Sentenza 28 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando quale riferimento per il calcolo dell'aumento per la continuazione i parametri edittali previsti dalla disciplina incostituzionale, atteso che nell'applicare tale aumento considera anche la minore o maggiore gravità dei reati satellite, desunta oggettivamente dalla pena per essi prevista.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/02/2014, n. 25211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25211 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 28/02/2014
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere - N. 405
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 51626/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO NZ n. il 13.05.1951;
avverso la sentenza n. 1330/2012 della Corte d'appello di Cagliari del 12.10.2012;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita all'udienza pubblica del 28 febbraio 2014 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA;
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Gianluigi Pratola che ha concluso per il rigetto del ricorso.
L'avv. Morra AN, difensore di fiducia, chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. NO NZ ricorre in Cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Cagliari, in riforma della sentenza di condanna, emessa dal GUP del locale Tribunale il 28.07.2011, riqualificato il fatto associativo (capo 1 della rubrica), e confermando la responsabilità in ordine a tutti gli altri reati art. 110 cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, di cui ai capi 16 e 16 bis (cocaina, marijuana ed hashish)- 19 - 21(hashish) - 27 (hashish) ha ridotto la pena irrogata dal primo giudice ad anni dieci e mesi quattro di reclusione (pena per il più grave reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 anni 16 di reclusione, ridotta per la concessione della attenuanti generiche ad anni 12 di reclusione, aumentata per gli altri reati ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. ad anni 16 di reclusione, ridotta alla pena definitiva per il rito) ferme restando le pene accessorie e la misura di sicurezza.
2. Con un unico motivo il ricorrente chiede che questa Corte voglia annullare la ricorsa sentenza per vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), che si palesa illogica, contraddittoria, monca e parziale, in quanto fondata su argomentazioni appena enunciate e per nulla mirate a fornire risposte esaustive alle censure mosse attraverso l'atto di gravame, con rinvio degli atti alla Corte territoriale per nuova disamina.
Si assume che il Collegio di merito ha completamente omesso di prendere in considerazione tutti quei rilievi critici in ordine alla estrinsecazione della condotta di fatto, prospettati nei motivi di appello proprio in quanto manchevoli di una attenta riflessione già da parte del primo Giudice.
Il riferimento è in particolare alla affermazione di colpevolezza di NO NZ in quanto ritenuto certamente intraneo alla organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti di cui al capo 1), a cui è giunta la Corte di Appello attraverso una motivazione illogica, contraddittoria e parziale in quanto priva sia di adeguate risposte alle specifiche doglianze formulate con i motivi di appello, sia della estrinsecazione dei passaggi logico-giuridici che l'hanno condotta a quella decisione, necessaria per la verifica della logicità e coerenza del ragionamento svolto.
La condotta associativa in contestazione, secondo il teorema accusatorio cui hanno aderito i giudici del secondo grado di giudizio, ha come unico presupposto la circostanza che il sol fatto che il AG costituiva un canale di approvvigionamento della droga per il LI, che a sua volta la destinava alla organizzazione facente capo ai De CE, comportava di conseguenza che il ricorrente, non solo fosse ben consapevole che il suo acquirente avesse alle spalle una solida ed organizzata struttura stabilmente dedita alla commercializzazione di sostanze stupefacenti, ma avesse consapevolmente agito proprio nell'interesse di quella organizzazione.
È chiara per il ricorrente la violazione della disposizione di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, in quanto, nel caso di specie, l'unico elemento indiziante della partecipazione del AG ad un più ampio contesto associativo è la sola condotta, quand'anche plurima, di vendita dello stupefacente al LI AN, sia pure in termini ravvicinati, nel mese di aprile 2006 ed inizio maggio 2006 e consumata nella città di Napoli, ma senza alcun riferimento di intraneità del NO nel delineato sodalizio criminale, che non può essere determinato dalla mera "consapevolezza" che il suo acquirente dovesse rivendere quella droga ad altre persone. L'assenza, inoltre, di qualsivoglia contatto con gli altri sodali, sia visivo che telefonico, nonché il rilievo oggettivo che il NO non è mai comparso fisicamente sul territorio cagliaritano e la circostanza che non si è mai incontrato con i capi o i dirigenti dell'organizzazione sarda che nemmeno conosce, sia pure per interposta persona, che dal complesso di intercettazioni telefoniche intercorse tra il ricorrente ed il LI mai emerge alcun riferimento dei due interlocutori alla destinazione successiva della droga sul mercato sardo o viene speso il nome dei referenti sardi ai quali lo stupefacente era destinato, sono questi elementi che, secondo la prospettazione difensiva già oggetto del gravame di merito, delegittima la ritenuta condotta di adesione all'associazione criminale.
