CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19941 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VI EP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IZ MA;
udito il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Lucia Odello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha riformato, avendo rideterminato nella misura ritenuta di giustizia la pena inflitta previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata aggravante dell’associazione armata, la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato EP VI penalmente responsabile per il delitto di cui agli artt. 56, 629, primo e secondo comma in relazione all’art. 628, terzo comma, e 416-bis.1 cod. pen., a lui contestato al capo 1) dell’imputazione per aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco secondo le consolidate prassi criminali del territorio Penale Sent. Sez. 5 Num. 19941 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 26/03/2026 2 vesuviano note agli operatori commerciali, a costringere il legale rappresentante dell’impresa edile “Impianti e Strutture s.p.a.” a pagare una soma di denaro a titolo di tangente, al fine di agevolare gli interessi del clan FA e con metodologia mafiosa, e per il delitto di associazione di tipo mafioso in veste di partecipe del “clan FA”, operante in San Gennaro Vesuviano e con articolazioni nei comuni limitrofi, che avendo la disponibilità di armi si avvaleva della forza di intimidazione del vincolo associativo e della derivante condizione di assoggettamento e di omertà per commettere delitti contro la persona e il patrimonio e comunque per acquisire la gestione o il controllo delle attività imprenditoriali dell’area e del traffico di stupefacenti, con il compito di imporre per conto del clan il pagamento delle tangenti alle imprese concessionarie di appalti pubblici sul territorio, di effettuare il recupero crediti per conto di soggetti che si rivolgevano al clan, di mantenere i rapporti con funzionari pubblici infedeli nonché con il ruolo di referente per conto del sodalizio del traffico di stupefacenti. 2. Il ricorso per cassazione si compone di tre motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento del fatto in relazione agli artt. 416-bis.1 e 629 cod. pen., poiché la partecipazione del ricorrente al contesto associativo sarebbe stata dedotta da elementi estranei a quelli indicati dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità. In particolare, gli elementi probatori valorizzati dalla Corte, ossia l’essere in compagnia di un esponente del clan all’atto di un tentativo di estorsione e la circostanza che solo i partecipi potrebbero prendere parte ad incontri di camorra, sarebbero insufficienti a dimostrare l’intraneità del ricorrente al clan. Non sarebbe infatti stato precisato il contributo causale del ricorrente alla realizzazione degli scopi dell’associazione. I due indicatori citati non consentirebbero in alcun modo di specificare l’aspetto della partecipazione nelle sue linee essenziali, dello stabile inserimento, dell’assunzione di compiti specifici coessenziali al raggiungimento del fine del gruppo e soprattutto del ruolo dinamico e funzionale che avrebbe dovuto ricavarsi in capo al ricorrente. La Corte stessa avrebbe valorizzato e specificato l’inesperienza del VI, elemento indicativo dell’inesistenza di un apporto concreto in termini partecipativi, neppure in termini di ausilio alla condotta del LO, alla quale non avrebbe mai preso effettivamente e concretamente parte rimanendo in auto senza neppure offrire un contributo in termini morali. Sarebbe anche stata contraddittoriamente riconosciuta la “limitata partecipazione” in relazione alla ritenuta intraneità. Anche il terzo elemento valorizzato dalla Corte al fine di dimostrare la partecipazione del ricorrente al contesto associativo, ossia l’essersi adoperato assieme al LO per recuperare un credito con riferimento a meccanismi e vertici dell’organismo 3 criminale, sarebbe del tutto evanescente, poiché il VI non avrebbe mai avuto a che fare con alcuna logica criminale, come proverebbe l’assenza di contatti con esponenti del clan e di precedenti penali in materia, né tantomeno la sua condotta, limitata al rimanere in macchina senza neppure sapere le ragioni della sosta presso la ditta, potrebbe ritenersi agevolatrice del clan. Tale condotta, peraltro, non potrebbe neppure ritenersi integrante la contestata tentata estorsione, mancando e dell’elemento oggettivo della costrizione e di un contributo causale quale concorrente morale, incompatibile con il comportamento meramente passivo tenuto dal ricorrente. