Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6679 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 2 REPUBBLICA TA LA CORTE SUPR06679 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SCIARELLI Presidente Dott. Guglielmo R.G.N. 7784/99 LUPI Consigliere 10584/99 Dott. Fernando Consigliere Cron.19027 Dott. Francesco Antonio MAIORANO TOFFOLI Rel. Consigliere Dott. Saverio Rep. Dott. Camilla DI IASI Consigliere Ud. 07/02/02 ha pronunciato la seguente SEN TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio NT FR, F.A.I.B. FEDERAZIONE AUTONOMAdal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 3,10 TA BE (in persona del legale rappresentante pro-tempore), elettivamente domiciliati in ROMA VIA 2 1 4 0 OVIDIO 20, presso lo studio dell'avvocato FALCONE 2 C li rappresenta e difende unitamentePAOLO, che R M CANCELLERIA 8 all'avvocato GORI FILIBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AGIP PETROLI SPA;
intimato e sul 2° ricorso n° 10584/99 proposto da: 2002 CANCELLERIA AGIP PETROLI SPA, in persona del legale rappresentante 635 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA Richiesta copia studio MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato NICOLAIS dal Sig.... MATI per diritti 312 LUCIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli 11 10/5/02 IL CANCELLIERE avvocati LUCCHETTI ANNA MARIA, ANICHINI GIOVANNI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
NT FR, FEDERAZIONE AUTONOMA TA BE F.A.I.B. (in persona del legale rappresentante pro tempore), elettivamente domiciliati Quidio n° 20 in ROMA VIA CASSIOBORO 1/A, presso lo studio dell'avvocato PAOLO FALCONE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FILIBERTO GORI, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 1/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 27/01/99 R.G.N. 533/97; -G udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato NICOLAIS LUCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, improcedibilità dell'incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Borgo San Lorenzo, RA TI e la FAIB, Federazione Autonoma Italiana dei Benzinai, convenivano in giudizio la Agip LI s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati alla TI per avere concesso un impianto di distribuzione dei carburanti realizzato nel territorio del Comune di Borgo San Lorenzo non alla TI ma a persona diversa, in violazione degli obblighi derivanti da accordi stipulati in occasione dell'attuazione del piano comunale di ristrutturazione e redistribuzione degli impianti di erogazione dei carburanti, prevedente lo smantellamento di otto dei dieci impianti esistenti e la costruzione di quattro nuovi impianti. Secondo i ricorrenti, dal protocollo di intesa del 2 gennaio 1989, stipulato con la partecipazione del Comune, del sindacato IB e dalla maggior parte delle compagnie titolari degli impianti siti nel territorio comunale, nonché dalle numerose riunioni tenutesi presso l'amministrazione comunale, emergeva l'esistenza di un accordo contrattuale prevedente la rioccupazione di tutti i gestori di impianti in servizio al momento della realizzazione dei nuovi impianti, tranne gli eventuali rinunciatari, accordo qualificabile come contratto a favore di terzi, con facoltà di individuazione dei beneficiari riservata alla IB. Il Pretore di Firenze, sezione distaccata di Borgo San Lorenzo, rigettava la domanda, sulla base del rilievo che l'intesa del 2 gennaio 1989 conteneva una mera disponibilità delle Compagnie petrolifere a tenere conto delle situazioni dei gestori esistenti, e che non erano intervenuti veri e propri accordi contrattuali, ma mere intese di tipo politico, non giuridicamente vincolanti. Osservava anche che nella riunione del 2 ottobre 1989 la IB si era impegnata a comunicare le sue determinazioni in ordine alla c.d. aggregazione dei gestori, diretta ad ovviare alla riduzione del numero degli impianti, e che la conseguente comunicazione era stata effettuata tempestivamente solo nei confronti dell'amministrazione comunale, mentre era stata inviata all'Agip solo nel STEM 3 gennaio 1994, dopo l'apertura e l'affidamento del suo nuovo impianto a persona diversa dalla TI. Quindi, anche ipotizzata la conclusione di un contratto vincolante, la società convenuta non era stata messa in condizione di adempiervi. A seguito di appello della IB e della TI, il Tribunale di Firenze confermava la sentenza impugnata, sulla base di una motivazione parzialmente diversa. Il giudice di secondo grado escludeva il rilievo meramente politico dell'accordo del 2 gennaio 1989, rilevando che nel senso della configurabilità di un accordo giuridicamente vincolante tra tutte le parti, in parte di natura definitiva e in parte di natura preliminare, deponevano la forma multilaterale dell'accordo e, soprattutto, il suo contenuto sostanziale, considerando il complesso delle sue clausole. In particolare le parti erano pervenute a conclusioni immediatamente vincolanti quanto al primo punto, relativo alla determinazione del numero degli impianti;
