Sentenza 3 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2001, n. 6176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6176 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 3624/99 UD. 07.02.2001 REPUBBLICA ITALIANA 1 6 17 6 0 1 IN NO DEL PU I NTALIAN LA CASSIZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: bron 13724 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente Rep. 2246 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere Richiesta copia studio ------JL SOLE 24 ORG Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere dal Sig. per diritti L. 6000 3.MAG 2001 ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 3624/99 proposto Oggetto: Demolizione da opere abusive. FEDELI MARIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ombrone n. 14, presso lo studio del Prof. Avv. Paolo Papanti- LIRE 3000 CANCELLERIA Pelletier che lo rappresenta e difende come da mandato in cal- ce al ricorso. RICORRENTE CG509125 CG509100
contro
DE RI LO e DE RI AN, elettivamente domiciliati in Roma, Via Cassiodoro n. 19, pres- 1 234/01 so lo studio dell'Avv. Claudio Benucci, che li rappresenta e di- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutival fende come da mandato a margine del controricorso. dal Sig. CONTRORICORRENTI per diritti 18.000+6 B 17 8E1, 2001 per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di IL CANCELLIERE Roma n. 1694/98 del 25.02.1998 / 21.05.1998. LIRE 2000 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza CANCELLERIA del 07.02.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Claudio Benucci. 320542 Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Libertino Alberto Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso. BE 048 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 23/25.07.1986, FR e LO De DI convenivano in giudizio AR, OR e NO AE395264 LI davanti al Tribunale di Viterbo, ed esponevano di essere proprietari di due appartamenti posti al secondo piano dell' edificio condominiale di via Roma n. 131 in Nepi, lamentando che i convenuti avevano costruito, su terreno di loro proprietà a confine con l'edificio condominiale e nella zona di distacco tra tale edificio ed altro immobile situato ad ovest, un corpo di LIRE 2000 fabbrica ad un solo piano senza osservare le distanze tra fab- ANCELLERIA bricati stabilite in mt. 10,50 dalle delibere n. 2306 e 8805 ri- spettivamente in data 20.11.1973 e 17.12.1984 emanate dalla BE370647 Regione del Lazio ad integrazione di quelle previste dall'art. BE370646 2 AE995263 873 c.c.. Pertanto chiedevano l'arretramento del fabbricato dei LI fino alla suddetta distanza. I convenuti OR e NO LI eccepivano il difetto di legittimazione passiva, deducendo di non essere proprietari della costruzione;
AR LI, che si riconosceva proprieta- rio, asseriva che le norme ex adverso invocate si riferivano a costruzioni poste su lotti diversi, mentre nella specie la nuova costruzione era stata realizzata in aderenza. Espletata l'istruttoria anche mediante c.t.u., il Tribunale di- chiarava carenti di legittimazione passiva OR e NO LI;
ordinava a AR LI di demolire il corpo di fabbrica realizzato e respingeva la richiesta di risarcimento danni. Avverso tale decisione proponeva appello AR LI, de- ducendo la carenza di legittimazione attiva degli attori quali proprietari di appartamenti posti al secondo piano dell'edificio condominiale poiché non potevano dolersi della dedotta viola- zione delle distanze in quanto la costruzione realizzata rag- giungeva l'altezza del piano terra, ribadendo che la normativa regolamentare non era applicabile in quanto le costruzioni sorgevano su un unico lotto. I De DI contestavano la fondatezza del gravame, insi- stendo che la costruzione venisse demolita fino alla distanza di mt. 10,50 dalla parete dell'edificio condominiale, e propone- 3 vano appello incidentale al fine di ottenere il risarcimento dei danni. La Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello principale e in riforma della decisione del Tribunale, rigettava la domanda proposta dai De DI, nonché l'appello inci- dentale di costoro. Il ricorso per cassazione proposto dai De DI veniva ac- colto da questa Corte con sentenza n. 8945 del 29.10.1994. La causa era riassunta dai De DI davanti alla Corte d'appello di Roma, quale giudice del rinvio, che, con sentenza n. 1694/98 del 25.02.1998 / 21.05.1998, accoglieva l'appello principale per quanto di ragione e rigettava l'appello inciden- tale;
conseguentemente, in riforma della sentenza del Tribu- nale di Viterbo, ordinava a AR LI di demolire il manu- fatto realizzato sino ad una distanza di m. 10,50 dalla parete del contiguo edificio condominiale. Per quel che ancora interessa, osservava la Corte di merito che costituivano "punti fermi", non avendo formato oggetto di censura nel controricorso a suo tempo proposto dal LI, sia la legittimazione ad causam dei De DI, sia l'obbligo del LI, in ragione dello strumento edilizio vigente nella zona, di osservare un distacco minimo di m. 10,50 dall'edificio condo- miniale. Riteneva, in base ai principi affermati dalla Corte di cassazione, che il diritto di edificare in aderenza si era esau- 4 rito con la realizzazione del seminterrato e non si estendeva alla successiva sopraelevazione;
