Sentenza 27 maggio 2014
Massime • 2
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio per la rideterminazione della pena la sentenza di condanna che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale, anche in relazione al coimputato che abbia rinunciato all'impugnazione ovvero che non abbia sollevato censure sulla dosimetria della pena.
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando, quale riferimento per il calcolo dell'aumento per la ritenuta continuazione, i parametri edittali previsti dalla disciplina incostituzionale. (Conf. n. 43469 del 2014, non mass.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/05/2014, n. 36244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36244 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 27/05/2014
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE RE - Consigliere - N. 1011
Dott. IANNELLI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 10057/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NE GA N. IL 25/06/1984;
RÌ FA N. IL 23/12/1979;
TI AG N. IL 01/05/1986;
RA RI N. IL 28/06/1977;
IO VA N. IL 06/09/1982;
avverso la sentenza n. 1665/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del 09/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Maria Giuseppina che ha concluso per inammissibilità del ricorso del RA per intervenuta rinuncia;
rigetto di tutti gli altri ricorsi.
Udito il difensore avv. RAGEZZO Giuseppe per il DI NE il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catania, con sentenza emessa in data 25 novembre 2011, nell'ambito di un complesso procedimento in ordine a reati concernenti la violazione della legge sugli stupefacenti, condannava AC AT, IO RE, Di TO GA, MA FA e RA IO alle rispettive pene ritenute di giustizia per violazione della legge sugli stupefacenti, ed in particolare per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e per vari episodi di spaccio di sostanza del tipo marijuana.
2. A seguito di rituale gravame proposto dagli imputati sopra indicati, la Corte d'Appello di Catania, per la parte che in questa sede rileva, rideterminava in melius la pena per il RA correggendo il calcolo effettuato dal primo giudice, e confermava le statuizioni del Tribunale nei confronti degli altri imputati, richiamando esplicitamente quanto già evidenziato dal primo giudice, evocando i principi affermati in giurisprudenza in materia di delitto associativo finalizzato alla consumazione di reati di spaccio di stupefacenti - nonché in tema di ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 e, per i reati-fine, di cui al
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 - e ricordando specificamente gli elementi probatori ritenuti più significativi, in particolare le immagini tratte da riprese visive effettuate a mezzo di telecamere installate sul posto, e l'esito dell'attività investigativa collegate a tali immagini.
3. Avverso detta sentenza ricorrono per Cassazione il AC, il IO, il Di TO, il MA ed il RA con censure con le quali denunciano profili di violazione di legge e di vizio motivazionale in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel dar conto delle proprie statuizioni.
I motivi di ricorso possono sinteticamente riassumersi come segue:
3.1. TI AG - Deduce: a) vizio motivazionale e violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità del reato associativo per la mancanza degli elementi costitutivi di tale figura delittuosa, in particolare per la insussistenza di un vincolo stabile potendo al più ravvisarsi nel caso in esame il concorso di persone caratterizzato dalla occasionalità e circoscritto a fatti determinati, tenuto anche conto che l'attività investigativa aveva avuto ad oggetto un arco temporale limitato a pochi giorni;
b) il ricorrente si duole della ritenuta insussistenza dell'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, Comma 6; c) infine viene denunciato vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, sul rilievo che la Corte di merito avrebbe adottato una motivazione apparente e di mero stile, posto che in base ai criteri indicati nell'art. 133 c.p. vi sarebbero stati i presupposti per contenere nei minimi edittali la pena con "(.....) concessione ovvero prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti" (pag. 7 del ricorso);
3.2. IO VA - a) anche il IO denuncia inosservanza di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato associativo, evidenziando il numero limitato delle occasioni in cui era stata registrata la sua presenza sul luogo oggetto dell'attività di osservazione e controllo degli investigatori, nonché il limitato arco temporale di interesse, e sottolineando anch'egli le differenze tra vincolo associativo e concorso di persone nel reato;