l'accordo aveva invece carattere preliminare quanto al secondo punto, relativo alla localizzazione degli impianti, alla individuazione delle compagnie che sarebbero restate in loco e alla questione, rilevante ai fini del giudizio, delle “soluzioni gestionali che tengano conto delle situazioni delle gestioni esistenti”, questioni tutte su cui le parti avevano concordato di procedere ad una migliore specificazione con un successivo protocollo. L'accordo in questione, secondo il Tribunale di Firenze, era qualificabile come "convenzione attuativa", relativamente ai rapporti dell'ente pubblico con i privati, conseguenti da una decisione politico-amministrativa. Tuttavia, il giudicante precisava ulteriormente che nella specie allo schema tipico della convenzione attuativa si era aggiunta la promozione di un accordo esclusivamente interprivato, in merito alla gestione degli impianti, accordo interessante direttamente non il Comune, ma taluno dei soggetti di cui lo stesso era ente esponenziale. Il Tribunale attribuiva rilievo, poi, nell'ambito delle varie riunioni ritenute dirette ad attuare il menzionato accordo preliminare, a quella del 2 ottobre 1989, dal cui verbale risultava che i rappresentati della IB avevano dato comunicazione Stear dell'aggregazione degli attuali gestori, dichiarando peraltro di effettuare la relativa comunicazione per lettera all'amministrazione comunale. Risultava chiaro quindi che nella riunione fu raggiunto un accordo diretto a disciplinare l'individuazione soggettiva di una delle parti dei contratti di comodato relativi alla gestione degli impianti, accordo qualificabile come contratto a favore di persone da nominare. Tanto premesso, il giudice di merito, osservato anche che gli effetti a favore del terzo di un contratto per persona da nominare non si verificano fino alla comunicazione della designazione alla controparte contrattuale, affermava sulla base di una valutazione delle risultanze documentali e testimoniali - che il nome della TI era stato fatto all'Agip solo nel gennaio del 1994, a distanza di più di quattro anni dall'epoca della stipulazione del contratto per persona da nominare, e quindi certamente dopo la scadenza del termine previsto dalle parti termine indicato con le parole "brevissimo tempo” -, e quando la società aveva legittimamente già stipulato il contratto di comodato con due diversi gestori. Contro questa sentenza la TI e la IB ricorrono per cassazione, sulla base di sei motivi di censura. L'Agip LI s.p.a. ha notificato controricorso con ricorso incidentale articolato in un unico motivo. Le controparti resistono con controricorso al ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione degli artt. 1362- 1365 c.c., degli artt. 1401-1405 c.c. e degli artt. 1411-1413 c.c., nonché vizi di motivazione. Si lamenta che il giudice di merito abbia qualificato l'accordo intercorso tra le parti come contratto per persona da nominare, invece che come contratto a favore di terzi, a prescindere dalla questione circa la natura definitiva o preliminare del contratto stesso. Al riguardo si osserva, da un lato, che nella specie è assolutamente incongruo il STfu 5 riferimento al contratto per persona da nominare, che fin dalla sua conclusione produce effetti nei confronti dei contraenti originari, salva la possibilità di farsi sostituire con effetti retroattivi da un terzo. Infatti non era pensabile che, nell'ipotesi di mancata dichiarazione di nomina da parte del rappresentante sindacale della IB, quest'ultimo fosse da ritenersi personalmente obbligato a prendere in gestione gli impianti. Viceversa era appropriato il riferimento alla tipologia degli accordi conclusi tra imprenditori e organizzazioni sindacali che abbiano ad oggetto il ricollocamento di alcuni lavoratori, subordinati o parasubordianti, accordi qualificabili secondo l'orientamento maggioritario e preferibile - come contratti (preliminari) a favore di terzi. Nella specie, del resto, gli elementi essenziali del contratto definitivo (contratto di comodato di durata novennale) erano desumibili dalla norma inderogabile di cui all'art. 16 d.l. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970 n. 1034. Inoltre l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto risultavano dalle concessioni e dalle autorizzazioni esistenti ed erano note alle parti. