CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 08/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NA IP, Presidente BLANDINI JACOPO, Relatore FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2820/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Comune di Milano - Piazza Della Scala 2 20100 Milano MI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 784/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 2 e pubblicata il 06/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40931 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18566 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13357 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7425 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2701/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Milano ha proposto appello avverso la sentenza emessa dalla CGT di primo grado - Milano, sez. II, n. 784/2023, depositata in data 06.03.2023, non notificata, che aveva Resistente_1accolto il ricorso proposto dalla parte contribuente relativamente ai seguenti procedimenti, riuniti:
- ricorso n. 2140/2022, relativo ad avviso di accertamento n. 40931 relativo ad IMU 2016;
- ricorso n. 2141/2022, relativo ad avviso di accertamento n. 18566 relativo ad IMU 2017;
- ricorso n. 2142/2022, relativo ad avviso di accertamento n. 13357 relativo ad IMU 2018;
- ricorso n. 2143/2022, relativo ad avviso di accertamento n. 7425 relativo ad IMU 2019.
La ricorrente, previo inutile esperimento della procedura di reclamo/mediazione ex art. 17-bis del d.lgs. n. 546/92, tempestivamente impugnava, con separati atti successivamente riuniti, gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Milano relativamente all'IMU per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, avendo riscontrato l'omesso versamento della suddetta imposta. In particolare, per ciascuna annualità, contestava il mancato riconoscimento del requisito di abitazione principale con riferimento all'immobile in oggetto, limitandosi la parte privata a produrre il solo certificato storico di residenza presso l'indirizzo accertato. Resistente_1La ricorrente contestava e precisava che l'immobile occupato rappresentava l'abitazione principale e, come tale e per ciò solo, l'imposta non sarebbe stata dovuta. Il Comune replicava precisando che la ricorrente non contestava il quantum, che quindi non era in discussione (trattandosi di dato incontroverso), ma si limitava a muovere solo contestazioni di diritto e sull'an; in tal senso l'Ente ricordava che nell'abitazione principale dovevano coincidere due distinti elementi (non necessariamente coincidenti ed oggetto di prova a carico della parte privata che voglia valersi dell'esenzione) la dimora abituale ed effettiva e la residenza anagrafica, ai sensi dell'art. 13, co. 2, del d.l. n. 201/2011, con requisiti che dovevano sussistere entrambi;
in assenza del co-requisito della residenza e della dimora abituale l'esenzione IMU non spettava, così come peraltro anche ribadito dalla Corte di 1Cassazione . Il Comune di Milano, costituitosi in giudizio, evidenziava che la ricorrente non aveva affatto assolto l'onere della prova (su di lei gravante) per legittimamente e validamente fruire della esenzione IMU per l'abitazione principale non avendo la stessa documentato il concorrente requisito della dimora abituale essendosi limitata a produrre solo il certificato storico di residenza presso l'indirizzo accertato. La CGT di I grado, ritendo legittima la esenzione IMU invocata dalla contribuente, con 2 Resistente_1sentenza n. 784/02/2023 accoglieva i ricorsi riuniti della e compensava le spese del grado. Proponeva appello il Comune affermando che la CTP di primo grado non aveva correttamente motivato circa la mancata prova dell'effettiva dimora da parte della contribuente. Resistente_1Non si è costituita in grado di appello la contribuente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia odierna giudicante, ha proceduto agli adempimenti processuali di legge e quindi, all'esito, alla camera di consiglio per la deliberazione della decisione. L'appello proposto dal Comune appare meritevole di accoglimento alla luce della pure richiamata pronunzia della Suprema Corte di Cassazione (n. 20130/2020) che ha affermato, in modo chiaro ed inequivoco, che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". Ciò comporta, la necessità che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente. Ciò, d'altronde, è conforme all'orientamento costante espresso dalla S. Corte, in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, più di recente, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio
secondo cui, solo con decorrenza dal 1 gennaio 2016, la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50% "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente NONCHÈ dimori stabilmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (...)" (Cass. 20368/2018; Cass. 5314/2019; Cass. 2020 nr. 4166). Nel caso di specie è accertato che solo la ricorrente aveva la propria residenza anagrafica nel Comune di Francavilla mentre il proprio coniuge, non legalmente separato, ha residenza e dimora abituale in altro Comune…. 2 …Nel prosieguo giova ricordare la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 che, in materia di imu, ammette la residenza separata di due coniugi, avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni contenute nell'art. 13 c. 2, quarto e quinto periodo, del dl n. 201/2011 e nell'art. 1 c. 741, lettera b), primo e secondo periodo della l. n.160/2019. Tuttavia, la stessa Corte non ha voluto estendere in modo semplicistico ai coniugi con residenze separate il diritto all'agevolazione per entrambi gli immobili, ma solo a quelli in cui effettivamente ciascun coniuge risiede anagraficamente ed ha la propria dimora abituale, ossia dove vive abitualmente. Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche consolidate per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza;
così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7057/1997. Per quanto ai contenziosi pendenti, qualora la ragione del contendere sia solo il mancato riconoscimento del beneficio per l'assenza della destinazione dell'immobile a residenza anagrafica di entrambi i coniugi e non vi siano altri morivi di contestazione da parte degli Enti, gli stessi devono avere esito favorevole al contribuente. Alla luce di quanto sopra esposto l'atto emesso è illegittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza e le eccezioni non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso… 2017, n. 3011), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 20 novembre 2017, n. 242). Ebbene, parte contribuente ha totalmente disatteso la prova (o anche solo un principio di prova) della localizzazione della propria dimora abituale, stabile ed effettiva (ad es. fornendo bollette di utenze domestiche o altro), limitandosi ad offrire la sola attestazione formale della propria residenza anagrafica (luogo, questo, non necessariamente coincidente con il luogo di Resistente_1effettiva dimora). Nel presente grado la , peraltro, nemmeno si è costituita. Pertanto gli avvisi di accertamento del Comune di Milano per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 appaiono correttamente emessi nella non ricorrenza dei presupposti di esenzione IMU per abitazione principale. 3Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito , deve ritenersi allo stato 4assorbita . Le spese vanno regolate secondo soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 17, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto dal Comune di Milano e, per l'effetto, in integrale riforma dell'appellata sentenza, conferma gli avvisi di accertamento IMU originariamente impugnati dalla contribuente;
2) Condanna la contribuente appellata alla refusione, in favore del Comune di Milano, delle spese di entrambi i gradi di giudizio qui di seguito liquidate, per il primo grado, in complessivi € 2.000,00 oltre oneri ed accessori di legge e, per il secondo grado, in ulteriori complessivi € 3.000,00 oltre oneri ed accessori di legge. Così deciso in Milano, in data 17 dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente (Dott. Jacopo Blandini) (Dott. Filippo Lamanna) 3 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
4 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. n. 20130/2020…. Il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, per quanto qui rileva, statuisce che "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (...). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". Ciò comporta, la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente. Ciò, d'altronde, è conforme all'orientamento costante espresso da questa Corte, in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, più di recente, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 20 novembre 2017, n. 242). D'altronde, come indiretta conferma di quanto sopra osservato, rileva anche la modifica introdotta, nel contesto del citato D.L. n. 201 del 2011, art. 13, con l'aggiunta, ad opera della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 10, della previsione, al comma 3, del comma 3a),
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NA IP, Presidente BLANDINI JACOPO, Relatore FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2820/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Comune di Milano - Piazza Della Scala 2 20100 Milano MI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 784/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 2 e pubblicata il 06/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40931 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18566 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13357 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7425 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2701/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Milano ha proposto appello avverso la sentenza emessa dalla CGT di primo grado - Milano, sez. II, n. 784/2023, depositata in data 06.03.2023, non notificata, che aveva Resistente_1accolto il ricorso proposto dalla parte contribuente relativamente ai seguenti procedimenti, riuniti:
- ricorso n. 2140/2022, relativo ad avviso di accertamento n. 40931 relativo ad IMU 2016;
- ricorso n. 2141/2022, relativo ad avviso di accertamento n. 18566 relativo ad IMU 2017;
- ricorso n. 2142/2022, relativo ad avviso di accertamento n. 13357 relativo ad IMU 2018;
- ricorso n. 2143/2022, relativo ad avviso di accertamento n. 7425 relativo ad IMU 2019.
