Sentenza 3 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3117 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' L PA OLO ALIAN031 1 7 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE PREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente- R.G.N. 13146/98 Dott. Vincenzo MILEO - Rel. Consigliere Cro n.6509 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 27/10/00 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere ha pronunciato la seguente 703 S ENTENZA sul ricorso proposto da: NO NA, elettivamente domiciliata in ROMA While VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall'avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, $2000 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 4476 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, -1- STARNONI GIORGIO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 2216/97 del Tribunale di LECCE, depositata il 22/08/97 R.G.N. 868/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Thikes 19 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 30.12.86 1'I.N.P.S. sopprimeva il alla pensione di invalidità giàdiritto riconosciuto otto anni prima dal Pretore di Brindisi, motivando il provvedimento di revoca del beneficio sulla base di un riscontrato miglioramento delle condizioni psicofisiche della assicurata IA OS, a seguito di visita di revisione. Rimasti vani gli esperiti rimedi amministrativi, la ricorrente adiva di nuovo il Pretore di Brindisi per il ripristino delle prestazioni, ma detto giudice, acquisita C.T.U., ། rigettava la domanda con sentenza del 9.2.1989, confermata dal Tribunale locale all'esito LE dell'appello della soccombente. La Suprema Corte, investita del ricorso per cassazione, con sentenza n. 12034 del 1993 accoglieva l'impugnazione e, cassata la pronuncia, rimetteva la causa al Tribunale di Lecce per il nuovo esame, che si concludeva con decisione di rigetto della domanda con sentenza, previo rinnovo della C.T.U., del 22 agosto 1997. Ritenevano i giudici di merito nel giudizio lly rescissorio, aderendo alle conclusioni rassegnate 3 dal proprio ausiliare, che il quadro patologico relativo alle infermità riscontrate nella persona della IA fosse particolarmente modesto, sì da invalida nella misura non rendere l'appellante richiesta dalla legge. Avverso tale sentenza l'assicurata ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo ad un unico motivo variamente articolato;
1'I.N.P.S. ha depositato soltanto la procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione la ricorrente denuncia omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civile, nonché violazione ed erronea applicazione degli artt. 132, LE 384 codice di rito e 10 R.D.L. n. 636/39. Articola le sue doglianze in quattro direzioni, deducendo che trattasi sostanzialmente di sentenza nulla, posto che la motivazione è soltanto apparente, siccome effettuata con mero riferimento alle conclusioni della C.T.U., senza alcuna ragionata considerazione di supporto, sicché non è argomentativdato cogliere l'iter argomentativo seguito ai fini del rigetto della domanda;
che in concreto il Tribunale non si è attenuto, né ha dato risposta ai quesiti specifici devolutigli in sede rescindente ply da questa Suprema Corte, in relazione alla statuizioni diricorrenza ed applicabilità delle cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., in tema di infermità sopravvenute in corso di causa e di valutazione delle stesse e di tutti gli altri elementi extrapatologici, soggettivi ed oggettivi, incidenti sul grado di invalidità; che, più specificamente, i giudici di merito hanno addirittura ignorato tali infermità, documentate e gravissime, adeguandosi ad una consulenza del tutto generica, e con una motivazione decisionale priva di riferimenti al riguardo;
che nessun rilievo è stato effettuato sulla incidenza negativa della grave obesità riscontrata nell'assicurata, né sui LE profili usuranti dell'attività di bracciante agricola espletata dalla ricorrente. In tal modo operando, e con succinta motivazione di riferimento alla propria C.T.U., quest'ultima ricalcante quella disposta originariamente dal Pretore, il Tribunale è venuto meno al mandato ricevuto dalla Suprema Corte, sicché la sentenza impugnata appare inficiata dai medesimi vizi colti in quella cassata. Il motivo è fondato. fly Con la decisione rescindente n. 12034/93 questa 5 Corte, dopo breve richiamo dei principi di diritto e legali cui il giudice di merito deve adeguarsi e far capo, in ipotesi di revoca amministrativa di pensione di invalidità (rectius: pensione di inabilità) con pedissequa domanda giudiziale di ripristino, e previa censura del procedimento adottato dal Tribunale di Brindisi nel pervenire alla pronuncia di rigetto dell'istanza, sia per non aver indicato sufficientemente i criteri di legge sottintesi al proprio conclusivo giudizio di esclusione della inabilità utile a fini pensionistici, sia