La sentenza impugnata non evidenzia una ricostruzione che conduca al rigetto della deduzione difensiva neanche implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa, atteso che essa non indica quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti nella formazione del convincimento dei giudici di appello, che si sono limitati a mere affermazioni apodittiche inaccettabili sul piano logico in quanto non riferite a specifici e ben individuati elementi di fatto che possano sostenere la tesi accusatoria e che rendano non convincenti le osservazioni difensive.
La Corte non ha fornito motivazione congrua e logica in ordine alla sussistenza dei presupposti sostanziali richiesti per la configurabilità della partecipazione di un soggetto al reato associativo ed in particolare quello del dolo specifico, ovvero la cosciente e consapevole partecipazione ad una organizzazione criminale con lo specifico intento di favorirne la realizzazione degli scopi criminali. Sotto tale profilo la conclusione della Corte cagliaritana che possa ritenersi configurato il dolo specifico in capo al NO quasi che la mera consapevolezza della successiva destinazione della droga sul mercato isolano, di cui tra l'altro nemmeno vi è la prova, possa essere sintomatica della ben più ampia e significativa consapevolezza della sussistenza di un vero e proprio organigramma criminale cui il suo unico referente faceva parte e, soprattutto, del proprio personale contributo fornito a quella associazione attraverso le forniture procurate al LI. Carenza di motivazione la si trova anche con riferimento alla specifica censura avverso la sentenza di primo grado, avente ad oggetto l'osservazione che non poteva assolutamente configurarsi la partecipazione all'associazione bensì il solo concorso continuato nella detenzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti. Ed, infatti, la condotta illecita del NO trova la sua definitiva cessazione in coincidenza con l'arresto del LI avvenuto il 2.06.2006 a seguito di un'operazione di P.G. che conduceva al sequestro di un ingente quantitativo di hashish. Se da quel momento il NO non ha avuto alcun contatto, ne' fisico ne' telefonico, con altri soggetti, se dalle conversazioni telefoniche con il LI non è possibile evincere uno specifico interesse dell'imputato alla buona riuscita dell'attività associativa del gruppo o la sua possibile partecipazione ai traffici futuri, è la prova che il NO non era intraneo all'associazione. Per altro le indagini accertavano che dopo l'arresto del LI il De CE si era recato personalmente a Napoli in cerca dei "soliti fornitori" e tra questi non vi era il NO.
Anche questo rilievo difensivo specificamente prospettato non è stato oggetto da parte della Corte distrettuale di alcuna valutazione.
Altra censura per vizio di motivazione, che si muove all'impugnata sentenza, è quella di non aver ritenuto, contrariamente alle richieste del P.G. di udienza, la sostanziale identità tra quanto contestato al capo 16 e 16 bis e la condotta oggetto del capo 27, tale che quest'ultimo fatto possa ritenersi assorbito nei primi due. La Corte del merito non ha esaminato tutti gli elementi che aveva a disposizione, non ha fornito una risposta esaustiva alle obiezioni mosse, non ha adeguatamente interpretato le regole della logica nell'argomentazione che l'ha condotta a scegliere la conclusione opposta, non avendo esaurientemente spiegato come si possa ragionevolmente escludere che i capi 16 e 16 bis, aventi ad oggetto una serie indeterminata d ipotesi di cessione di altrettanta indeterminata sostanza stupefacente, ma svoltesi in un medesimo arco di tempo e con il coinvolgimento delle medesime persone, non possa contenere anche quella più specifica condotta di cui al capo 27, avente ad oggetto una concreta partita di droga definita per quantità e qualità in quanto caduta in sequestro, ma rientrante in una di quelle categorie di stupefacenti oggetto dei capi 16 e 16 bis, destinata ai medesimi soggetti, in un episodio di cessione avvenuta in una data compresa nel periodo di tempo cui le altre due imputazioni pure facevano riferimento.
