Sentenza 26 ottobre 2006
Massime • 1
La responsabilità dell'amministratore unico della società in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale effettivamente commesso da altri, non può essere fondata sull'inosservanza dei doveri di vigilanza impostigli dalla posizione di garanzia rivestita ai sensi dell'art. 2392 cod. civ., quando la stessa non sia preordinata a rendere possibile la commissione di reati, detta inosservanza può rilevare infatti esclusivamente quando si tratti di reati punibili a titolo di colpa. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che la acquisizione di una veste formale idonea ad operare sui depositi bancari della società non esclude la fittizietà del ruolo di amministratore e, d'altro canto, non dimostra la consapevole partecipazione di quest'ultimo alla specifica condotta di cui all'art. 216, comma secondo, L.F., consistente nella materiale sottrazione o distruzione dei beni e delle scritture contabili, con la conseguenza che la relativa responsabilità rimane, in tale ipotesi, esclusa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2006, n. 3610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3610 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 26/10/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 1789
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 7970/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI DR, N. IL 17/03/1969;
avverso SENTENZA del 18/06/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO;
sentito il Sost. Proc. Gen. Dott. Vito D'Ambrosio il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- Che con l'impugnata sentenza, in conferma, per quanto qui interessa, di quella di primo grado pronunciata dal tribunale di Napoli il 18 novembre 2002, NI NO venne ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento della Finsea s.r.l, dichiarato con sentenza del tribunale di Napoli in data 29 novembre 1995, per avere, secondo l'accusa, nella qualità di amministratore unico di detta società a far tempo dal 6 ottobre 1995, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di arrecare un pregiudizio ai creditori, sottratto e distrutto tutti i libri sociali e le scritture contabili dell'impresa fallita, impedendo così in maniera assoluta la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della stessa;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato denunciando erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità di motivazione sull'assunto, in sintesi, che, attesa la riconosciuta fittizietà del ruolo di amministratore di cui lo NI era stato investito, non si sarebbe potuto -come invece si era fatto - ritenerlo responsabile del reato a lui ascritto sulla sola base della mancata osservanza, da parte sua, dei doveri di vigilanza e controllo che la suddetta carica avrebbe comunque comportato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Che, dalla lettura dell'impugnata sentenza emerge come la corte d'appello, in linea con quanto già ritenuto dal giudice di prime cure, abbia basato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato essenzialmente sul rilievo che egli sarebbe venuto meno ai doveri di vigilanza impostigli dalla posizione di garanzia di cui era investito, ai sensi dell'art. 2392 cod. civ., aggiungendo inoltre che lo stesso imputato non sarebbe stato, comunque, del tutto estraneo alla effettiva gestione della società, dal momento che aveva sottoscritto, come amministratore, la richiesta di apertura di conti correnti a nome della Finsea s.r.l. ed altra documentazione bancaria, così da poter - si afferma - "disporre della liquidità della società";
- che, a fronte di tale motivazione, il ricorso appare in effetti fondato, dal momento che:
a) l'inosservanza di doveri di vigilanza su comportamenti altrui, derivanti dalla posizione di garanzia di cui taluno sia investito, ove non risulti volontariamente preordinata a rendere possibile la commissione di reati, non può "sic et simpliciter" essere assunta ad elemento fondante della penale responsabilità in ordine ai reati che effettivamente siano stati da altri commessi, quando non trattisi di reati punibili anche a titolo di colpa;
condizione, quest'ultima, che, nella specie, non sussiste, avuto riguardo al titolo del reato contestato;
b) l'asserita non estraneità del ricorrente alla effettiva gestione della società, non appare in alcun modo funzionale allo specifico "thema decidendum", costituito dalla consapevole partecipazione o meno, da parte dell'imputato, alla specifica condotta a lui addebitata, consistente nella materiale sottrazione e distruzione dei libri e delle scritture contabili, atteso che gli elementi dai quali la suddetta non estraneità risulta dedotta altro non dimostrano se non che lo NI aveva acquisito, mediante sottoscrizione della necessaria documentazione, la veste formale ad operare sui depositi bancari della società; il che non esclude affatto la fittizietà del ruolo di amministratore a lui attribuito, giacché chiunque figuri come amministratore di una società, reale o fittizio che sia il suo ruolo, non può, di regola, che avere anche titolo ad intrattenere i necessari rapporti con gli istituti bancari con i quali la società deve operare, senza che ciò implichi un suo necessario coinvolgimento nelle scelte imprenditoriali o nelle attività di gestione "a monte", rispetto alle quali detti rapporti assolvono ad una funzione meramente strumentale e del tutto neutra;
- che, pertanto, non può che darsi luogo ad annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della corte d'appello di Napoli la quale, in assoluta libertà di valutazione degli elementi acquisiti o che ritenesse di dover acquisire, dovrà tuttavia aver cura, ove ritenga di confermare la precedente statuizione, di non incorrere nuovamente nei segnalati vizi di legittimità.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione;
della corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2007