Sentenza 9 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2002, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2002 |
Testo completo
3 0 3 1 A I 5 . S D S P T , EPUBBLICA 0202 /02 LOKALIANO0 02 A R N O T A L , ' L 3 L A L O 7 S - B E E IN NOM 8 P I D - S ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 I D I S 1 N A N Oggetto T G E S E O S S O G ricorsi I G A P G E A D M E L inanmissi- I E SEZIONE TERZA CIVILE L O , l T A a bili O T g t A Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D I R i L s R a T E I L d S T I D E e N G D E E S R E R.G.N.3053/00 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI 10589/02 Dott. Ennio Consigliere MALZONE 12536/00 Dott. Giovanni B. PETTI Consigliere DURANTE Consigliere Cron. 320 Dott. Bruno FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep.Dott. Mario Ud. 11/10/01 ha pronunciato la seguente: S ENTENZA sul ricorso (n. 3053/00 R.G.) proposto da: AL OL IN, AL OL UI, AL OL RE, BER- DI NT, elettivamente domiciliati in Roma, via Fontanella Borghese n. 72, presso l'avv. Franco Voltag- gio Lucchesi, che li difende unitamente all'avv. Giu- seppe Ruberti, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
TÀ GE, D'RE IA, elettivamente do- miciliati in Roma, via Pietro Mascagni n. 7, presso l'avv. Ferdinando Ferri, che li difende unitamente all'avv. Enrico Travaini, giusta delega in atti;
- controricorrenti 1738 1 nonché sul ricorso (n. 10389/00) proposto da AL OL IN, AL OL UI, AL OL RE, BER- DI NT, elettivamente domiciliati in Roma, via Fontanella Borghese n. 72, presso l'avv. Franco Voltag- gio Lucchesi, che li difende unitamente all'avv. Giu- seppe Ruberti, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
TÀ GE, D'RE IA,
- intimati -
e sul ricorso (n. 12536/00 R.R.) proposto da: Λ TÀ GE, D'RE IA, elettivamente do- miciliati in Roma, via Pietro Mascagni n. 7, presso l'avv. Ferdinando Ferri, che li difende unitamente all'avv. Enrico Travaini, giusta delega in atti;
controricorrente ricorrente incidentale
contro
AL OL IN, AL OL UI, AL OL RE, BER- DI NT, intimati avversO la sentenza della Corte d'appello di Venezia, sezione specializzata agraria, n. 4/00 del 3 novembre 1999 -2 marzo 2000 (R.G. nn. 4/98; 25/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Mario 2 Finocchiaro;
Udito l'avv. F. Voltaggio Lucchesi per i consorti AL OL e BERDI e l'avv. F. Ferri, per i consorti TÀ e D'RE; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi. SVOLGIMENTO DE PROCESSO Con sentenza 3 novembre 1999, resa nella causa pro- mossa da AL OL IN, AL OL UI, AL OL Rena- to e BERDI NT
contro
TÀ GE e D'RE IA, la corte di appello di Venezia, se- zione specializzata agraria, ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza parziale del tribunale di Treviso, sezione specializzata agraria, n. 1810 del 1997 che aveva dichiarato la cessazione del rapporto di affitto agrario in corso tra le parti alla data del 10 novembre 1997 con conseguente condanna dei convenuti AL OL e BEDI al rilascio del fondo. Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso, con riserva dei motivi, in data 1° febbraio 2000, DE OL IN, UI e RE, nonché BERDI工 NT (R.G. 3053/00). Successivamente, depositata in data 2 marzo 2000, dalla Corte di appello di Venezia, sezione specializza- 3 ta agraria, la ricordata sentenza, e notificata la stessa in data 16 marzo 2000, AL OL IN, UI e RE, nonché BERDI NT hanno proposto, con at- to 10 maggio 2000, altro ricorso, avverso la stessa sentenza (R. G. 10389/00), affidato a due motivi. TÀ LI e D'RE IA hanno resi - stito, con controricorso, ad entrambi i ricorsi e pro- posto ricorso incidentale (R.G. 12536/00) avverso il secondo, con atto 14 giugno 2000. Le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELA DECISIONE ΟΙ 1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. In limine deve dichiararsi inammissibile il ri- corso al R.G. n. 3053/00 proposto da AL OL IN, X AL OL UI, AL OL RE e BERDI NT con riserva dei motivi»>>. In tema di controversie www quali la presente sog- gette al c.d. rito del lavoro, di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c., infatti, mentre ove l'esecuzione della sen- tenza (di primo