Analoga censura viene fatta per gli altri due capi di imputazione, in particolar modo per il capo 19 ed il capo 21, relativi a fatti solo supposti e non provati, la Corte ha richiamato la medesima motivazione elaborata dal GUP, fondata esclusivamente su elementi indiziari desunti dall'attività di captazione, senza tenere in alcun conto che la lettura delle conversazioni, ancorché razionale e suggestiva, resta pur sempre una mera congettura, non suffragata da concreti elementi di riscontro.
Si denuncia infine mancanza di motivazione in ordine alle attenuanti generiche che la Corte ha sì concesso anche con rapporto di prevalenza sulle contestate aggravanti, ma in misura limitata pari a 4 anni e non alla massima estensione.
Con memoria deposita in termini con riferimento alla recente sentenza della Corte Costituzionale del 12.02.2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge Fini-GI ripristinando la legge Iervolino-Vassalli che prevede pene più basse per le droghe leggere.
RITENUTO IN DIRITTO
3. Il ricorso va accolto solo in riferimento alla parte della sentenza impugnata riguardante la quantificazione della pena, nei limiti che si preciseranno, va rigettato nel resto per la infondatezza delle censure, alcune delle quali inammissibili in questa sede in quanto inerenti ad una diversa valutazione dei fatti.
3.1 Il Collegio non può, infatti, che ritenere le censure, poste a base del ricorso, relative alla ritenuta responsabilità del ricorrente, ripetitive delle argomentazioni già sottoposte al vaglio del giudice dell'appello, infondate e, in gran parte, dedotte con formulazioni generiche concernenti apprezzamenti di merito relativi alla valutazione degli elementi di prova incensurabile in questa sede.
La richiesta, in sostanza, posta dal ricorrente, non è quella di verificare se la motivazione della sentenza impugnata abbia fatto buon uso dei criteri di valutazione della prova nell'affermare l'esistenza dell'associazione criminale, dedita al traffico di sostanza stupefacente, come delineata in sentenza, quanto, invece, quella di controllare se effettivamente, con la condotta evidenziata in motivazione, egli ne abbia fatto parte;
nel senso che, pur essendo rimasti processualmente acquisiti contatti tra il ricorrente ed uno dei compartecipi (LI), sia rimasto provato il dolo specifico, caratterizzato dalla coscienza e volontà di partecipare e di contribuire attivamente alla vita dell'associazione, volta alla realizzazione del comune programma criminoso mirante alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti.
4. I giudici del merito hanno evidenziato che le risultanze delle indagini, e segnatamente, le conversazioni oggetto delle intercettazioni telefoniche e ambientali, i servizi di osservazione e pedinamento, le verifiche documentali inerenti i viaggi, i sequestri di stupefacente ed i contestuali arresti in flagranza, consentono di ritenere in termini di certezza l'esistenza di una organizzazione stabile, operante nel territorio di Cagliari con contatti per l'approvvigionamento della droga tra Civitavecchia e Napoli, costituita allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti inerenti il traffico di sostanze stupefacenti. L'attività investigativa, partita, dopo l'arresto e la carcerazione di De CE AN, a seguito del rinvenimento nella sua abitazione della somma di oltre 100.000,00 Euro, di una pressa artigianale per il confezionamento dello stupefacente e di un bilancino di precisione, attraverso la constatazione di una consistente attività di spaccio posta in essere da De CE NC e dai suoi più stretti collaboratori, aveva consentito, innanzitutto, di ricostruire la trama dei rapporti illeciti tra tutti costoro. Era, così, emerso che dalla metà di marzo 2006 fino alla fine di giugno 2006, allorquando De CE NC era stato arrestato, egli aveva svolto una attività sistematica e continuativa di spaccio di consistenti quantità di svariate qualità di sostanze stupefacenti tipo cocaina, marijuana e hashish, soddisfacendo una vasta clientela. E per fare ciò si era avvalso dell'aiuto di un gruppo di soggetti, a lui legati da vincoli di vera e propria sott'ordinazione.
4.1. Nessun dubbio si pone, da parte dei giudici del merito, circa la partecipazione all'associazione di NO NC che ricopriva il precipuo ruolo di rifornire LI AN delle sostanze stupefacenti che quest'ultimo distribuiva ai De CE ed agli altri trafficanti che da lui si approvvigionavano.