che l'obbligo del distacco an- dava osservato in rapporto all'intera parete finestrata e non solo a livello delle finestre;
che tale distacco, nel caso specifico, andava rispettato anche in rapporto alla parte di parete sotto- stante le finestre degli appartamenti di proprietà dei De Rinal- dis. Pertanto riteneva del tutto irrilevante ai fini dell' osser- vanza del distacco la certificazione del Sindaco di Nepi che la costruzione era stata effettuata in conformità degli strumenti urbanistici;
escludeva che il muro non potesse essere conside- rato comune, stante il disposto dell'art. 1117 c.c. in tema di comunione dei muri maestri degli edifici e considerava del tutto inconferente il richiamo all'art. 874 c.c., riguardando tale norma la facoltà di rendere comune un muro altrui, ma non il diritto di edificare in aderenza. Infine, ritenuto che la costruzione effettuata dal LI era stata realizzata in violazione alle norme sulle distanze previste dallo strumento edilizio, che non ammetteva il diritto di co- struire in aderenza, osservava la Corte d'appello che erronea- mente il Tribunale aveva ordinato la demolizione dell'intero manufatto, sia perché i De DI si erano limitati a chiedere il rispetto del distacco minimo, sia perché l'opera era illegitti- ma solo nella parte eretta nella zona destinata a fascia di ri- spetto. Pertanto il LI andava condannato a demolire il ma- 5 nufatto fino ad una distanza di m. 10,50 dalla parete del con- tiguo edificio condominiale. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AR LI, in base a due motivi, ai quali LO e Gianfran- co De DI hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applica- zione dell'art. 873 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ri- corrente sostiene che la sentenza impugnata è incorsa nel vi- zio di falsa interpretazione dell'art. 873 c.c. per aver ritenuto che debba sussistere tra i due edifici in questione la distanza minima di m. 10,50, così determinata in base al rinvio dispo- sto, dall'ultima parte dello stesso articolo, ai regolamenti loca- li. Secondo il ricorrente l'art. 873 cc. prevederebbe due ipotesi: la costruzione in aderenza, a sua volta distinta in due sotto- specie (unione o aderenza in senso stretto), e la costruzione a distanza legale. Solo per questa seconda ipotesi varrebbe il ri- chiamo ai regolamenti locali, nel senso che questi possono prescrivere una distanza superiore a quella minima di metri tre. La sentenza impugnata, ritenendo che le costruzioni deb- bono essere tenute sempre e comunque a distanza non infe- riore a m. 10,50, avrebbe violato il disposto dell'art. 873 c.c. che prevede l'obbligo della distanza (ancorché determinata in misura superiore dai regolamenti locali) solo “se (le costruzio- 6 ni) non sono unite o aderenti". Inoltre le norme tecniche alle- gate al P. di F. non imporrebbero l'obbligo del distacco in quanto consentirebbero di costruire "in linea con l'esistente anche in continuità". Col secondo motivo, denunciando insufficiente e contrad- dittoria motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., il ri- corrente censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto “punto fermo” “l'obbligo per il LI, in ragione dello stru- mento urbanistico vigente, di osservare il distacco minimo di m. 10,50 dall'edificio condominiale”, senza considerare che se non era stata contestata tale distanza era stata riaffermata l'esigenza di una rigorosa applicazione dell'art. 873 c.c. e, quindi la valutazione sulla legittimità della costruzione. Il ri- corrente contesta poi che la Suprema Corte avrebbe statuito che "il diritto di edificare in aderenza si è esaurito con la rea- lizzazione del seminterrato e non si estende alla successiva sopraelevazione", per cui il giudice di rinvio era tenuto a va- lutare, alla stregua delle norme vigenti, la legittimità della co- struzione. Infine contesta che sarebbe stato affermato che “l' obbligo del distacco va osservato in rapporto all'intera parete finestrata e non solo a livello delle finestre" nonché il corollario che ne ha tratto la Corte d'appello che "nella specie, quindi, (l' obbligo del distacco) andava rispettato anche in rapporto alla parte di parete sottostante le finestre degli appartamenti in 7 proprietà ai De DI", dovendo valutare il giudice di rinvio se il LI poteva costruire in aderenza o rispettare il predetto distacco. I due motivi, da trattare congiuntamente perché stretta- mente connessi, sono infondati. Invero, in tema di distanze nelle costruzioni, qualora le di- sposizioni regolamentari stabiliscano con carattere di assolu- tezza e inderogabilità distacchi minimi fra pareti finestrate di edifici (nel caso specifico m. 10,50) ovvero una determinata di- stanza dal confine, al fine di soddisfare esigenze pubblicistiche che sovrastino gli interessi dei singoli e soddisfino gli interessi generali (quali ad es. l'assetto urbanistico di una certa zona), introducono una ulteriore e più gravosa limitazione, rispetto a quella codicistica, e rendono inapplicabile il criterio della pre- venzione, con conseguente esclusione salve le eccezioni pre- viste nello stesso strumento urbanistico - della possibilità per il prevenuto di costruire sul confine ovvero in aderenza o in appoggio alla costruzione del vicino (v. fra le tante: Cass.
