Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/02/2014, n. 25211
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Sentenza 28 febbraio 2014

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In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando quale riferimento per il calcolo dell'aumento per la continuazione i parametri edittali previsti dalla disciplina incostituzionale, atteso che nell'applicare tale aumento considera anche la minore o maggiore gravità dei reati satellite, desunta oggettivamente dalla pena per essi prevista.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/02/2014, n. 25211
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25211
    Data del deposito : 28 febbraio 2014

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