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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2024, n. 37749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37749 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona nei confronti di NZ MA RA nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 27/02/2024 del Tribunale di Pesaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA CC, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro;
lette le conclusioni del difensore dell'imputata, avvocato Massimo Zizzari, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, richiesto di emettere decreto penale di condanna nei confronti Penale Sent. Sez. 6 Num. 37749 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 26/09/2024 di MA RA NZ per il reato di cui all'art. 334 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere ai sensi degli artt. 129 cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen.) in quanto il giudice, investito della richiesta di emissione decreto penale di condanna non può emettere sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, perché tale pronuncia richiede un accertamento della sussistenza del fatto e della tenuità dell'offesa da compiersi nel contraddittorio delle parti. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione, in quanto dalla lettura della sentenza impugnata non è dato comprendere quali siano gli elementi dai quali il giudice ha tratto il proprio convincimento, rendendo così impossibile il controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento svolto. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la contraddittorietà della motivazione che, dapprima, manifesta dubbi in ordine alla sussistenza del reato, mancando nel fascicolo l'atto di vendita del bene ed essendo presente solo il passaggio di proprietà dello stesso, per poi concludere per la particolare tenuità del fatto, che presuppone, invece, che il reato sia perfezionato. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. perché, in primo luogo, l'offesa al bene tutelato dalla norma incriminatrice non può essere ritenuta, dal punto di vista oggettivo, di particolare tenuità, in quanto l'imputata, proprietaria nominata custode di un autoveicolo di non scarso valore economico sottoposto a sequestro amministrativo, lo ha alienato dopo pochi giorni dal sequestro. In secondo luogo, l'imputata risulta gravata da due precedenti penali, uno per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e l'altro per i reati di furto in concorso e violazione delle norme sull'uso delle carte di credito e di pagamento. Ricorre, quindi, la causa ostativa della abitualità della condotta, essendo i due reati appena citati e quello per cui oggi si procede della medesima indole. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore dell'imputata hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che è preclusa al giudice, richiesto di emettere decreto penale di condanna, la possibilità di prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. a ragione della minima offensività del comportamento illecito, per l'ostacolo procedurale rappresentato dalla connotazione del rito monitorio, che, per perseguire finalità deflattive e di accelerazione nella trattazione del processo, viene attivato dall'accusa in assenza di qualunque tipo di confronto preventivo con l'imputato e la sua difesa (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715, in motivazione). Va, quindi, condiviso l'orientamento giurisprudenziale che ritiene che la sentenza emessa sia affetta da nullità di ordine generale, a regime c.d. intermedio, di cui agli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen., essendo stato precluso all'imputato il diritto ad esercitare il contraddittorio sul punto (Sez. 3, n. 13081 del 10/01/2024, Rv. 286145 - 01). 3. Resta da verificare se il pubblico ministero abbia interesse a far valere tale vizio. È, infatti, consolidato l'orientamento secondo cui nel caso in cui il pubblico ministero propone ricorso per cassazione per ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste il concreto ed attuale interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. solo se, con l'impugnazione, può raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro (Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Gagliardi, Rv. 285026; Sez.3, n. 48581 del 13/09/2016, Piga, Rv. 268191). Si è, così, ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero che abbia richiesto l'emissione del decreto penale di condanna impugni, senza allegare un concreto interesse, la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, pur illegittimamente emessa, ex art. 129 cod. proc. pen., dal giudice per le indagini preliminari, lamentando non già la violazione di legge per insussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto o il vizio di motivazione ma la mera violazione del diritto al contraddittorio dell'imputato (Sez. 3, n. 13081 del 2024, citata). 3 Tale conclusione si basa sulla considerazione che le norme violate (449, 129 cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen.) mirano a tutelare il diritto al contraddittorio dell'imputato rispetto ad una decisione sollecitata dal pubblico ministero inaudita altera parte, mentre non è ravvisabile una lesione del diritto al contraddittorio del pubblico ministero richiedente, essendo espressamente previsto dal sistema che, non condividendo la richiesta di adozione del provvedimento monitorio di condanna, il giudice possa emettere sentenza di proscioglimento nel merito per una qualsiasi delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. Nel caso di specie, tuttavia, il pubblico ministero ricorrente, come correttamente osservato dal Procuratore generale, non si è limitato a rilevare la lesione del diritto al contraddittorio ma «ha lamentato la propria impossibilità di interloquire sul proscioglimento, che ha censurato per l'incongruità della motivazione che sembra risolvere sul versante della punibilità un tema di insufficienza probatoria che avrebbe dovuto determinare la restituzione degli atti al pubblico ministero e non il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.» Oltre a ciò, il ricorrente ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della speciale causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., sia sotto il profilo oggettivo (per essere l'offesa al bene giuridico protetto non di lieve entità) che sotto il profilo soggettivo (per avere l'imputata commesso reati della stessa indole). 4. Va, quindi accolto il primo motivo di ricorso, essendo stato precluso al pubblico ministero di interloquire sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen., con trasmissione degli atti all'Ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro per l'ulteriore corso. 5. L'accoglimento del primo motivo esime dal considerare gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro per il giudizio. Così deciso il 26/09/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA CC, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro;