3.3. DI NE GA - a) il breve servizio di videoripresa non avrebbe consentito di acquisire concreti elementi probatori per la configurabilità dell'ipotizzato reato associativo, e men che meno per ritenere acclarata la partecipazione del Di TO ad un sodalizio malavitoso, posto che l'attività investigativa aveva riguardato un limitato lasso di tempo con la conseguente contestazione al Di TO solo di tre episodi, e cioè quelli del 3, 5 e 6 agosto;
b) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza delle ipotesi attenuate di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e art. 74, comma 6;
3.4. RA RI - il RA deduce anch'egli violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta configurabilità del reato associativo ed al diniego dell'ipotesi lieve prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, ancorando la sua tesi difensiva ad argomentazioni analoghe a quelle svolte dagli altri ricorrenti di cui si è detto, vale a dire il limitato periodo oggetto dell'attività investigativa ed i pochi episodi posti a carico dell'imputato caratterizzati da cessioni di modesti quantitativi di marijuana;
il ricorrente si duole poi della mancata unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati sub e), f), g) -commessi il 4 agosto 2009 - e sub h), i) ed l) commessi il 5 agosto 2009;
3.5. RÌ FA - denuncia illogicità della motivazione relativamente al diniego dell'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 laddove la Corte distrettuale - pur non escludendo la configurabilità dell'ipotesi in argomento anche in relazione ad "attività di spaccio continuativa" (pag. 2 del ricorso) - ha ritenuto insussistente la minima offensività in relazione all'attività di cui si sarebbe reso protagonista il MA. 4. È poi pervenuta dichiarazione del RA di rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Come si preciserà in prosieguo, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, quanto al trattamento sanzionatorio relativo ai reati fine, per tutti i ricorrenti (anche nei confronti del RA, pur rinunciante), per le ragioni che saranno al riguardo di seguito indicate, alla luce della sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale: i ricorsi di AC, IO, Di TO e MA devono essere nel resto rigettati;
quello del RA - in conseguenza della rinuncia - deve essere (nel resto) dichiarato inammissibile.
2. Mette conto preliminarmente sottolineare che la Corte d'Appello nella propria sentenza ha esplicitamente richiamato la motivazione della decisione di primo grado. Orbene, come in seguito si avrà modo di osservare nell'esaminare le censure dedotte dai ricorrenti, nella concreta fattispecie i contenuti motivazionali della decisione impugnata, caratterizzati da logica concatenazione, forniscono esauriente e persuasiva risposta ai rilievi che erano stati mossi alla sentenza di primo grado in ordine alle valutazioni probatorie. E va altresì evidenziato che già il primo giudice aveva affrontato e risolto le questioni qui sollevate dai ricorrenti, seguendo un percorso motivazionale caratterizzato da completezza argomentativa e dalla puntualità dei riferimenti agli elementi probatori acquisiti e rilevanti ai fini dell'esame della posizione dei vari imputati;
di tal che, per le parti in cui la sentenza di primo grado ha trovato conferma, la sentenza dei giudici di seconda istanza legittimamente integra quella del primo giudice e rende quindi ancor più incisiva e pregnante la valutazione delle risultanze probatorie acquisite, avendo la Corte territoriale - come appresso si preciserà - fornito anche ulteriori ed autonome considerazioni a fronte delle deduzioni degli appellanti: è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione ("ex plurimis", Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994 Ud. - dep. 23/04/1994 - Rv. 197497).
A fronte delle integrative pronunce di primo e secondo grado - per quel che riguarda le valutazioni di merito - i ricorrenti hanno formulato argomentazioni sostanzialmente in gran parte ripetitive di quanto già prospettato ai giudici di primo e secondo grado. Prima di passare ad esaminare le singole posizioni, è opportuno, per ragioni sistematiche, prendere in considerazione le dedotte questioni di ordine generale, concernenti la ritenuta sussistenza del reato associativo ed il diniego della configurabilità dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6. 3. REATO ASSOCIATIVO - Hanno censurato la statuizione della Corte di merito sul punto i ricorrenti AC, IO, Di TO e RA (quest'ultimo poi rinunciante).
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per la configurabilità dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole attività delittuose (in tal senso Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, P.G. in proc. Cali, Rv. 251011; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009, dep. 08/02/2010, Galioto, Rv. 246112).
