Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2003, n. 15855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15855 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
I , D SSA LLO , TA BO ''AULA "A" 10 I I SPESA D . 688/2002 T A R ST L'A PO N EL G IM O D 3 REPUBBLICA ITALIANA SI A -7 A D D -8 N , E E E 3 1 T S 3 O 1 SEN 5 I ISTR A E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E G TO EG G IT E R L IR • D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A L O L E D 1 58 55 /03 SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Mgistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente f MAZZARELLA Rel. Consigliere R.G.N. 11634/2001 Dott. Giovanni Dott. Guido VIDIRI Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere Cron. 32367 Dott. Giovanni GIACALONE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 04.06.2003 da AEREOPORTI DI ROMA s.p.a . in persona dei legali rapp.ti p.t., dott. Massimo Faccioli Pintozzi e dott. Roberto Spingardi, rapp.ti e difesi dall'avv. Alessandro Terenzio, presso il quale elett.te domiciliano in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, n. 19, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
E NI GI
- intimato -
1 3347 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 15356/2000 depositata il 19 maggio 2000, R.G. n. 79301/1994, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04 giugno 2003 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 11 settembre 1991 OM PA proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Roma con la quale era stata respinta la sua domanda diretta alla condanna della s.p.a Aeroporti di Roma al ricalcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità, delle ferie, della indennità per infortunio e malattia per effetto del computo in detti istituti del compenso relativo al lavoro notturno, ed era stata accolta la domanda allo stesso titolo quanto alle festività. Ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello, condannava la società a corrispondere al lavoratore ricorrente la somma relativa al ricalcolo della 13 mensilità, con rivalutazione ed interessi legali come per legge. Nel pervenire a tale ultima conclusione così limitandosi il thema decidendi al solo ricalcolo del detto emolumento per effetto delle mancate impugnazioni degli altri punti delle originarie domande osservava il Tribunale che il diritto del lavoratore al computo del compenso per lavoro notturno nella tredicesima mensilità doveva essere riconosciuto sulla base del principio di onnicomprensività della retribuzione previsto dall'art. 17 dell'accordo interconfederale del 1946, con riferimento all'art. 27 del contratto collettivo di 2 categoria applicabile al rapporto dedotto in giudizio. Detta disposizione faceva espresso riferimento alla retribuzione mensile di fatto percepita dal lavoratore, usando cioè, una espressione onnicomprensiva del coacervo retributivo, che con carattere di normalità - il dipendente concretamente riceveva mensilmente in busta paga. Ne conseguiva che il compenso attribuito a causa del tipo di turno cui il lavoratore era adibito non poteva sottrarsi al computo della 13^ mensilità, facendo parte della normale, in quanto abituale, retribuzione corrisposta a fronte dell'altrettanto normale prestazione resa. dal dipendente aziendale dispostanell'ambito dell'organizzazione dall'imprenditore. La norma contrattuale per di più ben si armonizzava, facendo uso della stessa dizione, con l'art. 27 dell'accordo interconfederale del 27 ottobre 1946, reso efficace erga omnes con d.p.r. 28 luglio 1960, n. 1070. Avverso tale sentenza la s.p.a. Aeroporti di Roma propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi di censura, illustrati anche da successiva memoria. L'originario ricorrente non si è costituito. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la società Aeroporti di Roma denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi in relazione agli artt. 2105 e 2082 c.c., 2 della legge n. 755 del 1973,come modificata dalla legge n. 985 del 177, nonché omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Deduce la società che il Tribunale, pur avendo il Pretore, peraltro correttamente, escluso l'applicabilità dell'RD Interconfederale del 27 ottobre 1946, reso efficace erga omnes con d.p.r. 28 luglio 1960, n. 1070 all'azienda convenuta, senza neanche una specifica impugnazione dell'originario ricorrente, aveva poi affermato immotivatamente in sentenza il contrario. In realtà, una attenta lettura delle disposizioni in titolazione, doveva comportare la esclusione dal concetto di imprenditore delle società di servizi, cui l'azienda resistente apparteneva. Con il secondo motivo di ricorso la società Aeroporti di Roma denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2108 e 1362 e segg. c.c., in relazione all'art. 7 del CCNL di categoria del 1988, 17 dell'RD Interconfederale 27 ottobre 1946, reso efficace erga omnes con d.p.r. 28 luglio 1960, n. 1070, 7 della legge n. 741 del 14 luglio 1959, nonché omessa, e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa la computabilità della maggiorazione per lavoro notturno, prestato in regolari turni periodici, nella 13^ mensilità, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Deduce la società che ai fini del computo del lavoro notturno nelle mensilità aggiuntive e nelle altre indennità rivendicate dal lavoratore deve aversi riguardo alla retribuzione base quale viene individuata dalla contrattazione collettiva. Del resto la disciplina legislativa introdotta dalla legge 297/1982 ha inteso privilegiare l'aspetto della definizione contrattuale della retribuzione, riconoscendo all'autonomia collettiva il potere di definire gli elementi della retribuzione base, effettuando, appunto, un espresso rinvio ad eventuali previsioni contenute in tal senso in accordi collettivi o in patti individuali. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza in tema di maggiorazione per lavoro notturno o straordinario, il carattere continuativo, obbligatorio e predeterminato di detti emolumenti non può indurre per ciò solo, in mancanza di una espressa e specifica disposizione legislativa o contrattuale, ad 4 includere detti emolumenti nell'ambito della retribuzione ordinaria percepita dal lavoratore ed a computare gli stessi negli istituti retributivi indiretti. I motivi, da trattarsi congiuntamente per evidente connessione a anche parziale : sovrapposizione fra essi, sono fondati quanto all'unica questione ancora sub iudice della riliquidazione della 13^ mensilità. La legge 14 luglio 1959 n. 741 -nel delegare il Governo ad emanare norme giuridiche, aventi forza di legge, al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima -categoria ha stabilito all'art. 7, comma 1, che i trattamenti economici e normativi minimi, contenuti nelle leggi delegate, si sostituiscono di diritto a quelli in atto, salvo le condizioni, anche di carattere aziendale, più favorevoli ai lavoratori. Il comma 2 dispone poi che alle norme che stabiliscono il trattamento di cui sopra si può derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori. Trattasi di una connotazione generale della nozione di inderogabilità dei minimi di trattamento retributivo, la quale attiene però al risultato e non al percorso interno attraverso il quale la contrattazione collettiva perviene al rispetto dei suddetti minimi. Così, l'interpretazione nomofilattica di questa Corte dell'art. 7, comma 2, della legge 741/1959 è nel senso che il carattere più o meno favorevole dell'una o dell'altra disciplina deve essere accertato con riferimento non alle singole clausole ma alla regolamentazione complessiva di ciascun istituto, intendendosi per tale l'assetto complessivo di interessi omogenei (in tali sensi da ultimo, in motivazione, Cass. 08 luglio 2002, n. 09871, Cass. 9 ottobre 2000 n. 13443). 5 La maggiorazione corrisposta a titolo di compenso per lavoro notturno prestato secondo turni ricorrenti, e con cadenza programmata, pur facendo parte della retribuzione ordinaria, va computata nella base di calcolo solo per quegli istituti per i quali la legge adotta come base di computo una nozione di "retribuzione globale di fatto”, sempre che la contrattazione collettiva non garantisca un identico risultato attraverso altri meccanismi di calcolo. Con riferimento al caso di specie va evidenziato che l'RD Interconfederale 27 ottobre 1946, reso efficace erga omnes dal d.p.r. n. 1070 del 1960 - ed al quale ha fatto riferimento l'impugnata sentenza - disciplina una sola mensilità aggiuntiva, la tredicesima, mentre successivamente la contrattazione collettiva ha introdotto per numerosi settori, quale, appunto, quello in esame, anche la quattordicesima mensilità. Nel comparare, quindi, le discipline contrattuali succedutisi nel tempo si deve avere riguardo al complesso delle mensilità aggiuntive, che realizzano un interesse omogeneo ad una retribuzione ulteriore rispetto a quella mensilizzata pur in occasione di eventi cui è collegata una presumibile spesa aggiuntiva rispetto a quella ordinaria (ad esempio: festività e ferie). Alla stregua delle suddette considerazioni - e proprio in una fattispecie simile a quella di cui alla presente controversia - la Corte ha osservato che, individuato il singolo istituto (sul quale parametrare nel tempo i possibili miglioramenti e deterioramenti retributivi da parte della contrattazione collettiva succedutasi nel tempo), con riferimento proprio alle mensilità aggiuntive, è innegabile che la disciplina contrattuale, in quanto comprensiva di due mensilità, sia migliorativa, nel suo complesso, di quella risalente al 1946, che ne prevedeva una sola. Q 6 Proprio con riferimento alla 13^ mensilità il Tribunale, pur convenendo sulla circostanza che la intervenuta 14^ mensilità prevista dal contratto collettivo successivo all'RD interconfederale costituiva attribuzione di miglior favore del trattamento contrattuale in relazione a quello del citato RD (così uniformandosi a un dato di fatto, come si è detto, più volte punto fermo di precedenti decisioni della Corte nella stessa materia), ne ha ritenuto, tuttavia, la irrilevanza sul presupposto della insussistenza del carattere unitario delle relative attribuzioni, sul punto contrastando, invece, un orientamento di legittimità concordemente, se non proprio uniformemente in senso inverso. Il che evidentemente rende la decisione meritevole di annullamento. La sentenza impugnata, va dunque, cassata per avere invece accolto la domanda del lavoratore, sulla base dell'affermazione (non adeguatamente motivata e non giustificata alla luce di una lettura complessiva delle diverse clausole specificamente regolanti gli istituti invocati) che dovesse farsi riferimento nel caso di specie alla retribuzione mensile di fatto, coincidente con quanto il lavoratore riceve mensilmente in busta paga, non considerando che, di fatto, il trattamento goduto dal lavoratore, per effetto della erogazione della 14^ mensilità, è stato più favorevole di quello spettantegli sulla base del d.p.r. n. 1070 del 1960. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto in considerazione dell'accertato più favorevole trattamento contrattuale in relazione a quello dell'RD Interconfederale. la causa va decisa nel merito, con il rigetto della originaria domanda del lavoratore in ordine al ricalcolo della 13^ mensilità. Sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito e di quello di legittimità. h 7
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta la originaria domanda relativa alla riliquidazione della 13^-mensilità; dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 04 giugno 2003. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Giovanni Mapparella Il Presidente Giuseppe Janbiruberu Quas ELLIERE Depositato in Cancelleri 003 23 loggi. IL CANCELLIE 0 8 0