La ricorrente, previo inutile esperimento della procedura di reclamo/mediazione ex art. 17-bis del d.lgs. n. 546/92, tempestivamente impugnava, con separati atti successivamente riuniti, gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Milano relativamente all'IMU per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, avendo riscontrato l'omesso versamento della suddetta imposta. In particolare, per ciascuna annualità, contestava il mancato riconoscimento del requisito di abitazione principale con riferimento all'immobile in oggetto, limitandosi la parte privata a produrre il solo certificato storico di residenza presso l'indirizzo accertato. Resistente_1La ricorrente contestava e precisava che l'immobile occupato rappresentava l'abitazione principale e, come tale e per ciò solo, l'imposta non sarebbe stata dovuta. Il Comune replicava precisando che la ricorrente non contestava il quantum, che quindi non era in discussione (trattandosi di dato incontroverso), ma si limitava a muovere solo contestazioni di diritto e sull'an; in tal senso l'Ente ricordava che nell'abitazione principale dovevano coincidere due distinti elementi (non necessariamente coincidenti ed oggetto di prova a carico della parte privata che voglia valersi dell'esenzione) la dimora abituale ed effettiva e la residenza anagrafica, ai sensi dell'art. 13, co. 2, del d.l. n. 201/2011, con requisiti che dovevano sussistere entrambi;
in assenza del co-requisito della residenza e della dimora abituale l'esenzione IMU non spettava, così come peraltro anche ribadito dalla Corte di 1Cassazione . Il Comune di Milano, costituitosi in giudizio, evidenziava che la ricorrente non aveva affatto assolto l'onere della prova (su di lei gravante) per legittimamente e validamente fruire della esenzione IMU per l'abitazione principale non avendo la stessa documentato il concorrente requisito della dimora abituale essendosi limitata a produrre solo il certificato storico di residenza presso l'indirizzo accertato. La CGT di I grado, ritendo legittima la esenzione IMU invocata dalla contribuente, con 2 Resistente_1sentenza n. 784/02/2023 accoglieva i ricorsi riuniti della e compensava le spese del grado. Proponeva appello il Comune affermando che la CTP di primo grado non aveva correttamente motivato circa la mancata prova dell'effettiva dimora da parte della contribuente. Resistente_1Non si è costituita in grado di appello la contribuente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia odierna giudicante, ha proceduto agli adempimenti processuali di legge e quindi, all'esito, alla camera di consiglio per la deliberazione della decisione. L'appello proposto dal Comune appare meritevole di accoglimento alla luce della pure richiamata pronunzia della Suprema Corte di Cassazione (n. 20130/2020) che ha affermato, in modo chiaro ed inequivoco, che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". Ciò comporta, la necessità che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente. Ciò, d'altronde, è conforme all'orientamento costante espresso dalla S. Corte, in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, più di recente, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio
secondo cui, solo con decorrenza dal 1 gennaio 2016, la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50% "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente NONCHÈ dimori stabilmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (...)" (Cass. 20368/2018; Cass. 5314/2019; Cass. 2020 nr. 4166). Nel caso di specie è accertato che solo la ricorrente aveva la propria residenza anagrafica nel Comune di Francavilla mentre il proprio coniuge, non legalmente separato, ha residenza e dimora abituale in altro Comune…. 2 …Nel prosieguo giova ricordare la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 che, in materia di imu, ammette la residenza separata di due coniugi, avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni contenute nell'art. 13 c. 2, quarto e quinto periodo, del dl n. 201/2011 e nell'art. 1 c. 741, lettera b), primo e secondo periodo della l. n.160/2019. Tuttavia, la stessa Corte non ha voluto estendere in modo semplicistico ai coniugi con residenze separate il diritto all'agevolazione per entrambi gli immobili, ma solo a quelli in cui effettivamente ciascun coniuge risiede anagraficamente ed ha la propria dimora abituale, ossia dove vive abitualmente. Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche consolidate per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza;
così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7057/1997. Per quanto ai contenziosi pendenti, qualora la ragione del contendere sia solo il mancato riconoscimento del beneficio per l'assenza della destinazione dell'immobile a residenza anagrafica di entrambi i coniugi e non vi siano altri morivi di contestazione da parte degli Enti, gli stessi devono avere esito favorevole al contribuente. Alla luce di quanto sopra esposto l'atto emesso è illegittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza e le eccezioni non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso… 2017, n. 3011), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 20 novembre 2017, n. 242). Ebbene, parte contribuente ha totalmente disatteso la prova (o anche solo un principio di prova) della localizzazione della propria dimora abituale, stabile ed effettiva (ad es. fornendo bollette di utenze domestiche o altro), limitandosi ad offrire la sola attestazione formale della propria residenza anagrafica (luogo, questo, non necessariamente coincidente con il luogo di Resistente_1effettiva dimora). Nel presente grado la , peraltro, nemmeno si è costituita. Pertanto gli avvisi di accertamento del Comune di Milano per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 appaiono correttamente emessi nella non ricorrenza dei presupposti di esenzione IMU per abitazione principale. 3Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito , deve ritenersi allo stato 4assorbita . Le spese vanno regolate secondo soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 17, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto dal Comune di Milano e, per l'effetto, in integrale riforma dell'appellata sentenza, conferma gli avvisi di accertamento IMU originariamente impugnati dalla contribuente;
2) Condanna la contribuente appellata alla refusione, in favore del Comune di Milano, delle spese di entrambi i gradi di giudizio qui di seguito liquidate, per il primo grado, in complessivi € 2.000,00 oltre oneri ed accessori di legge e, per il secondo grado, in ulteriori complessivi € 3.000,00 oltre oneri ed accessori di legge. Così deciso in Milano, in data 17 dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente (Dott. Jacopo Blandini) (Dott. Filippo Lamanna) 3 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
4 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. n. 20130/2020…. Il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, per quanto qui rileva, statuisce che "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (...). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". Ciò comporta, la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente. Ciò, d'altronde, è conforme all'orientamento costante espresso da questa Corte, in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, più di recente, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 20 novembre 2017, n. 242). D'altronde, come indiretta conferma di quanto sopra osservato, rileva anche la modifica introdotta, nel contesto del citato D.L. n. 201 del 2011, art. 13, con l'aggiunta, ad opera della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 10, della previsione, al comma 3, del comma 3a),