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite, poiché il ricorrente non avrebbe mai preso parte alla condotta estorsiva, e dunque non si sarebbe mai realizzata la richiesta contestuale presenza al cospetto della persona offesa di almeno due soggetti agenti. 2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente all’aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., poiché la Corte, oltre a mancare qualsiasi motivazione sul diniego della misura della prevalenza, avrebbe mitigato la pena in ordine a un concetto, ossia il carattere armato dell’associazione, di cui non si comprenderebbe l’ancoraggio fattuale, anche alla luce di una mancata individuazione del carattere omogeneo e unitario tra le varie articolazioni territoriali dell’organismo criminoso oggetto del processo. Considerato in diritto 1.Il ricorso è nel complesso infondato. 2.Quanto alla prova dell’intraneità dell’imputato nell’associazione mafiosa, che il primo motivo del ricorso contesta, occorre ricordare che, secondo l’orientamento della Corte di cassazione reso nella sua massima espressione, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, [...], Rv. 281889 - 01); in motivazione, le Sezioni Unite hanno precisato che « ... assume, quindi, assoluta decisività ai fini della valutazione di "appartenenza" ad un gruppo criminale avente le caratteristiche sin qui illustrate, la possibilità di attribuire al soggetto la 4 realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva. Tale interpretazione conferisce assoluta centralità alla dimensione probatoria, perché è solo sulla scorta delle evidenze disponibili che sarà possibile valutare se, per le caratteristiche assunte dal caso concreto, la compenetrazione nel tessuto criminale abbia generato o meno un'effettiva "messa a disposizione"». Per quanto di diretto interesse per il presente scrutinio, la sentenza OD ha distinto, sotto il profilo della pregnanza probatoria, tra le “attività causalmente orientate” e le forme di adesione “rituale” all’associazione, assegnando alle prime una immediata valenza «in ragione della loro indubbia autoevidenza», poiché «l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione». E tanto perché (in armonia con il modello scolpito dalla sentenza delle Sezioni Unite Mannino, del 12/07/2005, Rv. 231670) «la partecipazione non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale né in una affermazione di status: essa, al contrario, implica un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte". L'opera di concretizzazione giurisprudenziale del significato della locuzione normativa "fa parte" di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. non può pertanto lasciare spazio ad ipotesi di identificazione della condotta punibile che risultino del tutto svincolate dalla verifica di un contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa: tale contributo, che può assumere carattere sia materiale che morale, ben potrà essere ricostruito anche in via indiziaria e ben potrà concretizzarsi solo in un momento successivo (allorquando l'affiliato darà concreto corso alla messa a disposizione) rispetto al formale ingresso nell'associazione». È principio poi ricorrente, nella giurisprudenza in tema di associazione per delinquere, che, se da un lato la realizzazione di attività esecutive o la commissione dei "reati-fine" dell'associazione, di qualunque tipo essa sia, non sono necessarie, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, [...], Rv. 276897; Sez.2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122; Sez.2, n. 56088 del 12/10/2017, AG e altri, Rv.271698; Sez. 2, 24194 del 16/03/2010, Bilancia, Rv. 247660; Sez. 1, n. 33033 del 11/07/2003, [...]; Sez. 5, n. 18837 del 05/11/2013, [...], Rv. 260920), dall'altro la partecipazione non estemporanea dell'imputato ai reati fine che costituiscono il programma criminoso di un determinato sodalizio ben può costituire indice 5 sintomatico dell'intraneità dell'agente rispetto al detto sodalizio criminoso (si veda, in tal senso, Sez. 1, n. 29959 dei 5/6/2013, Amaradio e altri, Rv. 256200; Sez.3, n. 20355 del 18/04/2025, CO e altri, n.m.), tant'è