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1362-1371 c.c., degli artt. 115 e 166 c.p.c., degli artt. 47 e 1335 c.c., nonché vizi di motivazione. Si lamenta che erroneamente il giudice di merito, nell'interpretare il verbale della riunione svoltasi il 2 ottobre 1989, abbia ritenuto che, nel corso della stessa riunione, non fosse stata data comunicazione da parte della IB delle c.d. aggregazioni dei vecchi gestori e che fosse stato pattuito che una comunicazione in tal senso avrebbe dovuto essere successivamente effettuata, con l'invio ad opera della IB di una lettera raccomandata anche alle compagnie petrolifere e non al solo Comune. -Sia il testo dell'accordo che la deposizione dell'assessore ER trascurata dal Tribunale - deponevano nel senso che in detta riunione le nuove aggregazioni erano state verbalmente comunicate ai presenti, mentre l'invio della lettera relativa era stata richiesta da detto assessore al fine di "dare sostanza" alle affermazioni verbali. Inoltre anche a non dare credito alla tesi delle comunicazioni verbali, il Comune doveva Stilb 6 ritenersi il luogo dove le parti avevano concordato che fosse indirizzata la comunicazione, che quindi avrebbe dovuto presumersi come conosciuto anche dalle Compagnie, a norma degli artt. 47 (elezione di domicilio) e 1335 (presunzione di conoscenza) c.c. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 1362-1371 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.c., e inoltre vizi di motivazione. I ricorrenti evidenziano, sotto numerosi profili di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale e di vizi di motivazione, che il termine individuato nel citato verbale del 2.10.1989 per la comunicazione scritta da farsi ad opera della IB (al solo Comune) in merito alle aggregazioni fosse da intendersi stabilito anche per la comunicazione degli abbinamenti tra singole compagnie petrolifere e i soggetti designati come futuri gestori in base alle aggregazioni (pur avendo correttamente ritenuto, peraltro, che spettasse alla IB operare anche tali designazioni). Con il quarto motivo le ricorrenti deducono violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1371 c.c., dell'art. 1183 c.c., dell'art. 1375 c.c., e inoltre vizi di motivazione. Lamentano che il Tribunale abbia ritenuto di poter individuare, sulla base della natura e funzione del contratto, nel 6.12.1993 – data di stipulazione del contratto di - comodato dell'impianto con i gestori diversi dalla TI il termine entro cui la IB avrebbe dovuto comunicare all'Agip il gestore a cui concedere in comodato il proprio impianto. In particolare doveva considerarsi che la conclusione del contratto con estranei era un avvenimento incerto quindi non idoneo ai fini della ― determinazione di un termine (che è per definizione un dies certus an)-e dipendente dalla volontà di una sola parte. Poiché nessun altro termine era ricavabile implicitamente, l'Agip, di fronte all'inerzia della IB, avrebbe eventualmente potuto e dovuto ricorrere alla fissazione del termine da parte del giudice. Steffl 7 Inoltre il giudice di merito immotivatamente e ingiustificatamente aveva ritenuto inadempiente la IB per avere omesso la comunicazione fino alla data del 6. 12.1993, quando invece si sarebbe dovuto verificare proprio la legittimità del comportamento tenuto dall'Agip nel concedere in comodato il proprio impianto a gestori diversi. Poiché scopo preminente del contratto in questione consisteva nel garantire il ricollocamento dei gestori degli impianti da smantellare, semmai l'ultimo momento utile non avrebbe potuto farsi risalire a un'epoca precedente alla chiusura dell'impianto a cui la TI era addetta, momento prima del quale, tra l'altro, la medesima non sarebbe stata libera di prenderne in gestione un altro. Con il quinto motivo si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizi di motivazione. Si lamentano illogicità nelle considerazioni che hanno indotto il Tribunale a ritenere inattendibile l'affermazione del teste MA, secondo cui il nome della TI come candidata alla gestione dell'impianto dell'Agip era stato fatto alla riunione del 9.11.1993. Con il sesto motivo si deduce violazione dell'art. 1411 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e inoltre vizi di motivazione. Si lamenta la mancata considerazione dei rilievi, oggetto di uno specifico motivo d'appello, secondo cui l'individuazione della TI quale beneficiaria dell'obbligazione assuntasi dall'Agip, avrebbe potuto desumersi implicitamente dalla circostanza che, considerate le aggregazioni originariamente compiute dalla IB e talune rinunce intervenute, rimanevano tre sole aggregazioni, di cui una costituita dalla sola TI, a fronte di tre solo compagnie, stante la rinuncia della Soc. ERG. E non poteva essere altri che la TI ad essere la contrparte dell'Agip, poiché le altre due aggregazioni erano stata assegnate alla IP e alla TAMOIL. Del resto nel contratto in favore di terzi l'individuazione del beneficiario può Styler avvenire successivamente alla sottoscrizione del contratto. 