Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8589
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Sentenza 22 giugno 2001

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L'art. 22, ultimo comma, della legge 11/1971 nel testo sostituito dall'art. 51 della legge 203/1982, prevede in caso di utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali dello Stato e di altri enti territoriali, un diritto di prelazione a favore dei coltivatori insediati su fondi contigui, ma non a favore del coltivatore uscente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8589
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8589
    Data del deposito : 22 giugno 2001

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