9.11.1999 n. 12443; 13.12.1999 n. 13963; 3.6.1997 n. 4912). L'assunto del ricorrente che, richiamando genericamente le norme di attuazione del P. di F., sostiene che sarebbe consen- tita la costruzione in aderenza, per cui egli non sarebbe tenuto all'osservanza della distanza di m. 10,50, urta sia contro il giudicato interno, cui ha fatto riferimento l'impugnata senten- 8 za allorché ha rilevato che costituiva "punto fermo" l'obbligo per il LI di osservare un distacco minimo di m. 10,50 dall'edificio condominiale, sia contro il dictum della Corte di Cassazione, al quale l'impugnata sentenza si è attenuto. Invero correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto "punto fermo” e, quindi, costituente giudicato interno, "l' ob- bligo per il LI, in ragione dello strumento urbanistico vi- gente, di osservare un distacco minimo di m. 10,50 dall' edifi- cio condominiale”, ciò perché il LI nel suo controricorso (del 1992) non aveva riproposto i motivi 1°, 2° e 4° del suo ap- pello, in relazione ai quali era stato affermato l'obbligo del ri- spetto del distacco di m. 10,50 dall'edificio condominiale in base alla normativa regolamentare vigente, in virtù del rinvio operato dall'art. 873 c.c.- L'impugnata sentenza, a differenza di quanto prospettato dal ricorrente, ha ben interpretato il dictum della Corte di Cas- sazione, la quale nel rilevare che la legittimità della sopraele- vazione era “stata desunta da una sorta di prevenzione per aver il LI edificato a filo e sul medesimo allineamento del seminterrato da lui costruito in aderenza, al tempo in cui era anche proprietario dell'edificio poi divenuto condominiale”, aveva osservato “in contrario che il diritto quesito si esaurisce nel mantenimento del seminterrato e non può essere esteso alla successiva sopraelevazione per la semplice ragione che a 9 determinarne la sorte è la situazione ora esistente con la pre- senza sul confine di una parete finestrata”, imponendo la normativa locale in modo assoluto l'obbligo della distanza di m. 10,50. Traendo le conseguenze da tali affermazioni, giustamente la sentenza impugnata ha ritenuto, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, che l'obbligo del distacco “andava rispet- tato anche in rapporto alla parte di parete sottostante le fine- stre degli appartamenti in proprietà ai De DI", donde l' illegittimità della costruzione eseguita dal LI in aderenza all'edificio condominiale. Invero la norma di regolamento edilizio che prescrive in modo tassativo e assoluto una determinata distanza tra pareti finestrate va applicata anche se una sola delle pareti sia mu- nita di finestre e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella dell'edificio preesistente nonché dall'altezza in cui si trovano le finestre, perché detta norma è volta a sta- bilire, nell'interesse pubblico, un'idonea intercapedine tra edi- fici, e non a salvaguardare l'interesse privato del vicino (Cass.
3.8.1999 n. 8383; 9.3.1999n. 1984), In base alle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
10 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive £ 1790s, oltre £.
3.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 7 febbraio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE, Autorino Eafrick IL CANCELLIERE C1 Valexia Neri 60000 TOT 310000 MAG 2001 籠 UFFICIO DELLE ENTRAT OMA 2 Registrato in data Serie 4 Cl 32062 versato S. 310.000 an. (like trecentodiecimila ) p. Dirigente Area Se zi (Dott.ssa Maria Grace IPPO) diari Responsabile Servizio M (Dr. M. RACC CHIND O H 11