8 Con il ricorso incidentale l'Agip LI deduce violazione dei principi e norme che disciplinano i contratti in genere (artt. 1321 e segg. cc.; artt. 131, 139 n. 4 e 151 t.u. 4 febbraio 1915 n. 148 e artt. 50 e 51 18 giugno 1990 n. 142) e l'istituto del protocollo d'intesa e della concessione contratto in particolare, oltre che vizi di motivazione. Osserva che i protocolli di intesa che intervengono tra pubblica amministrazione e privati sono espressione di un intento collaborativo, sul piano della correttezza e dell'affidamento reciproco e non su quello strettamente giuridico, come confermato nella specie dal fatto che le compagnie petrolifere hanno semplicemente dichiarato di essere disponibili a valutare soluzioni gestionali che tenessero conto anche della situazione delle gestioni precedenti. Contesta poi la configurabilità nella specie della figura della convenzione attuativa o della concessione contratto, mancando nella specie il preliminare atto unilaterale della p.a. e la previa formale deliberazione a contrarre, nelle forme richieste dalla normativa sugli enti locali. Del resto, quanto alla riduzione degli impianti il protocollo d'intesa del 2.1.1989 poteva avere valore solo sul piano politico, mentre l'effettiva delibera consiliare era intervenuta solo il 30.10.1989. Correlativamente le riunioni successive a quelle del 2.1.1989 non avrebbero potuto essere considerate quali strumenti attuativi del protocollo adottato in detta data. Inoltre il Comune aveva adottato nei confronti dell'Agip, con la deliberazione del 28.2.1994, una censura di tipo politico e non giuridico, senza ricorrere ad alcun provvedimento inibitorio o repressivo. O O O O O Il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere riuniti, in quanto aventi ad oggetto la stessa sentenza. In via pregiudiziale deve rilevarsi che (come già segnalato all'udienza di discussione, in sede di relazione orale) la separata procura speciale di investitura dei ER 9 1 difensori della Soc. Agip LI, indicata nell'intestazione dell'atto contenente il controricorso e il ricorso incidentale, non risulta presente in atti né, comunque, è menzionata nell'elenco degli atti e documenti depositati in cancelleria. Ne consegue l'improcedibilità del ricorso incidentale a norma dell'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c. (cfr. Cass. 14 luglio 1993 n. 7802; Cass. 29 maggio 1997 n. 4760; Cass. 27 aprile 1998 n. 4266; invece Cass. 17 dicembre 1998 n. 12645 non si riferisce alla procura speciale al difensore estensore dell'atto), e altresì a norma dell'art. 370 c.p.c., in riferimento all'art. 365, l'inammissibilità dello stesso controricorso. Ai fini dell'esame dei motivi del ricorso principale, tra di loro connessi, è necessario innanzitutto individuare quali siano gli accertamenti compiuti dal giudice a quo sui quali debba ritenersi formato il giudicato interno, in difetto di valida impugnazione da parte della società intimata. Ai fini di quanto effettivamente rileva in causa, deve osservarsi che, secondo gli accertamenti compiuti dal Tribunale di Firenze, il Comune di Borgo San Lorenzo, in vista dell'adozione e dell'attuazione di un piano di ridistribuzione degli impianti di erogazione di carburanti sul proprio territorio, comportante lo smantellamento di otto di dei dieci impianti esistenti e la costruzione in sostituzione solo quattro nuovi impianti, ha promosso, nel quadro di altre intese adottate con le Compagnie petrolifere, un accordo "interprivato" tra le compagnie interessate alle concessioni dei nuovi impianti di distribuzione e il sindacato IB dei gestori, tale da garantire la rioccupazione di tutti i gestori già addetti agli impianti da smantellare, che fossero interessati alla prosecuzione dell'attività lavorativa. In concreto, secondo la sentenza impugnata, l'accordo preliminare del 2 gennaio 1989 conteneva l'impegno contrattuale "preliminare" delle parti di meglio specificare, tra l'altro, l'aspetto delle "soluzioni gestionali che [tenessero] conto anche delle situazioni delle gestioni esistenti”. Gli altri punti oggetto di detto accordo preliminare, essendo relativi al procedimento amministrativo, non hanno rilievo diretto in questa Stfer 10 sede neanche sotto il profilo della effettiva portata giuridica delle intese riguardo ad essi, anche se in linea di fatto tra i due aspetti vi era una connessione, perché si dovevano individuare le Compagnie interessate ai nuovi impianti. Dal punto di vista della qualificazione giuridica, può ritenersi che tale accordo, così come accertato dal giudice di merito, integrasse l'assunzione di un obbligo ad ulteriormente trattare allo scopo di pervenire ad un accordo contrattuale (interprivato) in merito alla regolazione, per quanto riguarda gli interessi di ricollocazione dei gestori in atto, dei rapporti di comodato e gestione relativi ai previsti nuovi impianti. Deve anche ritenersi accertato dal Tribunale, in