Sentenza 9 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2001, n. 10988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10988 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 10988/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPPEM Oggetto SEZI NE Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 14246/00 Dott. Marino Donato SANTOJANNI Cron.23608 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere CAPITANIO Rel. Consigliere Dott. Natale Rep. Consigliere Ud. 24/04/01 Dott. Alessandro DE RENZIS Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente 22 S E NT ENZA m sul ricorso proposto da: e IN AN, elettivamente domiciliata in ROMA presso t la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, p e rappresentata e difesa dall'avvocato ALFONSO LUIGI S MARRA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, ---- 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 2001 1954
contro
-1- INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 2706/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 19/07/99 R.G.N. 42387/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento Ministero Interno ed estromissione dell'INPS per il giudizio. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NA AR conveniva in giudizio davanti al Pretore di Napoli il Ministero dell'Interno chiedendone la condanna al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte per la invalidità civile. Con sentenza in data 15 febbraio 1996 il Pretore adito rigettava la domanda per intervenuta prescrizione quinquennale. Il Tribunale di Napoli con sentenza in data 20 l'appello dell'assicurata maggio 1999 rigettava osservando che per i crediti richiesti doveva trovare applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c., prevista in generale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno о in termini più brevi, non potendosi condividere la tesi che distingue il regime prescrizionale a seconda del periodo anteriore ○ successivo al pagamento dei ratei arretrati. Rilevava, infatti, il giudice del gravame che alla fattispecie era inapplicabile l'art. 129 R.D.L. n. 1827 del 1935, che prevede la prescrizione quinquennale per le pensioni liquidate dall'INPS in liquidati e non riscossi erelazione ai ratei 3 quella decennale per i ratei non liquidati, essendo disciplinate da regole diverse le prestazioni corrisposte in base alle norme sull'assicurazione obbligatoria e quelle per la invalidità civile. Per tali ultime prestazioni, aggiungeva il Tribunale, determinate nel loro ammontare al contrario di quelle previdenziali dell'a.g.o., i relativi crediti sono liquidi ed esigibili, quanto meno dal 120° giorno successivo alla domanda e assoggettati alla prescrizione sono, pertanto, quinquennale. s r L'interessata ricorre per cassazione con unico e t articolato motivo anche nei confronti dell'INPS. p o Il Ministero intimato si è costituito. P L'INPS ha depositato procura partecipando all'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente Va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell'INPS, che non aveva partecipato al giudizio di appello, né era litisconsorte necessario o facoltativo. Con l'unico motivo di ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno l'assicurata deduce che sarebbe erronea l'applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 C.C. fatta dal Tribunale sul presupposto che i diritti in ad oggetto prestazioni questione abbiano periodiche, avendo la Corte Costituzionale esteso ai crediti previdenziali e assistenziali il regime previsto dall'art. 429 terzo comma c.p.c. ed essendo le obbligazioni di cui al citato art. 429 parte integrante dell'obbligazione principale, con la conseguenza che ne seguirebbero lo stesso regime prescrizionale. La ricorrente conclude rilevando che la prescrizione breve sarebbe applicabile soltanto per er i ratei dei crediti per invalidità civile già t i la prescrizione decennaleliquidati mentre P ordinaria è applicabile per i ratei pagati in unica soluzione e per la relativa somma spettante a titolo di rivalutazione e interessi. Il ricorso è fondato. In materia di assistenza obbligatoria ei specificamente, con riferimento ai crediti relativi all'assegno di invalidità civile e all'indennità di (1) accompagnamento, e assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale sia il diritto al pagamento, in unica soluzione, dei ratei arretrati, maturati prima della liquidazione, posto che prima della liquidazione il credito non è certo e non può (1) legpasi:веддан: 30 no assoggettati. MA TE (art. 2935 c.c.) con essere fatto valere impossibilità di decorrenza della conseguente prescrizione e sia il diritto alla percezione della relativa somma per rivalutazione e interessi (cumulabili soltanto sino all'entrata in vigore dell'art. 16 sesto comma della legge n.412 del 1991). Invero l'art. 129 R.D.L. 4 ottobre 1935 n.1827 al primo comma aveva fissato, in generale, la prescrizione breve di cinque anni, decorrente dalla سے scadenza, per tutti i ratei di pensione non ancora riscossi. Tale previsione, resa operante in un periodo antecedente а tutto il successivo e diversificato sistema previdenziale e assistenziale, non essendo c ampliata modificata, sostituita, stata diversificata dopo tale successivo ampliamento e tale successiva