La sentenza impugnata - non mancando di evocare i principi enunciati nella giurisprudenza di legittimità in materia - si è attenuta a tali criteri ravvisando la sussistenza del delitto as-sociativo nell'accordo stabile e duraturo intercorso tra gli associati per la commissione di un numero indeterminato di delitti attinenti al traffico di stupefacenti, nella esistenza di una struttura organizzativa nell'ambito della quale era possibile individuare una ripartizione di ruoli e compiti tra gli associati, sia nella gestione di una vastissima clientela di tossicodipendenti, sia nei rapporti con gli altri associati. L'elemento aggiuntivo e distintivo del reato associativo rispetto alla contigua fattispecie del concorso di persone nel reato continuato (di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti) è stato correttamente ravvisato nel carattere dell'accordo criminoso che contemplava la commissione di una serie non previamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti che, anche al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, assicuravano la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso proprio del sodalizio;
trattasi invero di argomentazioni in sintonia con il consolidato orientamento delineatosi nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui "l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio" (in termini, Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013 Ud. - dep. 23/12/2013 - Rv. 257906;
conf., "ex plurimis", Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, Collodo ed altri, Rv. 229906). Giova, in questa sede, ribadire poi, in particolare, che, ai fini della configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 non è richiesto un patto espresso fra gli associati, ben potendosi desumere la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine, dalla loro ripetizione ovvero dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo (compravendita degli stupefacenti) e dall'esistenza di una pur minima struttura organizzativa, indicativa della continuità temporale del vincolo criminale. Pertanto, ciò che rileva non è un accordo consacrato in atti di costituzione o altre manifestazioni di formale adesione, e neppure una "cassa comune" ma l'esistenza, di fatto, di una struttura, anche non complessa, in cui si innesta il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune. L'associazione de qua si configura, è stato altresì statuito, anche nel caso di condotte parallele, di persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto societario, mediante il commercio di droga, nonché nell'ipotesi di un vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga agli acquirenti che, in via continuativa, la ricevono per immetterla al consumo. La diversità di scopo personale infatti - ha ripetuto la Corte di legittimità - non è per nulla ostativa alla realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti. Nè l'associazione criminosa può essere impedita dalla diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare, oppure da un contrasto degli interessi economici di essi, posto che ne' l'una, ne' l'altro, sono di ostacolo alla costituzione ed alla persistenza del vincolo associativo (in tali termini, ex plurimis, anche Sez. 6, n. 3509 del 10/1/2012; conforme Sez. 5, n. 1291 del 17/03/1997, dep. 05/07/1997, Rv. 208231, secondo cui "l'associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è realizzata sia dalla unione di più persone che operano, anche in via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dal vincolo che lega, anche oggetti-vamente, l'importatore-acquirente, che si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, con la rete di piccoli spacciatori, purché tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale le attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e purché l'acquirente- rivenditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa"). Al convincimento della esistenza di una struttura associativa la sentenza impugnata è dunque pervenuta attraverso la valutazione analitica delle risultanze processuali (con particolare e specifico riferimento alle riprese visive ed ai collegati atti di indagine) - effettuata in conformità ai criteri logici ed insuscettibile di ulteriore riesame di merito - le quali avevano consentito di appurare la dinamica e gli sviluppi della vicenda così analiticamente descritti dalla Corte territoriale in relazione alla posizione dei singoli imputati, odierni ricorrenti: 1) il IO svolgeva il ruolo di spacciatore (riprese del 4 agosto ore 14,30 e del 6 agosto ore 16,46) ma, ove necessario, sostituiva il RA nel ruolo di "cassiere" (ripresa del 3 agosto ore 19,21); 2) il Di TO svolgeva il ruolo di spacciatore consegnandone il provento al RA (riprese del 3, 4 e 5 agosto) ma in una circostanza era stato delegato a tenere la borsa di colore beige utilizzata quale "cassa comune" (ripresa dal 6 agosto ore 13,01); 3) il MA non soltanto svolgeva il ruolo di spacciatore al minuto (riprese del 6 agosto ore 20,40) ma, altresì, si occupava di reperire lo stupefacente in caso di esaurimento del quantitativo ceduto nell'attività do spaccio (ripresa del 6 agosto ore 19,55) e custodiva temporaneamente la "cassa comune" al posto del RA (ripresa del 7 agosto ore 14,00); 4) il RA era il cassiere del gruppo provvedendo a raccogliere nella borsa beige gli incassi dell'attività di spaccio;