linea di fatto, che nelle varie riunioni delle parti interessate, promosse dal Comune, che avevano preceduto quella del 2 ottobre 1989 (su cui v. infra), era risultato come certo (evidentemente anche per le Compagnie) che l'accordo avrebbe dovuto essere perfezionato conseguendo il risultato che “tutti i precedenti gestori dovessero essere abbinati alle compagnie petrolifere che avessero gestito un impianto nel territorio comunale, esistente o nuovo che fosse". Sulla linea di questo iter logico-cronologico, si pone l'ulteriore accertamento del giudice di merito, secondo cui nella riunione del 2 ottobre 1989 è stato concluso un accordo, qualificabile come contratto per persone da nominare, in base al quale sarebbe stata effettuata dalla IB la necessaria concreta individuazione dei gestori che avrebbero dovuto avere in gestione i nuovi quattro impianti da parte delle quattro Compagnie a favore del quale si prevedeva la concessione degli impianti stessi. Il riferimento alla figura del contratto per persona da nominare, contestato con il primo motivo, è sicuramente erroneo. Alla corrispondente qualificazione del contratto concluso dalle parti il giudice di merito è pervenuto in applicazione del principio secondo cui, quando è prevista l'assunzione di obbligazioni a favore di un terzo che deve essere specificato da uno dei contraenti, non si è in presenza di un contratto a favore di terzi, ma di un contratto per persona da nominare;
ha osservato altresì che non vi era una pattuizione a STEM 11 favore di un terzo individuato o individuabile, come nel contratto a favore di terzo, ma un contratto a favore di persona da nominare, tipo di contratto diretto a garantire gli interessi dei soggetti che non vogliono, per le ragioni più varie, comparire in un atto giuridico, oppure, come nel caso di specie, di persone genericamente appartenenti a un gruppo, come una famiglia o una categoria sociale, la cui individuazione necessiti di ulteriori specificazioni da parte del rappresentante del gruppo che ha partecipato alla stipulazione dell'atto. In realtà il contratto per persona da nominare, disciplinato dagli artt. 1401 segg. c.c., è caratterizzato dal fatto che la riserva della nomina del terzo determina una parziale indeterminatezza soggettiva del contratto, e quindi dà luogo ad una ipotesi di contratto a soggetto alternativo;
a seguito dell'esercizio del potere di nomina, il terzo (di cui deve sussistere l'accettazione: cfr. art. 1402, secondo comma) subentra nel contratto, prendendo il posto della parte originaria, e acquistando i diritti e assumendo gli obblighi correlativi nei rapporti con l'altro contraente, con effetti retroattivi, in base a cui egli deve essere considerato fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al promittente ed a questo legata dal rapporto costituito dallo stipulante (Cass. 14 febbraio 1992 n. 1823; Cass. 2 febbraio 1994 n. 1023; Cass. 23 luglio 1994 n. 6884; Cass. 17 marzo 1995 n. 3115; Cass. 30 maggio 1995 n. 6050; Cass. 25 agosto 1998 n. 8410). E' evidente che il giudice a quo non ha fatto riferimento ad una corretta nozione di contratto per persona di nominare, poiché non ha considerato che tale contratto è destinato a consolidarsi nei confronti del soggetto che si è riservata la nomina del terzo, ove questa non intervenga nel termine concordato, ovvero nel termine di legge, e di conseguenza non ha tenuto presente che, secondo i termini dell'accordo intervenuto, il contratto non era comunque diretto a produrre effetti nei confronti del sindacato o del suo rappresentante, ma esclusivamente dei gestori uscenti. La figura contrattuale di riferimento, quando, come nella specie, il contraente mira all'assunzione, ad opera della controparte, di obbligazioni a favore di un terzo, non può Steffl 12 essere che il contratto a favore di terzo. In particolare la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente ritenuto configurabile un contratto preliminare a favore di terzi in caso di stipulazione da parte di un'organizzazione sindacale di intese con imprenditori i quali si impegnino ad assumere soggetti contestualmente individuati o almeno determinabili (Cass. 24 maggio 1985 n. 3162; Cass. 18 dicembre 1986 n. 7723; Cass. 8 ottobre 1091 n. 10560). Del resto, l'eventuale ipotesi che il lavoratore ritenga in concreto di non avvalersi del beneficio, e non stipuli il contratto definitivo di lavoro, trova idonea regolamentazione nell'art. 1411, terzo comma, secondo cui, in caso di rifiuto del terzo di profittare della prestazione, la stessa rimane a beneficio dello stipulante "salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto". La sufficienza della mera determinabilità del terzo stata ribadita in altre occasioni, rilevandosi anche, per esempio, che con il contratto a favore di terzo il beneficio può essere stipulato anche a favore di soggetto non ancora esistente, quale una società da costituirsi da parte degli stessi contraenti (Cass. 30 marzo 1982 n. 1990; Cass. 28 aprile 1989 n. 1993). In tale ultima precisazione è implicit che, almeno in un ambito in qualche misura predeterminato (ipotesi configurabile nella specie), l'individuazione del soggetto beneficiario può essere rimesso anche alla parte contraente;