grado) sia iniziata prima della notifi- cazione della sentenza, è espressamente previsto, dall' art. 433, comma 2, c.p.c., che l'appello può essere proposto con riserva dei motivi, che dovranno essere presentati nel termine di cui all'articolo 434, con ri- 4 - aguardo al giudizio di legittimità devono osservarsi prescindere dalla circostanza che la parte vincitrice abbia, o meno, posto in esecuzione la sentenza impugna- ta le norme generali di cui agli artt. 360 e SS. c.p.c. Queste ultime dispongono, in particolare, che pos- sono essere impugnate con ricorso per cassazione, tra l'altro, «le sentenze pronunziate in grado di appello>>> (cfr., art. 360, comma 1, prima parte c.p.c.). Atteso che la sentenza, giusta la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. deve contenere, tra l'altro, oltre al dispositivo anche la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in di- A ritto della decisione >> si Osserva che al 1° febbraio - data in cui è stato proposto il ricorso 3053/00 2000 la sentenza resa dalla sezione specializzata agraria - presso la Corte di appello di Venezia il novembre 3 1999 non era stata ancora depositata. É palese, pertanto, la inammissibilità del ricorso in esame, perché proposto prima che venisse a giuridica esistenza il provvedimento impugnato (costituito oltre che dal «dispositivo»> anche dallo «svolgimento del pro- cesso≫ e dalla motivazione»), certo essendo che la norma, eccezionale, di cui all'art. 433, comma 2, 5 c.p.c. non può trovare applicazione oltre i casi e i tempi in essa considerati (cfr. art. 14, preleggi).
3. Quanto al ricorso, sempre proposto da AL OL IN, AL OL UI, AL OL RE e BERDI An- 00 tonia rubricato con il n. 10389/R.G. parte controricor- rente - ricorrente incidentale ne denunzia la inammis- sibilità atteso che le controparti, anteriormente alla notifica di tale ricorso (avvenuta il 10 maggio 2000) in data 9 maggio 2000 avevano notificato i «motivi» del ricorso proposto il 1° febbraio 2000 (n. 3053/00 R.G.), provvedendo, altresì, al deposito di tali motivi presso la Cancelleria di questa Corte di cassazione, ancorché in epoca successiva al deposito del ricorso 10389/00. - sottolineano i controri- Con tale comportamento correnti ricorrenti incidentali controparte ha evi- denziato la sua palese intenzione di continuare a col- tivare anche il primo ricorso e da tale condotta non può che derivare, alla luce dell'insegnamento giuri- sprudenziale di cui a Cass., sez. un., 11 novembre 1994, n. 9409, la inammissibilità anche di questo se- condo ricorso.
4. L'eccezione non coglie nel segno. A prescindere dal considerare che dalla lettura de- gli atti di questo giudizio di legittimità non risulta affatto che i ricorrenti AL OL e BERDI abbiano de- 6 positato i motivi»>, in relazione al ricorso 3053/00 R.G., deve escludersi, decisamente, che il ricorso ru- bricato al n. 10389/00 R.G. sia inammissibile alla luce delle considerazioni svolte dai controricorrenti ri- correnti incidentali. In conformità a una giurisprudenza più che consoli- data, infatti, deve ribadirsi, ulteriormente, che la precedente proposizione di un ricorso per cassazione non preclude la proposizione, entro il termine stabili- to per la impugnazione, di un successivo ricorso ad in- tegrazione o in sostituzione di quello precedente, ove di questo non sia ancora stata dichiarata la improcedi- bilità, o la inammissibilità, in quanto solo tale pro- nuncia determina la consumazione del diritto di impu- gnazione (Cass. 2 dicembre 2000, n. 15410; Cass. 21 lu- glio 2000, n. 9569; Cass. 10 aprile 2000, n. 4494; Cass. 8 marzo 2000, n. 2607). In alcun modo pertinente, al fine del decidere, e di ritenere sotto il profilo de quo inammissibile il ricorso 10389/00 R.G. è l'insegnamento contenuto in Cass., sez. un., 11 novembre 1994, n. 9409, relativo alla eventualità in cui con un atto successivo sia «in- tegrato» il precedente ricorso. Atteso che nella specie il secondo ricorso (notifi- cato il 10 maggio 2000) lungi dal costituire «integra- 7 zione» del precedente, costituiva un nuovo, autonomo ricorso, è palese la non pertinenza, al fine del deci- dere della pronunzia da ultimo ricordata.
5. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso 10389/00 sotto altro, diverso, profilo. Recita, in particolare, l'art. 366, n. 3, c.p.c. che «il ricorso per cassazione, a pena di inammissibi- l'esposizione sommaria dei lità, deve contenere fatti di causa». Alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che trovare ulteriore conferma, ai fini della sussi- stenza del requisito dell'esposizione sommaria dei fat- ti di causa prescritto a pena d'inammissibilità per il ricorso per cassazione dall'art. 366 c.p.c. è necessa- rio che nel contesto dell'atto d'impugnazione si rin- vengano gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sen- una chiara e completa visione tenza impugnata, dell'oggetto dell'impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti (Cass. 17 aprile 2000, n. 4937). 8 E' indispensabile, in altri termini, che dal conte- sto del ricorso ossia, solo dalla lettura di tale at- to ed escluso l'esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata sia possibile desumere una conoscenza del «fatto», sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la por- tata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (Cass. 4 giugno 1999, n. 5492). Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, al fine del soddisfacimento della prescrizione di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c., che il ricorso, almeno nella parte destinata alla espo- sizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere riconosciuti soltanto dal contenuto del ricorso medesimo senza necessità di attingere ad altre fonti (Cass. 22 maggio 1999, n. 4998; Cass. 21 maggio 1999, n. 4916; Cass. 25 marzo 1999, n. 2826, tra le tantissi- me). 9 Pacifico quanto precede, si osserva che nella specie il detto requisito è assolutamente carente, nel ricorso in esame. Dalla sua lettura, infatti, non è dato comprendere né quali siano i fatti che hanno dato luogo alla pre- sente controversia, né quali le difese svolte dalle parti a sostegno delle rispettive, contrapposte, posi- zioni, né quale il decisum dei giudici di merito censu- rato in sede di legittimità con la sentenza in questa sede impugnata. Le argomentazioni svolte dai ricorrenti (i quali dopo avere, apoditticamente, affermato che «il giudice d'appello ha respinto la domanda degli odierni ricor- renti volta ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado ed il conseguente accertamento della tacita rinnovazione del contratto per cui è causa e della nuo- va scadenza del medesimo per la data del 10 novembre 2001» espongono i motivi del proprio dissenso rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza) infatti, SO- no tali da non permettere in alcun modo di comprendere quale sia stato lo «sviluppo» della controversia e, in particolare, le ragioni hinc inde fatte valere dalle parti. Inoltre dal conteste del ricorso non è dato nep- pure comprendere in forza di quali argomenti, di dirit- 10 to e di fatto, i giudici del merito abbiano ritenuto di rigettare l'appello dei ricorrenti AL OL e BERDI, per cui non è dato comprendere se le censure esposte e, in particolare, i richiami alla giurisprudenza di que- sta Corte contenuti nel ricorso stesso siano, о meno, pertinenti al fine del decidere. Al riguardo si assume in ricorso (sia nella intito- lazione del primo motivo che nella parte conclusiva della sua esposizione) che la sentenza gravata è incor- sa «in una violazione o falsa applicazione di norme di diritto», ma non solo non si precisa quali siano le nor- me di diritto violate dai giudici a quibus, ma neppure quali siano le affermazioni di quei giudici in contra- sto con i principi di diritto espressi da Cass. 2 lu- glio 1981 n. 4301, specie considerato che la stessa ri- sulta resa in epoca anteriore alla vigente disciplina in tema di contratti agrari di cui alla 1. 3 maggio 1982, n. 203, richiamata anche nello stesso motivo. Considerazione analoghe valgono con riguardo al se- condo motivo, specie considerato che il ricorso non in- dica a quale fine sia stato determinato, nella sentenza gravata, il valore delle scorte vive e morte contestato dai ricorrenti.
6. Quanto, infine, al ricorso incidentale tardivo degli intimati TÀ e D'RE lo stesso, a seguito 11 della dichiarata inammissibilità del ricorso 10389/00, ha perso ogni efficacia (art. 334, comma 2, c.p.c.).
7. Atteso l'esito del giudizio, sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la totale compensa- zione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile sia il ricorso n. 3053/00 R.G., sia il ricorso n. 10389/00 R.G.; dichiara inefficace il ricorso 12536/00 R.G.; spese di questo giudizio di legittimità compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 11 ottobre 2001. il Consigliere relatore est. fle life il Presidente Vill Depositata in Cancelleria 9/1.02 IL CANCELLIERECT Gina Casoli IL CANCELLIERE C1 Gina Casoll 12