5) il AC ricopriva il ruolo di spacciatore effettuando numerosissime cessioni (riprese video del 4 e del 6 agosto 2009 unitamente ai correi) ma si occupava, all'occorrenza, della "cassa comune" ovvero la borsa beige (il 6 agosto alle ore 14,03 il AC era scappato con la borsa rifugiandosi all'interno di una scala perché messo in allarme per la possibile presenza di Agenti di P.S.); 6) nei giorni di indagine, le videoriprese avevano dunque consentito di rilevare una frenetica ma coordinata attività di cessione delle dosi di marijuana: gli imputati non si collocavano sui luoghi casualmente ma prendevano posto in luoghi precisi ove svolgevano il proprio ruolo, scambiandosi a volte di posto se necessario, e versando l'incasso nella borsa di colore beige tenuta, principalmente, dal RA (o, se lo stesso era costretto ad allontanarsi temporaneamente dai luoghi, da un suo delegato). Ha altresì precisato la Corte di merito - in risposta a specifica deduzione degli appellanti sul punto - che a nulla rilevava che l'attività di osservazione da parte degli investigatori fosse stata espletata per un breve periodo, ne' la configurabilità del reato associativo poteva essere posta in dubbio dal limitato ambito territoriale entro il quale l'illecita attività di spaccio veniva svolta. Anche al riguardo la motivazione dei giudici di seconda istanza risulta del tutto in linea con l'indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte efficacemente compendiato in plurime massime tra le quali possono ricordarsi, a titolo esemplificativo, le seguenti: "Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori e programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, atteso che l'elemento temporale insito nella nozione stessa di stabilità del vincolo associativo non va inteso come necessario protrarsi del legame criminale, essendo, per contro, sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato una partecipazione all'associazione anche limitata ad un breve periodo" (Sez. 5, n. 12525 del 28/06/2000 Ud. - dep. 01/12/2000 - Rv. 217459); "Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere comune o di tipo mafioso, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo" (Sez. 1, n. 31845 del 18/03/2011 Ud. - dep. 10/08/2011 - Rv. 250771).
4. IPOTESI DI CUI AL D.P.R. n. 309 del 1990, ART. 74, COMMA 6 -. Hanno svolto argomentazioni di doglianza sulla questione i ricorrenti AC, Di TO, RA (poi rinunciante) e MA. L'ipotesi in argomento è configurabile allorquando "l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dall'art. 73, comma 5 (....)". Orbene, è ius receptum che per valutare la configurabilità dell'attenuante stessa è necessario apprezzare il contesto della complessiva attività e non già i singoli, distinti episodi di spaccio (in termini, Sez. 5, 29 marzo 2001, Cerroni): non è sufficiente, dunque, tener conto delle quantità effettivamente scambiate, ma occorre far riferimento anche a quelle acquisite e trattate dai partecipanti all'associazione. È da escludere, quindi, in via di principio generale, la sussistenza di una stretta relazione tra la fattispecie criminosa di cui AL D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, e la qualificazione giuridica dei fatti contemplati dall'art. 73, stesso D.P.R., contestati agli associati, e pur se singolarmente ritenuti di lieve entità, nel senso che l'associazione per delinquere può essere finalizzata alla commissione di fatti di cessione che, considerati poi singolarmente, presentano le caratteristiche di cui all'art. 73, comma 5 citato, e tuttavia la complessiva attività di spaccio, in concreto esercitata, può esorbitare - per la molteplicità degli episodi di spaccio, per il loro reiterarsi in ampio arco di tempo e per la predisposizione di un'idonea organizzazione - dalla previsione di fatto di lieve entità per il reato associativo. Nel caso in esame, il tema della riconducibilità o meno dei fatti all'ipotesi attenuata prevista dall'art. 74, comma 6, cit. D.P.R., è stato espressamente esaminato dalla Corte territoriale che ha seguito un percorso argomentativo - da ritenersi assolutamente corretto, perché in linea con i principi dianzi ricordati - che può così sintetizzarsi: 1) nel caso di specie, appariva evidente dalla visione dei filmati, e, dunque, dai plurimi episodi di cessione su strada di sostanze stupefacenti, che i quantitativi di marijuana di cui gli associati potevano disporre e- rano assai consistenti;