la ammissibilità della previsione di una futura designazione del terzo da parte del contraente, peraltro, è affermata dalla dottrina anche in termini generali e nello stesso senso si è pronunciata questa Corte (Cass. 7 gennaio 1974 n. 29, secondo cui, per la validità del contratto a favore di terzo, non è necessario che questi venga indicato direttamente nell'atto, essendo invece sufficiente che siano fissati i criteri di individuazione o che sia riservata allo stipulante la facoltà di procedere alla designazione del terzo). Questa conclusione è condivisibile, non contrasta con alcun principio generale e trova conferma nella espressa previsione, nel contratto di STEM 13 assicurazione sulla vita, della facoltà del contraente di designare successivamente il terzo beneficiario (art. 1920 c.c.). E' opportuno sottolineare che nel contratto per persona da nominare, stante la funzione della nomina del terzo di determinare la sostituzione come parte del contratto del soggetto eventualmente designato, il terzo deve necessariamente essere individuato mediante una dichiarazione negoziale recettizia per la quale deve essere fissato un termine, suppletivamente indicato dall'art. 1402 c.c. nella misura estremamente ridotta di tre giorni. Nel contratto a favore di terzo, invece, non è essenziale alla figura contrattuale la predeterminazione contrattuale di un termine entro cui debbano perfezionarsi le circostanze eventualmente rilevanti, secondo la volontà delle parti, ai fini della individuazione del terzo beneficiario. Lo stesso criterio è in linea di principio applicabile anche al caso di individuazione lasciata alla volontà del contraente. In quest'ultima ipotesi, inoltre, in mancanza di vincoli posti dalla legge, è essenziale che la volontà del contraente sia esteriorizzata e conoscibile, ma non anche che sia prevista una sua comunicazione al promittente (cfr., del resto, l'art. 1920 c.c., che, nell'assicurazione sulla vita, consente la designazione del terzo con testamento). Va, infine, ricordato, che nel contratto a favore di terzo, salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione (art. 1411, secondo comma, c.c.): naturalmente il medesimo effetto è posticipato quando gli elementi per la determinazione del terzo intervengono in un momento successivo. Diversamente che nel contratto per persona da nominare, quindi, di norma non è necessaria l'accettazione della persona nominata, salva la revocabilità della stipulazione contrattuale fin quando il terzo non dichiari di volerne profittare (secondo comma, cit., seconda parte). Tornando allo specifico oggetto del contendere, va ricordato che il Tribunale ha in ultima analisi ritenuto che non siano sorte obbligazioni della Compagnia Agip a favore della TI perché era mancata una comunicazione dell'individuazione della Steffl 14 medesima nel termine prefissato nell'accordo e comunque prima della conclusione del contratto di comodato ("contratto che la società era pienamente libera di concludere a causa del comportamento negligente della controparte"). Per quanto riguarda la ritenuta mancata identificabilità da parte dell'Agip LI della TI quale uno dei soggetti concretamente interessati alla gestione di uno dei nuovi impianti, prima dell'epilogo della vicenda, sono fondate le doglianze di vizio di motivazione di cui al secondo motivo, sotto numerosi profili. Infatti il giudice di merito ha omesso di considerare: il tenore letterale del verbale della riunione del 2.10.1989, in cui innanzitutto si dà atto della comunicazione compiuta in quella sede delle aggregazioni in questione;
la conferma di tale circostanza da parte del teste ER;
la precisazione, sempre contenuta nel verbale suddetto, che la relativa comunicazione per lettera sarebbe stata fatta (solo) al Comune;
