Sentenza 30 gennaio 2014
Massime • 1
La sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, disciplinata dagli artt. 70 e segg. cod. proc. pen., non si applica nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, in quanto, in sede di legittimità, l'imputato non partecipa personalmente al processo e la sua difesa è affidata esclusivamente al difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2014, n. 28219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28219 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 30/01/2014
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 127
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 34305/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.G. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 108/2012 CORTE APP.SEZ.MINORENNI di CATANIA, del 22/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galli Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. D'Amico Fabio.
RITENUTO IN FATTO
1. M.G. - all'esito del giudizio di primo grado e di quello di appello, svoltosi dinanzi alla Corte di appello di Catania, sezione penale minori - è stato riconosciuto colpevole dei plurimi fatti illeciti a lui contestati (nove) ed in particolare, per quanto ancora specificamente rileva nel presente giudizio, della più grave imputazione di tentato omicidio aggravato (capo A della rubrica) commesso in (OMISSIS) , in danno di C.O.
, attinto da colpi di arma da fuoco al braccio sinistro, alla coscia sinistra ed al polpaccio sinistro.
2. Premesso che risulta superflua, in questa sede, una dettagliata illustrazione delle emergenze investigative che, pur in presenza di dichiarazioni assolutamente reticenti della persona offesa (per questo indagata per favoreggiamento personale), avevano condotto alla identificazione del minore come uno dei soggetti responsabili del delitto, e ciò in quanto il M. , già in sede d'interrogatorio, ha riconosciuto che era stato effettivamente lui ad esplodere i tre colpi di arma da fuoco che avevano attinto il C. , utilizzando una pistola già appartenuta al padre deceduto che portava abitualmente in tasca, e di aver fatto ciò dopo aver visto che il C. gli andava incontro minaccioso, puntualizzando che non era sua intenzione ucciderlo, le questioni dibattute in sede di merito che ancora assumono rilevanza nel presente giudizio di legittimità sono quelle che afferivano:
- alla qualificazione del fatto contestato come tentato omicidio, ritenendo la difesa che la condotta dell'imputato integri piuttosto un'ipotesi di lesioni volontarie, aggravate dall'uso delle armi, punibili a titolo di eccesso colposo di legittima difesa;
- all'effettiva configurabilità, in ogni caso, di un dolo omicidiario, che la difesa ritiene insussistente a ragione: della localizzazione delle ferite in zone del corpo che non erano sede di organi vitali;
della circostanza che il C. non aveva mai corso pericolo di vita e dell'ulteriore considerazione, che, ove il M. avesse voluto uccidere, non si sarebbe dato alla fuga dopo l'esplosione dei tre colpi, lasciando in vita la vittima, piuttosto che finirla;
- all'individuazione - ritenuta incongrua dalla difesa - del movente dell'azione delittuosa, nel mancato pagamento da parte del C. della somma di Euro 350,00 che lo stesso doveva a Mi.An.Va. - ritenuto concorrente nel reato, ma giudicato separatamente in quanto maggiorenne - quale corrispettivo per la cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina;
- al trattamento sanzionatorio, contestando in particolare la difesa:
sia l'entità della pena complessivamente inflitta all'imputato per i diversi reati a lui contestati (anni undici e mesi otto di reclusione, quanto al tentato omicidio, alla detenzione di una pistola semiautomatica e di due canne mozzate di un fucile da caccia nonché di munizioni di arma comune da sparo;
al porto della pistola ed alle connesse imputazioni relative alla natura clandestina della pistola e delle canne mozzate ed alla provenienza delittuosa delle stesse;
anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 4000,00 di multa, ravvisato il fatto di lieve entità, quanto alla contestata detenzione continuata a fine di spaccio di sostanza stupefacente), ritenuta eccessiva e non proporzionata alla gravità dei fatti;
sia la determinazione degli aumenti di pena per i diversi reati ritenuti in continuazione;
sia, infine, il diniego delle attenuanti generiche, che andavano invece riconosciute al M. , a ragione del suo comportamento collaborativo.
