Sentenza 30 giugno 2001
Massime • 1
Le norme bancarie uniformi (N.B.U.) concordate tra gli Istituti aderenti all'A.B.I. relativamente alla fideiussione omnibus non sono state ritenute dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea (set. 21 gennaio 1999) atte, nel loro complesso, a pregiudicare il commercio tra gli stati membri agli effetti dell'art. 85 del trattato CEE (oggi, a seguito del trattato di Amsterdam, art. 81); ciò non comporta, tuttavia, che in tali intese non possa ravvisarsi, da parte del giudice nazionale, un illecito concorrenziale ai sensi della legge n. 287 del 1990, atteso che la repressione delle intese di rilievo comunitario spetta alla Commissione della Unione Europea, che, ai sensi dell'art. 83 (già 87) del trattato, la esercita sotto il controllo del giudice comunitario, a mezzo della procedura di verifica (alla quale tale organo dà luogo di propria iniziativa, ovvero su segnalazione delle parti che intendono ottenere una esenzione a norma dell'art. 81 n. 3 del trattato, oppure comunque, su istanza di un terzo interessato), senza, che, però, tale competenza comunitaria escluda in toto quella del giudice nazionale, dinanzi al quale possono pur sempre essere allegati violazioni ai nn. 1 e 2 dell'art. 81 (nei solo effetti diretti sul rapporto concorrenziale tra privati e con riferimento ad un ambito esclusivamente nazionale), risultando attualmente il giudice nazionale incompetente, in materia di intese, solo riguardo alla fattispecie di esclusione di cui al n. 3 del citato art. 81. (Principio affermato in relazione a fattispecie in cui, però, la distorsività rispetto alla struttura concorrenziale del mercato interno delle intese relative alle fideiussioni "omnibus" era stata fatta valere dinanzi al giudice nazionale solo come riflesso dell'asserito pregiudizio comunitario).
Commentario • 1
- 1. Affinità/divergenze tra fideiussioni omnibus e clausole EuriborSarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 17 maggio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/06/2001, n. 8887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8887 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UD CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 4, presso l'avvocato PICONE ALFONSO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CONTE GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso l'avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERRARI MARCO, giusta procura speciale per Notaio Mario Liguori di Roma rep. n. 115917 del 2.6.1999;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1124/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 27/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Picone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Ferrari, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CA AU si opponeva ai distinti decreti ingiuntivi emessi dal Presidente del Tribunale di Torino tra la fine del 1992 e l'inizio del 1993 ad istanza dell'Istituto S. PA di Torino, del NC BR Veneto e della Banca Nazionale del Lavoro nei suoi confronti, in quanto fideiussore della s.r.l. Metaltecnica AU. L'opponente adduceva la nullità dei contratti bancari di conto corrente, di apertura di credito e di anticipazione su carte commerciali, conclusi dal debitore principale con predetti istituti, nonché dei contratti di fideiussione da lui stesso sottoscritti, per la ragione che le Norme Bancarie Uniformi (NBU), sul cui modello erano stati perfezionati, davano luogo ad intese vietate in quanto dirette a falsare o restringere la concorrenza nonché ad abusi di posizione dominante, ai sensi rispettivamente degli artt. 85 e 86 del Trattato CE. Formulava istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia del Lussemburgo ai sensi dell'art. 177 del Trattato. Sosteneva anche l'invalidità delle pattuizioni sugli interessi, determinati mediante rinvio agli usi su piazza e l'invalidità delle fideiussioni in questione quanto al la clausola omnibus. Avanzava nei confronti del NC BR e del S. PA eccezioni non più rilevanti in questa sede.
Resistevano tutti i creditori opposti. Il Tribunale rigettava le domande e le eccezioni del AU senza rimettere la causa al giudizio della Corte di Giustizia CE. Proponeva appello il AU e resistevano le banche. La Corte di
Torino riformava la prima sentenza solo con riguardo alla posizione processuale del NC BR Veneto con statuizione che non è impugnata, e rigettava l'appello del S. PA e della spa Banca Nazionale del Lavoro.