che, a fronte di plurime commissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-fine dell'associazione, grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto ad un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, a motivo della natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (tra tante, Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, [...]; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [...], Rv. 279505). Dalla declinazione degli approdi discende, quale logico corollario, che assuma particolare valenza indiziante della compenetrazione nel gruppo criminale mafioso la partecipazione dell'interessato ad episodi di estorsione, in particolar modo quando questi ultimi costituiscano uno degli obbiettivi del generico programma delittuoso dell’associazione (Sez.6, n. 47048 del 10/11/2009, Plastino, Rv. 245448; cfr., più recentemente, Sez.1, n. 31276 del 27/05/2025, ID e altri, n.m.). Orbene, le sentenze di merito, in sintonia con le linee esegetiche richiamate, hanno pianamente descritto i comportamenti di militanza associativa attribuibili al ricorrente, con particolare riferimento alla partecipazione al circuito informativo e a riunioni riservate, come quella che ha interessato anche il complice LO UI al cospetto del capo clan, FA AR detto Maruzz, che in tale circostanza ha impartito direttive ai sottoposti (“hai visto come ha detto Maruzz?”); al coinvolgimento in dinamiche interne e all’esecuzione di ordini, come è stato desunto dalla conversazione di pag. 15 della decisione impugnata, occasione in cui LO ha messo a parte VI, incoraggiandolo a rispettare le regole della determinazione del quantum dell’illecita mercede da praticare nei rapporti con le vittime, delle modalità delle estorsioni compiute in passato nel settore del cemento, particolarmente caro alla consorteria mafiosa;
e la conversazione risulta di intuitivo rilievo, perché depone per il riconoscimento, da parte del sodale, del ruolo del ricorrente come membro interno al gruppo;
alla collocazione funzionale del soggetto rispetto agli interessi del sodalizio, vuoi perché chiamato a partecipare ad una delicata operazione estorsiva in danno di un’impresa edile, secondo le indicazioni di La MA LE, già reggente della cosca prima della scarcerazione del FA;
vuoi perché, nel medesimo contesto, destinatario dell’incarico di recuperare un credito di 18.000 euro nei confronti di alcuni malavitosi di Somma Vesuviana, uno dei cui componenti, conosciuto col nomignolo di “sette pistole”, avrebbero dovuto incontrare (pag.26 e seg. pronunzia di appello). Si tratta di indici, nel complesso, decisivi, perché valutabili nella rispettiva convergenza e nella reciproca interazione, secondo un apprezzamento omogeneo ed unitario, al quale si è invece sottratto il ricorso, 6 orientato a frammentare e sminuire gli indicatori emblematici della ritenuta appartenenza all’associazione, di evidente solidità ove esaminati nel loro insieme. Parimenti, il motivo di ricorso si rivela inoltre non consentito in sede di legittimità, perché, a fronte di una motivazione esente da profili di illogicità o di contraddittorietà, le censure formulate (a riguardo, ad esempio, del minor grado di esperienza del soggetto, del ridotto arco temporale della sua partecipazione all’organizzazione, della presunta passività del contegno da lui assunto) integrano mere doglianze di fatto, finalizzate ad ottenere una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al predetto sindacato. Riflessioni analoghe possono essere riservate alla residua parte del primo motivo che, insistendo sull’addotta neutralità del comportamento tenuto in occasione del perfezionamento del tentativo di estorsione in danno del personale dell’impresa edile La Fiorella 82 soc. coop., tende a stimolare una diversa ricostruzione dell’episodio e della materia probante, lucidamente ripercorsa nella sentenza impugnata. Quest’ultima, invero, ha congruamente escluso che VI abbia semplicemente accompagnato in auto il correo, senza mai superare i confini della connivenza non punibile ed ha evocato gli elementi rivelatori, al contrario, della fattiva e cosciente compartecipazione all’operazione, al lume dell’inequivoco tenore dei dialoghi intercettati a riguardo della preparazione dell’azione con i commenti sulla spartizione dei proventi estorsivi, della preordinazione dei mezzi (uso di occhiali da sole, posa dei telefonini nell’abitacolo del veicolo per scongiurare eventuali intercettazioni) e delle esternazioni del ricorrente, timoroso della presenza in loco delle telecamere ed attento ad eludere le indagini con il cambio dell’auto utilizzata e degli indumenti indossati nella circostanza (pag.29). 