Dunque è incontestato che il LI era intraneo alla associazione, e che il NO costituisse un canale di rifornimento della droga per il LI;
circa la consapevolezza da parte del ricorrente che il suo acquirente avesse alle spalle una solida ed organizzata struttura, costituita dai destinatari dello stupefacente e dalle persone che collaboravano con il LI nel trasporto della droga, la sentenza impugnata fornisce una motivazione aderente ai fatti di causa (non va dimenticato che il processo in primo grado si è svolto con il rito abbreviato con tutte le conseguenze relative alla valutazione degli elementi probatori acquisiti al fascicolo del P.M.) e priva di vizi logici.
In particolare, quanto ai riferimenti probatori, si afferma che la lettura delle conversazioni intercorse tra il NO il OT AN e il IE EL, e tra gli stessi ed i componenti della banda dei De CE, sono sintomatiche dell'elevatissimo spessore criminale di tali soggetti, che hanno dimostrato di avere la disponibilità di importanti quantitativi di droga, anche di diversa qualità, e che rende, in maniera chiara, il loro legame con i narcotrafficanti che ad alti livelli controllano il mercato illegale degli stupefacenti.
4.2. Sempre in riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente, nel confermare la pronuncia di colpevolezza, previa derubricazione del reato associativo nel ruolo partecipativo in luogo di quello direttivo, la Corte sostiene che non è vero che, come sostenuto dalla difesa, il NO fosse disposto occasionalmente a forniture o trasporti di droga, poiché, al pari di LI e AL che avevano analoga posizione, era certamente intraneo alla organizzazione criminale di cui trattasi, in effetti, AG e LI AN avevano svolto il ruolo di stabili fornitori del De CE, rifornendo in modo continuativo e sistematico il sodalizio di consistenti quantitativi di droga, rendendosi nel contempo disponibili a proseguire l'illecito commercio con nuove indeterminate forniture.
Il fatto, poi, che NO eseguisse forniture di droga anche per terzi non esclude, evidenzia la Corte, la partecipazione alla associazione, bensì dimostra soltanto che, evidentemente, non riteneva di dover concedere l'esclusiva alla associazione, dovendosi, per converso, ritenere che il prevenuto avesse avuto solo un ruolo partecipativo e non anche direttivo, come sostenuto dal primo Giudice.
Non appaiono certo dirimenti le osservazioni circa una interpretazione alternativa della posizione del ricorrente rispetto alla contestata associazione criminosa proposte dalla difesa, laddove si evidenzia che, arrestato il LI, cessa l'attività del NO quale fornitore dei De CE, il che dimostrerebbe la assenza di legami diretti con gli stessi. Si può agevolmente controbattere, sul piano della verosimiglianza e quindi della logica, che, uscito fuori dal gioco un sicuro partecipe del sodalizio, costituente il canale attraverso cui il NO consapevolmente riforniva di droga l'associazione, quest'ultimo abbia preferito per evidenti ragioni di cautela interrompere la sua attività dovendo riallacciare con altro partecipe tutta una serie di accordi su modalità di approvvigionamento, trasporto e consegna degli stupefacenti, certamente complessi.
Il Collegio assolutamente rifugge dal discostarsi dai principi giurisprudenziali circa i limiti del giudizio di legittimità e non intende invadere il terreno di competenza del giudice di merito, però, allorquando dalla motivazione della sentenza impugnata emerga una coerenza logica della valutazione probatoria, è sicuramente consentito, nel giudizio di legittimità, individuare altri elementi che collimano con essa, e che, quindi, sono da considerarsi implicitamente indicati dal giudice del merito.
Come pure è del tutto marginale e neanche preso in considerazione dalla Corte il rilievo secondo cui, dopo l'arresto del LI, il De CE si fosse fornito di droga sulla piazza di Napoli senza contattare il NO.
È questo un mutamento di strategia criminale da parte del vertice dell'associazione che non incide su quanto già era rimasto accertato in ordine alla posizione del ricorrente, sulla base di quegli elementi probatori già richiamati dai quali emerge la continuità dei rapporti tra il ricorrente e gli altri coimputati (LI e Chierca), un sicuro rapporto fiduciario sintomatico, e, al di la di ogni ragionevole dubbio, della consapevolezza del NO, non solo della esistenza dell'associazione criminosa, ma anche di contribuire con la sua condotta alla vita della medesima.
