANCELLIERE D S SU E T E I E , N A E O G R S R O O G E T T C E IS IT L G IR E A R D L L O E D