Cass. civ., sez. I, sentenza 30/06/2001, n. 8887
CASS
Sentenza 30 giugno 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Le norme bancarie uniformi (N.B.U.) concordate tra gli Istituti aderenti all'A.B.I. relativamente alla fideiussione omnibus non sono state ritenute dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea (set. 21 gennaio 1999) atte, nel loro complesso, a pregiudicare il commercio tra gli stati membri agli effetti dell'art. 85 del trattato CEE (oggi, a seguito del trattato di Amsterdam, art. 81); ciò non comporta, tuttavia, che in tali intese non possa ravvisarsi, da parte del giudice nazionale, un illecito concorrenziale ai sensi della legge n. 287 del 1990, atteso che la repressione delle intese di rilievo comunitario spetta alla Commissione della Unione Europea, che, ai sensi dell'art. 83 (già 87) del trattato, la esercita sotto il controllo del giudice comunitario, a mezzo della procedura di verifica (alla quale tale organo dà luogo di propria iniziativa, ovvero su segnalazione delle parti che intendono ottenere una esenzione a norma dell'art. 81 n. 3 del trattato, oppure comunque, su istanza di un terzo interessato), senza, che, però, tale competenza comunitaria escluda in toto quella del giudice nazionale, dinanzi al quale possono pur sempre essere allegati violazioni ai nn. 1 e 2 dell'art. 81 (nei solo effetti diretti sul rapporto concorrenziale tra privati e con riferimento ad un ambito esclusivamente nazionale), risultando attualmente il giudice nazionale incompetente, in materia di intese, solo riguardo alla fattispecie di esclusione di cui al n. 3 del citato art. 81. (Principio affermato in relazione a fattispecie in cui, però, la distorsività rispetto alla struttura concorrenziale del mercato interno delle intese relative alle fideiussioni "omnibus" era stata fatta valere dinanzi al giudice nazionale solo come riflesso dell'asserito pregiudizio comunitario).

Commentario1

  • 1Affinità/divergenze tra fideiussioni omnibus e clausole Euribor
    Sarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 17 maggio 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 30/06/2001, n. 8887
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8887
Data del deposito : 30 giugno 2001

Testo completo