Sentenza 14 aprile 2000
Massime • 1
In tema di misure cautelari, sebbene la sola disposizione che prevede il cumulo tra le stesse sia quella di cui all'art.276 cod.proc.pen. relativa all'ipotesi della trasgressione delle prescrizioni, non può tuttavia escludersi che la necessità di un'applicazione congiunta possa prospettarsi sin dall'inizio, al fine di una più efficace tutela delle esigenze alle quali è preposta altra meno grave misura, ovvero possa essere ravvisata, in un secondo momento, dal giudice del riesame in tema di appello "de libertate". Ne consegue la legittimità dell'applicazione, anche simultanea, di due misure coercitive che siano tra loro compatibili. (Nella fattispecie: obbligo di presentazione ad un ufficio di P.G. e divieto di dimora).
Commentario • 1
- 1. Cassazione SU Penali: Sentenza esclusione applicazione congiunta misure coercitiveFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 15 settembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2000, n. 2361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2361 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dr. Giuseppe CONSOLI Presidente del 14/04/2000
Dr. Pierfrancesco MARINI Consigliere SENTENZA
Dr. Nunzio CICCHETTI Consigliere N.2361
Dr. Gennaro MARASCA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Paolo Antonio BRUNO Consigliere N.1282/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 3.1.2000 dall'avv. Francesco Leone, difensore di LI GE, nata a [...] il [...], e da CE AR, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 21.12.1999 pronunciata dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame.
Sentita la relazione del consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Antonio Gennaro ABBATE, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
osserva:
1. - Con ordinanza del 5.11.1999, il G.I.P. del Tribunale di Benevento, disattesa la richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti dei coniugi GO GE e UL AR, indagati per omicidio preterintenzionale nei confronti di GO AR NN nonché per lesioni personali in danno di TT NT, rispettivamente padre e madre della prima, imponeva agli stessi la misura coercitiva del divieto di dimora nel Comune di Vitulano, ritenuta la più idonea a soddisfare le esigenze di tutela della collettività e ad impedire qualsiasi contatto tra gli stessi indagati e la TT, al fine di prevenire la possibile reiterazione di azioni violente in danno della stessa.
Avverso tale provvedimento, proponeva appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento per dedurre che erroneamente il GI.P. aveva ritenuto adeguata l'anzidetta misura coercitiva, pur riconoscendo la sussistenza di una spiccata pericolosità sociale a carico degli indagati. Insisteva, pertanto, nell'istanza di applicazione della custodia inframuraria nei confronti di entrambi.
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Napoli accoglieva parzialmente l'appello proposto dal P.M. e, in aggiunta alla misura coercitiva del divieto di dimora, infliggeva agli indagati anche la misura dell'obbligo di presentazione quotidiana presso l'Autorità di p.g. del Comune in cui risiedevano, al fine di potenziare le ragioni di tutela che avevano ispirato l'imposizione della prima misura. Avverso la quale, il difensore degli indagati propone ora ricorso per cassazione che affida a due distinti motivi.
2. - Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 310, comma secondo, e 309, comma ottavo, in relazione all'art. 606, lett. c) del codice di rito, sul rilievo dell'omessa notifica dell'avviso dell'udienza di riesame, benché la sua nomina risultasse già in precedenza effettuata.
L'eccezione è destituita di fondamento, in quanto risulta dal verbale di udienza camerale che l'avv. Francesco Leone era regolarmente comparso e, dopo avere lamentato la mancata notifica dell'avviso, aveva rassegnato le sue conclusioni di merito, anziché limitarsi a chiedere un rinvio per meglio approntare la sua difesa. Deve, pertanto, ritenersi che l'eventuale nullità - ove davvero vi sia stata la denunciata omissione - sia rimasta sanata ai sensi dell'art. 184 dello stesso codice di rito.
Con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 275, 282 e 283 c.p.p. in relazione all'art. 606, lett. c) c.p.p., sostenendo che erroneamente i giudici del riesame avrebbero inflitto agli indagati una misura cautelare aggiuntiva, rispetto a quella già disposta dal G.I.P. L'erroneità viene prospettata sotto il profilo sostanziale, sul riflesso che la disciplina codicistica prevede soltanto un'ipotesi di cumulo tra due misure cautelari, e precisamente nella norma contenuta nell'art. 276 c.p.p., insuscettiva di applicazione analogica;
e sotto il profilo formale, sul rilievo che l'applicazione della seconda misura violerebbe il divieto della reformatio in peius ed il principio devolutivo dell'appello, in quanto il P.M. si era limitato a dedurre l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a sostegno della reclamata misura restrittiva anche in funzione di una più grave qualificazione giuridica del fatto in contestazione, mentre, quanto alle esigenze cautelari, aveva solo dedotto l'insufficienza della misura cautelare adottata dal G.I.P. ai fini della tutela della collettività e della persona offesa. Anche tale ragione di censura è priva di fondamento. Ed invero, nessuna norma del codice di rito vieta l'applicazione simultanea di due misure coercitive, che risultino ovviamente compatibili. Vero è che la sola disposizione che prevede il cumulo tra le stesse è quella di cui all'art. 276 c.p.p. e riguarda l'ipotesi della trasgressione delle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare. È indubbio, nondimeno, che tale previsione non esclude che l'esigenza di un'applicazione congiunta possa prospettarsi sin dall'inizio, al fine di una più efficace tutela delle esigenze alle quali è preposta altra meno grave misura, ovvero possa essere ravvisata, in un secondo momento, dal giudice del riesame in tema di appello de libertate.. Nel caso di specie, l'applicazione officiosa dell'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia giudiziaria, in aggiunta al divieto di dimora già imposto dal G.I.P., non risultava peraltro lesiva dei principi richiamati dal denunciante posto che il P.M. aveva espressamente censurato l'inadeguatezza della misura adottata dal G.I.P. ai fini della tutela della collettività e della persona offesa, sia pure a sostegno dell'insistita richiesta di provvedimento custodiale in carcere, e l'ampiezza di siffatta censura rendeva certamente legittima l'applicazione di una misura meno afflittiva, quale quella in concreto adottata.
3. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato con conseguenziali statuizioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 aprile 2000. Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2000