Quanto alla doglianza secondo la quale la Corte territoriale avrebbe omesso di prendere in esame tali ultimi elementi fattuali favorevoli ad esso ricorrente, deve replicarsi che "in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione il giudice non è tenuto, nella motivazione, a confutare, analiticamente, tutti gli elementi addotti dalla difesa, sempre che non siano di natura decisiva ai fini dell'assoluzione";
E, dunque, non può certo affermarsi che la motivazione, con riferimento alla valutazione degli elementi probatori evidenziati, sia incongrua, appare, viceversa, corretta laddove ha ritenuto che il NO fosse coinvolto nell'associazione di cui trattasi per averla sostenuta logisticamente nel fornirla della materia prima necessaria ed indispensabile, in ragione della natura del sodalizio criminoso, ad espandere e mantenere il controllo del traffico degli stupefacenti nel territorio sardo.
5. Quanto alle censure riguardanti la identità di alcune contestazioni del tutto esaustiva si ritiene la motivazione della Corte d'appello cagliaritana avendo evidenziato che i capi 16 e 16 bis non sono compresi, bensì sono in continuazione con i fatti di cui al capo 27, poiché riguardano spacci di sostanza stupefacente diversi, in date diverse e con persone diverse. Quanto poi ai fatti di cui al capo 27 essi si riferiscono ad uno specifico procacciamento di 7,6 Kg di hashish in data 2.06.2006, destinati a Cossu, Dessì, Fenza e De CE, mentre i capi 16 e 16 bis hanno ad oggetto episodi continuati di fornitura di droghe di vario tipo da parte del NO al LI. Correttamente la Corte, nel porre in evidenza la diversità, almeno parziale dei destinatari, del tipo di stupefacente e delle date, afferma che non è possibile operare l'assorbimento come richiesto dal ricorrente.
6. Passando all'esame delle censure riguardanti la quantificazione della pena operata dai giudici del merito va accolta quella ad oggetto della memoria difensiva del 17.02.2014, mentre va rigettata quella inserita nel ricorso riguardante la concessione delle attenuanti generiche non nella loro massima estensione. Quanto a quest'ultima, invero, si ricorda che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte afferma che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3 16 giugno 2004 n. 26908 rv. 229298). E, non pare, che nel caso di specie, proprio in ragione della concessione delle attenuanti innominate e della loro prevalenza sulle circostanze aggravanti, la valutazione della loro incidenza sulla pena sia frutto di un ragionamento illogico.
7. L'osservazione difensiva, oggetto della memoria richiamata, ha ad oggetto l'incidenza che può avere sulla quantificazione della pena, in ordine all'applicazione dell'istituto della continuazione, il decisum della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 del 25.2.2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt.
4-bis e 4-vicies ter, (convertito,
con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1, comma 1), con i quali il legislatore aveva uniformato il trattamento sanzionatorio relativo alle ipotesi di reato concernenti le cd. "droghe leggere" con quelle riferite alle cd. "droghe pesanti";
trattamento sanzionatorio che, viceversa, il testo originario del D.P.R. n. 309 del 1990 aveva configurato in termini largamente differenziati, mediante la previsione di una cornice edittale di maggiore o minore severità in relazione alla specifica natura della sostanza stupefacente considerata.
Secondo l'espressa indicazione del giudice delle leggi, con la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, "riprende applicazione il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 nel testo anteriore alle modifiche con queste apportate" (con il conseguente ripristino del differente trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le cosiddette "droghe leggere", puniti con la pena della reclusione da due a sei anni oltre la multa, rispetto ai reati concernenti le cosiddette "droghe pesanti", puniti con la pena della reclusione da otto a venti anni, oltre la multa), atteso che i vizi procedurali in cui era incorso il legislatore del 2006 (in sede di conversione dell'originario decreto-legge), dovevano considerarsi tali da dar luogo ad un atto legislativo affetto da un "vizio radicale nella sua formazione come tale inidoneo ad innovare l'ordinamento e, quindi, anche ad abrogare la precedente normativa (sentenze n. 123 del 2011 e n. 361 del 2010)". Sulla base di tale premessa, la Corte Costituzionale ha quindi evidenziato come, a seguito dell'intervenuto annullamento degli artt.
