Sentenza 18 maggio 2005
Massime • 1
In tema di reati contro il patrimonio, integra il delitto di furto (art. 624 cod. pen.) la sottrazione di beni già rubati dal terzo, in quanto la cosa rubata e successivamente abbandonata dal ladro non costituisce "res derelicta" appropriabile, in quanto tale, da chiunque, posto che non vi è abbandono senza una volontà in tal senso dell'avente diritto e tale non può essere considerato il ladro; ne deriva che la cosa rubata, una volta abbandonata dal ladro, deve considerarsi nuovamente in possesso del proprietario.
Commentario • 1
- 1. Furto tenersi un oggetto ritrovato, se .. (Cass. 32419/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2005, n. 24330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24330 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 18/05/2005
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 1142
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 000938/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA PA N. IL 19/04/1980;
avverso SENTENZA del 24/03/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento:
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Enrico Delehaye che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con l'impugnata sentenza è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza di LA LE in ordine al furto aggravato della batteria e della ruota di scorta di un'autovettura.
Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo a) violazione degli artt. 624 e 47 c.p.; sul rilievo che egli si era limitato a smontare parti di un veicolo apparentemente abbandonato in quanto già sottratto da altri al legittimo titolare, e b) insussistenza delle aggravanti di cui ai n. 2 e 5 dell'art. 625 c.p.. Il ricorso va dichiarato inammissibile,con le conseguenze di legge. È indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che la cosa rubata e poi abbandonata dal ladro non costituisce "res derelicta", la cui appropriazione sia consentita a chiunque, poiché non vi è abbandono senza la volontà dell'avente diritto e tale non può certamente ritenersi quella del ladro e poiché la cosa,una volta abbandonata dal ladro, deve considerarsi nuovamente in possesso del proprietario con la necessaria conseguenza che integra furto in danno di quest'ultimo l'ulteriore sottrazione di beni già rubati da terzi. L'errore di fatto(art. 47 c.p.) è dedotto solo in questa sede, e comunque il ricorrente non indica quali siano state le "circostanze univoche e concludenti" in ragione delle quali si era indotto a credere che l'autovettura in questione fosse da ritenere abbandonata. Parimenti inammissibili sono le doglianze in merito alle circostanze aggravanti menzionate, siccome non dedotte nei motivi di appello.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2005