Per ciò che rileva in questa sede il secondo giudice escludeva il contrasto tra le N.B.U. ed il Trattato CE laddove esse predispongono gli schemi delle pattuizioni delle fideiussioni omnibus. In particolare, quanto alla previsione dell'art. 85 del Trattato riguardante le intese e le pratiche concordate vietate, la Corte di merito riteneva assorbente la considerazione per la quale l'illiceità che era allegata e la conseguente nullità di tali accordi, se pure sussistenti, riguardavano il solo rapporto tra le banche associate all'A.b.i. e perciò aderenti all'eventuale intesa. Invece tale nullità non si estenderebbe ai successivi contratti conclusi tra le banche ed i rispettivi clienti. Tutto ciò, precisa la corte, anche in base al disposto dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 attuativa nel diritto nazionale delle norme del Trattato di cui si è detto. Infatti, secondo la sentenza impugnata, le norme bancarie uniformi non impongono alle banche aderenti all'A.b.i. l'adozione dei modelli contrattuali che predispongono, ne' tra dette intese e tali contratti di fideiussione sussiste alcun collegamento funzionale.
Quanto alla diversa fattispecie di abuso di posizione dominante di cui all'art. 86 del Trattato la Corte di merito, dopo avere ammesso la astratta possibilità di assumere tra le conseguenze di siffatto illecito anche i contratti conclusi dal dominante con i consumatori, la escludeva tuttavia in concreto. Escludeva, infatti, la ricorrenza del presupposto richiesto dal Trattato, ovvero l'incidenza della posizione dominante pretesa con il mercato comune o una sua parte rilevante. Negava che fosse stata data la prova che il contenuto dei contratti in questione era stato conseguente all'abuso allegato. La Corte riteneva poi insussistente la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte CE, non essendovi sui punti in questione alcuna incertezza interpretativa.
Infine, quanto alla questione della misura degli interessi ed al preteso rinvio agli usi di piazza, nonché a quella relativa alla fideiussione omnibus, la sentenza impugnata le riteneva prospettate in modo generico e, come tali, le dichiarava inammissibili. Conclusivamente riteneva anche provata l'entità dei crediti così come richiesti nei procedimenti monitori.
Il AU ricorre per cassazione con quattro motivi. Resiste la Banca Nazionale del Lavoro con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di ricorso il AU lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 85 e 177 (recte, oggi, dopo del Trattato di Amsterdam, artt. 81 e 234) del Trattato CE. Sostiene che la Corte di merito ha errato nell'escludere il rilievo comunitario della clausola omnibus delle fideiussioni in questione, le quali invece, se applicate, non consentirebbero alle imprese straniere di concorrere in Italia con quelle locali. Così pure le imprese straniere sarebbero impedite dall'adottare siffatte clausole nei loro paesi in quanto proibite, e dunque non godrebbero nella loro attività in Italia del trattamento delle imprese italiane. Insiste pertanto nella richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte del Lussemburgo.
1a) Osserva il Collegio, anzitutto, che il ricorrente, rispetto alle precedenti prospettazioni, restringe la sua doglianza alla pretesa violazione dell'attuale art. 81 del Trattato, abbandonando le posizioni che riguardavano l'illecito di abuso di posizione dominante di cui all'attuale art. 82 (già art. 86) dello stesso Trattato. Peraltro, egli non menziona neppure la legge italiana n. 287 del 1990, istitutiva, tra l'altro, dell'Autorità Garante della Concorrenza, alla quale invece fa esplicito riferimento la sentenza impugnata per affermare che anche dalla sua considerazione si deve trarre l'impossibilità nella specie di dedurre la nullità dei contratti conclusi tra le banche ed i clienti in conseguenza della eventuale nullità delle intese poste in essere tra gli aderenti all'A.b.i. attraverso le N.B.U. Tale osservazione vale a delimitare il campo del presente giudizio di legittimità.
1b) Osserva ancora il Collegio che, in considerazione della natura oggettiva di comportamento di mercato dell'intesa vietata, essa non deve risalire necessariamente ad un negozio giuridico in senso tecnico (cfr. sent. n. 827 del 1999), come invece la corte torinese ha ritenuto.