4-bis e 4-vicies ter citt., si ponesse al giudice ordinario il compito di "individuare quali norme, successive a quelle impugnate, non siano più applicabili perché divenute prive del loro oggetto (in quanto rinviano a disposizioni caducate) e quali, invece, devono continuare ad avere applicazione in quanto non presuppongono la vigenza degli artt.
4-bis e 4-vicies ter" dichiarati costituzionalmente illegittimi.
7.1. Ancor prima di verificare l'incidenza della pronuncia di detta sentenza sul calcolo della pena con riferimento all'istituto della continuazione, va richiamata la sentenza di questa sezione del 28.02.2014 n. 13903 che ha risolto una questione di non poca rilevanza circa l'immediata efficacia della richiamata sentenza della Corte Costituzionale al procedimento che occupa il Collegio ancorché non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale alla data della deliberazione della presente decisione (G.U. del 5.3.2014 n. 11, la Serie Speciale).
Rimandando, per un maggiore approfondimento sul punto, alla esaustiva motivazione della richiamata sentenza di questa sezione 4, in sintesi si condivide pienamente la soluzione in diritto adottata, secondo cui si ritiene che già dalla conoscenza anticipata della dichiarazione d'incostituzionalità - segnatamente, per effetto dei comunicati stampa della Corte - discende un corrispondente dovere di negare l'applicazione o l'esecuzione dell'atto incostituzionale e di omettere comportamenti contrari al decisum, nei termini resi noti dal comunicato. E, si aggiunge, lo stesso giudice non deve ritenersi vincolato dall'efficacia della legge incostituzionale sino alla pubblicazione della dichiarazione d'incostituzionalità perché la legge incostituzionale non è annullabile, ma nulla e quindi non obbligatoria, non tralasciando di riportare un passo significativo della decisione: "Dal canto loro, i testi dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30, comma 3 cit. non risultano certamente preclusivi della tesi che qui si sostiene. Il primo afferma che "quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"; il secondo, in linea di continuità, fa divieto di applicare le norme dichiarate incostituzionali dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Come può agevolmente notarsi, le menzionate disposizioni non vietano di anticipare l'applicazione delle norme che residuano alla pronuncia ablativa, rendendo subvalente la transeunte formale vigenza della norma incostituzionale alla sostanziale illegalità della medesima e così evitando anche, sulla scorta di questa, nel giudizio di legittimità debba pronunciarsi una decisione terminativa del procedimento. Sul piano teleologia), una simile interpretazione può vantare di non incorrere nel paradosso di pretendere medio tempore l'osservanza di norme giuridiche la cui incostituzionalità è stata oramai affermata - in un atto compiutamente formatosi con il deposito -, perpetuando quella lesione della legalità costituzionale che la pronuncia vuole risolvere".
7. 2. Dunque la "disapplicazione" nei processi delle norme dichiarate incostituzionali, attenendo a situazioni anteriori alla decisione della Corte, permette di postulare una sorta di retroattività degli effetti della pronuncia d'incostituzionalità. In questo caso, si tratta di una invalidità originaria delle norme oggetto della declaratoria di incostituzionalità: norme che la pronuncia della Corte costituzionale ha fatto venir meno ex tunc - con efficacia retroattiva - come se le norme annullate non fossero mai venute alla luce;
ripristinando oltretutto in tale ambito la previgente disciplina, con la relativa distinzione giuridica e di pena tra droghe pesanti e leggere.
Circa la possibilità che la nuova disciplina risultante dall'intervento della Corte costituzionale si possa applicare anche ai giudizi in corso davanti alla Corte di cassazione, senza che sia necessario che gli originari motivi di ricorso siano integrati da motivi nuovi aggiunti è già stata affermata in precedenza (V. Sez. 6, 19 luglio 2012, n. 37102, Checcucci, Rv. 253471; Sez. 3, 8 marzo 1999, n. 3091, Cangelosi, Rv. 213574), laddove si è affermato che il giudice di legittimità non può non tenere conto della inapplicabilità della normativa dichiarata illegittima, ed essendo, invece, sufficiente che i motivi originari abbiano investito il giudice di legittimità del controllo della motivazione. Per altro, per il caso di specie, come già riportato, vi è una specifica richiesta avanzata tempestivamente dalla Difesa con le memorie indicate.
