Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10457 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Aula B' ME DE POPOLO ITALIAI1 04 57 0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Paolino DELL'ANNO R.G.N. 12929/00 - Consigliere Cron.28060 Dott. Attilio CELENTANO Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud 22/05/02 Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: MED HOLDING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 12, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO PISI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.D.A.I.- ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI, in persona del 2002 legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2342 domiciliato in ROMA VIA ORAZIO 31, rappresentato e -1- Conti, difeso dall'avvocato COSTANTINO TONELLI✓ giusta delega in atti;
- controricorrente e
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, FABIO FONZO, giusta procura speciale atto notar FRANCO LUPO di ROMA del 16/10/2000, rep. 33059; resistente con procura avverso la sentenza n. 141/00 del Tribunale di REGGIO EMILIA, depositata il 05/02/00 R.G.N. 1852/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/02 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato TONELL;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 29 febbraio 1996, la ditta Med di NI DA (ora Med Holding s.r.l.), esponendo di essere stata inquadrata dall'INPS nel settore terziario dal 1980 in relazione alla propria attività di "prestazione di servizi tecnici e commerciali, esecuzione di disegni, ricerche di mercato ed elaborazione dati", chiedeva al Pretore di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, di riconoscere il diritto a conservare l'iscrizione nel settore terziario con decorrenza dall'1 gennaio 1980 ed ottenere il conseguente annullamento dell'accertamento effettuato dall'INPDAI in data 23 ottobre 1995, con ordine di cancellazione della propria iscrizione a tale Istituto e di annullamento delle relative pretese contributive. Si costituivano in giudizio l'INPDAI, che deduceva la fondatezza del disposto inquadramento nel settore industriale, a norma dell'art. 2195 cod. civ. (stante l'irretroattività dei nuovi criteri di cui all'art. 49 legge n. 88 del 1989, anche alla stregua dei quali, peraltro, l'attività della ricorrente era inquadrabile nel settore industriale), e l'INES, che aderiva, invece, alle richieste dell'impresa ricorrente. In esito all'istruttoria, il Pretore accoglieva la domanda e dichiarava il diritto della ricorrente di conservare l'iscrizione nel settore terziario. La decisione pretorile veniva riformata dal Tribunale di Reggio Emilia che, accogliendo l'appello proposto dall'INPDAI, rigettava la domanda dell'impresa Med. и л I giudici di appello rilevavano che l'attività di quest'ultima, in conformità alla disciplina previgente alla entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, nonché alla luce della giurisprudenza di legittimità maturata in tema di aziende produttrici di servizi, doveva ritenersi compresa nel settore industriale, secondo l'inquadramento disposto dall'INPDAI (restando irrilevante, al riguardo, il precedente provvedimento dell'INPS, di natura meramente ricognitiva, e non potendo ritenersi il pregresso inquadramento soggetto alla norma "conservativa" di cui all'art. 27 della legge n. 30 del 1997, riguardante la facoltà delle imprese di produzione di servizi, già iscritte al settore industria e interessate al passaggio a diverso settore, di mantenere l'iscrizione all'INPDAI dei propri dirigenti). Avverso tale decisione la società ricorre per cassazione deducendo un unico e complesso motivo di impugnazione. L'INPDAI resiste con controricorso. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, deducendosi violazione e falsa applicazione della normativa in materia di classificazione e inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, si Osserva che: il presupposto per l'iscrizione all'INPDAI costituito dalla presenza in azienda di dirigenti in condizione di poter essere iscritti a tale Istituto era carente nella specie, chè solo dopo l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 furono assunti dirigenti;
l'inquadramento disposto dall'INPS anteriormente a tale data conservava efficacia, а norma della disposizione transitoria dettata 2 dall'art. 49, terzo comma, della predetta legge;
per i dirigenti assunti sotto il vigore della nuova normativa dovevano essere applicati i nucvi ed uniformi criteri di classificazione di cui all'art. 49, primo comma, legge cit.; l'accertamento INPDAI doveva considerarsi inefficace per le situazioni consolidate, quali i rapporti lavorativi cessati da oltre dieci anni;
normaa dell'art. 27 della legge n. 30 del 1997, l'iscrizione dei dirigenti all'INPDAI era possibile solo per le aziende inquadrate nel settore industria anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, mentre la ricorrente prima di tale data non aveva assunto dirigenti né, peraltro, aveva più dirigenti iscritti all'INPDAI al momento di entrata in vigore della stessa legge n. 30 del 1997. Il motivo non è fondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che Occorre ribadire in questa sede, il sistema di classificazione dei datori di lavoro introdotto dall'art. 49 della legge n. 88 del 1989 non è applicabile con riguardo ad attività iniziate prime della entrata in vigore della legge predetta, attesa l'ultrattività nei loro confronti, ai sensi del terzo comma del citato art. 49, degli inquadramenti già in atto, disposti in conformità alla normativa ed ai criteri previgenti alla suddetta data;