È altrettanto noto che le normative, diverse, del Trattato CE e della legge nazionale n. 827 del 1990 definiscono, ciascuna, fattispecie territorialmente e quindi qualitativamente diverse di illecito, (cfr. per la nozione di intesa fondamentale sentenza Corte CE n. 2767 del 1987, Sandoz). Il primo, infatti, si occupa di comportamenti che pregiudicano il commercio nel mercato comune, mentre la seconda fissa il suo ambito di riferimento al solo mercato nazionale ovvero ad una sua parte rilevante. Ne deriva che è concepibile un illecito concorrenziale costituente in particolare intesa vietata, il quale, benché irrilevante per la sua dimensione nell'ottica della Commissione europea o del giudice comunitario, rileva invece nell'ottica della legge n. 287 delle 1990, sia per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che per il giudice nazionale. Nel caso di specie il ricorrente, come si è detto, non si duole del fatto che il giudice del merito ha escluso anche l'illecito di rilevanza esclusivamente nazionale, ma ancora una volta chiede si accerti la violazione del Trattato tout court nei suoi riflessi comunitari. Egli chiarisce in tal senso a sua domanda adombrando una qualità dell'intesa che sostiene la quale implicherebbe per l'appunto tale rilievo comunitario, in quanto distorsiva della concorrenza comunitaria e, solo di conseguenza, anche di quella interna allo stato italiano aderente. A suo dire le fideiussioni omnibus, con clausole come quelle raccomandate dall'A.b.i. (cfr. foglio 8 del ricorso), da un lato non consentono alle imprese estere di concorrere in Italia alle stesse condizioni, dall'altro danneggiano le imprese italiane, impedite dall'ottenere in Italia le condizioni di cui beneficiano a parità di condizioni quelle estere nei loro paesi. Orbene è noto che la repressione delle intese di rilievo comunitario spetta alla Commissione della Unione Europea, sotto il controllo del giudice comunitario, ai sensi dell'art. 83 (già 87) a mezzo della cosiddetta procedura di verifica, alla quale tale organo dà luogo di propria iniziativa ovvero su segnalazione delle parti nel caso in cui esse intendano ottenere una esenzione ai sensi del n. 3 dell'art. 81, ovvero comunque di un terzo interessato(cfr. Regolamento n. 17 del Consiglio CE del 6 febbraio 1962 modificato dal Regolamento CE n. 1216 del 1999, e quindi il Regolamento CE n. 3385 del 1994 ed il
Regolamento della Commissione n. 2842 del 1998).
Tale competenza comunitaria non toglie che possa essere allegata davanti al giudice nazionale una violazione delle norme di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 81 del Trattato, nei suoi soli effetti diretti sul rapporto concorrenziale tra privati e con riferimento ad un ambito esclusivamente nazionale, essendo a tutt'oggi il giudice nazionale incompetente, nella materia delle intese, solo quanto alla fattispecie di esenzione di cui al n. 3 dello stesso articolo. Rispetto a tale riparto di competenze la previsione del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 234 (già 177) del Trattato si pone a soccorrere il giudice nazionale nella ipotesi in cui egli non sia certo dell'illiceità della intesa allegata con il Trattato, allo scopo di garantire la uniformità e la certezza possibili della applicazione del diritto comunitario.
1c) Nel caso in esame la parte oggi ricorrente allega per l'appunto il contrasto dell'intesa che sostiene il Trattato, in quanto essa sarebbe pregiudizievole della concorrenza comunitaria e conseguentemente anche direttamente produttiva di danno nel mercato nazionale, nei suoi confronti. Perciò appunto si lamenta del mancato rinvio alla Corte della Unione, che a suo dire avrebbe dissipato i dubbi in proposito.
Così inserita la domanda nel quadro dei rapporti tra ordinamento comunitario e giurisdizione nazionale, va rammentato che la Corte del Lussemburgo si è sul punto esplicitamente pronunciata con una sentenza, ignorata dal ricorrente ma richiamata dalla difesa della resistente, (sent. Corte CE in data 21 gennaio 1999, Sezione sesta, cause riunite C. 215 del 1996, e 215 del 1996). Il giudice comunitario ha stabilito che N.B.U. italiane in questione, relative alla fideiussione omnibus, che prevedono: a) l'assunzione della garanzia allo stesso tasso previsto per l'operazione garantita e comunque in misura non inferiore a quella corrente;
b) l'esonero della banca dall'obbligo di chiedere l'autorizzazione di cui all'art. 1956 cc.; c) l'obbligo del fideiussore di pagare a semplice richiesta scritta anche in casi di opposizione del debitore;
d) l'esonero della banca dall'obbligo di agire nei termini di cui all'art. 1957 cc.; e) la determinazione del debito garantito sulla base delle risultanze delle scritture contabili della banca, senza obbligo di comunicare al fideiussore la situazione del rapporto con il debitore;
f) la deroga all'art. 1939 cc., non sono atte nel loro complesso a pregiudicare Il commercio tra gli Stati membri agli effetti dell'art. 85 n. 1, (oggi, s'è detto, art. 81) del Trattato CE.