7.3. È indiscusso che la normativa precedente (Iervolino-Vassalli), prevedendo per le droghe cd. leggere una pena, sia con riferimento al minimo che al massimo edittale, del tutto più favorevole rispetto a quella ritenuta incostituzionale vada disposta la rivalutazione dosimetrica della pena, in quanto se questa è stata inflitta discostandosi dal minimo edittale l'entità di tale minimo costituisce un parametro necessario e determinante per quantificare lo scostamento. In altri termini, la sopravvenienza della disciplina con un trattamento sanzionatorio più favorevole, caratterizzato appunto da un abbassamento del minimo edittale, rilevante sia come pena minima irrogabile sia come parametro per la determinazione di pena che da esso si discosti, impone la piena rivalutazione di merito della pena applicata in precedenza.
Diversamente, per quanto riguarda le droghe cd. pesanti, la questione non si pone, attesa la diversità del minimo edittale in misura maggiore prevista dalla legge Iervolino-Vassalli rispetto a quella dichiarata incostituzionale, cosicché, in virtù del principio di diritto sostanziale e costituzionale della applicazione della legge più favorevole al reo, rimane la pena irrogata dal giudice, anche se inferiore al minimo edittale della pena prevista dalla norma ritornata in vigore per effetto della pronuncia di incostituzionalità.
7.4. Se tale soluzione è intuitivamente applicabile al caso di pena relativa a condanna per un singolo episodio, essendo facilmente individuabile il riferimento al minimo edittale, non tanto può affermarsi in caso di più episodi ritenuti in continuazione, in ordine ai quali può verificarsi, in questa materia riguardante le sostanze stupefacenti, che, restando invariata la pena base in quanto riferentesi a delitto la cui pena edittale non è stata coinvolta dalla dichiarazione di incostituzionalità (come nel caso di specie), gli aumenti per la continuazione possano riguardare delitti aventi ad oggetto le cd. droghe leggere, laddove è certamente più complesso controllare se tali aumenti, ancorché il giudice nel quantificarli abbia dovuto far riferimento, per attribuire al fatto (reato continuato) in sè considerato più o meno grave, al minimo edittale, di gran lunga superiore, previsto dalla norma dichiarata incostituzionale, abbiano inciso in maniera significativa nella determinazione della pena complessiva.
Orbene, nel verificare l'applicabilità del mutamento del trattamento sanzionatorio, per il sopraggiungere di una legge più favorevole, rectius per la reviviscenza di una legge anteriore più favorevole, anche all'istituto della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., vanno ricordati gli arresti giurisprudenziali di questa Corte in materia risalenti all'entra in vigore proprio della legge FINI- GI che, con riferimento al minimo edittale previsto dalle ipotesi delittuose di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, aventi ad oggetto le cd. "droghe pesanti", aveva apportato un abbassamento di due anni (da otto a sei anni di reclusione).
La sentenza Sez. 4, n. 22824 del 21/04/2006 Ud. (Rv.234575) fissò il principio che non è applicabile nel giudizio di legittimità la legge penale più favorevole, conseguente alla riduzione dei minimi edittali della pena della reclusione prevista per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1, (cfr. D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, con cui si è fissato in sei anni, al posto dell'originaria misura di otto anni, il limite minimo della pena detentiva) allorquando (come nella specie) la pena per il reato suddetto sia stata applicata solo a titolo di continuazione, come aumento della pena prevista per il reato più grave (nella specie, quello di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74). Ciò in quanto nel reato continuato, ai fini del computo della pena, non assume concreta rilevanza la pena stabilita per i reati-satelliti, essendo l'aumento di pena per questi determinato solo in relazione alla pena del reato più grave e sulla base di una valutazione di equità, che tiene conto della gravità del reato secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e che non necessita di apposita motivazione.