3.Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. Nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U n. 21837 del 29/03/2012, [...], Rv. 252518; Sez.2, n. 671 del 23/10/2019, Pignataro, Rv.277817), perché in tal modo si realizza un maggiore effetto intimidatorio e una più intensa compressione della capacità di reazione della vittima. È necessaria e sufficiente, in altre parole, una compresenza “fisica” di coloro a cui sia attribuito il concorso penalmente rilevante, a prescindere dalle gestualità e dallo specifico comportamento tenuto da ciascuno. Tanto si è verificato nel caso di specie, come puntualmente illustrato dalla Corte territoriale (pag. 30), che ha per l’effetto ritenuto ininfluente che ad interloquire verbalmente con un operaio, presente in cantiere, sia stato il solo LO, che ha comunque operato in sinergia con l’attuale ricorrente, che gli era a fianco. 7 Il motivo di ricorso omette di confrontarsi con la ratio decidendi della decisione, e si arresta a note di dissenso, esclusivamente versate in fatto. 4.Il terzo motivo è aspecifico e manifestamente infondato. All’imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in ragione della limitata partecipazione ai fatti, comunque gravi, per i quali è stata pronunciata condanna, in regime di equivalenza con la circostanza aggravante dell’associazione armata e la pena è stata sensibilmente ridotta. La Corte di merito ha articolato la commisurazione della pena alla luce dei parametri legali, facendo corretta applicazione di noti principi secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 dei 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010), Contaldo, Rv. 245931 - 01). Si deve ribadire, del resto, che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, nell’assolvere all’obbligo di motivazione, può dar conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). 5.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IZ MA RA SA NN CC
udita la relazione svolta dal Consigliere IZ MA;
udito il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Lucia Odello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha riformato, avendo rideterminato nella misura ritenuta di giustizia la pena inflitta previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata aggravante dell’associazione armata, la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato EP VI penalmente responsabile per il delitto di cui agli artt. 56, 629, primo e secondo comma in relazione all’art. 628, terzo comma, e 416-bis.1 cod. pen., a lui contestato al capo 1) dell’imputazione per aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco secondo le consolidate prassi criminali del territorio Penale Sent. Sez. 5 Num. 19941 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 26/03/2026 2 vesuviano note agli operatori commerciali, a costringere il legale rappresentante dell’impresa edile “Impianti e Strutture s.p.a.” a pagare una soma di denaro a titolo di tangente, al fine di agevolare gli interessi del clan FA e con metodologia mafiosa, e per il delitto di associazione di tipo mafioso in veste di partecipe del “clan FA”, operante in San Gennaro Vesuviano e con articolazioni nei comuni limitrofi, che avendo la disponibilità di armi si avvaleva della forza di intimidazione del vincolo associativo e della derivante condizione di assoggettamento e di omertà per commettere delitti contro la persona e il patrimonio e comunque per acquisire la gestione o il controllo delle attività imprenditoriali dell’area e del traffico di stupefacenti, con il compito di imporre per conto del clan il pagamento delle tangenti alle imprese concessionarie di appalti pubblici sul territorio, di effettuare il recupero crediti per conto di soggetti che si rivolgevano al clan, di mantenere i rapporti con funzionari pubblici infedeli nonché con il ruolo di referente per conto del sodalizio del traffico di stupefacenti. 