Sentenza 29 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo, la previsione del ricorso per cassazione "anche per il merito" attribuisce alla Corte di cassazione la possibilità di verificare gli apprezzamenti di fatto operati dal giudice della consegna, ma non le conferisce poteri di tipo sostitutivo o integrativo, e tanto meno istruttorio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione impugnata, avendo la corte d'appello omesso un compiuto esame di tutte le pendenze risultanti agli atti al fine dell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 24 L. n. 69/2005).
Commentario • 1
- 1. Estradizione e MAE: inammissibile ricorso personale in Cassazione (Cass. 42062/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2009, n. 41764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41764 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/10/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1814
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 37112/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HU US ON, N. IL 12/03/1982;
avverso la sentenza n. 50/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 28/09/2009 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. STABILE, per il rigetto. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28.9.2009 la Corte d'appello di Firenze disponeva la consegna del cittadino rumeno HU US ON all'autorità giudiziaria rumena, in relazione al mandato di arresto europeo emesso il 10.4.2007 dal Tribunale di Bacau, per l'esecuzione della pena detentiva di un anno, deliberata con sentenza definitiva di condanna per il reato di estorsione.
La Corte fiorentina, dato atto che l'HU era anche in stato di detenzione domiciliare per l'esecuzione di pena inflittagli da autorità giudiziaria nazionale, disponeva altresì, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 24, che la consegna fosse "dilazionata alla completa attuazione delle pene attualmente in esecuzione in Italia". Respingeva contestualmente una richiesta di sostituzione della misura cautelare carceraria in atto con altra meno afflittiva.
2. Ricorre per cassazione l'HU con due motivi:
- mancata o insufficiente motivazione della limitazione della consegna alla sola completa espiazione delle pene attualmente in esecuzione in Italia: la Corte non avrebbe argomentato sulla richiesta difensiva di dilazionare la consegna anche alla definizione degli altri carichi pendenti, tra cui il procedimento già definito con sentenza di applicazione pena del GUP di Arezzo in data 3.2.2009, un procedimento pendente in grado di appello e un procedimento prossimo alla citazione al giudizio di primo grado;
- mancata considerazione, nel rigettare l'istanza cautelare, dell'intervenuta dilazione della consegna dell'arrestato, violazione della L. n. 69 del 2005, artt. 23 e 24: secondo il ricorrente, alla dilazione della consegna avrebbe dovuto accompagnarsi la revoca o la sospensione della misura cautelare disposta nell'ambito della procedura di consegna, secondo l'interpretazione che di tali norme avrebbero dato Sez. 6, sent. 331/2007 e Sez. 6, sent. 1101 del 2009. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo è fondato.
La L. n. 69 del 2005, art. 24 non impone sempre e comunque il rinvio della consegna, quando vi siano contestuali esigenze di giustizia nazionale, a differenza di quanto previsto nel caso dell'estradizione dall'art. 709 c.p.p., prima parte, comma 1. La formulazione della norma, secondo cui la Corte d'appello "può" in tali casi disporre il rinvio della consegna, attesta che la decisione del rinvio è frutto di una valutazione discrezionale e non vincolata (Sez. 6, sent. 7107 del 12 18.2.2009 in proc. Zordic). La Corte d'appello deve valutare le due esigenze contrapposte (quella di consegna - in presenza di decisione che ha attestato la sussistenza delle relative condizioni legittimanti ed in adempimento di obblighi internazionali cogenti - e quella di giustizia nazionale) e stabilire quale di esse sia in concreto prevalente, utilizzando per tale giudizio innanzitutto i criteri che si evincono dalla L. n. 69 del 2005, art. 20, (tra cui quelli della gravità dei reati e della loro data di consumazione), ma anche valorizzando, secondo ragionevolezza, altri parametri pertinenti, quali quelli dello stato di restrizione della libertà, della complessità dei procedimenti, della fase o grado in cui essi si trovano, dell'essere i procedimenti ancora in trattazione o già definitivi con sentenza in giudicato, in tal caso non potendo non rilevare anche l'entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione (Sez. 6, sentt. 22451/2008, Viscuso;
39772, Bulibasa;
45508/2005, Dobos). Lo stesso art. 24 evidenzia del resto due situazioni del tutto diverse, quali la sottoposizione a procedimento penale e l'esecuzione della pena, la prima delle quali ha all'evidenza un contenuto potenzialmente assai variegato (dall'essere stata solo iscritta la notizia di reato all'essere il processo pendente in cassazione;
dall'essere stata adottata o meno una misura cautelare) insuscettibile di sussunzione in un unico criterio di apprezzamento.