La stessa sentenza ha anche chiarito che le N.B.U. in questione non pongono in essere una ipotesi di abuso di posizione dominante (cfr. sul punto anche Cass. n. 4801 del 2000). Per quanto attiene alla fattispecie dell'intesa che è in controversia, tale sentenza, come la dottrina ha avuto modo di rilevare sin dai primi commenti, esclude il pregiudizio all'interscambio tra gli stati membri e dunque esclude l'illecito, non già negandone l'ontologico carattere restrittivo della concorrenza, come invece il giudice comunitario ha fatto quando si è occupato della parimenti allegata illiceità dell'applicazione dello ius variandi della misura dell'interesse, ma appunto negando l'interesse comunitario alla sua repressione per mancanza del presupposto del pregiudizio comunitario.
1d) Detta sentenza, tuttavia, per quanto innanzi si è chiarito, non avrebbe impedito al ricorrente di prospettare, al di là del suo fondamento, una questione della distorsività verso la struttura concorrenziale del solo mercato nazionale delle N.B.U., indipendente dalla distorsività di rilevanza comunitaria, e quindi, sulla base di tale presupposto, quella distorsività dei comportamenti delle banche in sede di negoziazione con i clienti. Ciò a prescindere dalla mancanza di una formale obbligatorietà delle stesse N.B.U., la quale, s'è chiarito, non rileverebbe ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, ed a prescindere anche, contrariamente a quanto ha sostenuto in discussione il difensore della banca, dalla data di emanazione delle N.B.U., ovvero della antecedenza della contrattazione di cui è causa rispetto alla legge n. 287 del 1990. Questa corte, infatti, con la citata sentenza n. 827 del 1999 ha chiarito che la predetta legge del 1990 tutela dagli effetti anticoncorrenziali dell'intesa a partire dalla data della sua entrata in vigore, quale che sia stato il momento originativo della distorsione che vieta. La concreta illiceità di ambito nazionale potrebbe dunque convivere con l'irrilevanza comunitaria pronunciata per mancanza di inerenza con il commercio comunitario. Ma tale compatibilità nel caso di specie non è stata invocata, giacché la dannosità interna al mercato nazionale è affermata dal ricorrente sempre come conseguenza di quella comunitaria, che presuppone il pregiudizio comunitario, tant'è, giova rimarcare, che di questo si chiede la verifica del giudice comunitario. Consegue che la denunciata violazione del Trattato da parte della corte di Torino. conformemente a ciò che stato stabilito dalla Corte CE nella citata sentenza che ha escluso il pregiudizio comunitario di cui si discute, non sussiste.
Il motivo è perciò infondato, benché la sentenza impugnata debba essere corretta nel senso innanzi precisato quanto alla ritenuta origine della intesa vietata.
2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 342 c.p.c. e 1283 c.c.. Sostiene che la sua doglianza relativa alla misura degli interessi, e quella relativa alla nullità della clausola omnibus, sono stata erroneamente considerate inammissibili per genericità. A suo dire le censure suddette erano invece precise e, quindi, ammissibili.
2a) osserva il collegio che sul punto degli interessi la Corte ha motivato ulteriormente rilevando a foglio 22 che il primo giudice, a sua volta con ulteriore motivazione, ha ritenuto anche che i tassi apparivano sufficientemente determinati in base a dati oggettivi ed esterni al contratto. Tale punto della decisione del secondo giudice non è impugnato e, poiché esso è sufficiente a sostenere autonomamente la statuizione contestata, la doglianza è ancora una volta inammissibile.
2b) Quanto al punto della clausola omnibus la Corte di merito ha rilevato la genericità della doglianza la quale fa riferimento alle difese svolte in primo grado, senza altra specificazione. Tale statuizione non merita censure. Il motivo è complessivamente infondato.
3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 210 c.c., conseguente alla mancata richiesta di esibizione di estratti conto ulteriori alle banche al fine di precisare l'entità dei crediti in questione.
3a) osserva il collegio che l'adozione della richiesta di esibizione costituisce una facoltà discrezionale per il giudice del merito il quale nella specie ha compiutamente motivato il suo rifiuto. Il motivo è perciò infondato.
4) Con l'ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. e la motivazione omessa e/o contraddittoria sul relativo punto decisivo della controversia.
Si duole del mancato accoglimento della sua domanda di riduzione del credito della B.N.L. per effetto dei versamenti effettuati da taluni clienti della società garantita.
4a) Il motivo è infondato.
La Corte di merito ha, infatti ritenuto sfornita di prova l'allegazione in questione. In particolare ha negato la sussistenza dei necessari riscontri nella documentazione in atti. 5) Il ricorso deve essere respinto. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in L. 342.400=, oltre a L. 15.000.000 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2001