2. Il ricorso per cassazione si compone di tre motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento del fatto in relazione agli artt. 416-bis.1 e 629 cod. pen., poiché la partecipazione del ricorrente al contesto associativo sarebbe stata dedotta da elementi estranei a quelli indicati dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità. In particolare, gli elementi probatori valorizzati dalla Corte, ossia l’essere in compagnia di un esponente del clan all’atto di un tentativo di estorsione e la circostanza che solo i partecipi potrebbero prendere parte ad incontri di camorra, sarebbero insufficienti a dimostrare l’intraneità del ricorrente al clan. Non sarebbe infatti stato precisato il contributo causale del ricorrente alla realizzazione degli scopi dell’associazione. I due indicatori citati non consentirebbero in alcun modo di specificare l’aspetto della partecipazione nelle sue linee essenziali, dello stabile inserimento, dell’assunzione di compiti specifici coessenziali al raggiungimento del fine del gruppo e soprattutto del ruolo dinamico e funzionale che avrebbe dovuto ricavarsi in capo al ricorrente. La Corte stessa avrebbe valorizzato e specificato l’inesperienza del VI, elemento indicativo dell’inesistenza di un apporto concreto in termini partecipativi, neppure in termini di ausilio alla condotta del LO, alla quale non avrebbe mai preso effettivamente e concretamente parte rimanendo in auto senza neppure offrire un contributo in termini morali. Sarebbe anche stata contraddittoriamente riconosciuta la “limitata partecipazione” in relazione alla ritenuta intraneità. Anche il terzo elemento valorizzato dalla Corte al fine di dimostrare la partecipazione del ricorrente al contesto associativo, ossia l’essersi adoperato assieme al LO per recuperare un credito con riferimento a meccanismi e vertici dell’organismo 3 criminale, sarebbe del tutto evanescente, poiché il VI non avrebbe mai avuto a che fare con alcuna logica criminale, come proverebbe l’assenza di contatti con esponenti del clan e di precedenti penali in materia, né tantomeno la sua condotta, limitata al rimanere in macchina senza neppure sapere le ragioni della sosta presso la ditta, potrebbe ritenersi agevolatrice del clan. Tale condotta, peraltro, non potrebbe neppure ritenersi integrante la contestata tentata estorsione, mancando e dell’elemento oggettivo della costrizione e di un contributo causale quale concorrente morale, incompatibile con il comportamento meramente passivo tenuto dal ricorrente. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite, poiché il ricorrente non avrebbe mai preso parte alla condotta estorsiva, e dunque non si sarebbe mai realizzata la richiesta contestuale presenza al cospetto della persona offesa di almeno due soggetti agenti. 2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente all’aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., poiché la Corte, oltre a mancare qualsiasi motivazione sul diniego della misura della prevalenza, avrebbe mitigato la pena in ordine a un concetto, ossia il carattere armato dell’associazione, di cui non si comprenderebbe l’ancoraggio fattuale, anche alla luce di una mancata individuazione del carattere omogeneo e unitario tra le varie articolazioni territoriali dell’organismo criminoso oggetto del processo. Considerato in diritto 1.Il ricorso è nel complesso infondato. 2.Quanto alla prova dell’intraneità dell’imputato nell’associazione mafiosa, che il primo motivo del ricorso contesta, occorre ricordare che, secondo l’orientamento della Corte di cassazione reso nella sua massima espressione, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, [...], Rv. 281889 - 01); in motivazione, le Sezioni Unite hanno precisato che « ... assume, quindi, assoluta decisività ai fini della valutazione di "appartenenza" ad un gruppo criminale avente le caratteristiche sin qui illustrate, la possibilità di attribuire al soggetto la 4 realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva. Tale interpretazione conferisce assoluta centralità alla dimensione probatoria, perché è solo sulla scorta delle evidenze disponibili che sarà possibile valutare se, per le caratteristiche assunte dal caso concreto, la compenetrazione nel tessuto criminale abbia generato o meno un'effettiva "messa a disposizione"». Per quanto di diretto interesse per il presente scrutinio, la sentenza OD ha distinto, sotto il profilo della pregnanza probatoria, tra le “attività causalmente orientate” e le forme di adesione “rituale” all’associazione, assegnando