2) in aderenza a quanto correttamente osservato dal primo decidente, la valutazione globale delle risultanze probatorie consentiva di escludere l'invocata attenuante in quanto le dimensioni del traffico illecito gestito dagli imputati - desumibili sia dal numero di soggetti, anche minorenni, coinvolti nell'attività illecita di spaccio, sia dal quotidiano e sistematico impegno degli associati (che giungevano sui luoghi, si collocavano nei propri posti, si scambiavano i ruoli ove necessario) - apparivano tali da escludere quella minima offensività necessaria per il riconoscimento dell'ipotesi lieve richiesta dagli appellanti;
3) a ciò bisognava aggiungere che per poter svolgere quotidianamente l'attività di spaccio su strada gli associati avevano necessariamente a disposizione un quantitativo non trascurabile di sostanza stupefacente, con possibilità di immediata reperibilità in caso di esaurimento: situazione desumibile dall'episodio del 6 agosto 2009 allorché, meno di un'ora dopo che le "scorte" si erano esaurite, i sodali erano stati in grado di reperire immediatamente altra marijuana e riprendere l'attività di spaccio, così dimostrando un evidente collegamento con stabili fornitori in grado di esaudire senza ritardo le richieste di marijuana provenienti dal gruppo;
4) non si verteva quindi in un caso di attività continuativa di spaccio esercitata da sodalizio costituito per commettere fatti riconducibili all'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5 del D.P.R., condizione questa indispensabile per la configurabilità della ipotesi prospettata dagli appellanti. In risposta alla tesi difensiva in argomento, i giudici di seconda istanza hanno inoltre evocato la sentenza n. 37983/2004 di questa Corte (Sez. 6, Benevento ed altri) secondo cui non è sufficiente tenere conto delle quantità effettivamente scambiate, ma occorre far riferimento anche a quelle trattate e offerte in vendita dai partecipanti all'associazione:
dovendo quindi escludersi, ha osservato la Corte di merito, la configurabilità della fattispecie inquadrabile nel paradigma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 allorquando le richieste e le offerte di stupefacenti si riferiscano a quantitativi consistenti che gli associati (a prescindere dalla quantità in concreto scambiata nello specifico frangente) dimostrino di potersi procacciare ed offrire in vendita.
5. Esaurita la disamina delle questioni di merito di ordine generale - vale a dire quelle concernenti il reato associativo e l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6- può ora procedersi al vaglio delle ulteriori censure dedotte dai ricorrenti, tralasciando tuttavia l'esame delle doglianze concernenti la dosimetria della pena, dovendo la sentenza, come già accennato, essere annullata, in conseguenza della sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo ai reati fine, nei termini di seguito indicati e nei confronti di tutti i ricorrenti come di seguito si avrà modo di precisare.
7.1. RA - Il ricorrente ha poi rinunciato all'impugnazione;
nei suoi confronti, come dianzi si preciserà, l'impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio, limitatamente alla dosimetria della pena in relazione ai reati fine: il ricorso va dichiarato nel resto inammissibile in conseguenza della rinuncia.
7.2. Di TO -.
7.2.1. Il Di TO ha denunciato vizio di motivazione anche per la ritenuta partecipazione all'illecita attività associativa, nonché, in relazione ai singoli episodi di cessione della droga, per il diniego dell'attenuante della lieve entità del fatto, del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
La prima, di tali due censure, è manifestamente infondata. Ed invero, il compendio probatorio evidenziato nella sentenza impugnata (in particolare, le riprese visive) da conto del ruolo svolto dal Di TO nel contesto associativo, laddove la Corte distrettuale ha descritto il comportamento del Di TO stesso, ripreso dalle telecamere mentre era impegnato nei compiti di spacciatore e, all'occorrenza, di custode della "cassa comune"; la Corte d'Appello, come si è già avuto modo prima di ricordare nell'esaminare la questione relativa ai presupposti per la configurabilità del reato associativo, ha specificamente indicato le singole riprese filmate riguardanti il Di TO.
