Sentenza 5 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, nel caso in cui la consegna allo Stato di emissione sia rinviata per motivi di giustizia interna, a norma dell'art. 24 L. 22 aprile 2005 n. 69, la misura cautelare eventualmente applicata alla persona richiesta deve essere revocata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2007, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARTELLA Ilario S. - Presidente - del 05/12/2007
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 2188
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 26760/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HA RA;
avverso l'ordinanza del giorno 11 giugno 2007 della Corte d'appello di Firenze;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Angelo Di Popolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Giovanni Paolo Voena in sostituzione dell'avv. Ciappi Manuele.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Firenze ha rigettato l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 23, comma 4, proposta dal cittadino marocchino sopra indicato.
Rilevava la Corte che il predetto, arrestato in Italia il 4 maggio 2006 in virtù di mandato di arresto emesso dalla autorità giudiziaria di Nizza il 4 novembre 2005 e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere con provvedimento del giorno 11 maggio 2006, doveva essere consegnato alla autorità francese per effetto di sentenza emessa dalla stessa Corte d'appello il 29 maggio 2006, divenuta irrevocabile, ma che, in virtù di provvedimento integrativo del giorno 8 giugno 2006, a norma della L. n. 69 del 2005, art. 24, la consegna stessa era stata rinviata fino al termine della espiazione della pena di anni due e mesi quattro di reclusione da scontarsi in Italia per effetto dell'ordine di esecuzione della Procura generale della Repubblica di Bologna. Riteneva, poi, che nei casi - quale quello di specie - di rinvio della consegna la misura cautelare dovesse rimanere sospesa sino quando la stessa, eseguita la pena, non fosse riattivata. Assumeva conseguentemente il provvedimento indicato in esordio.
Avverso l'ordinanza della Corte d'appello propone ricorso per cassazione lo HA per mezzo del difensore, il quale deduce la violazione dell'art. 709 c.p.p., L. n. 69 del 2005, art. 24, art. 23, commi 1 e 5, L. cit.. Afferma che, ai sensi dell'art. 23 ora richiamato, lo straniero deve essere scarcerato se entro dieci giorni dalla pronuncia di consegna non sia consegnato allo stato straniero, come nel caso di specie. La Corte d'appello avrebbe errato nel non considerare che l'art. 23, comma 5 stabilisce che il Presidente della Corte d'appello "dispone la liberazione dell'arrestato sempre che l'ineseguibilità della consegna non sia imputabile a quest'ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell'impedimento". E poiché l'espiazione di pena in Italia non costituisce una ipotesi di mancata consegna per causa imputabile all'arrestato, bensì dipende da un provvedimento restrittivo statuale Italiano, la misura cautelare deve essere revocata e non sospesa (cita in tal senso Cass., sez. 6^, n. 17606 del 1 febbraio 2007, depositata il giorno 8 maggio 2007). Il ricorso è fondato. Secondo la L. n. 69 del 2005, art. 24, comma 5, nell'ipotesi - come quella di specie - in cui non intervenga la consegna del soggetto colpito da mandato di arresto europeo entro dieci giorni dalla irrevocabilità della sentenza che accoglie la richiesta di consegna, la misura della custodia cautelare in carcere deve essere revocata, sempre che non ricorra una situazione - che nella specie non ricorre - in cui la mancata consegna sia imputabile alla persona richiesta in consegna: lo HA infatti è stato sottoposta alla detenzione carceraria in Italia in espiazione di pena quivi da eseguirsi.
Pertanto, la impugnata ordinanza deve essere annullata e deve essere revocata la misura cautelare disposta dal Presidente della Corte d'appello di Firenze con ordinanza del giorno 11 maggio 2006. Va disposta la liberazione dello HA se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Revoca la misura cautelare disposta nei confronti del ricorrente con ordinanza 11/5/06 del Presidente della Corte d'appello di Firenze. Dispone la liberazione dello HA se non detenuto per altra causa. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2008