diversificazione, è da ritenere che costituisca un principio generale del diritto previdenziale tuttora in vigore non soltanto per i benefici previsti dall'assicurazione generale obbligatoria ma anche per quelli di natura assistenziale. L'art. 11 della legge 11 marzo 1988 n.67 aveva autenticamente interpretato il citato art. 129 nel 6 senso che la prescrizione ivi prevista si applicasse comunque alle rate di pensione non poste in pagamento, in tal modo estendendola alle rate non ancora liquidate in quanto in attesa dell'esaurimento del procedimento amministrativo giudiziario e, perciò, non ancora maturate, in difformità al principio sopra enunciato della impossibilità di decorrenza della prescrizione sui crediti non ancora liquidati e, perciò, non ancora certi nella loro esistenza e nel loro ammontare. Con sentenza del 25 maggio 1989 n.283 la Corte Costituzionale, però, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il citato art. 11 nella disposta estensione della prescrizione breve quinquennale anche ai ratei di pensione non ancora liquidati. Ne consegue che per i crediti previdenziali o assistenziali maturati prima della liquidazione ed esigibili non ratealmente ma in unica soluzione, non essendo previsto né il termine quinquennale di cui all'art. 129 R.D.L. ottobre 1935 n.1827, riferito soltanto ai ratei liquidi non ancora riscossi, né altro termine di durata diversa, è applicabile il generale termine della ordinaria prescrizione decennale di dieci anni previsto 7 dall'art. 2946 c.c.. Anche la rivalutazione e gli interessi legali tali crediti, infatti, in quanto componenti su essenziali delle dette obbligazioni base in virtù dell'art. 429 terzo comma c.p.c., previsto per i crediti di lavoro ed esteso ai crediti previdenziali e assistenziali per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n.156 del 1991 e n.196 del 1993, sono assoggettati allo stesso regime prescrizionale di tali crediti previdenziali O assistenziali (dieci anni) e non già alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 n.4 c.c.. La rivalutazione monetaria e gli interessi legali di cui al citato art. 429 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 1991, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice quando pronuncia condanna al pagamento di somme di danaro per prestazioni previdenziali deve determinare oltre gli interessi nella misura di legge anche il maggior danno per la diminuzione di valore del credito, sono divenuti una componente essenziale del credito previdenziale ○ assistenziale ossia un tutt'uno con questo, nel senso che il credito previdenziale o assistenziale 8 maggiorato di interessi legali e rivalutato rappresenta, nel tempo, l'originario credito dell'assicurato nel suo reale valore man mano aggiornato. Pertanto vanno enunciati i seguenti principi di diritto: "la disciplina legale applicabile alla rivalutazione e agli interessi legali del credito previdenziale o assistenziale corrisposto in unica soluzione è quella applicabile a quest'ultimo. Il pagamento del credito previdenziale ○ valore originario assistenziale nel suo l'adempimento parziale di costituisce, infatti, tale credito sino a quando esso non sia stato interamente pagato nel suo importo totale comprensivo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. (v. Cass. 3 febbraio 1995 n.1267). Risulta, perciò, applicabile alla rivalutazione e agli interessi legali (dovuti secondo la legge del tempo in cui il credito è dovuto) sul credito previdenziale corrisposto in unica soluzione la prescrizione decennale, che comincia a decorrere sui singoli ratei dal momento in cui si è verificato il ritardo nella corresponsione del capitale maturato e cioè dal 120° giorno successivo 9 alla presentazione della domanda amministrativa о dalla successiva maturazione, senza necessità del cosiddetto spatium deliberandi dei centoventi giorni, se la maturazione si è verificata in corso di giudizio davanti all'autorità giudiziaria.” (v. anche Cass. 8 aprile 1999 n.3437; Cass. 17 aprile 1999 n.3858; Cass. 26 luglio 2000 n.9825). inammissibile il In conclusione, dichiarato ricorso nei confronti dell'INPS, in accoglimento dello stesso nei confronti del Ministero dell'Interno, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Napoli, la quale nella definizione della controversia, si uniformerà ai principi sopra virgolettati in conseguenza riconoscendo il richiesto credito per rivalutazione monetaria e/o interessi legali e/o applicando, in accertamenti di merito all'uopoesito agli necessari, la prescrizione ordinaria decennale agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria richiesti. Nulla per le spese del giudizio nei confronti dell'INPS a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte nei confronti del Ministero 10 dell'Interno accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Napoli. Nei confronti dell'INPS dichiara inammissibile il ricorso e nulla dispone per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 24 aprile 2001. M arino Sanjar i Matole Capitanis il Presidente: Il Cons. estensore: IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria -- 9 AGO. 2001 Oggi, O O IL CANCELLERE OLCAS I C I T I N I V L L E 1 L O 3 B E N I O Z O 0 C V % I 9 S 3 E 1 N 1 O J - 8 A - X S * T * N ' N I 9 8 0 C 11