alle prime una immediata valenza «in ragione della loro indubbia autoevidenza», poiché «l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione». E tanto perché (in armonia con il modello scolpito dalla sentenza delle Sezioni Unite Mannino, del 12/07/2005, Rv. 231670) «la partecipazione non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale né in una affermazione di status: essa, al contrario, implica un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte". L'opera di concretizzazione giurisprudenziale del significato della locuzione normativa "fa parte" di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. non può pertanto lasciare spazio ad ipotesi di identificazione della condotta punibile che risultino del tutto svincolate dalla verifica di un contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa: tale contributo, che può assumere carattere sia materiale che morale, ben potrà essere ricostruito anche in via indiziaria e ben potrà concretizzarsi solo in un momento successivo (allorquando l'affiliato darà concreto corso alla messa a disposizione) rispetto al formale ingresso nell'associazione». È principio poi ricorrente, nella giurisprudenza in tema di associazione per delinquere, che, se da un lato la realizzazione di attività esecutive o la commissione dei "reati-fine" dell'associazione, di qualunque tipo essa sia, non sono necessarie, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, [...], Rv. 276897; Sez.2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122; Sez.2, n. 56088 del 12/10/2017, AG e altri, Rv.271698; Sez. 2, 24194 del 16/03/2010, Bilancia, Rv. 247660; Sez. 1, n. 33033 del 11/07/2003, [...]; Sez. 5, n. 18837 del 05/11/2013, [...], Rv. 260920), dall'altro la partecipazione non estemporanea dell'imputato ai reati fine che costituiscono il programma criminoso di un determinato sodalizio ben può costituire indice 5 sintomatico dell'intraneità dell'agente rispetto al detto sodalizio criminoso (si veda, in tal senso, Sez. 1, n. 29959 dei 5/6/2013, Amaradio e altri, Rv. 256200; Sez.3, n. 20355 del 18/04/2025, CO e altri, n.m.), tant'è che, a fronte di plurime commissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-fine dell'associazione, grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto ad un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, a motivo della natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (tra tante, Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, [...]; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [...], Rv. 279505). Dalla declinazione degli approdi discende, quale logico corollario, che assuma particolare valenza indiziante della compenetrazione nel gruppo criminale mafioso la partecipazione dell'interessato ad episodi di estorsione, in particolar modo quando questi ultimi costituiscano uno degli obbiettivi del generico programma delittuoso dell’associazione (Sez.6, n. 47048 del 10/11/2009, Plastino, Rv. 245448; cfr., più recentemente, Sez.1, n. 31276 del 27/05/2025, ID e altri, n.m.). Orbene, le sentenze di merito, in sintonia con le linee esegetiche richiamate, hanno pianamente descritto i comportamenti di militanza associativa attribuibili al ricorrente, con particolare riferimento alla partecipazione al circuito informativo e a riunioni riservate, come quella che ha interessato anche il complice LO UI al cospetto del capo clan, FA AR detto Maruzz, che in tale circostanza ha impartito direttive ai sottoposti (“hai visto come ha detto Maruzz?”); al coinvolgimento in dinamiche interne e all’esecuzione di ordini, come è stato desunto dalla conversazione di pag. 15 della decisione impugnata, occasione in cui LO ha messo a parte VI, incoraggiandolo a rispettare le regole della determinazione del quantum dell’illecita mercede da praticare nei rapporti con le vittime, delle modalità delle estorsioni compiute in passato nel settore del cemento, particolarmente caro alla consorteria mafiosa;
e la conversazione risulta di intuitivo rilievo, perché depone per il riconoscimento, da parte del sodale, del ruolo del ricorrente come membro interno al gruppo;
alla collocazione funzionale del soggetto rispetto agli interessi del sodalizio, vuoi perché chiamato a partecipare ad una delicata operazione estorsiva in danno di un’impresa edile, secondo le indicazioni di La MA LE, già reggente della cosca prima della scarcerazione del FA;