lette le conclusioni del difensore dell'imputata, avvocato Massimo Zizzari, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, richiesto di emettere decreto penale di condanna nei confronti Penale Sent. Sez. 6 Num. 37749 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 26/09/2024 di MA RA NZ per il reato di cui all'art. 334 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere ai sensi degli artt. 129 cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen.) in quanto il giudice, investito della richiesta di emissione decreto penale di condanna non può emettere sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, perché tale pronuncia richiede un accertamento della sussistenza del fatto e della tenuità dell'offesa da compiersi nel contraddittorio delle parti. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione, in quanto dalla lettura della sentenza impugnata non è dato comprendere quali siano gli elementi dai quali il giudice ha tratto il proprio convincimento, rendendo così impossibile il controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento svolto. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la contraddittorietà della motivazione che, dapprima, manifesta dubbi in ordine alla sussistenza del reato, mancando nel fascicolo l'atto di vendita del bene ed essendo presente solo il passaggio di proprietà dello stesso, per poi concludere per la particolare tenuità del fatto, che presuppone, invece, che il reato sia perfezionato. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. perché, in primo luogo, l'offesa al bene tutelato dalla norma incriminatrice non può essere ritenuta, dal punto di vista oggettivo, di particolare tenuità, in quanto l'imputata, proprietaria nominata custode di un autoveicolo di non scarso valore economico sottoposto a sequestro amministrativo, lo ha alienato dopo pochi giorni dal sequestro. In secondo luogo, l'imputata risulta gravata da due precedenti penali, uno per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e l'altro per i reati di furto in concorso e violazione delle norme sull'uso delle carte di credito e di pagamento. Ricorre, quindi, la causa ostativa della abitualità della condotta, essendo i due reati appena citati e quello per cui oggi si procede della medesima indole. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore dell'imputata hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che è preclusa al giudice, richiesto di emettere decreto penale di condanna, la possibilità di prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. a ragione della minima offensività del comportamento illecito, per l'ostacolo procedurale rappresentato dalla connotazione del rito monitorio, che, per perseguire finalità deflattive e di accelerazione nella trattazione del processo, viene attivato dall'accusa in assenza di qualunque tipo di confronto preventivo con l'imputato e la sua difesa (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715, in motivazione). Va, quindi, condiviso l'orientamento giurisprudenziale che ritiene che la sentenza emessa sia affetta da nullità di ordine generale, a regime c.d. intermedio, di cui agli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen., essendo stato precluso all'imputato il diritto ad esercitare il contraddittorio sul punto (Sez. 3, n. 13081 del 10/01/2024, Rv. 286145 - 01). 3. Resta da verificare se il pubblico ministero abbia interesse a far valere tale vizio. È, infatti, consolidato l'orientamento secondo cui nel caso in cui il pubblico ministero propone ricorso per cassazione per ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste il concreto ed attuale interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. solo se, con l'impugnazione, può raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro (Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Gagliardi, Rv. 285026; Sez.3, n. 48581 del 13/09/2016, Piga, Rv. 268191). Si è, così, ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero che abbia richiesto l'emissione del decreto penale di condanna impugni, senza allegare un concreto interesse, la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, pur illegittimamente emessa, ex art. 129 cod. proc. pen., dal giudice per le indagini preliminari, lamentando non già la violazione di legge per insussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto o il vizio di motivazione ma la mera violazione del diritto al contraddittorio dell'imputato (Sez. 3, n. 13081 del 2024, citata). 3 Tale conclusione si basa sulla considerazione che le norme violate (449, 129 cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen.) mirano a tutelare il diritto al contraddittorio dell'imputato rispetto ad una decisione sollecitata dal pubblico ministero inaudita altera parte, mentre non è ravvisabile una lesione del diritto al contraddittorio del pubblico ministero richiedente, essendo espressamente previsto dal sistema che, non condividendo la richiesta di adozione del provvedimento monitorio di condanna, il giudice possa emettere sentenza di proscioglimento nel merito per una qualsiasi delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. Nel caso di specie, tuttavia, il pubblico ministero ricorrente, come correttamente osservato dal Procuratore generale, non si è limitato a rilevare la lesione del diritto al contraddittorio ma «ha lamentato la propria impossibilità di interloquire sul proscioglimento, che ha censurato per l'incongruità della motivazione che sembra risolvere sul versante della punibilità un tema di insufficienza probatoria che avrebbe dovuto determinare la restituzione degli atti al pubblico ministero e non il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.» Oltre a ciò, il ricorrente ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della speciale causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., sia sotto il profilo oggettivo (per essere l'offesa al bene giuridico protetto non di lieve entità) che sotto il profilo soggettivo (per avere l'imputata commesso reati della stessa indole). 4. Va, quindi accolto il primo motivo di ricorso, essendo stato precluso al pubblico ministero di interloquire sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen., con trasmissione degli atti all'Ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro per l'ulteriore corso. 5. L'accoglimento del primo motivo esime dal considerare gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro per il giudizio. Così deciso il 26/09/2024