per essersi limitato a riportare le patologie già valutate come insufficienti a giustificare il ripristino del beneficio da parte occorreva anche un più specifico riferimento alla LE del consulente in prime cure, evidenziava che ulteriore documentazione sanitaria prodotta dall'assicurata, da valutare approfonditamente in quanto attestante nuove infermità sopravvenute in corso di causa, nonché una più ampia indagine in ordine anche agli elementi extrapatologici del pari componenti la soggettivi ed oggettivi -D fattispecie normativa indicata. Al contrario, come esattamente prospettato in fly ricorso, il devoluto nel senso che precede non è 6 stato né affrontato, né risolto in sede rescissoria dal Tribunale di Lecce nei termini e nei modi di cui al mandato, atteso che la C.T.U. ivi disposta, alla quale con scarna ed inconsistente motivazione i giudici si sono adeguati apoditticamente, ha riprodotto, ai fini del responso negativo recepito in sentenza, le stesse valutazioni effettuate dall'originaria perizia acquisita in primo grado, con mero riferimento limitato alla patologia ivi riscontrata, senza portare alcuna indagine sugli elementi indicati dalla Suprema Corte;
sicché non solo i giudici di rinvio hanno violato il mandato ricevuto disapplicandone il chiaro contenuto e non procedendo ai demandati accertamenti, ma, in tal medesimi errori e violazioni di legge già M iles modo sommariamente operando, sono incorsi nei stigmatizzati da questa Suprema Corte. Laddove una corretta soluzione della controversia in relazione al devoluto, quale che fosse poi la conseguente decisione in ordine al thema decidendum portato al loro vaglio, imponeva necessariamente sia una disamina approfondita delle nuove, gravi infermità sopravvenute a carico della IA in corso di causa, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di valutarne l'incidenza fly 7 in tema di inabilità come richiesto e ripristino del revocato beneficio, sia una puntuale verifica della valenza di tutti gli altri fattori ed elementi dedotti dalla parte - patologici ed extrapatologici, soggettivi ed oggettivi - del pari demandata in sede rescissoria, ed afferenti principalmente alla rilevante obesità accertata nel soggetto ed ai profili usuranti correlati al protrarsi dell'attività di contadina-bracciante agricola. Giacché non è dubbio che, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità dell'assegno di invalidità, l'obesità, in quanto malattia permanente, ancorché non definitiva, specialmente se in grado rilevante e concorrente LE con altre infermità ed alterazioni funzionali, deve essere considerata, nell'ambito di una valutazione complessiva e globale del quadro patologico, al fine di stabilire se vi sia riduzione della capacità di lavoro nella entità necessaria per ottenere i benefici richiesti;
né è men vero che dell'impegno lavorativo inl'aspetto usurante attività confacenti alle proprie attitudini va riconosciuto a quel lavoro nel quale l'organismo lle logora le proprie energie in misura superiore al 8 normale ed in un periodo di tempo più breve, con la conseguenza che un complesso morboso che, secondo un criterio di fondata previsione, possa determinare un grave pregiudizio per la residua efficienza fisica del soggetto in conseguenza del perdurare dell'attività lavorativa, va ritenuto invalidante, ovvero inabilitante, per il riconoscimento del diritto alle rispettive erogazioni previdenziali, tale situazione dipendendo non soltanto dalla naturale evoluzione peggiorativa in rapporto all'avanzare dell'età, all'aggravarsi delle infermità ed al trascorrere del tempo, ma anche, e particolarmente, dalla protrazione dell'impegno lavorativo. LE Ai predetti incombenti il Tribunale di Lecce si è palesemente sottratto, malgrado la chiarezza del devoluto in sede rescindente che, sostanzialmente, ne risulta dunque del tutto eluso. Per l'effetto, ed in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, siccome inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi di motivazione prospettati, con rinvio, per il nuovo esame ed anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Lecce, la quale, nel portare l'indagine sui punti e nei 9 limiti indicati da questa Corte con la sentenza n. 12034/93, di annullamento di quella del Tribunale di Brindisi in data 7.12.1990, si adeguerà ai richiamati principi di diritto.
P.Q.M.
La Corte: Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, per il nuovo esame ed anche per la regolamentazione delle spese relative al giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Lecce. Roma 27 ottobre 2000. II Presidente:H معه ته II Cons. estensore: IL COLLABORATORE D: CANCELLERIAL A s Depositara in Cancelleria Oggi, -3 MAR. 2001 LABORATORE CELLERIA I 0 3 A D 1 S 3 , S . 5 O A T L . T R L , N A ' O A S L B 3 E L I 7 E P - D S D 8 I - A I N 1 T S 1 S G N O O E P S E A I G M D I A G E A E , O L D O T R T E I T A T S R L I I N L G E D E S E E R O D 10