3. Con riferimento alle indicate questioni, la Corte territoriale ha infatti disatteso le argomentazioni prospettate dalla difesa, affermando:
- che doveva escludersi che il fatto contestato all'appellante potesse configurarsi come lesioni volontarie, in eccesso colposo di legittima difesa, essendo pacifico che il C. era del tutto disarmato, mentre il M. era in possesso di una pistola;
che era del tutto inverosimile che l'imputato fosse solito portare con sè l'arma; che l'eventuale atteggiamento minaccioso della persona offesa - rimasto per altro indimostrato, dovendo piuttosto l'episodio inquadrarsi, in base al contenuto delle intercettazioni ambientali eseguite nel luogo di ricovero della persona offesa, in una vera e propria esecuzione posta in essere nell'ambito di un regolamento di conti - non giustificherebbe giammai l'uso della pistola con l'esplosione di ben tre colpi, anche in considerazione della concreta sproporzione ravvisabile tra l'atteggiamento minaccioso della persona offesa, che come descritto dall'imputato, poteva, al più, far temere l'uso delle mani, sicché l'uso di un'arma da fuoco non consentiva di ipotizzare una situazione di legittima difesa;
che lo stesso atteggiamento omertoso assunto dalla vittima - che agli investigatori ha escluso una responsabilità del M. , laddove nei colloqui intercettati aveva fatto riferimento come responsabile del suo ferimento di Mi.An.Va. , detto "XXXXXXXX", persona sottoposta agli arresti domiciliari e molto legata all'imputato, suo collaboratore nello spaccio di droga, anche perché fratello della compagna del padre, deceduto - costituiva più un elemento di riscontro della fondatezza dell'accusa piuttosto che un argomento a favore della tesi difensiva, risultando il comportamento del C. indicativo più di sentimenti di paura e timore di rappresaglie - tipici del complesso mondo del traffico di stupefacenti - che di un effettivo pericolo di venire a sua volta sottoposto ad indagini per la condotta minacciosa assunta nei confronti del M. ; che la sussistenza di un animus necandi era desumibile dal numero di colpi esplosi (tre) a brevissima distanza e dalla circostanza che i colpi erano diretti verso zone del corpo della vittima collocate al di sopra e al di sotto del bacino ove risiedono organi vitali, per cui la circostanza che poi avessero attinto solo il braccio sinistro e la coscia sinistra, era una circostanza che afferiva soltanto alle modalità di esecuzione e non alla volontà del reo, mentre era inconferente il dato che il M. si era dato alla fuga lasciando in vita la vittima, risultando indimostrato l'assunto che costui avesse percepito di non aver colpito la vittima in maniera mortale;
che il movente del fatto delittuoso era stato correttamente individuato, emergendo dal complesso delle intercettazioni in maniera indubitabile, così come correttamente evidenziato dal primo giudice, che l'azione delittuosa si ricollegava al mancato pagamento da parte del C. di una fornitura di sostanza stupefacente, con conseguente configurabilità dell'aggravante ex art. 61 c.p., n. 2, sussistendo un chiaro collegamento tra il tentato omicidio e la pretesa del C. di ricevere altra droga benché non avesse ancora onorato il debito precedente;
che la pena inflitta dal primo giudice appariva del tutto proporzionata ai fatti contestati ed alla personalità dell'imputato, fortemente deviata ed ormai compiutamente formata in termini altamente criminali come dimostrato dalla entità degli stessi oltre che dai numerosi precedenti penali;
che la gravità dei fatti e la notevole intensità del dolo, rendeva assolutamente congruo l'aumento di pena per la continuazione nonché la determinazione della pena base, tenuto conto dell'obiettiva gravità dei reati, e segnatamente del numero di armi possedute, la loro natura di armi clandestine e modificate per migliorarne le prestazioni, nonché la reiterazione delle condotte di spaccio e l'appartenenza stabile al mondo del traffico di sostanze stupefacenti.
4. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso il difensore del M. , prospettando quattro motivi di impugnazione.
Più specificamente nel ricorso si deduce, in estrema sintesi:
4.1 Violazione della legge processuale, non essendo stati esperiti gli accertamenti sulla capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, emergendo dalla più recente documentazione rilasciata dall'amministrazione penitenziaria la configurabilità di una infermità mentale sopravvenuta, tale da comportare, nel marzo 2003, la sua assegnazione alla sezione per minorati psichici;
4.2 Inosservanza e violazione della legge penale, nonché vizio di motivazione, relativamente alla qualificazione del fatto contestato come tentativo di omicidio e non invece come lesioni aggravate, anche in considerazione dell'incompatibilità tra tentativo e dolo eventuale, avendo i giudici di appello proceduto ad una analisi incompleta e parziale delle risultanze processuali, sviluppando sul punto una motivazione illogica e meramente assertiva o congetturale, illogicamente svalutando le dichiarazioni dell'imputato, che pure aveva reso ampia confessione e che costituiscono l'unica fonte di prova per la ricostruzione del fatto, in merito all'aggressione subita;
4.3 Vizio di motivazione e violazione di legge, relativamente al trattamento sanzionatorio, con riferimento alla determinazione sia della pena base per la violazione più grave - il tentato omicidio - sia degli aumenti di pena per gli ulteriori reati ritenuti in continuazione;
4.4 Vizio di motivazione e violazione di legge, relativamente al diniego delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta nell'interesse di M.G. è basata su motivi manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità sicché il ricorso proposto nell'interesse del predetto imputato va dichiarato inammissibile.
1.1 Manifestamente infondato deve ritenersi, anzitutto, il primo motivo d'impugnazione dedotto in ricorso con il quale si censura la decisione impugnata in quanto i giudici di appello non avrebbero esperito i dovuti accertamenti sulla capacità dell'imputato a partecipare coscientemente al processo d'appello, che, ad avviso della difesa del M. , andava invece sospeso, risultando l'imputato affetto da "infermità mentale sopravvenuta".
Ed invero premesso che "in tema di sospensione del processo per incapacità dell'imputato, per escludere il requisito della sua cosciente partecipazione non è sufficiente la presenza di una patologia psichiatrica, anche grave, ma è necessario che l'imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene e da non potersi difendere, risultando altrimenti impossibile procedere al giudizio nei confronti di soggetti infermi o seminfermi di mente" (in tal senso, Sez. 6, n. 2419 del 23/10/2009 - dep. 20/01/2010, Baldi, Rv. 245830) e che la verifica da parte del giudice della capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, ex art. 70 c.p.p., ove non emerga "ictu oculi", presuppone, nella generalità
dei casi, che le parti alleghino elementi concreti che inducano a ritenere che per infermità mentale l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo (in tal senso, Sez. 6, n. 3823 del 20/02/1998 - dep. 26/03/1998, Cornacchia, Rv. 211943, sia pure con riferimento all'applicazione di pena su richiesta), è invero agevole rilevare, nel caso in esame, che la difesa del M. , intanto, oltre a non indicare in ricorso l'esatta natura della infermità mentale che avrebbe colpito l'imputato ed a nulla dedurre su specifiche allegazioni al riguardo svolte nel corso del giudizio, solo in questa sede ha prodotto una documentazione della Casa Circondariale di Augusta e della Casa Circondariale di Palermo che attesterebbe l'esistenza di precarie condizioni di salute dell'imputato. Tale documentazione, però, risulta redatta in un momento successivo allo svolgimento del giudizio di appello (il 9 marzo 2013 o in epoca successiva a tale data), sicché nessun addebito può fondatamente muoversi alla Corte territoriale per non aver svolto una verifica circa la capacità dell'imputato di partecipare al processo che neppure la difesa risulta aver sollecitato e che si ricollega, in definitiva, ad una infermità mentale che, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, non risulta sia insorta già al momento della celebrazione del processo di appello, e che nessuna rilevanza può allora assumere nel presente giudizio di legittimità, posto che "la sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, disciplinata dall'art. 70 c.p.p., e segg., non si applica nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, in quanto, in sede di legittimità, l'imputato non partecipa personalmente al processo e la sua difesa è affidata esclusivamente al difensore" (in tal senso, Sez. 4, n. 28559 del 17/05/2005 - dep. 29/07/2005, Tosolini, Rv. 232437).