Il Collegio ritiene di discostarsi dal principio enunciato, non perché si metta in discussione la correttezza dell'interpretazione della norma di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. relativamente alla riferibilità per l'aumento a titolo di continuazione della pena fissata per il reato ritenuto più grave, quanto per quella "valutazione di equità", riportata nella massima, che non può prescindere, nell'attribuire al fatto considerato nel suo complesso una maggiore o minore gravità, dalla gravità dei reati satellite desunta oggetti va mente dalla pena per essi prevista. È, dunque, ineccepibile che è la pena della violazione, ritenuta più grave e, come recita la norma, ad essere aumentata, ma è altrettanto certo che tale aumento, attesa una forbice molto ampia sino al triplo, non può non considerare la minore o maggiore gravità dei reati ritenuti in continuazione, per attribuire maggiore o minore gravità al reato continuato, con conseguente congruo aumento della pena base.
Dunque, tale verifica va, comunque, effettuata ritenendo il Collegio che, con il ripristino della distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, a seguito della sentenza della giudice delle leggi richiamata, in caso di più episodi contestati di detenzione a fine di spaccio di tali diversi tipi di droga, già ritenuti in continuazione ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., debbano diversificarsi i corrispondenti aumenti di pena a tale titolo. In tal senso, si vuole evidenziare che la presenza di un aumento minimo, a titolo di continuazione in riferimento a delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 aventi ad oggetto droghe leggere, legittimamente potrebbe condurre ad una valutazione di congruità di quella quantificazione, in quanto ritenuta adeguata al caso e che sarebbe stata tale anche con riferimento al precedente minimo edittale (Sez. 6, sent. n. 17176 del 2 - 17.4.2008 in proc. Meca), escludendosi, da parte di questa Corte, qualsiasi invasione del terreno di valutazione discrezionale della quantificazione della pena rimessa al giudice del merito. Ciò non toglie, però, che, in presenza di un aumento cospicuo a titolo di continuazione, vada rivisto il trattamento sanzionatorio, almeno con riferimento al diverso minimo edittale, più favorevole, per i reati in continuazione, non essendo da escludere, come già ricordato, che il giudice del rinvio possa considerare equamente commisurata rispetto al fatto concreto la pena irrogata;
che possa ritenere, in altre parole, che l'imputato, in relazione alla sua personalità ed alla gravità del fatto (sulla quale incide necessariamente il tipo di sostanza oggetto del medesimo), non sia meritevole di un più mite trattamento sanzionatorio.
Orbene, nel caso di specie la Corte d'appello è intervenuta, all'esito della diversa qualificazione giuridica data alla partecipazione dell'imputato all'associazione criminale contestata, nel rivedere la quantificazione della pena fissando la pena base, per il reato più grave di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, in 16 anni di reclusione, diminuita a 12 anni per le concesse attenuanti generiche, e pervenendo, nuovamente, a 16 anni per effetto degli aumenti per i cinque episodi in continuazione. Questi ultimi riguardano reati di cui all'art. 110 cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, ed, in particolare, per i capi 16 e 16
bis si riferiscono a sostanze stupefacenti tipo cocaina, marijuana ed hashish, per il capi 19 - 21 e - 27 si riferiscono all'hashish. Ciò precisato, è di tutta evidenza che il giudice del merito, nel valutare la gravità di tali episodi, e, di conseguenza, determinare l'aumento a titolo di continuazione, ha dovuto tener conto della pena edittale prevista dalle norme vigenti al momento della decisione, dichiarate incostituzionali dalla citata sentenza n. 32/14, che per entrambe le sostanze (droghe leggere e droghe pesanti) prevedeva la pena della reclusione da sei a vent'anni, a fronte della precedente legge (la Iervolino Vassalli) che nel distinguere i due tipi di droga prevede la pena da 8 a 20 anni di reclusione, oltre multa, per quelle pesanti e la reclusione da 2 a 6 anni, oltre multa, per le droghe leggere.
Ed in tale valutazione pur in presenza di delitti riguardanti rispettivamente droghe pesanti (cocaina) e droghe leggere (hashish e marijuana) la Corte d'appello non ha affatto diversificato gli aumenti di pena accomunandoli tutti in quattro anni di reclusione, per cui non è dato sapere se l'incidenza, sulla pena complessivamente irrogata, degli aumenti riguardanti gli episodi relativi a spaccio di droghe leggere abbia avuto una sua significativa rilevanza.
Si impone, pertanto, l'annullamento sul punto dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Cagliari per un nuovo esame in riferimento ai principi ora enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio applicato e rinvia sul punto alla Corte d'appello di Cagliari per un nuovo esame. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 28 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014