Essendo poi la L. n. 69 del 2005 norma ordinaria, e applicativa di obblighi internazionali (che, in quanto tali, implicano una necessaria correlazione alla caratteristica tipica dei rapporti internazionali, tra cui la parziale rinuncia alla propria integrale sovranità) gli istituti che caratterizzano questa disciplina, con le singole norme che li prevedono, debbono essere considerati anche nella loro obiettiva originalità, rifuggendo da un approccio interpretativo che miri sempre alla necessaria loro riconduzione ad istituti nazionali consolidati. Così, la previsione della discrezionalità del giudice della consegna nel decidere a quale esigenza dare prevalenza può comportare che, in determinati casi, sia possibile disporre la consegna anche di colui che sta eseguendo una pena in Italia (Sez. 6, sent. 7107/2009 citata). Situazione procedimentale del tutto fisiologica, nel sistema della legge 69/2005, e, prima ancora, della Decisione quadro del 13 giugno 2002,
e certo in sè non irrazionale: si pensi al caso in cui venga richiesta in consegna per un grave fatto di sangue persona che stia eseguendo in Italia condanna a pena modesta per fatto bagatellare. Nel caso di specie la Corte distrettuale ha omesso la decisione, e comunque la motivazione, sulla richiesta difensiva di privilegiare anche gli altri procedimenti pendenti in Italia, dilazionando la consegna alla definizione degli stessi. Si tratta di una richiesta sostenuta da uno specifico interesse della parte, sia per l'aspettativa ad avvalersi di una tempestiva esecuzione delle eventuali pene definitive nelle forme previste dall'ordinamento penitenziario nazionale, sia per l'eventuale esercizio compiuto del diritto di difesa nei procedimenti ancora pendenti (esigenza per sè non ostativa alla consegna, atteso che l'impedimento costituito dalla detenzione all'estero ha comunque rilievo).
Risulta pertanto omessa la compiuta motivazione sull'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al Giudice della consegna dalla L. n. 69 del 2005, art. 24, che deve estendersi all'esame di tutte le pendenze risultanti agli atti al momento della decisione, anche per le possibili diverse implicazioni sulla custodia cautelare Sez. 6, sent. 7107/2009 citata). Nè a tale omissione può provvedere questa Corte di cassazione: se è vero che la L. n. 69 del 2005, art. 22 prevede il ricorso anche per il merito, ciò comporta solo che la Cassazione ha la possibilità di verificare anche gli apprezzamenti di fatto operati dal giudice di merito, ma senza poteri sostitutivi e integrativi, ne' tanto meno istruttori (Sez. 6, sent. 7108 del 12-18.2.2009 in proc. Bejan;
Sez. 6, sent. 13812 del 25-30.3.2009 in proc. Leonowski). Il secondo motivo è inammissibile, perché estraneo ai casi consentiti. Pur essendo contenuta nel dispositivo della sentenza che ha disposto la consegna, la deliberazione della Corte distrettuale sull'istanza di sostituzione della misura costituisce un'autonoma ordinanza sullo stato personale del richiesto (Sez. 1^, sent. 353 del 24.1 - 18.3.1992 in proc. Iaconis), soggetta ad autonoma impugnazione con ricorso in cassazione per violazione di legge ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 7 in relazione all'art. 719 c.p.p.,
diverso dal ricorso in cassazione anche per il merito avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna, disciplinato dall'art. 22 legge citata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009