2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo d'impugnazione dedotto in ricorso.
2.1 Esso non individua errori di diritto, ma, con rilievi sostanzialmente in fatto (come tali estranei al giudizio in sede di legittimità), tende a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle espresse, con congrua e corretta motivazione, dal giudice di merito. La giurisprudenza sul tema è univoca: "il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, cosi da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione" (così Cass., 6, sent. n. 10951 del 15/3/06, rv. 233708, Casula).
2.2 Nel caso in esame la motivazione del giudice di merito risponde ai detti requisiti. Per contro il ricorso insiste nelle proprie tesi circa una diversa qualificazione del fatto (lesioni personali) e la sussistenza, in ogni caso, della causa di giustificazione della legittima difesa, già motivatamente disattese dal giudice di merito.
2.3 Invero, come evidenziato dai giudici di merito sulla base delle risultanze processuali (intercettazioni ambientali;
riprese visive effettuate dagli investigatori;
parziali ammissioni dell'imputato), è pacifico che la persona offesa, C. , era del tutto disarmato e che al contrario il M. possedeva una pistola;
laddove l'assunto difensivo secondo cui l'imputato, per sua stessa ammissione, era solito uscire di casa armato, e sarebbe stato costretto a fare fuoco verso la persona offesa a ragione dell'atteggiamento minaccioso assunto da costui, rappresenta una ricostruzione del fatto implausibile, affidata alle sole dichiarazioni dell'imputato ed al silenzio omertoso della persona offesa, che per stessa ammissione del ricorrente, aveva un debito nei confronti di Mi.An.Va. , soggetto legatissimo all'imputato (ed agli arresti domiciliari all'epoca), riconducibile a traffici illeciti di sostanze stupefacenti, e che la stessa persona offesa, nel corso di colloqui captati durante la sua degenza ospedaliera, ha indicato come l'ispiratore dell'azione delittuosa perpetrata in suo danno. Non è provata cioè l'esistenza di un pericolo attuale derivante da un'aggressione altrui, fermo restando, in ogni caso, che è stato lo stesso prevenuto, recandosi armato di pistola a riscuotere il credito vantato dal Mi. nei confronti del C. , a provocare la insorgenza della situazione di pericolo. Plausibilmente, quindi, l'azione violenta dell'imputato è stata ritenuta come determinata non da un intento difensivo ma inquadrabile come una vera e propria esecuzione, posta in essere "nell'ambito di un regolamento di conti".
2.5 Del tutto corretta deve ritenersi anche la qualificazione del fatto contestato come tentato omicidio, avendo i giudici del merito, con sintoniche decisioni, caratterizzate da argomentazioni plausibili e delle quali non è dimostrata la non aderenza alle risultanze processuali, spiegato: (a) che l'azione posta in essere dall'imputato era obiettivamente idonea a mettere in pericolo la vita della persona offesa, sia per le modalità con cui era stata condotta - tre colpi di pistola sparati a brevissima distanza - sia per la direzione dei colpi esplosi che attingevano parti del corpo poste al di sopra ed al di sotto del bacino, "ovvero ad un'altezza del corpo ove risiedono organi vitali"; (b) che l'azione, per le sue modalità, era stata diretta volontariamente a cagionare la morte della persona offesa, essendo invero indimostrato che il ricorrente avesse percepito di non aver colpito la vittima in maniera mortale.