e ciò in correlazione con il precedente rilievo in punto di diritto che ai fini della designazione del terzo da parte dello stipulante può essere sufficiente la mera esistenza sul piano obiettivo e la conoscibilità della designazione medesima (tale rilievo è assorbente, rispetto alla tesi della elezione di domicilio ai fini in esame presso il Comune). I ricorrenti censurano poi, con il terzo motivo, l'interpretazione data dal giudice di merito agli accordi intervenuti il 2 ottobre 1989, quanto alla tesi che la comunicazione con lettera, e quindi per iscritto, entro un brevissimo termine, della "aggregazione" dei gestori di cui parla il verbale di tale riunione (letteralmente con specificazione di una comunicazione al Comune) riguarderebbe l'abbinamento dei singoli gestori, o gruppi di gestori, con le singole Compagnie. Più precisamente, i ricorrenti sostengono che tale specifico adempimento riguardava l'operazione, appunto, di aggregazione delle persone fisiche da rioccupare in quattro gruppi, affinché si evidenziasse la possibilità di far corrispondere il numero dei futuri gestori a quello degli impianti da realizzare. Non contestano che alla FAIB fosse rimesso l'abbinamento Compagnia - gestore, e anzi rilevano, a conferma di tale interpretazione, vari elementi di fatto (la circostanza stessa STEM 15 che alla FAIB fosse stata rimessa l'aggregazione dei gestori nel senso suindicato confermava come per le compagnie petrolifere fosse indifferente concedere il proprio impianto ad uno o all'altro dei gestori in considerazione;
la relazione dell'assessore ER nel corso della riunione del Consiglio comunale del 30.10.1989, secondo cui, con le aggregazioni dei gestori - che di fatto avevano avuto luogo nel senso attribuito al termine dalle attuali ricorrenti doveva ritenersi risolto il problema relativo al - ricollocamento dei medesimi: ciò aveva un senso solo se le compagnie petrolifere si erano impegnate a concedere ciascuna il proprio impianto in comodato a quella aggregazione di gestori che la FAIB avrebbe loro indicato;
le deposizioni nel medesimo senso dei testi ER e MA). Le censure circa l'interpretazione fornita dal Tribunale sono fondate. Le ricorrenti lamentano la mancanza di motivazione sul punto, il contrasto con la lettera del verbale del 2.10.1989, in cui si parla solo di aggregazioni e non di abbinamenti, e il contrasto con la presumibile comune intenzione delle parti, alle quali in quella fase interessava solo risolvere i problemi preliminari, attuali in quel momento. In effetti, a fronte di un testo che sul piano letterale non evidenziava in maniera certa e immediata la comune volontà delle parti sul punto specifico, e in relazione ad una fattispecie del tutto atipica, caratterizzata anche dalla redazione non di un normale accordo scritto, ma di un sommario verbale della riunione, il giudice di merito senza dubbio avrebbe dovuto fornire una motivazione della interpretazione prescelta di una singola previsione contenuta in detto verbale, con particolare riferimento al criterio fondamentale della ricerca della comune intenzione delle parti. La sentenza impugnata è incorsa, quindi, nel vizio di violazione dell'art. 1362 c.c., oltre che in vizio di motivazione, per avere omesso tale indagine (la cui necessità, peraltro, è evidenziata anche dalla circostanza, di cui vi è cenno nella sentenza stessa, che si sarebbero potute presentare evenienze quali la non apertura effettiva di un impianto da parte di una delle società: cfr. il richiamo, in steffer 16 via incidentale e ipotetico, dell'osservazione del Pretore secondo cui in tale caso sarebbe stata necessaria da parte della IB una nuova indicazione dei gestori). E' opportuno precisare che l'errore di diritto compiuto dal Tribunale nel qualificare il contratto di cui ha accertato la conclusione, e i vizi della sentenza relativi all'interpretazione degli accordi circa aspetti non essenziali ai fini del perfezionamento di un contratto a favore di terzi, non incidono sulla esistenza di un giudicato interno circa la conclusione di quest'ultimo contratto, ivi compreso il ruolo attribuito alla IB circa l'abbinamento tra i gestori uscenti interessati e le compagnie petrolifere. Ai fini della limitata incidenza dell'impugnazione dei ricorrenti principali è determinante, infatti, proprio l'autonomia, sul piano logico-giuridico, dei suddetti preliminari accertamenti rispetto a quelli oggetto dell'impugnazione, senza che possa compiersi d'ufficio un controllo della motivazione relativa agli accertamenti non investiti dall'impugnazione. Riguardo alla rilevanza data dal Tribunale anche alla mancanza di comunicazione all'AGIP LI del nome della TI quale sua concreta controparte, prima della conclusione del contratto da parte di questa società con un diverso gestore (punto della sentenza censurato con il quarto motivo), va rilevato che è fondata la doglianza secondo cui il Tribunale non ha fornito una motivazione circa le specifiche ragioni di tale conclusione, la quale non è ricavabile direttamente dalla disciplina del contratto a favore di terzo. Né può in alcun modo ritenersi che tale conclusione si presenti di per sé logica in relazione alla specie. Poiché l'Agip LI, in sostanza, aveva assunto l'obbligo di dare la preferenza, nella futura stipulazione del contratto di comodato e gestione del nuovo impianto, ad uno (o a un gruppo) dei gestori uscenti, secondo le precisazioni al riguardo della IB, la stessa società avrebbe potuto