Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/10/2003, n. 15883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15883 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
• REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 158 8 LA CORTE SUPREMA DI ASSAZᎷᎪ Ꭵ NE Oggetto LE - PROPRIETA DISTANTE LEGALI Composta dagli ll.mi Sigg.ri Magistrati: CORONA Presidente R.G.N. 20849/00 Dott. Rafaele ELEFANTE - Consigliere Cron..32395 Dott. Antonino Consigliere Rep.4161 Dott. Roberto Michele TRIOLA MALPICA - Consigliere Ud.06/05/03 Dott. Emilio Dott. Emilio MIGLIUCCI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ GU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell'avvocato DANTE CONTI, difeso dall'avvocato MARIO GIANTIN, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA PP;
- intimato avverso la sentenza n. 291/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 18/02/00; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 742 udienza del 06/05/03 dal Consigliere Dott. Emilio -1- MIGLIUCCI;
udito l'Avvocato GIANTIN Mario, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per accoglimento del ricorso per quanto di ragione. A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 30 agosto 1986 PP OT esponeva che: era proprietario del piano terra e del primo piano ubicati nell'edificio sito in Piombino Dese via Roma 180/A nonchè condomino dell'area sottostante e di altre strutture comuni nel medesimo fabbricato;
UI ZZ, condomino nello stesso stabile, aveva eseguito-senza esserne autorizzato- notevoli interventi di trasformazione delle cose comuni;
inoltre il medesimo, proprietario di un adiacente edificio, aveva eseguito interventi edilizi in violazione delle norme sulle distanze legali rispetto all'edificio condominiale. Pertanto, l'attore conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova il ZZ per sentirlo condannare:al ripristino delle strutture condominiali e ad eseguire gli interventi necessari ad assicurare la statica dell'edificio e ad evitare danni alla proprietà esclusiva dell'istante; a demolire l'edificio adiacente che era stato sopraelevato in violazione delle distanze legali;
al risarcimento dei danni. Il ZZ, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, deducendo fra l'altro che tra le parti era intervenuta in data 23 gennaio 1985 transazione con cui l'attore aveva rinunciato ad ogni pretesa in ordine alla legittimità della costruzione. Con ricorso al Pretore di Camposampiero del 26 settembre 1986 il OT denunciava che il ZZ aveva iniziato nel fabbricato condominiale al piano terra lavori di scavo con abbassamento del pavimento intaccando le strutture condominiali. Disposta dal Pretore la sospensione delle opere,il giudizio veniva riassunto per il merito dinanzi al Tribunale di Padova. our Riuniti i giudizi, il Tribunale, con sentenza del 27 agosto 1990, condannava il ZZ a demolire la sopraelevazione dell'edificio di sua proprietà nonchè il pavimento dell'unità immobiliare sito a piano terra del fabbricato condominiale, respingendo ogni altra domanda oggetto della transazione intercorsa fra le parti. Con sentenza del 18 febbraio 2000 la Corte di appello di Venezia rigettava l'appello proposto dal ZZ nonché quello incidentale spiegato dal LA, compensando per un terzo le spese del grado, nel residuo poste a carico dell'appellante principale. I giudici di appello ritenevano quanto segue. Per quanto riguardava la sopraelevazione realizzata in aderenza al fabbricato condominiale, la E costruzione era stata edificata in violazione dell' art.
2.06 lett.1) del vigente Piano Regolatore, secondo cui in zona residenziale Bl (in cui ricadeva l'immobile) l'edificazione in aderenza è consentita in presenza di convenzione fra le parti;
d'altra parte, l'accordo transattivo, concluso a seguito di precedente ricorso possessorio concernente lavori relativi al fabbricato condominiale, faceva riferimento agli interventi relativi a tale edificio e non pure a quello di ки proprietà esclusiva. Per quanto riguardava 10 scavo, innanzitutto l'appellante non aveva mai invocato al riguardo gli accordi transattivi, mentre corretta si era rivelata la decisione che aveva accertato l'illegittimità delle opere volte ad attrarre nella disponibilità del bene di proprietà esclusiva le cose comuni,a nulla rilevando in proposito la modestia dell'intervento o l'assenza di danni. 5 Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il ZZ in base a due motivi illustrati da memoria. Non ha svolto attività difensiva l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, lamentando A violazione dell'art. 360 c.p.c in relazione agli agli artt.1965 e 877 C.C. nonché al Regolamento edilizio del Comune di Piombino Dese, censura la decisione impugnata che-erroneamente interpretando la transazione intervenuta fra le parti il 23-1- 1985-aveva escluso dal suo oggetto la composizione sopraelevazione della controversia relativa alla proprietà del del fabbricato esclusivo di ZZ. a In proposito-deduce il ricorrente-l'atto transattivo era intervenuto nel corso del giudizio avente ad oggetto la realizzazione del fabbricato di proprietà esclusiva in relazione al quale erano state già rilasciate 16 concession 2 n.59/1983, che ne aveva consentito l'allineamento con l'immobile condominiale, nonché quella n. 121/1984 che aveva riguardato l'istanza congiuntamente presentata dal OT e dal ZZ. Erroneamente la Corte aveva ritenuto l'opera in contrasto con la disposizione dell'art. 2.06, lett. 1) del Piano Regolatore locale, posto che tale norma trovava applicazione per le situazioni innovative e non per quelle preesistenti. D'altra parte dalla concessione n. 121/1984, rilasciata a richiesta del ZZ e del OT dovevano desumersi elementi per delle parti ritenere l'accondiscendenza all'allineamento delle costruzioni. Il motivo è infondato. La doglianza in effetti si articola in due censure. La prima, che concerne l'interpretazione compiuta dai giudici di appello in ordine all'oggetto e alla portata della transazione intercorsa fra le parti il 23 gennaio 1985, è inammissibile. Qualora con il ricorso per cassazione vengano censurati l'erronea interpretazione della volontà dichiarata dalle parti nel contratto о l'omesso esame di elementi desumibili da un documento, la ки parte, in forza del principio di autosufficienza del (Cass. 3158/2002;13963/2001) ha l'onere di ricorso trascriverne il contenuto nel ricorso, in modo da consentire al giudice di legittimità, che non può esaminare gli atti(tranne che siano dedotti errores in procedendo), di verificare la rilevanza del vizio 7 lamentato. Nella specie il ricorrente non ha trascritto il testo integrale della transazione: l'ottemperanza a tale onere sarebbe stato evidentemente indispensabile per determinare, in relazione alla doglianza formulata, l'effettivo contenuto della transazione. L'altra censura sollevata con il primo motivo concerne innanzitutto l'erronea applicazione alla disposizione di cui all'art.fattispecie della dell'art.