vuoi perché, nel medesimo contesto, destinatario dell’incarico di recuperare un credito di 18.000 euro nei confronti di alcuni malavitosi di Somma Vesuviana, uno dei cui componenti, conosciuto col nomignolo di “sette pistole”, avrebbero dovuto incontrare (pag.26 e seg. pronunzia di appello). Si tratta di indici, nel complesso, decisivi, perché valutabili nella rispettiva convergenza e nella reciproca interazione, secondo un apprezzamento omogeneo ed unitario, al quale si è invece sottratto il ricorso, 6 orientato a frammentare e sminuire gli indicatori emblematici della ritenuta appartenenza all’associazione, di evidente solidità ove esaminati nel loro insieme. Parimenti, il motivo di ricorso si rivela inoltre non consentito in sede di legittimità, perché, a fronte di una motivazione esente da profili di illogicità o di contraddittorietà, le censure formulate (a riguardo, ad esempio, del minor grado di esperienza del soggetto, del ridotto arco temporale della sua partecipazione all’organizzazione, della presunta passività del contegno da lui assunto) integrano mere doglianze di fatto, finalizzate ad ottenere una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al predetto sindacato. Riflessioni analoghe possono essere riservate alla residua parte del primo motivo che, insistendo sull’addotta neutralità del comportamento tenuto in occasione del perfezionamento del tentativo di estorsione in danno del personale dell’impresa edile La Fiorella 82 soc. coop., tende a stimolare una diversa ricostruzione dell’episodio e della materia probante, lucidamente ripercorsa nella sentenza impugnata. Quest’ultima, invero, ha congruamente escluso che VI abbia semplicemente accompagnato in auto il correo, senza mai superare i confini della connivenza non punibile ed ha evocato gli elementi rivelatori, al contrario, della fattiva e cosciente compartecipazione all’operazione, al lume dell’inequivoco tenore dei dialoghi intercettati a riguardo della preparazione dell’azione con i commenti sulla spartizione dei proventi estorsivi, della preordinazione dei mezzi (uso di occhiali da sole, posa dei telefonini nell’abitacolo del veicolo per scongiurare eventuali intercettazioni) e delle esternazioni del ricorrente, timoroso della presenza in loco delle telecamere ed attento ad eludere le indagini con il cambio dell’auto utilizzata e degli indumenti indossati nella circostanza (pag.29). 3.Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. Nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U n. 21837 del 29/03/2012, [...], Rv. 252518; Sez.2, n. 671 del 23/10/2019, Pignataro, Rv.277817), perché in tal modo si realizza un maggiore effetto intimidatorio e una più intensa compressione della capacità di reazione della vittima. È necessaria e sufficiente, in altre parole, una compresenza “fisica” di coloro a cui sia attribuito il concorso penalmente rilevante, a prescindere dalle gestualità e dallo specifico comportamento tenuto da ciascuno. Tanto si è verificato nel caso di specie, come puntualmente illustrato dalla Corte territoriale (pag. 30), che ha per l’effetto ritenuto ininfluente che ad interloquire verbalmente con un operaio, presente in cantiere, sia stato il solo LO, che ha comunque operato in sinergia con l’attuale ricorrente, che gli era a fianco. 7 Il motivo di ricorso omette di confrontarsi con la ratio decidendi della decisione, e si arresta a note di dissenso, esclusivamente versate in fatto. 4.Il terzo motivo è aspecifico e manifestamente infondato. All’imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in ragione della limitata partecipazione ai fatti, comunque gravi, per i quali è stata pronunciata condanna, in regime di equivalenza con la circostanza aggravante dell’associazione armata e la pena è stata sensibilmente ridotta. La Corte di merito ha articolato la commisurazione della pena alla luce dei parametri legali, facendo corretta applicazione di noti principi secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 dei 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010), Contaldo, Rv. 245931 - 01). Si deve ribadire, del resto, che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, nell’assolvere all’obbligo di motivazione, può dar conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). 5.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IZ MA RA SA NN CC