considerarsi libera di stipulare con un terzo solo ove fosse risultata l'estinzione di tale obbligo, per esempio perché tutti gli interessati avevano già trovato altra collocazione o avevano rinunciato ad assumere un Stoffel 17 nuovo impianto (ipotesi di impossibilità definitiva della prestazione, ai sensi dell''rt. 1256, 1° comma, c.c.). E naturalmente, trattandosi di fatti estintivi, sarebbe stato onere della stessa parte dedurli e provarli. Né, di per sé, poteva assumere valore determinante la circostanza che non fosse intervenuta ancora la designazione del beneficiario, anche perché nel contratto a favore di terzo è tutelato innanzitutto l'interesse dello stipulante, che può agire nei confronti del promittente per l'adempimento del contratto (Cass.29 luglio 1968 n. 2727; Cass. 9 marzo 1973 n. 649; Cass. 22 giugno 1978 n. 3089): in altre parole, è evidente che anche nella fase di temporanea indeterminatezza del terzo beneficiario il promittente non può adottare comportamenti che possano pregiudicare il futuro adempimento. Quanto alla tutela dell'interesse del promittente, il problema non si pone se sussiste una valida apposizione di un termine di decadenza per la designazione del terzo. In difetto di un termine, secondo i ricorrenti, troverebbe applicazione la regola, posta dall'art. 1183 c.c., della sua determinazione da parte del giudice. In realtà l'art. 1183 non appare applicabile, poiché lo stesso riguarda il tempo dell'adempimento delle obbligazioni, mentre la designazione del beneficiario è espressione di una facoltà, di un potere della parte contrapposta a quella del debitore. Deve quindi ritenersi che, se manca un termine di decadenza, e anche in presenza di un termine non di decadenza, sia applicabile, quanto meno in via di analogia, la disciplina dell'art. 1256, 2° comma, c.c. sull'impossibilità temporanea della prestazione, secondo cui, se l'impossibilità è temporanea, l'obbligazione si estingue se l'impossibilità stessa perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla. Peraltro, le valutazioni circa la configurabilità di un'impossibilità e della decorrenza di un termine oltre quale il debitore "non può più essere ritenuto obbligato", presuppongono la considerazione delle specificità della fattispecie, e, tra di esse, del momento in cui il debitore comincia ad avere interesse ad 18 adempiere, della utilità e pertinenza, secondo criteri di correttezza e buona fede, di una segnalazione alla controparte contrattuale della urgenza della prevista designazione del terzo beneficiario, e, in concorrenza con gli altri elementi, dell'eventuale presenza di un termine non posto a pena di decadenza. Naturalmente costituisce onere del promittente, che alleghi l'estinzione dei suoi obblighi, provare la sussistenza degli elementi di fatto idonei a dimostrare il perfezionamento della fattispecie estintiva di cui all'art. 1256, 2° comma. Quanto alla rilevanza dell'esaminato quarto motivo, va ricordato innanzitutto che dalla stessa sentenza impugnata risulta che nel gennaio 1994 è intervenuta, nei confronti dell'Agip LI, la comunicazione della designazione della TI. Il quinto e il sesto motivo devono ritenersi assorbiti, in base dall'accoglimento, nei termini suindicati, dei precedenti motivi, ferma restando la valutabilità da parte del giudice di rinvio delle circostanze ed elementi istruttori richiamati nei motivi non esaminati, in quanto concretamente rilevanti. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini suindicati e la causa deve essere rinviata per nuovo esame ad altro giudice. Il giudice di rinvio, indicato in dispositivo, tenuti presenti gli accertamenti sui cui si è formato il giudicato interno, nonché i principi di diritto precedentemente enunciati, in particolare circa la disciplina del contratto a favore di terzi, provvederà in merito alle domande delle ricorrenti, oltre che per le spese, procedendo preliminarmente agli accertamenti suindicati circa la previsione o meno di un termine per la designazione dei singoli soggetti da abbinare alle singoleCompagni e la verificazione o meno di una estinzione, per impossibilità della prestazione, dell'obbligazione assunta dalla Agip LI.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il ricorso principale;
dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso Stuff 19 accolto e rinvia la causa, anche per le spese del d'Appello di Perugia. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2002 IL CONSIGLIERE EST. Sveco Teller. IL CANCELLIERE A Depositato in Cancelleria oggi, -9 MAG 2002 5 N 3 3 . 3 IL CANCELLIERE . A T L 0 1 R ' S A A S D I sauco 2 020 giudizio di legittimità, alla Corte IL PRESIDENTE b ih ba A E E L G - - L E 1 7 1 D L G 8 I T D I I E T R E D I O S S A L O N T O A A , E D S O P S T , S E I N E R G I G R , O D L I L O B T O S A P M D I T A E E E S N れん