2.06 lett.1) del Piano Regolatore locale, che facendo riferimento a situazioni innovative, non avrebbe potuto riguardare la costruzione de qua, che era preesistente: la sarebbe quella di disciplina in proposito prevista cui all'art. 2 punto 05 del citato PRG, che consente l'edificazione a muro adiacente con pareti esterne cieche fra edifici esistenti su Em lotti confinanti. La doglianza è infondata. La Corte ha correttamente applicato l'art.
2.06 lettera 1)del PRG, secondo cui in zona residenziale B1 l'edificazione in aderenza è consentita soltanto in presenza di convenzione fra le parti. Infatti, i giudici di appello, nel rilevare 8 1'infondatezza delle doglianze sollevate con l'appello, hanno fatto riferimento all'illegittimità della sopraelevazione realizzata e al conseguente ordine di demolizione dell'edificio per cm. 60,così implicitamente ritenendo che l'intervento edilizio de quo, comportando l'ampliamento del preesistente fabbricato, costituisse la realizzazione di una nuova costruzione e non una semplice ristrutturazione non soggetta, in base alla normativa dettata dallo strumento urbanistico, al rispetto della ricordata normativa. riguardo compiuto con alL'apprezzamento l'impugnata sentenza in ordine alla natura all'entità dell'intervento edilizio ha ad oggetto un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se, come nella specie, sorretto da congrua motivazione ed immune da Em vizi logici e giuridici. Il ricorrente ha ancora lamentato l'erroneità della decisione impugnata, in considerazione del consenso delle parti all'allineamento dei fabbricati, desumibile dalla richiesta della concessione n.121/1984, congiuntamente formulata dal OT e dal ZZ. La questione, implicando un accertamento di fatto in alcun modo compiuto nella sentenza impugnata, è censura, atteso inammissibile per la novità della il ricorso per che qualora venga proposta con cassazione una questione che non risulta trattata nella decisione impugnata, la parte ha l'onere non soltanto di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo fatto, ondeabbia consentire alla Corte di "ex actis" la veridicità di. tale controllare asserzione (Cass. 14905/2002; 724/2001). Con il secondo motivo il ZZ, denunciando violazione dell'art.360 n. 3 c.p.c in relazione all'art. 1122 c.c., lamenta che erroneamente la sentenza aveva ritenuto l'illegittimità delle opere con ки realizzate nella proprietà esclusiva abbassamento del pavimento. In proposito deduce il ricorrente-la decisione impugnata aveva disconosciuto la legittimità edilizio-urbanistico dell'intervento riconosciuta dalla concessione amministrativa;
era stata omessa qualsiasi valutazione in ordine all'assenza di danni alle cose comuni secondo quanto risultato dalla consulenza tecnica 10 ! d'ufficio. Il motivo va disatteso. I giudici di appello hanno accertato che i lavori compiuti dal ZZ al piano terra di sua proprietà hanno comportatodell'immobile 1'abbassamento del pavimento di 30 cm.con conseguente escavazione ed appropriazione del sottosuolo condominiale attratto nel bene di proprietà esclusiva. Correttamente è stata ritenuta l'illegittimità delle opere realizzate, atteso che se, da un lato, ai sensi dell'art.1122 c.c.il condomino non può eseguire nella proprietà esclusiva interventi che comuni, d'altro arrechino danno alle cose lato, costituiscono innovazioni vietate comunque dall'art.1120 c.c.l'appropriazione ки l'assoggettamento-a vantaggio del bene di proprietà esclusiva delle cose comuni, in quanto comportino la sottrazione all'uso e al godimento spettanti agli altri condomini secondo quanto previsto dall'art.1102 c.c. (Cass. 14350/2000). L'inservibilità del bene comune da parte degli altri condomini rende illegittima l'opera indipendentemente dalla natura e dall'entità dell'intervento. 11 Sotto tale profilo è del tutto irrilevante il rilascio della concessione edilizia, che verifica la legittimità edilizio-urbanistico dell'intervento dal punto di vista pubblicistico, ma evidentemente non spiega alcun effetto in ordine alla eventuale lesione dei diritti dei terzi, che non possono provvedimento essere pregiudicati dal amministrativo. Il ricorso va rigettato. Nessuna statuizione va adottata in ordine alla regolamentazione delle spese della presente fase, atteso che l'intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 6 maggio 2003 dai sottoscritti magistrati riuniti in camera di consiglio. Il Consigliere estensore Il Presidente Emilio Migliceni Могона E i Juore R LLIE uzzo E C D i N N D A rie C aria IL M DEPOSITATA IN CANCELLERIA a M Oggi, 230TT. 2003 IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo т никого ぬ 12