2.6 Al riguardo occorre considerare, del resto, che il discrimine tra l'imputazione di tentato omicidio e quella di lesioni personali si coglie nell'apprezzamento o meno, con giudizio ex ante, del requisito dell'idoneità e univoca direzione degli atti alla determinazione dell'evento morte. In questo senso si è espressa, anche di recente, questa Corte, statuendo che "l'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto" (Sez. 1, n. 27918 del 4/3/2010 - dep. 19/7/2010, Resa e altri, Rv. 248305).
2.7 Nè può dirsi che la Corte territoriale sia incorsa in un difetto di motivazione laddove ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato ascritto all'imputato.
Nell'ipotesi di omicidio tentato, la prova del dolo - ove, come nel caso in esame, manchino esplicite ammissioni da parte dell'imputato - ha natura essenzialmente indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quegli elementi della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità semantica, sono i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. Assume valore determinante, per l'accertamento della sussistenza dell'animus necandi l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, perché altrimenti l'azione, per non avere conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato. Il giudizio di idoneità consiste, quindi, come già precisato, in una prognosi formulata ex post con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare (Cass., Sez. 1, 15 marzo 2000, rv. 215511; Cass., Sez. 1, 7 giugno 1997, rv. 207824). La sentenza impugnata, in conformità con i principi in precedenza illustrati, ha, con motivazione compiuta e logica, argomentato la sussistenza del dolo omicidiario sulla base del mezzo usato (una pistola) della localizzazione delle lesioni, del numero dei colpi esplosi.
Inoltre, il ricorrente, pur denunziando formalmente una insufficiente valutazione degli elementi di prova, non critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando una sorta di travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia - come nella specie - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della coscienza e volontà omicidiaria sottese alla condotta posta in essere dal ricorrente.
3. Manifestamente infondato deve ritenersi anche il terzo motivo di impugnazione relativo al trattamento sanzionatorio, tenuto conto che la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, ferma la necessità del contenimento della riduzione della pena edittale prevista per il reato consumato da uno a due terzi, riduzione che nel caso in esame risulta operata dai giudici e l'obbligo di motivazione per dare conto della scelta operata (in tal senso, Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013 - dep. 23/01/2014, Birra e altri, Rv. 258461) e, per altro verso, che l'obbligo della motivazione in ordine alla entità della pena irrogata deve ritenersi sufficientemente osservato, "qualora il giudice dichiari di ritenere "adeguata" o "congrua" o "equa" la misura della pena applicata o ritenuta applicabile nel caso concreto", poiché la scelta di tali termini, invero, è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto conto, intuitivamente e globalmente, di tutti gli elementi previsti dall'art. 133 c.p." (in tal senso, ex multis, Cass., Sez. 6, Sentenza n. 7251 del 24/5/1990, Rv. 184395).
4. Manifestamente prive di fondamento risultano, poi, le censure prospettate in ricorso con riferimento al diniego delle attenuanti generiche da parte dei giudici di appello, tenuto conto: (a) che rappresenta principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (così ex multis Sez. 1, sentenza n. 8677 del 6/12/2000, Rv. 218140, ric. Gasparro) che seppure "ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p.", non è necessario però, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento;
(b) che la sentenza impugnata reca un'adeguata sia pur concisa motivazione sul punto, avendo evidenziato, oltre la non emersione i alcun elemento di favorevole valutazione dell'imputato, la cui personalità risultava fortemente deviata ed ormai compiutamente formata in termini altamente criminali, che alla concessione del beneficio erano d'ostacolo "l'entità dei fatti in oggetto, oltre che i numerosi precedenti penali".
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, come stabilito dal D.Lgs. 8 luglio 1989, n. 272, art. 29 in relazione alle sentenze di condanna di imputato minorenne.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2014