7.2.2. Per quel che riguarda il diniego dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per i reati fine, la doglianza del Di TO non ha pregio. La Corte distrettuale ha dato conto del proprio convincimento in proposito con argomentazioni che possono così riassumersi: 1) secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 17 del 21/06/2000, non è sufficiente il mero dato quantitativo per ritenere configurabile la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al quinto comma della norma precitata ma occorre che anche gli altri parametri denotino la minima offensività; 2) le circostanze dell'azione e le modalità della condotta delittuosa (attività organizzata con modalità professionali, con la ripartizione ben precisa dei ruoli, con la predisposizione di un sistema di vedette che allertava i correi dell'arrivo delle forze dell'ordine), in quanto sintomatiche di una stabilità dell'attività delittuosa e di un inserimento non episodico nel traffico della droga, erano tali da escludere in radice la "minima offensività" di cui al consolidato o- rientamento giurisprudenziale;
3) a fronte di tale organizzazione professionale dell'attività criminosa non assumeva rilevanza decisiva il dato ponderale modesto delle singole cessioni di droga dovendosi avere riguardo al complessivo e ben più rilevante quantitativo di marijuana a disposizione del gruppo e che consentiva di soddisfare le richieste di un numero elevato ed indefinito di soggetti (trattandosi di mercato su strada). Tali argomentazioni erano state già precedentemente svolte dal primo giudice il quale aveva sottolineato come anche il Tribunale del riesame - nell'ambito del procedimento "de libertate" - si fosse espresso negli stessi termini.
8. Restano a questo punto da esaminare le doglianze relative al trattamento sanzionatorio, peraltro proposte dal solo AC. La censura dedotta dal AC relativamente alle attenuanti generiche ed al giudizio di comparazione con la recidiva è priva di qualsiasi fondamento, posto che già in primo grado, come ricordato anche nella sentenza impugnata (pag. 18), al AC erano state concesse le attenuati generiche con esclusione della recidiva. Quanto al motivo di ricorso del AC relativo all'entità della pena si rinvia alle considerazioni che saranno qui di seguito svolte.
9. Per quel che riguarda la dosimetria della pena, dunque, come già anticipato, assume rilievo il "dictum" di cui alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014. Tale decisione, per quanto qui rileva, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis entrata in vigore il 28.2.2006,
nella cui vigenza sono stati commessi i fatti concernenti la violazione dell'art. 73 della Legge sugli stupefacenti, relativamente a sostanza del tipo marijuana, contestati, quali reati-fine, ai ricorrenti;
in relazione a tali fatti, a seguito della citata dichiarazione di incostituzionalità, e come dalla Corte costituzionale espressamente affermato, trova applicazione il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e relative tabelle nella formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni ritenute incostituzionali, con il ripristino del differente trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le droghe leggere e le droghe pesanti;
l'intervento abrogativo della Corte costituzionale ha riguardato non tanto la norma incriminatrice ma il trattamento sanzionatorio applicabile, che per le c.d. droghe "leggere" risulta modificato in senso senz'altro più favorevole, sia perché quello che era il precedente minimo edittale è divenuto il massimo consentito, sia perché lo stesso determina un più favorevole computo del termine di prescrizione del reato;
a norma dell'art. 136 Cost., quando una norma è dichiarata incostituzionale la stessa cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, disposizione che trova un limite solo nel caso di rapporti esauriti;
la modifica del quadro normativo così intervenuta richiede la valutazione delle concrete situazioni giudicate ed oggetto di ricorso davanti a questa Corte alla luce dei principi relativi alla successione di leggi nel tempo dettati dall'art. 25 Cost., art. 7, par. 1, Convenzione europea sui diritti dell'Uomo e art. 2 c.p. occorrendo, in particolare, tenere presente l'interpretazione della Corte EDU del predetto art. 7, par. 1, della citata Convenzione europea, secondo cui il medesimo è comprensivo anche del diritto dell'imputato di beneficiare della legge penale successiva alla commissione del reato che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza (sentenza Scoppola C/Italia;
Corte cost. 210/2013). A ciò non può ritenersi di ostacolo nemmeno la eventuale inammissibilità del ricorso - situazione che ricorre nella concreta fattispecie in relazione alla posizioni del RA avendo questi rinunciato al ricorso - atteso che, secondo un condivisibile orientamento di questa Corte, nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, nonostante la inammissibilità del ricorso, anche la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena (sez. 6, n. 21982 del 2013, Rv. 255674), ed essendosi altresì ritenuto che, a seguito di declaratoria di incostituzionalità di norma concernente la determinazione della pena, anche in caso di sentenza passata giudicato è possibile rimodulare il trattamento sanzionatorio ad opera del giudice dell'esecuzione (sez. 1, n. 977 del 2011, Rv. 252062: conf., Sez. 1, n. 19361 del 24/02/2012 Cc. - dep. 22/05/2012 - Rv. 253338; si veda anche Sez. Un. n. 18821 del 24/10/2013 Cc. - dep. 07/05/2014 - imp. Ercolano): di tal che, con riferimento al caso in esame, la richiamata sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale deve esplicare i suoi effetti anche nei confronti dei ricorrenti che non hanno sollevato censure sulla dosimetria della pena, e nei confronti del RA pur rinunciante all'impugnazione.