e ciò a prescindere dal fatto che l'inquadramento sia stato disposto con atto dell'INPS, il quale - limitatamente al periodo suddetto - ha natura non costitutiva, bensì meramente ricognitiva, e non osta, pertanto, ad un diverso inquadramento, ove quello precedente non sia conforme alla disciplina all'epoca vigente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12136 del 1995, u n. 4638 del 1996, n. 10263 del 1998, n. 11154 del 1999, n. 11809 del 2000, n. 13806 del 2001). Nella specie, quindi, essendo pacifico che l'impresa ricorrente iniziò la propria attività prima dell'entrata in vigore dei nuovi criteri ed l'inquadramentoessendo irrilevante l'atto di classificazione dell'INPS, della stessa impresa nel settore industriale o in quello commerciale deve avvenire sulla base dei caratteri propri dell'attività economica esercitata, quali risultano dall'applicazione dei criteri generali dettati dall'art. 2195 cod. civ. Alla stregua dei suddetti principi, la sentenza impugnata ha rilevato come l'attività della ricorrente, in quanto costituita da consulenza, tenuta di libri contabili, formazione di bilanci ed elaborazione dati, sia finalizzata alla fornitura di servizi e sia dunque compresa nel settore industriale. Tale conclusione appare aderente ai principi elaborati in subiecta materia dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l'attività di consulenza e di elaborazione e registrazione dei dati delle aziende concreta un servizio avente ad oggetto una nuova utilità eccnomica, ottenuta mediante l'organizzazione e l'impiego dei fattori produttivi, ed è pertanto ascrivibile al settore industriale (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 196 e 197 del 1992, Cass. n. 6345 del 2001, nonché, con riguardo all'attività di factoring, Cass. Sezioni Unite n. 198 del 1992 e Cass. r.. 11809 del 2000). มา A Da queste premesse il Tribunale ha correttamente desunto l'obbligatorietà dell'iscrizione fra le imprese industriali, secondo quanto disposto con il provvedimento INPDAI contestato dalla ricorrente. Non rileva, a tali fini, che quest'ultima, nel periodo considerato, non annoverasse nel proprio organico alcun personale dirigente, soggetto in quanto tale all'iscrizione all'INPDAI, oppure che il predetto personale fosse stato assunto solo successivamente all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, atteso che, s'è visto, per l'inquadramento ai come fini previdenziali e per l'individuazione della disciplina applicabile la legge attribuisce rilevanza giuridica esclusivamente alla natura e alla data di inizio dell'attività esercitata, a prescindere dall'atto di inquadramento precedentemente adottato dall'INPS (la stessa società, peraltro, finisce con il riconoscere che almeno un dirigente era già in servizio prima dell'entrata in vigore della legge citata: cfr. pag. 8, relativamente al dirigente Zavatta). Né un qualche effetto consolidato può essere attribuito, ai fini qui in esame, alla situazione pregressa, in virtù del tempo trascorso dalla cessazione del rapporto di lavoro di taluno dei dirigenti, trattandosi di circostanza eventualmente opponibile solo in relazione alle pretese contributive dell'INPDAI rispetto a quel determinato rapporto. all'impresa Infine, non possono riscontrarsi effetti favorevoli ricorrente nella disposizione di cui all'art. 271 secondo comma, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997, in base alla quale l'inquadramento dei datori di lavoro secondo i criteri dell'art. 49 legge n. 88 del 1989 non ha effetto sino al 31 dicembre 1999, ai fini 5 dell'obbligo di iscrizione all'INPDAI, relativamente al personale dirigente, già iscritto a tale Istituto, delle aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente alla legge n. 88 del 1989 ed interessate al passaggio a diverso settore. A tale ipotesi è del tutto estranea la vicenda dell'impresa ricorrente, che, dapprima iscritta al settore terziario, è stata successivamente inquadrata nel settore industria, sempre con decorrenza arteriore all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, con la conseguente obbligatorietà dell'iscrizione all' INPDAI dei propri dirigenti;
sicchè, nella specie, un effetto conservativo, in vista del regime introdotto dalla legge n. 88 del 1989, dovrebbe configurarsi in relazione all'inquadramento es nel settore industriale e non già in Kase a quello nel settore terziario (per una fattispecie analoga a quella in esame, in cui l'atto di variazione aveva comportato l'iscrizione ex tunc nel settore commercio, cfr. Cass. n. 11309 del 2001, che in tal caso ha negato la facoltà di mantenimento dell'iscrizione all'INPDAI, per effetto dell'esclusiva rilevanza del provvedimento di variazione). Né dalla disposizione in esame potrebbe dedursi un implicito riconoscimento di assoluta intangibilità di tutti i pregressi inquadramenti, a prescindere, cioè, dalla legittimità degli stessi secondo le discipline rispettivamente applicabili, posto che, al contrario, la previsione normativa, rispondendo come esattamente osservato dai giudici di merito - alla specifica ratio di conservare il precedente trattamento nei casi dubbi (quali quelli riguardanti le aziende di produzione di servizi), è esplicitamente diretta а disciplinare un'ipotesi ben רע delimitata, in relazione ad imprese legittimamente classificate come industriali nel regime precedente e inquadrabili invece in diverso settore all'atto della cessazione di tale regime (per effetto dell'art. 2, comma 215, della legge n. 662 del 1996, che ha posto termine alla disciplina transitoria prevista dall'art. 49, terzo comma, della legge n. 88 del 1989, espresso dalla Corte Costituzionale in attuazione dell'invito con la sentenza n. 378 del 1994). Ne deriva, conclusivamente, che il ricorso va respinto. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza. Non deve farsi luogo, invece, ad alcuna pronunzia sulle spese nei confronti dell'INPS, in mancanza di attività difensiva di quest'ultimo nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPDAI, liquidate in euro 30,50 ' oltre euro duemila per onorario di avvocato. Nulla per le spese nei confronti dell'INPS. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Ve rcell I D , LO SSA L 10 , TA O B . I 33 T ESA IL CANCELLIERE D R 5 A L'A SP ST Depositato in Cancelleria . I EL N O N P D G 18 LUG. 2007 3 IM SI O -7 A 11-6 N A D CAoggi, SE D E , E R TE I E O A IL CANCELLIERE E U ESEN ISTR G G O IPETT G E G E L R D LA O EL D 7