Il concreto effetto del recente intervento della Corte Costituzionale può, in estrema sintesi, così riassumersi: nel caso di reati (commessi nell'arco temporale caratterizzato dalla vigenza della L. n. 49 del 2006) concernenti le droghe pesanti, dovrà essere applicata la norma dichiarata incostituzionale (ossia l'art. 73 comma 1, nella formulazione della Legge del 2006, c.d. Fini-Giovanardi) in quanto la stessa prevedeva una pena (reclusione da 6 a 20 anni) inferiore nel minimo a quella (reclusione da 8 a 20 anni) della precedente Legge del 1990, c.d. Iervolino-Vassalli, ed era pertanto più favorevole per l'imputato; nel caso di reati concernenti le droghe leggere deve invece essere applicata la Legge Iervolino- Vassalli in quanto la pena per tali ipotesi prevista (reclusione da 2 a 6 anni) è inferiore a quella (reclusione da 6 a 20 anni) stabilita dalla Legge del 2006.
9.1. Muovendo da tali premesse, e venendo alla situazione in esame - ferma restando l'affermazione di colpevolezza pronunciata nei confronti degli imputati, con conseguente irrevocabilità della stessa ai sensi dell'art. 624 c.p.p. - l'impugnata sentenza deve essere dunque annullata nei confronti di tutti i ricorrenti limitatamente all'entità della pena per i reati-fine di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catania: il giudice del rinvio procederà a nuova valutazione ai fini della determinazione degli aumenti di pena applicati - a titolo di continuazione con il reato associativo - per tali reati, con riferimento ai limiti edittali previsti per le droghe leggere dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 nella formulazione precedente alle modifiche apportate con le disposizioni ritenute incostituzionali;
a nulla rileva, invero - non condividendosi sul punto Sez. 6, PU 14/3/2014, imp Alessandrini+16 - che per detti reati- fine sia stato ritenuto sussistente il vincolo della continuazione con il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74: in tal senso si è già condivisibilmente pronunciata questa stessa Sezione, affermando la necessità, in caso di più episodi di detenzione a fine di spaccio di tali diversi tipi di stupefacente, già ritenuti in continuazione, di diversificare i corrispondenti aumenti di pena (cfr.: Sez. 4, n. 25211/14, pubblica udienza del 28/2/2014, imp. Pagano;
Sez. 4, n. 16245/14 lori ed altri, pubblica udienza 12 marzo 2014). Nel resto vanno rigettati i ricorsi di AC AT (ivi compresa la doglianza relativa alle attenuanti generiche ed al giudizio di comparazione in quanto manifestamente infondata come dianzi precisato), IO RE, Di TO GA e MA FA, e dichiarato inammissibile quello del RA (ovviamente, anche per lui nel resto).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti limitatamente alla rideterminazione della pena per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 agli stessi rispettivamente ascritti, con rinvio al riguardo ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di RA IO per rinuncia e rigetta nel resto i ricorsi degli altri imputati.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2014